mercoledì 14 maggio 2008

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 4 marzo 2008 (dep. 8 maggio 2008), n. 18473

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Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 4 marzo 2008 (dep. 8 maggio 2008), n. 18473

Anche nel bilanciamento con l'attenuenate ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma quinto, TU stupefacenti, la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p., anche dopo le modifiche della L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma secondo, lettera a), c.p.p. (art. 99, comma quinto, c.p.).

Cassazione – Sezione quarta – sentenza 4 marzo – 8 maggio 2008, n. 18473
Presidente Morgigni – Relatore Marini
Pm Di Popolo – difforme -Ricorrente Piana

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 27 settembre 2006 all'esito di giudizio abbreviato innestatosi in giudizio direttissimo il tribunale di Sassari dichiarava Piana Salvatore responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 73 commi 1 e 1 bis, lettera a), del D.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 24 giugno 2006 per avere coltivato illegalmente marijuana, detenuto a fine di spaccio sei flaconi di metadone e ceduto due flaconi contenenti la stessa sostanza, e lo condannava - ritenuta l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato articolo 73, giudicata la relativa circostanza attenuante ad effetto speciale equivalente alla contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale post poenam ed apportata, infine, la diminuzione per il rito - alla pena di anni 5, mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed Euro 26.000 di multa.

Proposto appello dall'imputato - il quale deduceva trattarsi di un unico reato in quanto vi era stata detenzione simultanea delle diverse sostanze e sosteneva che il primo giudice avrebbe potuto disapplicare la recidiva contestata, in quanto non obbligatoria, si da non compiere il giudizio di comparazione tra la suddetta circostanza soggettiva e l'attenuante di cui al citato art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (la cui prevalenza sulla suddetta recidiva qualificata non può essere dichiarata, a ciò ostando il divieto di cui al comma 4 dell'art. 69 c.p.p.) e non giungere, in conseguenza di tale, invece operato, giudizio alla irrogazione di una pena base da ritenersi eccessiva ex art. 133 c.p. - la Corte d'appello di Cagliari disattendeva la censura concernente la mancata disapplicazione della recidiva affermando la obbligatorietà dell'aumento di pena nei casi previsti nel quarto e quinto comma dell'art. 99 c.p.p..

La Corte territoriale riteneva invece fondate le censure concernenti la non ritenuta unicità del reato commesso (ad avviso dei secondi giudici unica era stata la lesione del bene protetto, ed unica doveva essere, pertanto, la sanzione, scevra, da "aumenti per continuazione") e la eccessività della pena base, e riduceva pertanto la pena ad anni 4, mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000 di multa, muovendo da una pena base di anni 6, mesi 6 ed Euro 24.000, diminuita di un terzo per il rito abbreviato).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato il quale ha dedotto un unico motivo con il quale ha denunciato il vizio di violazione della legge processuale ex art. 606, lettera c) per erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p..

Afferma il ricorrente che - diversamente da quanto opinato dai secondi giudici e conformemente, invece, a quanto affermato da questa Sezione IV della Corte di cassazione nella sentenza 11-4-2007, n. 16750 che ha espresso una interpretazione costituzionalmente orientata - la intervenuta sostituzione del comma quarto dell'art. 99 ad opera dell'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 non ha fatto venir meno la natura facoltativa della forma di recidiva in tale norma contemplata.


Motivi della decisione

Il motivo unico posto a sostegno del ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha motivato il proprio rigetto della censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata in ordine alla applicazione della contestata recidiva reiterata infraquinquennale post poenam ed alla conseguita effettuazione del giudizio di comparazione ex art. 69 comma quarto c.p. (come sostituito dall'art. 3 L. 5 dicembre 2005, n. 251) in termini di mera equivalenza con la riconosciuta circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 sull'assunto che, una volta che risulti sussistente l'aggravante della recidiva prevista nei commi terzo, quarto (caso di specie) e quinto dell'art. 99 c.p. l'aumento di pena sarebbe obbligatorio, donde la necessità di procedere al giudizio di comparazione con le concorrenti circostanze attenuanti, giudizio che, in ragione del divieto posto nel citato comma quarto dell'art. 69 c.p., non può risolversi in una affermazione di prevalenza delle attenuanti, in forza del divieto espressamente posto dal comma quarto dell'art. 69 c.p..

Questa Corte rileva, invece, che, come da giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente formatasi dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005 (vedansi Casso sez. V, 25-9-2007, n. 40446, P.G. in proc. Mura; sez. VI, 3-7-2007, n. 37549, P.G. in proc, Saponaro; sez. IV, 28-6-2007, n. 39134, P.G. in proc. Mazzitta; sez. Il, 4-7-2007, n. 32876, P.G. in proc. Doro; sez. IV, 2-7-2007, n. 29228, P.G. in proc. Farris; sez. IV, 19-4-2007, n. 26412, P.G. in proc. Meradi e altri; sez. IV, 11-4-2007, n. 16750, P.G. in proc. Serra e altro, richiamata nell'atto di ricorso qui in esame), la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p., come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma secondo, lettera a), c.p.p. (art. 99, comma quinto, c.p.).

Da tale affermazione la Suprema Corte ha tratto le conclusioni (divergenti unicamente in ordine al corretto modus operandi, in presenza di concorso di circostanze eterogenee, del giudice il quale non ritenga, di detta facoltatività avvalendosi, di apportare l'aumento di pena per l'aggravante in parola) che seguono:

1) in conseguenza della permanente facoltatività della recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 c.p., allorquando il giudice ritenga - con adeguata e congrua motivazione -di non apportare alcun aumento di pena per tale circostanza aggravante di natura soggettiva non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal comma quarto del citato articolo 99 c.p., ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione in termini di dichiarata prevalenza delle circostanze attenuanti (nel novero delle quali rientra quella di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che è stata ritenuta sussistente nel caso concreto all'esame di questo Collegio) sulla suddetta recidiva qualificata;

2) quando la (tuttora facoltativa) recidiva reiterata concorre con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento - soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, quarto comma, c.p. - solo ove ritenga la suddetta recidiva effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede (vedansi le già citate Cass. V, 25-9-2007, n. 40466, P;G. in proc. Mura; Sez. IV, 2-7-2007, n. 29228, P.G. in proc. Farris e Sez. VI, 3-7-2007, n. 37549, P.G. in proc. Saponaro; vedansi anche le, non massimate, Casso Sez. IV 24-6-2007, P.G. in proc. Tait e Sez. IV, 24-9-2004, P.M. in proc. Hassan Fathi).

Ad avviso di questo Collegio deve preferirsi la soluzione indicata sub 2), considerato che, mentre quella sub 1) conduce all'affermazione che, ove il giudice ritenga che la forma di recidiva de qua non costituisca, nel caso concreto, espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, egli debba comunque procedere al giudizio di comparazione tra la suddetta aggravante ed una o più circostanze attenuanti concorrenti, ma in tal caso possa dichiarare la prevalenza del dato attenuante in quanto non opererebbe in tal caso, per la ragione sopra indicata il divieto di cui al comma quarto dell'art. 69 c.p., la soluzione interpretativa sub 2) ha il pregio di non dar luogo ad una eccezione concernente l'applicabilità del divieto normativamente previsto, ma - muovendo sempre dal presupposto di facoltatività - afferma radicalmente, senza intaccare il suddetto divieto normativo, che dalla motivata esclusione della non necessità, nel caso concreto, di applicazione della circostanza aggravante soggettiva de qua alla luce di una valutazione del nuovo episodio delittuoso in oggetto come concretamente significativo (in considerazione della natura e collocazione temporale dei precedenti, nonché dei criteri di cui all'art. 133 c.p.) di maggiore colpevolezza e pericolosità del colpevole; donde l'assenza dei presupposti per procedere al giudizio di bilanciamento, venendo meno il "peso" integrato dalla suddetta recidiva qualificata da porre sul piatto della bilancia contrapposto a quello sul quale vanno poste una (o più) circostanze attenuanti eventualmente concorrenti con la recidiva medesima.

La interpretazione sopra indicata sub 2) è pienamente aderente a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 giugno 2007, n. 192.

E' noto che l segnatamente con riferimento alla circostanza ad effetto speciale dal fatto "di lieve entità" di cui al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), circostanza avente una peculiare incidenza sulla gravità del fatto, tale da sminuire grandemente il disvalore e l'offensività della condotta criminosa, da più parti si è affermato che il ritenere il quarto comma dell'art. 69 c.p. ostativo al dichiarare la prevalenza della circostanza attenuante del ''fatto di lieve entità" sulla recidiva reiterata si porrebbe in contrasto con i canoni di ragionevolezza e con i principi costituzionali di proporzionalità e finalità rieducativa della pena.

Ciò in quanto in materia di violazioni dell'art. 73 del citato D.P.R. che di frequente sono commesse da recidivi reiterati, anche in presenza di fatti illeciti modestissimi e tali da rientrare nell'ambito di operatività della fattispecie attenuata del "fatto di lieve entità", la relativa circostanza attenuante ad effetto speciale non potrebbe essere ritenuta (e con essa le circostanze attenuanti generiche che fossero concorrentemente riconosciute) prevalente sulla recidiva di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 99 c.p. in conseguenza del divieto, posto dal comma 4 del novellato art. 69 dello stesso codice, con conseguente applicabilità, a norma del comma 3 dell'art. 69 medesimo, della "pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze" poste in comparazione. Tale rilievo (che interessa, per la sua ragione di fondo, i casi di comparazione tra recidiva qualificata e circostanze attenuanti di ogni natura) ha dato luogo alla emissione di plurime ordinanze dei giudici di merito con le quali è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) appunto nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p..

Con ordinanza del 5 giugno 2007, n. 198, il Giudice delle leggi ha dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia", affermando che il giudice remittente aveva sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale una norma inconferente rispetto all'oggetto delle proprie censure (si dà essere incorso in una aberratio ictus) in quanto il suddetto novellato comma 4 dell'art. 99 c.p. si limita a fornire la nozione di recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti di pena ad essa conseguenti.

Tale decisione presenta interesse in riferimento al caso che è oggi all'esame di questo proprio perché in quel contesto la Consulta ha affermato che i supposti vulnera costituzionali scaturirebbero, semmai, dall'art. 69, quarto comma, c.p. (come modificato dall'art. 3 della citata L. n. 251 del 2005), che pone il censurato divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, in sede di cosiddetto bilanciamento delle circostanze eterogenee concorrenti, peraltro a prescindere (come l'erronea individuazione da parte del remittente della norma da censurare comportava) da ogni possibile rilievo riguardo all'implicita ed immotivata premessa interpretativa su cui poggiavano i dubbi di costituzionalità (quella, cioè, che per effetto della legge n. 251 del 2005 la recidiva reiterata sia divenuta in ogni caso obbligatoria, e non possa essere, dunque, esclusa dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale inerente alla "significatività" del nuovo episodio criminoso in rapporto ai delitti oggetto delle precedenti condanne, con l'effetto di rendere inapplicabile la denunciata disciplina limitativa del giudizio di comparazione di circostanze eterogenee).

Già in tale ordinanza la Corte costituzionale aveva, dunque, fatto cenno, sia pure incidentalmente, al tema della divenuta obbligatorietà (immotivatamente data per scontata dal remittente) ovvero mantenuta facoltatività della recidiva reiterata di cui al novellato art. 69, comma 4, del codice penale.

A brevissima distanza di tempo è seguita la sentenza 14 giugno 2007, n. 192 della stessa Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 giugno 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze i di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevate dai Tribunali di Ravenna, Cagliari, Livorno, Perugia e Firenze. Il Giudice delle leggi ha premesso che l'assunto dei rimettenti secondo cui il fatto che il colpevole del nuovo reato abbia riportato due o più precedenti condanne per delitti non colposi - quali che essi siano - farebbe inevitabilmente scattare il meccanismo limitativo degli esiti del giudizio di bilanciamento tra circostanze prefigurato dall'art. 69, quarto comma, c.p. (con l'effetto di "neutralizzare", anche quando si sia in presenza di precedenti penali remoti, non gravi e scarsamente significativi in rapporto alla natura del nuovo delitto, la diminuzione di pena connessa alle circostanze attenuanti concorrenti, indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche di queste ultime) poggia sul presupposto, implicito e non motivato, che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, l'applicazione della recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria e non possa essere, dunque, discrezionalmente esclusa dal giudice - quantomeno agli effetti della commisurazione della pena - in correlazione alle peculiarità del caso concreto, con la conseguenza di rendere inapplicabile la censurata disciplina in tema di bilanciamento con le circostanze attenuanti concorrenti.

Tuttavia - ha affermato la Consulta nella sentenza in esame - quella che i rimettenti danno per scontata non rappresenta l'unica lettura astrattamente possibile del vigente quadro normativo.

Invero se, prima facie, a sostegno della tesi della obbligatorietà, in ogni caso, della recidiva reiterata, così come della recidiva cosiddetta pluriaggravata, di cui al terzo comma dell'art. 99 c.p. (nel nuovo testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 251/2005), parrebbe militare l'argomento letterale in quanto nelle suddette disposizioni viene usato, con riferimento al previsto aumento di pena, il verbo essere all'indicativo presente ("è") - in luogo della voce verbale "può" che compariva nel testo precedente, e che figura tuttora nei primi due commi dello stesso art. 99, con riferimento alla recidiva semplice ed alla recidiva aggravata - il che indurrebbe a ritenere che il legislatore abbia inteso ripristinare, rispetto alle due forme di recidiva considerate, il regime di obbligatorietà preesistente alla riforma attuata dal decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, nondimeno la nuova formula normativa si presta anche ad una lettura in senso diverso.

Tale differente lettura attiene alla ritenibilità, affermata da più parti, che l'indicativo presente "è" si riferisca, nella sua imperatività, esclusivamente alla misura dell'aumento di pena conseguente alla recidiva pluriaggravata e reiterata - aumento che, per l'ipotesi della recidiva aggravata di cui al secondo comma dell'art. 99 c.p., il legislatore del 2005 ha voluto rendere fisso, anziché variabile tra un minimo ed un massimo - lasciando viceversa inalterato il potere discrezionale del giudice di applicare o meno l'aumento stesso, a tale conclusione inducendo, segnatamente, la considerazione che la recidiva pluriaggravata e la recidiva reiterata rappresentano mere species della figura generale delineata dal primo comma dell'art. 99 c.p.; il che implicherebbe che la struttura della recidiva resti quella -indubbiamente facoltativa - contemplata nella disposizione appena citata, limitandosi i commi successivi a derogare alla relativa disciplina solo in relazione all'entità degli aumenti di pena.

Nella sentenza n. 192 del 2007 si afferma anche che la soluzione interpretativa nel senso suddetto risulterebbe avvalorata - ad avviso dei suoi fautori - soprattutto dal rilievo che l'unica previsione espressa di obbligatorietà della rècidiva presente nell'art. 99 c.p. è quella racchiusa nell'attuale quinto comma, il quale - con disposizione collocata dopo la regolamentazione di tutte le forme di recidiva - stabilisce che "se si tratta di uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto", da tale disposizione essendo dato di desumere che, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, il legislatore abbia inteso mantenere il carattere della facoltatività e che, dunque, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente ave concernente uno dei delitti indicati dal citato art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., il quale reca un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme sociale.

Il Giudice delle leggi ha, infine, affermato che "Nei limiti in cui si escluda che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è d'altro canto possibile ritenere... che venga meno, eo ipso, anche l'"automatismo" oggetto di censura, relativo alla predeterminazione dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee sulla base di un'asserita presunzione di pericolosità sociale.

Si legge ancora nella citata sentenza del Giudice delle leggi che, conformemente ai criteri di corrente adozione in tema di recidiva facoltativa, il giudice applicherà l'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo - in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 133 c.p. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo; di conseguenza, allorché la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, è possibile sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento - soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, quarto comma, c.p. - unicamente quando, sulla base dei criteri dianzi ricordati, ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione: rimanendo con ciò esclusa la censurata elisione automatica delle circostanze attenuanti".

Nel caso qui in esame è perfettamente in linea con i su esposti principi di diritto la censura mossa dal ricorrente Piana Salvatore alla sentenza impugnata laddove il giudice a qua ha affermato, in presenza di una contestata recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e sull'erroneo presupposto della sua natura "obbligatoria" che sarebbe conseguita alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 di dover procedere necessariamente al giudizio di comparazione tra la suddetta circostanza aggravante e la riconosciuta circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, per poi negare la possibilità di dichiarare prevalente quest'ultima richiamando il disposto dell'art. 69, comma 4 (anch'esso novellato con la citata legge n. 251/2005).

L'assunto della Corte territoriale di avvenuta (re)introduzione, da parte del legislatore del 2005, della obbligatorietà dell'aumento di pena nei casi di recidiva di cui al terzo ed al quarto comma del citato art. 99 è stato sorretto con il richiamo ad un argomento a carattere letterale, che è il seguente.

Mentre la dizione dei corrispondenti commi della norma nella loro formulazione antecedente la novellazione era quella "l'aumento di pena... può essere..." (indicativo, quindi, di facoltatività, come per le ipotesi di cui al primo ed al secondo comma della norma in esame), nel nuovo testo dei suddetti commi terzo e quarto si legge, rispettivamente, "Qualora ricorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà", e "Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento di pena, nel caso di cui al primo comma, della metà e, nei casi previsti da secondo comma - di due terzi".

Tale argomento è stato condivisibilmente ritenuto non decisivo dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata nella presente sentenza, giurisprudenza la quale, nell'affermare - nell'ambito di quella lettura costituzionalmente orientata del dato normativo che è stata indicata nella citata sentenza della Consulta - il perdurante carattere di "facoltatività" della recidiva qualificata reiterata prevista nel terzo e nel quarto comma dell'art. 99 c.p. come sostituiti dalla legge n. 251 del 2005, ha sottolineato che;

1) una espressa affermazione di obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva si rinviene nell'art. 99 c.p. come novellato dalla legge n. 251 del 2005 soltanto, significativamente, nel comma quinto dello stesso articolo di legge, ai sensi del quale "l'aumento di pena è obbligatorio" quando si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p.;

2) l'uso della espressione verbale "è", in luogo di quella "può", non sta a significare obbligatorietà di applicazione dell'aumento di pena per la recidiva nei casi previsti dall'art. 99, commi 3 e 4, c.p., bensì semplicemente che, ave il giudice, all'esito in senso positivo della valutazione di significatività delle suddette forme di recidiva nel senso sopra illustrato, non possa applicare gli aumenti di pena l'aumento se non nelle misure fisse indicate ("è della metà... è di due terzi" e non già "fino a un terzo... fino alla metà" così come si legge, rispettivamente, nei commi 1 e 2 dell'articolo in esame).

Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'operato giudizio di comparazione ex art. 69, comma 4, c.p., ed il giudice del rinvio si atterrà, nel nuovo esame che sul punto gli viene qui demandato, ai seguenti principi di diritto:

1) il giudice applica l'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata quando ritiene il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo;

2) allorché la recidiva reiterata concorra con una o più circostanze attenuanti (incluse quelle ad effetto speciale, nel novero delle quali rientra quella della lieve entità del fatto che è stata ritenuta sussistente nella fattispecie in esame) il giudice procede al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. soltanto ove ritenga la suddetta recidiva qualificata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari.


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