da www.altalex.com
articolo di Antonino Ciavola
Codice Deontologico Forense: le nuove modifiche introdotte
articolo di Antonino Ciavola
Codice Deontologico Forense: le nuove modifiche introdotte
Nella seduta del 12 giugno 2008 il CNF ha modificato alcuni articoli del codice deontologico, a seguito dei rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato, nell'ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali.
L’art. 17 bis, nella parte in cui autorizza l’utilizzazione di siti web con dominio proprio dell’avvocato, è stato modificato nel senso che l’avvio del sito deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio dell’Ordine, con soppressione della preventiva autorizzazione.
L’art. 18, che riguarda i rapporti con la stampa, è stato modificato in senso analogo, ed il parere preventivo del Consiglio dell’Ordine nel caso di rubriche su organi di stampa o televisive è sostituito da una semplice comunicazione.
L’art. 24, canone IV, è stato modificato premettendo le parole “ai fini della tenuta degli albi” prima dell’obbligo di comunicazione della costituzione di associazioni e dell’apertura di studi e recapiti.
L’art. 45 è stato modificato precisando che in caso di pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi (patto di quota lite) resta fermo il principio dell’art. 2233 del codice civile.
Apparentemente si tratta di modifiche di scarsa rilevanza; però l’esame della relazione del CNF, dei rilievi dell’Autorità garante e soprattutto delle modifiche richieste e non apportate diventa illuminante.
Le prime due modifiche tendono a ridurre il potere di controllo dei consigli dell’ordine e a lasciare maggior libertà agli avvocati; ricordiamo che in un tempo non lontano qualunque forma di pubblicità era vietata, ed in seguito vi fu una timida apertura all’informazione professionale, sempre rigorosamente controllata in via preventiva dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
La nota dell’Autorità garante tendeva a liberalizzare ogni forma di pubblicità, in linea con la riforma Bersani, e addirittura la richiesta era quella di eliminare il riferimento al rispetto e al decoro della professione, nonché il divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa.
Ancor più specificamente, l’autorità chiedeva la modifica dell’art. 17 nella parte in cui vieterebbe una forma di pubblicità autoreferenziale.
Secondo l’autorità, pertanto, ogni avvocato dovrebbe avere la possibilità di farsi pubblicità come un’azienda commerciale, utilizzando anche il classico dolus bonus e cioè presentandosi sul mercato come il migliore, il più preparato, il più vincente, senza motivazione.
La resistenza del CNF, davvero lodevole, punta all’interesse generale che l’informazione data risponda a correttezza e verità, evitando che gli iscritti all’albo compiano azioni di promozione o propaganda che possano pregiudicare la dignità della professione.
In particolare, il CNF individua l’informazione pubblicitaria come un’attività finalizzata a fornire utilità ai clienti, e non come un’attività motivata dall’interesse economico del professionista.
Per le ragioni sopra succintamente esposte, il CNF non ha accolto i rilievi finalizzati ad una semplificazione dell’art. 17 bis e non ha fatto alcun riferimento, nella nuova versione, ai prezzi delle prestazioni offerte.
Tale posizione, anche se ben motivata e ben giustificata dall’intera storia delle regole deontologiche, sembra destinata però a cedere il passo se non sarà definitivamente chiarito, nella legislazione interna, un principio comunitario fondamentale per le libere professioni.
Occorrerebbe cioè precisare, in modo definitivo, che tra i liberi professionisti e gli imprenditori vi sono differenze sistematiche di fondamentale importanza, poiché ai secondi è richiesto, molto più dei primi, di rispettare regole di natura etica nel loro comportamento, regole che spesso sono anteposte al loro interesse economico.
La legislazione più recente, e mi riferisco in particolare alla legge Bersani, sembra invece andare nella errata direzione di una totale equiparazione tra professionisti ed imprenditori.
Senza un mutamento di rotta da parte del legislatore, che giustifichi la sopravvivenza delle regole deontologiche ed il loro autogoverno, ogni limite etico è destinato a cadere, con conseguenti danni irreparabili a carico della collettività e dei singoli utenti.
(Altalex, 10 luglio 2008. Nota di Antonino Ciavola)
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DELIBERA 12 GIUGNO 2008, N. 15
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VERBALE DI ADUNANZA
N.15-A
(TRIENNIO 2007-2010)
L'anno duemilaotto, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 10, in Roma, presso la sede amministrativa di via del Governo Vecchio, n. 3, il Consiglio Nazionale Forense si è riunito in seduta amministrativa straordinaria, previa convocazione spedita a mezzo e-mail a tutti i Consiglieri in data 6 giugno 2008, con l'intervento dei Signori:
Avv. Guido ALPA
Presidente
Avv. Pierluigi TIRALE
Segretario
Avv. Carlo ALLORIO
Componente
Avv. Antonio BAFFA
Componente
Avv. Giuseppe BASSU
Componente
Avv. Nicola BIANCHI
Componente
Avv. Alessandro BONZO
Componente
Avv. Stefano BORSACCHI
Componente
Avv. Aldo BULGARELLI
Componente
Avv. Luigi CARDONE
Componente
Avv. Lucio DEL PAGGIO
Componente
Avv. Giovanni D'INNELLA
Componente
Avv. Fabio FLORIO
Componente
Avv. Bruno GRIMALDI
Componente
Avv. Corrado LANZARA
Componente
Avv. Andrea MASCHERIN
Componente
Avv. Ubaldo PERFETTI
Componente
Avv. Silverio SICA
Componente
Avv. Giovanni VACCARO
Componente
Avv. Carlo VERMIGLIO
Componente
Sono assenti gli altri Componenti.
Assume la Presidenza il Presidente, avv. prof. Guido Alpa.
Il Presidente, accertato che i Consiglieri presenti sono in numero superiore a quello stabilito dall'art. 22 del D.D.L. 23 novembre 1944, n. 382, dichiara valida l'adunanza.
L'ORDINE DEL GIORNO della seduta odierna comprende la trattazione dei seguenti argomenti:
OMISSIS
Il Presidente Alpa richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità di fornire quanto prima le risposte ai rilievi sul Codice deontologico forense formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile scorso e alla quale hanno partecipato, oltre a questi, il Cons. Segretario Tirale, il Vice Pres. Perfetti e il Cons. Stefenelli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata dalla medesima Autorità nel gennaio 2007.
Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, premesso che, nel corso dell'audizione avvenuta il 18 aprile 2008, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato i rilievi di seguito indicati al vigente codice deontologico forense:
a) con riferimento all'art. 45, ha ribadito l'auspicio che la norma sia integrata con la formulazione "fermo restando il principio di libera determinazione del compenso";
b) con riferimento alla disciplina dell'informazione sull'attività professionale, ha rilevato che il divieto di pubblicità comparativa e quello di pubblicità elogiativa prevista dall'art. 17, comma 4, del ed. forense non sono giustificabili e, quanto al requisito della pubblicità elogiativa, ha affermato che sarebbe auspicabile la modificazione della norma, con riferimento al requisito dell'autoreferenzialità;
c) il riferimento ai limiti del rispetto e del decoro della professione, previsti dallo stesso art. 17 c.d.f., non sono giustificabili sotto il profilo concorrenziale, perché potrebbero disincentivare significativamente l'utilizzo della leva della pubblicità;
d) con riferimento all'art. 17 bis del codice deontologico forense ha auspicato la modificazione della norma, con eliminazione della elencazione di ciò che la pubblicità deve e può indicare o, in subordine, con la precisazione che tra i contenuti ammessi compaiano chiaramente i prezzi delle prestazioni offerte e sia eliminato il divieto di dare conto del nome dei clienti, ancorché questi abbiano prestato il proprio consenso;
e) con riferimento all'art. 18, comma 3, ha formulato l'auspicio che l'obbligo di richiedere il parere favorevole sia sostituito con l'obbligo di previa comunicazione;
f) in relazione ai divieti contenuti nell'art. 19, punti III e IV nella parte in cui essi fanno riferimento alla correttezza e al decoro, o ai divieti di offerta di prestazioni al domicilio degli utenti, o in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o a persone determinate per uno specifico affare, ha auspicato la modificazione della norma con precetti normativi specifici che individuino situazioni di svantaggio o di debolezza fisica o psichica dei potenziali clienti;
g) ha sollecitato la modificazione della norma prevista dall'art. 24, comma 4, con la precisazione che la prescrizione dell'obbligo di comunicazione senza ritardo della costituzione di associazioni o società "professionali o di studi principali o secondari o di recapiti', sia riferita alla tenuta degli albi.
Il Consiglio preso atto dei rilievi formulati dall'Autorità e del parere espresso dalla Commissione interna per la revisione del codice deontologico nella riunione del 30 maggio scorso
delibera
1. di accogliere il rilievo formulato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, riportato alla lettera a) delle premesse con riferimento alla formulazione dell'art. 45 c.d.f. e di integrare il testo di tale norma con la locuzione "fermo il principio disposto dall'art. 2233 del codice civile";
2. di accogliere il rilievo formulato dall'Autorità, riportato nelle premesse della presente delibera alla lettera e), nella parte in cui prevede il parere preventivo del Consiglio dell'Ordine, sostituendo a tale formulazione la seguente: "previa comunicazione tempestiva";
3. di accogliere, inoltre, l'invito a integrare l'art. 17 bis. c.d.f., comma 2, modificandone il testo, sostituendo alla formulazione"prewa comunicazione" quella "previa tempestiva comunicazione";
4. di chiedere alla Commissione per la revisione del codice deontologico forense di -sottoporre a riesame la formulazione dell'art. 17 bis intitolato "Modalità dell'informazione" per valutare l'eventuale opportunità di una sua semplificazione;
5. di accogliere il rilievo formulato dall'Autorità con riferimento all'art. 24 del c.d.f., con la precisazione che la comunicazione prevista da tale norma al canone IV sia preceduta dalla dizione "ai fini della tenuta dell'albo";
6. di non accogliere i rilievi riportati alle lettere b), c), e) ed f) delle premesse per le seguenti ragioni:
6.1. Il richiamo ai doveri di dignità e decoro della professione è esplicitamente contenuto nell'art. 12 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, e costituisce il parametro normativo generale, alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense.
Il carattere di norma di legge del codice deontologico deriva dalla delega effettuata dall'ordinamento professionale al Consiglio Nazionale Forense, il cui potere trova origine e limite nel parametro normativo previsto dalla norma generale, che rimanda all'autonomia collettiva la funzione di integrare la norma legislativa in bianco dettata dal legislatore. In questo senso si è recentemente espressa la Corte Suprema attribuendo alle norme del codice disciplinare forense la natura di "fonti normative integrative di precetto legislativo" (Cass. Civ. Sez. U. 20.12.2007 n. 26810).
Da ciò deriva la necessità che la norma deontologica sia formulata in relazione al parametro normativo che la legittima.
6.2 II divieto di pubblicità comparativa e quello di pubblicità elogiativa sono funzionali all'interesse generale che l'informazione data dall'avvocato risponda a principi di correttezza e di verità.
Le norme deontologiche che lo prevedono sono coerenti con le analoghe disposizioni contenute nei codici deontologici di Paesi comunitari a noi vicini, quali la Francia e la Spagna e sono compatibili con l'art. 81 CE, in combinato disposto con l'art. 10 CE. Esse integrano una restrizione giustificata, in funzione dell'interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia e della dignità della professione, dal momento che tale limitazione è volta ad evitare che gli iscritti all'albo professionale possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione. L'informazione, infatti, è ammessa nei limiti in cui è data per favorire la conoscenza pubblica di notizie utili a far conoscere l'esistenza e l'identità del professionista ed il luogo ove svolge l'attività, oltre che il tipo di prestazioni che egli è in grado di garantire; l'informazione non può eccedere tale funzione perché, se ciò si ammettesse, l'informazione sarebbe almeno in parte motivata dall'interesse economico del professionista a promuovere le proprie prestazioni, anche a prescindere dalla loro necessità o dalla utilità che esse possono avere per il cliente.
Si tratta, del resto di un limite coerente con la sentenza della Corte di Giustizia pronunziata nella causa C-446/05 e con le conclusioni in quel procedimento assunte dall'avvocato Generale.
6.3. Le stesse ragioni militano per la conservazione del disposto dell'art. 19, canoni III e IV, con l'ulteriore precisazione che le norme ivi indicate hanno come obbiettivo la tutela della professione dall'esercizio di forme di acquisizione della clientela illegittime e comunque scorrette.
Il Consiglio, pertanto
DELIBERA
A) che il nuovo testo dell'articolo 17 bis c.d.f. è il seguente:
ART. 17 bis - Modalità dell'informazione.
L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
* la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
* il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
* la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;
* il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
* i titoli accademici;
* i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
* l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
* i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
* le lingue conosciute;
* il logo dello studio;
* gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
* l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
* i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
* le lingue conosciute;
* il logo dello studio;
* gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
* l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.
Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
B) Che II nuovo testo dell'articolo 18 c.d.f. è il seguente:
ART. 18 - Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del
proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
C) Il nuovo testo dell'articolo 24 c.d.f. è il seguente:
ART. 24 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.
L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.
IV. Ai fini della tenuta degli albi, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
D) Il nuovo testo dell'articolo 45 c.d.f., è il seguente:
ART. 45 - Accordi sulla definizione del compenso.
E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 ce. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.
OMISSIS
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Avv. Pierluigi Tirale f.to Avv. Prof. Guido Alpa
E' ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE.
Roma, 12 giugno 2008.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Pierluigi Tirale