PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO – CONFISCA DEL PROFITTO DEL REATO – NOZIONE DI PROFITTO | Pronunziandosi per la prima volta sulla responsabilità degli enti collettivi da reato, le Sezioni Unite hanno affermato che il profitto del reato oggetto di confisca ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma che nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico (“reato in contratto”), non possa essere considerata tale anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli imponeva. La Corte ha in proposito precisato che nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico (quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto”), ma che al contempo tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un’irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l’ente adempiendo al contratto, che pure trova la sua genesi nell’illecito, ha posto in essere un’attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato. |
| Testo Completo: | Sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008 - depositata il 2 luglio 2008
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore N. Milo) | Documenti: | Apri: Dimensione: Formato: | |
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