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si ringrazia l'avv. Guido De Maio per la collaborazione
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INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI – DECRETI AUTORIZZATIVI EMESSI IN DIVERSO PROCEDIMENTO PENALE E PER FATTISPECIE DELITTUOSE DIFFERENTI E DIVERSE DA QUELLE IN ESAME – DIVERSITA’ DEL FATTO-REATO – INUTILIZZABILITA’Tribunale del Riesame di Napoli, XII sez., Pres. Teresa Areniello, Est. Massimo Perrotti, ord. 4-14/4/2008, proc. n° 2635/2008 R.I.M.Caut.La Difesa, con i motivi di gravame, ha sollevato preliminare eccezione di inutilizzabilità (artt. 270 e 271 c.p.p.) delle conversazioni intercettate nel corso di altro procedimento in riferimento a decreto GIP emesso per fattispecie di reato diversa.
Orbene, ritiene il Tribunale che se è vero che, ai fini dell’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, non si può restare ancorati ad una nozione di “diverso procedimento” meramente formalistica che di fatto comporti l’assimilazione dell’espressione usata dal legislatore con la nozione di “stesso reato” o che tenga esclusivamente conto dell’identità del numero di iscrizione nel registro della notitia criminis e dell’adozione o meno di provvedimenti di separazione, va per altro verso considerato che l’interpretazione della citata locuzione non potrà essere a tal punto elastica da consentire di “abbracciare” fatti di reato privi di qualsiasi connessione oggettivamente rilevante che non sia un nesso di mera occasionalità. La nozione di “diversità”, dunque, va riferita al contenuto della medesima notizia di reato, vale a dire al fatto-reato in relazione al quale sono in corso le indagini necessarie per l’esercizio dell’azione penale. Ed infatti, l’utilizzo da parte del Legislatore dell’espressione “procedimento” è sintomatica della volontà di indicare una fase dell’iter processuale complessivo, cioè quella delle indagini preliminari, deputata alle investigazioni del pubblico ministero. In tale fase non vi è ancora un titolo di reato ben individuato, ma una vicenda, ancora caratterizzata da fluidità, su cui si stanno concentrando le attività conoscitive dell’inquirente. Se emerge, dunque, in un determinato momento di questo segmento procedimentale, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una fattispecie di reato, è possibile richiedere al giudice ed ottenere un’autorizzazione all’espletamento delle intercettazioni. Ma è sempre con riferimento al “fatto-reato”, sia pure qualificato in modo embrionale ed ipotetico ed ovviamente suscettibile di approfondimenti, che si richiede al GIP di poter esperire il mezzo di ricerca della prova: tutto deve restare circoscritto alla complessiva vicenda oggetto di autorizzazione all’intercettazione, che potrà anche, data la fluidità a cui sopra si è fatto cenno, essere diversamente qualificata all’esito delle indagini, ma pur sempre essere la medesima vicenda. Quando, invece, la fattispecie di reato oggetto di indagini per il cui accertamento era originariamente stato consentito il sacrificio del diritto alla segretezza delle comunicazioni si rileva del tutto eterogenea rispetto a quella emergente dal contenuto delle conversazioni intercettate, le stesse saranno inutilizzabili dal punto di vista probatorio nel diverso procedimento che ne è scaturito, ben potendo, comunque, gli elementi raccolti essere utilizzati quale mera notizia di illecito penale valida per l’inizio di tale procedimento e per l’espletamento di accertamenti volti ad acquisire diversi elementi di prova.