martedì 27 maggio 2008

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92, ovvero il cd "pacchetto sicurezza"

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

(G.U. n. 122 del 26-5-2008)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte
ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente per contrastare
fenomeni di illegalita' diffusa collegati all'immigrazione illegale e
alla criminalita' organizzata, nonche' norme dirette a tutelare la
sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli
incidenti stradali e delle relative vittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:

«Art.
235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il
giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal
territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla
legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo
superiore ai due anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od
allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni»;

b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:

«Art.
312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il
giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal
territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla
legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea
sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per
taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
Il trasgressore
dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Si
applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e'
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:

«Nei
casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto
e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le
lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per
le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni.»;

e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:

«Art.
590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di
cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo
590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da
quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano
sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze
aggravanti.»;

f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il seguente:

«11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis.
L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta
dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono
comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la
commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero
quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la
sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito
di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente
la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il
prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di
cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter.
Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia
giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione
del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte
sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La
distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva
diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la
facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini
giudiziari.»;

b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:

«nell'articolo
51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione
ai procedimenti di prevenzione»;

c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:

«4.
Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato
convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in
udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che cio'
pregiudichi gravemente le indagini.»;

d) al comma 5
dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo,
salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della
persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;

e)
al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere
a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,»;

f)
al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero
puo' chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che
cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;

g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis.
Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai
termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta
giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale
la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia
cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter.
La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del
procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei
termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis.
Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la
richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata
revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza.»;

i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;

m)
all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis,
600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1.
All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata
superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo
comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope,».

Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

1.
All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono
sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un
anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la
sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta
delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale
della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'
stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in
custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso
di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies.
Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il
veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo'
essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese
per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del
trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con
le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo
periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono
sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al
periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo,
le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel
corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se
il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni
precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti:
«e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto
da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente
periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma
2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma
2-quinquies del medesimo articolo 186.».
3. All'articolo 189
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6,
le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le
parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222,
comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto
di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente.».

Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1.
All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo
oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino
straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con
provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in
tema di immigrazione clandestina.».

Art. 6.
Modifica
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza
statale

1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:

«Art. 54
(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1.
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2.
Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre
ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze
di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento
impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica
sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,
altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e
agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di
leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita'
pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente
comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5.
Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare
conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni
contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della
provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati
dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
6. In casi di
emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti
di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4
e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine
impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli
interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui
siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9.
Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto
puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei
compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie
previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo'
conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle
funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di
cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo
delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il
prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro
dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle
funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

Art. 7.
Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio

1.
I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1
dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i
rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale
della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le
stesse finalita', con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da
osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato,
l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il
prosieguo dell'attivita' investigativa.

Art. 8.
Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno

1.
All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante»
sono
sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o
rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti
operanti»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis.
Il personale di cui al comma 1 puo' essere, altresi', abilitato
all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei
dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

Art. 9.
Centri di identificazione ed espulsione

1.
Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero:
«centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono
sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di
regolamento, dalle seguenti:
«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

Art. 10.
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art.
2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono
essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove
dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso,
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di
dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2.
Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui
all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

b)
all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore
della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale»;

c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1)
al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore
della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale,»;
2) al sesto comma, dopo le
parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale,»;
3) al settimo comma, dopo le parole: «su
proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le
seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1)
al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore
della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale,»;

e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:

1)
al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore
della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale»;
2) al comma 5, dopo le parole: «il
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «,
il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale»;

f) all'articolo
10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «,
del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale».

Art. 11.
Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152

1.
All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto
previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi
previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di
prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso il
tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

Art. 12.
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:

«Art.
110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di
prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia puo' disporre,
nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e
previa intesa con il competente procuratore distrettuale,
l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale
antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli
procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo',
per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero
per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un
magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice
competente.».

Art. 13.
Entrata in vigore

1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano