lunedì 5 maggio 2008

Corte costituzionale, sentenza n.129/08 : Revisione e Cedu , un invito della Consulta al Legislatore

Da www.giurcost.org
sito diretto dal Prof. Pasquale Costanzo

SENTENZA N.129

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 630 comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di D. P., iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale «nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l’impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza della Corte europea che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo».

Il rimettente premette di essere investito della delibazione di un’istanza di revisione, proposta dal difensore di persona sottoposta a regime di detenzione domiciliare in espiazione di una pena di tredici anni e sei mesi di reclusione, inflitta dalla Corte d’assise di Udine. Tale persona – divenuta irrevocabile la condanna – si era rivolta alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, con sentenza del 9 settembre 1998, aveva stabilito la non equità del giudizio attraverso cui si era irrogata la condanna, per violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; e ciò in quanto la condanna in questione era scaturita dalle dichiarazioni di tre coimputati non esaminati in contraddittorio, giacchè si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Dopo la pronuncia della Corte europea, il Comitato dei ministri aveva più volte sollecitato – senza effetto – lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie per garantire l’adempimento della pronuncia del giudice di Strasburgo. Anche l’incidente di esecuzione – sollevato dal Procuratore della Repubblica per verificare la “legittimità” della detenzione, con contestuale richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena – era stato rigettato dalla competente Corte d’assise di Udine. Quest’ultima aveva rilevato che, in sede di incidente di esecuzione, l’indagine del giudice deve ritenersi limitata alla verifica della eseguibilità del titolo; mentre resta preclusa ogni valutazione sulla legittimità del giudizio di cognizione e sull’eventuale violazione delle regole interne ad esso.

Il giudice a quo evidenzia, inoltre, che la difesa del condannato ha sostenuto l’ammissibilità del giudizio di revisione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.: sia per l’esistenza del contrasto tra giudicati; sia per la circostanza che la decisione della Corte europea – ritenuta prevalente sul giudicato “interno”, in quanto proveniente da organo sopranazionale – potrebbe essere equiparata alla sentenza di un “giudice speciale”. Sempre secondo la prospettazione della difesa, se così non dovesse ritenersi, ne discenderebbe l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede «come titolo per ottenere la revisione» la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il rimettente afferma, innanzitutto, di non condividere l’interpretazione secundum Constitutionem prospettata dalla difesa. Sarebbe impossibile ricondurre la Corte europea alla nozione costituzionale di “giudice speciale”, perché tale qualifica è riferibile esclusivamente ai tribunali militari, per «i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate»; ed alla Corte costituzionale, «in relazione alle accuse mosse al Presidente della Repubblica». D’altra parte – prosegue il giudice a quo – non è possibile neppure ritenere la sentenza della Corte europea quale “nuova prova” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; essa «nulla aggiunge di diverso rispetto al fatto storico» – già apprezzato nel giudizio considerato “non equo” – mirando alla semplice “ripetizione”, ove possibile, delle prove ritenute invalide.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte rimettente ritiene rilevante il dubbio di costituzionalità prospettato dalla difesa, in quanto l’istanza di revisione dovrebbe essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., perché proposta fuori dalle ipotesi previste dall’art. 630 del medesimo codice di rito.

In ordine alla non manifesta infondatezza, la Corte − ritenuto inconferente il parametro dell’art. 111 Cost., rispetto alla prospettazione difensiva dell’eccezione − afferma, per contro, la sussistenza di dubbi di compatibilità innanzitutto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del principio di ragionevolezza. L’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. – prevedendo il contrasto tra i fatti stabiliti dalla sentenza o dal decreto penale di condanna e quelli stabiliti nella sentenza penale di altro giudice, ai fini dell’ammissibilità della revisione – sembra innestare una «ingiustificata discriminazione tra casi uguali o simili», escludendo dai casi di revisione il riferimento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emessa ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea.

Secondo il giudice a quo, per “fatto” – ai fini della applicazione della norma censurata – non dovrebbe intendersi solamente «il fatto storico all’origine della vicenda processuale, ma anche l’accertamento dell’invalidità di una prova del precedente giudizio», poiché anche questo è un fatto da cui, comunque, dipende l’applicazione di norme processuali che determina il venir meno di prove legittimamente assunte. Né la situazione in esame discende da una modifica della disciplina processuale intervenuta successivamente al giudizio, in quanto la decisione della Corte europea scaturisce da un raffronto tra la normativa convenzionale previgente (art. 6 della Convenzione) e quella interna.

Un’ulteriore censura è prospettata in riferimento all’art. 10 della Costituzione, secondo il quale «l’ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». A parere del giudice a quo, è vero che tale disposizione si riferisce alle norme del diritto internazionale consuetudinario; ma è altrettanto indubbio che alcune norme della Convenzione di Roma del 1950 − segnatamente, quelle che sanciscono garanzie fondamentali, quali il diritto alla vita (art. 2), il divieto di tortura (art. 3), l’inammissibilità della condizione di schiavitù (art. 4), la presunzione d’innocenza (art. 6) − sono «effettivamente riproduttive di analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità internazionale».

Secondo il giudice a quo, la presunzione di innocenza si sostanzia anche nel diritto alla revisione di una condanna pronunciata in violazione delle garanzie dell’equo processo (nella specie, il diritto dell’accusato di interrogare e fare interrogare chi lo accusa, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera d), della Convenzione europea). E, poiché tale presunzione – in quanto norma consuetudinaria di diritto internazionale – si adatta automaticamente all’ordinamento interno, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost., l’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., si risolve conseguentemente in una violazione di quest’ultimo precetto costituzionale, nella parte in cui esclude la revisione del processo allorquando una sentenza della Corte europea abbia accertato un «vizio fondamentale nella procedura precedente».

Infine, la disciplina censurata contrasterebbe con il disposto dell’art. 27 della Costituzione – secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato – giacché quel principio «ha un senso solo se si parte dal presupposto che tali pene siano inflitte a seguito di un processo giusto». Lo Stato non potrebbe esigere alcun dovere di rieducazione e riadattamento sociale nei confronti di un soggetto condannato secondo un processo privo di equità.

La stessa funzione retributiva della pena sembra posta in dubbio, nel caso in cui essa venga irrogata in esito ad un processo «le cui regole non garantiscono l’innocente». Se nell’ordinamento interno non è consentita la revisione del processo al condannato a seguito di una procedura giudicata non equa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo − le cui decisioni il nostro Paese si è impegnato a rispettare − ne deriverebbe, dunque, anche la violazione del precetto costituzionale che presidia la corretta funzione della pena.

Il rimettente evidenzia, infine, che, in ragione della non manifesta infondatezza della questione, ha provveduto alla sospensione dell’esecuzione della pena inflitta al condannato, ai sensi dell’art. 635 cod. proc. pen.

2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della questione.

La difesa erariale rileva, preliminarmente, l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente. Ad avviso di essa, la nozione di “fatto”, richiamata dall’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non potrebbe estendersi fino a comprendere anche l’accertamento della invalidità di una prova di un precedente giudizio. Tale nozione, infatti, non risulterebbe conforme alla costante elaborazione giurisprudenziale del concetto, ricondotto da sempre al mero fatto storico emergente dal procedimento. Ciò determinerebbe l’irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata, poichè dalla sentenza della Corte europea non emergerebbero fatti inconciliabili con quelli stabiliti a fondamento della sentenza di condanna.

L’Avvocatura generale deduce anche l’infondatezza della questione, innanzitutto sotto il profilo dell’impossibilità del contrasto tra le sentenze, posto che quella della Corte europea comporta una valutazione relativa soltanto alla procedura seguita per pervenire alla condanna, senza accertamento dei fatti di reato.

Inoltre, si assume l’infondatezza della censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 10 Cost., attesa l’impossibilità di elevare il principio della revisione del processo – in caso di violazione di regole processuali – al rango di consuetudine internazionalmente riconosciuta. Tale rango può riconoscersi solo alla garanzia della presunzione di innocenza, che tuttavia - contrariamente a quanto opinato dal rimettente - non coinciderebbe con il diritto alla revisione, né lo implicherebbe.

Non sussisterebbe, infine, neppure la ipotizzata violazione dell’art. 27 della Costituzione, atteso che le esigenze di rieducazione in esso sancite «sono da riferire alle modalità esecutive della pena o, al più, alle modalità di computo della stessa e non al procedimento utilizzato per giungere alla sua applicazione».

Considerato in diritto

1. – La Corte di appello di Bologna solleva, in riferimento agli artt. 3, 10, e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude dai casi di revisione l’impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (o del decreto penale di condanna) con la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbia accertato l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Chiamata a delibare una istanza di revisione, proposta da un condannato con sentenza divenuta irrevocabile, la Corte rimettente ha sottolineato che il suo difensore – a sostegno della interpretazione proposta per la norma citata, o in subordine della eccezione di illegittimità costituzionale – aveva richiamato la sentenza del 9 settembre 1998 della Corte europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima – su ricorso del condannato – aveva stabilito la non equità del giudizio cui il medesimo era stato sottoposto, per violazione dell’art. 6 della Convenzione; e ciò in quanto i giudici italiani avevano pronunciato la condanna «in base alle dichiarazioni di tre coimputati non esaminati in contraddittorio», essendosi costoro avvalsi, in dibattimento, della facoltà di non rispondere. A seguito della decisione della Corte europea, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa aveva più volte sollecitato lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza della pronuncia di Strasburgo; ma tali sollecitazioni erano rimaste prive di effetto.

Il rimettente respinge la tesi avanzata dalla difesa del condannato, circa la possibilità di ricondurre alla revisione il contrasto di giudicati tra la decisione della Corte europea – ritenuta equiparabile alla sentenza di un “giudice speciale” – e quella del giudice nazionale; e ciò perché la Corte di Strasburgo non può essere qualificata come un giudice speciale.

D’altra parte, ad avviso della Corte rimettente, non è accettabile neppure la tesi avanzata dal procuratore generale requirente, di attrarre nel concetto di “prova nuova” la sentenza della Corte europea. Infatti – agli effetti dell’art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., – tale decisione, «né da sola, né unita alle prove già valutate, [...] dimostrerebbe che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631 c.p.p. Quella sentenza, infatti, nulla aggiunge di diverso rispetto al fatto storico apprezzato nel giudizio considerato “non equo”, e ciò a cui essa mira è la ripetizione (ove possibile) delle prove ritenute invalide».

2. – Alla stregua di tali premesse, la Corte rimettente ritiene rilevante la questione. Inoltre, nel merito, essa ravvisa, in primo luogo, una violazione dell’art. 3 Cost., in quanto l’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. – nell’ammettere la revisione per l’ipotesi di contrasto tra i fatti stabiliti nella pronuncia di condanna del giudice penale e quelli posti a fondamento di altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale – non prevede anche l’ipotesi in cui il contrasto si verifichi rispetto alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea. Secondo il giudice a quo, «per “fatto” non deve semplicemente intendersi il fatto storico all’origine della vicenda processuale, ma anche l’accertamento della invalidità di una prova del precedente giudizio, essendo questo un fatto “dal quale dipende l’applicazione di norme processuali”, che determina il venir meno della legittimità delle prove assunte e, dunque, dei fatti sui quali la sentenza interna di condanna si è fondata».

La norma censurata sarebbe in contrasto anche con l’art. 10 Cost., in base al quale «l’ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». Secondo l’ordinanza di rimessione, è vero che il principio costituzionale evocato si riferisce alle norme di diritto internazionale consuetudinario. Peraltro – come è stato posto in evidenza dalla dottrina - le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che fanno riferimento a garanzie e valori inderogabili, sono «effettivamente riproduttive di analoghe norme consuetudinarie esistenti nella Comunità internazionale».

Posto, dunque, che tra i principi della Convenzione è prevista anche la presunzione di innocenza; e considerato che tale principio è annoverabile tra le norme internazionali di carattere consuetudinario, la stessa tutela – soggiunge il giudice a quo – dovrebbe essere riconosciuta a quell’aspetto della presunzione di innocenza «che si sostanzia nel diritto alla revisione di una condanna pronunciata in violazione delle garanzie dell’equo processo». Non senza trascurare, al riguardo, che l’art. 4 del VII Protocollo aggiuntivo della Convenzione – relativo al divieto di bis in idem – consente espressamente la riapertura del processo, nella ipotesi in cui «un vizio fondamentale della procedura antecedente» sia in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

Pertanto, secondo l’ordinanza di rimessione, venendo qui in discorso garanzie provenienti dal diritto internazionale consuetudinario – che rinvengono nell’art. 10, primo comma, Cost. la fonte del relativo adattamento automatico nell’ordinamento interno – la norma impugnata si porrebbe in evidente frizione con l’indicato parametro, nella parte, appunto, «in cui esclude la revisione del processo quando una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo abbia accertato un “vizio fondamentale della procedura precedente”».

La disciplina censurata, infine, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 27 Cost., secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato; detto principio «ha un senso solo se si parte dal presupposto che tali pene siano inflitte a seguito di un processo giusto». L’ordinanza di rimessione sottolinea che «nessun condannato potrà sentire il dovere di rieducarsi e di riadattarsi alle regole sociali, se queste regole lo hanno condannato secondo un processo privo di equità; correlativamente, lo Stato non potrà pretendere dal condannato la rieducazione e il reinserimento nella società, se lo ha giudicato secondo regole inique».

3. – La questione di legittimità costituzionale nasce dalla assenza – nel sistema processuale penale – di un apposito rimedio, destinato ad attuare l’obbligo dello Stato di conformarsi (anche attraverso una eventuale rinnovazione del processo) alle conferenti sentenze definitive della Corte di Strasburgo, nell’ipotesi in cui sia stata accertata la violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, secondo quanto prevede l’art. 46 della stessa Convenzione, nel testo modificato ad opera dell’art. 16 del Protocollo n. 14 , ratificato con la legge 15 dicembre 2005, n. 280 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali emendante il sistema di controlli della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004).

Il Comitato dei Ministri e l’Assemblea del Consiglio d’Europa hanno stigmatizzato – con reiterate risoluzioni, risoluzioni interinali e raccomandazioni, proprio in riferimento alla vicenda del condannato nel giudizio a quo – l’inerzia dello Stato italiano nell’approntare adeguate iniziative riparatorie.

Da ultimo, il Comitato dei Ministri – facendo seguito a precedenti “moniti” – ha espressamente deplorato «il fatto che, più di sei anni dopo l’accertamento della violazione in questo caso, le autorità italiane non abbiano adottato alcuna misura per cancellare per quanto possibile le conseguenze della violazione (restitutio in integrum) e che non siano state attuate soluzioni alternative, quali la concessione della grazia presidenziale»; ed ha constatato, al tempo stesso, che «la riapertura del procedimento in questione resta lo strumento migliore d’assicurare la restitutio in integrum in questo caso» (Risoluzione interinale ResDH (2005) 85. V., anche, la Risoluzione finale CM/ResDH (2007) 83).

Allo stesso modo, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nella Risoluzione n. 1516 (2006) – adottata il 2 ottobre 2006, in materia di attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo – ha deplorato la circostanza che «in Italia, e, in una certa misura, in Turchia, la legge non prevede ancora la riapertura dei processi penali per i quali la Corte abbia constatato violazioni alla CEDU e questi due Stati non hanno adottato altre misure per ripristinare il diritto dei ricorrenti ad un equo processo malgrado le domande pressanti e ripetute del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea (tra numerosi altri casi Dorigo c. Italia e Hulki Gunes c. Turchia)».

Tuttavia, nonostante l’evidente, improrogabile necessità che l’ordinamento predisponga adeguate misure – atte a riparare, sul piano processuale, le conseguenze scaturite dalle violazioni ai principi della Convenzione in tema di “processo equo”, accertate da sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo – la questione sollevata dalla Corte di appello di Bologna, in riferimento a tutti i parametri evocati, deve ritenersi infondata.

4.1. – Il giudice a quo fonda la prima censura di illegittimità costituzionale su una premessa argomentativa le cui coordinate non possono condividersi né sul piano logico, né su quello sistematico. A base della dedotta irragionevole disparità di trattamento – a suo avviso derivante dalla mancata previsione della revisione delle condanne “in contrasto” con sentenze della Corte di Strasburgo, che abbiano accertato la violazione dei principi della Convenzione nel relativo processo – la Corte rimettente pone un postulato infondato di omologabilità fra i casi disciplinati dall’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., e la situazione in esame.

Secondo il giudice rimettente – considerato che la norma citata prevede, nelle ipotesi che legittimano la revisione della condanna, il contrasto tra i “fatti” stabiliti da due diverse sentenze – non dovrebbe necessariamente accedersi «alla accezione di “fatto” con esclusivo riferimento alle circostanze storiche della vicenda sottoposta a giudizio». Agli effetti che qui interessano, rappresenterebbe «un “fatto” anche l’accertamento dell’invalidità (iniquità) della prova assunta nel processo interno, intervenuto ad opera del giudice sopranazionale».

In realtà, però, il contrasto, che legittima – e giustifica razionalmente – l’istituto della revisione (per come esso è attualmente disciplinato) non attiene alla difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale. Esso ha la sua ragione d’essere esclusivamente nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato “accadimento della vita” – essenziale ai fini della determinazione sulla responsabilità di una persona, in riferimento ad una certa regiudicanda – può aver ricevuto all’esito di due giudizi penali irrevocabili.

Nella logica codicistica – secondo una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità – il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, evocato dall’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i “fatti” (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze.

D’altra parte, ove così non fosse, la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della “correttezza”, formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi. Non è la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato; bensì esclusivamente “il fatto nuovo” (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall’art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione.

La infondatezza della tesi sostenuta dal giudice a quo è confermata proprio dal referente normativo che il medesimo richiama a conforto del proprio percorso logico. La Corte rimettente sostiene che la possibilità di attrarre nella sfera del concetto di “fatto” anche la ipotesi dell’accertamento della «invalidità (iniquità) della prova assunta nel processo interno», si desumerebbe dall’art. 187, comma 2, cod. proc. pen.: una norma secondo la quale è “fatto” anche quello da cui dipende “l’applicazione di norme processuali”. Ma il richiamo a tale norma dimostra l’esatto contrario.

La disposizione citata – nel menzionare, come oggetto di prova, anche i fatti dai quali dipende l’applicazione delle norme processuali – si riferisce proprio agli accadimenti (ancora una volta, naturalisticamente intesi) costituenti il presupposto “materiale” che deve essere “provato”, perchè si generi un determinato effetto processuale: come la situazione di fatto a base del legittimo impedimento, che determina l’assoluta impossibilità di comparire; o l’evento che integra il caso fortuito o la forza maggiore, agli effetti della restituzione nel termine, e simili. Essa, evidentemente, non può riferirsi alla disposizione processuale la cui applicabilità può scaturire dall’accertamento di quei fatti; e meno ancora alla valutazione che il giudice abbia effettuato in ordine alla congruità della prova di quegli stessi fatti e della relativa idoneità a porsi quale premessa per la (equa) applicazione della regola processuale che venga, volta a volta, in discorso.

Infine, sotto il profilo sistematico, il concetto di “fatto” assunto a paradigma della ipotesi di conflitto “teorico” fra giudicati – previsto quale caso di revisione dall’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. – non può distinguersi dal concetto di medesimo “fatto” su cui si radica la disciplina del conflitto “pratico” tra giudicati, di cui all’art. 669, comma 1, cod. proc. pen. Ed è pacifico che quest’ultima norma risulta applicabile quando la pluralità di sentenze - oltre che lo stesso imputato - concerna il «medesimo fatto», inteso come coincidenza tra tutte le componenti delle fattispecie concrete. D’altronde, anche ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del “fatto” sussiste – secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. un., 28 giugno 2005, n. 34655) – quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

La pretesa irragionevole disparità di trattamento – che il giudice a quo pone a fulcro della dedotta violazione dell’art. 3 della Carta fondamentale – deve ritenersi, dunque, infondata, proprio perchè la asserita assimilabilità delle situazioni poste a confronto non può essere condivisa.

4.2. – Allo stesso epilogo conduce lo scrutinio della questione alla stregua del parametro di cui all’art. 10 Cost.

A parere della Corte rimettente, alcune fra le garanzie fondamentali enunciate dalla CEDU coinciderebbero con altrettante “norme di diritto internazionale generalmente riconosciute” (così l’art. 10 Cost.) che, come tali, troverebbero “adattamento automatico” nell’ordinamento interno. Sicché, dovendosi annoverare tra quelle garanzie anche il principio di presunzione di innocenza, l’art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., si porrebbe in contrasto con l’art. 10, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede – tra i casi di revisione del processo – l’ipotesi in cui una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo «abbia accertato un “vizio fondamentale nella procedura precedente”».

L’assunto è per più versi infondato.

In primo luogo, il principio di presunzione di non colpevolezza non si pone in contrasto con la esigenza di salvaguardare il valore del giudicato, la cui ineludibile funzione è stata più volte affermata da questa Corte (si vedano, al riguardo, le sentenze n. 74 del 1980; n. 294 del 1995; n. 413 del 1999 e le ordinanze nn. 14 e 501 del 2000). La presunzione di non colpevolezza accompagna lo status del “processando” ed impedisce sfavorevoli “anticipazioni” del giudizio di responsabilità; ma essa si dissolve necessariamente (sul piano sintattico, ancor prima che giuridico) allorché il processo è giunto al proprio epilogo, trasformando la posizione di chi vi è sottoposto da imputato – presunto non colpevole – in condannato, con una statuizione di responsabilità irrevocabile.

La revisione mira a riparare un (ipotetico) errore di giudizio, alla luce di “fatti” nuovi; non a rifare un processo (in ipotesi) iniquo. La presunzione di innocenza, in sé e per sé, non ha dunque nulla a che vedere con i rimedi straordinari destinati a purgare gli eventuali errores, in procedendo o in iudicando che siano.

In secondo luogo, la impossibilità di far leva sul parametro richiamato dal giudice a quo si evince dai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è infatti in più occasioni (si vedano, da ultimo, le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) affermato che l’art. 10, primo comma, della Costituzione, con l’espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», intende riferirsi alle norme consuetudinarie; e dispone, rispetto alle stesse, l’adattamento automatico dell’ordinamento giuridico italiano. L’osservanza che a simili norme presta l’ordinamento internazionale, nel suo complesso, giustifica all’evidenza il postulato che ad esse si debba necessariamente conformare anche l’ordinamento “interno”; e ciò per evitare un intollerabile sfasamento circa la realizzazione “domestica” di principi universalmente affermati e, dunque, patrimonio comune delle genti.

Al contrario, la norma invocata dal remittente, in quanto pattizia e non avente la natura richiesta dall’art. 10 Cost., esula dal campo di applicazione di quest’ultimo. Se ne deve dedurre, pertanto, l’impossibilità di assumerla come integratrice di tale parametro di legittimità costituzionale.

4.3. – Ugualmente infondata si rivela, infine, la pretesa violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., il quale – nel sancire il principio della necessaria funzione rieducativa della pena – ad avviso del giudice rimettente «presuppone istanze etiche che trovano contrappunto in regole processuali non inique».

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo – in più occasioni – di puntualizzare i confini entro i quali il richiamato principio costituzionale è destinato ad operare; e ciò, anche a voler prescindere dal rilievo preliminare – e per certi aspetti assorbente – che, se si assegnasse alle regole del “giusto processo” una funzione strumentale alla “rieducazione”, si assisterebbe ad una paradossale eterogenesi dei fini, che vanificherebbe – questa sì – la stessa presunzione di non colpevolezza.

Secondo tale giurisprudenza, «la necessità che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue». Questa Corte ha ribadito «esplicitamente [...] che il precetto di cui al terzo comma dell’art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli della esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie» (sentenza n. 313 del 1990).

“Giusto processo” e “giusta pena” sono, dunque – per quel che qui interessa, soprattutto sul piano dei valori costituzionali che essi rispettivamente esprimono – termini di un binomio non confondibili fra loro; se non a prezzo, come si è già accennato, di una inaccettabile trasfigurazione dello “strumento” (il processo) nel “fine” cui esso tende (la sentenza irrevocabile e la pena che da essa può conseguire).

D’altra parte, ove fosse valido l’assunto del rimettente, si dovrebbe ipotizzare, come soluzione costituzionalmente imposta, quella di prevedere - sempre e comunque - la revisione della condanna in tutti i casi in cui si sia realizzata nel processo una invalidità in rito, che ne abbia contaminato l’”equità”. Ciò – oltre a non essere neppure adombrato dal rimettente – risulterebbe apertamente in contrasto sia con l’esigenza dello stare decisis che scaturisce dalle preclusioni processuali; sia con la più volte riaffermata funzione costituzionale del giudicato.

5.– La complessa tematica dei rimedi “revocatori” è, d’altronde, contrassegnata, tanto nel settore del processo civile che di quello penale, da una nutrita serie di interventi di questa Corte; interventi ai quali hanno poi finito per corrispondere altrettanti significativi “innesti” normativi. Per un verso, ciò conferma quanto sia problematica l’individuazione di un punto di equilibrio tra l’esigenza di assicurare meccanismi riparatori, a fronte dei sempre possibili errori del giudice; e quella – contrapposta alla prima – di preservare la certezza e la stabilità della res iudicata. Per un altro verso, ciò sottolinea quanto risulti correlativamente ampia la sfera entro la quale trova spazio la discrezionalità del legislatore.

Così, ad esempio, questa Corte ha dichiarato la inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 629, 630 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non era prevista la revisione delle decisioni penali della Corte di cassazione per errore di fatto – materiale e meramente percettivo – nella lettura degli atti interni del giudizio. A tal fine la Corte ha sottolineato che l’istituto della revisione è un «modello del tutto eccentrico rispetto alle esigenze da preservare nel caso di specie, avuto riguardo: sia alla diversità dell’organo chiamato a celebrare tale giudizio (la corte di appello); sia alla duplicità di fase (rescindente e rescissoria) che ne contraddistingue le cadenze; sia alle stesse funzioni che tale istituto è chiamato a soddisfare nel sistema» (sentenza n. 395 del 2000).

Il legislatore a sua volta – per soddisfare le esigenze e le lacune poste in luce nella pronuncia richiamata – ha introdotto, con l’art. 625-bis cod. proc. pen., un nuovo istituto per rimuovere gli effetti di quel tipo di errori commessi dalla Corte di cassazione, denominandolo significativamente “ricorso straordinario per errore materiale o di fatto”; ed assegnandogli una collocazione sistematica ed una disciplina avulse (e logicamente “alternative”) rispetto a quelle che caratterizzano la revisione.

6. – Ad ulteriore conferma della molteplicità di soluzioni suscettibili di prospettarsi con riferimento alla odierna questione di legittimità costituzionale e della correlativa esigenza di un intervento normativo di sistema, sta la recente iniziativa legislativa, indotta proprio dalle reiterate censure mosse al nostro Paese dal Comitato dei Ministri e dalla Assemblea del Consiglio d’Europa in relazione al caso Dorigo c. Italia.

Dopo diverse proposte di origine parlamentare – alcune delle quali menzionate anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa – il Governo, richiamandole, ha presentato al Senato, il 18 settembre 2007, il disegno di legge n. 1797 recante, appunto, «Disposizioni in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo». In esso si proponeva la introduzione di un Titolo IV-bis nel libro IX del codice di procedura penale, destinato a disciplinare una ipotesi di revisione “speciale” delle sentenze di condanna, «quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848».

La relazione illustrativa al disegno di legge sottolinea come la scelta della collocazione sistematica, realizzata attraverso la previsione del nuovo «titolo IV-bis», fosse «diretta, da un lato, a confermare la natura straordinaria del rimedio; dall’altro, a tenere distinto l’istituto in esame da quello della revisione della sentenza di cui agli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale. E ciò per una serie di ragioni, la prima delle quali risiede nella non automaticità della rinnovazione dell’intero processo (come precisato nel successivo articolo 647-septies), quando vi sia stata una pronuncia della Corte di Strasburgo che abbia riconosciuto la cosiddetta iniquità del processo celebrato in Italia; automatismo che rimane, invece, connotato essenziale della revisione dell’attuale sistema processuale».

Inoltre, attraverso l’istituto “speciale”, ipotizzato nel disegno di legge citato, si stabiliva la necessità della rinnovazione degli atti cui si fossero riferite le violazioni riscontrate dalla Corte di Strasburgo; con conseguente perdita di rilievo probatorio di quelli la cui pregressa assunzione era stata accertata come “iniqua”. Un simile epilogo non potrebbe scaturire dalla richiesta di sentenza additiva formulata dal giudice a quo, dal momento che la revisione “ordinaria” – per come positivamente disciplinata dagli artt. 629 e seguenti del codice di rito – non spiega, di per sé, effetti “invalidanti” sul materiale di prova raccolto nel precedente giudizio. Infatti, nel caso di revisione di cui all’art. 630, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., le «nuove prove» – che devono dimostrare la necessità del proscioglimento – vanno apprezzate o da sole oppure «unite a quelle già valutate».

7. – Pur dovendosi quindi pervenire ad una declaratoria di infondatezza della questione proposta dalla Corte rimettente – con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati – questa Corte ritiene di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all’ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall’art. 6 della CEDU.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 27 della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2008.