mercoledì 9 luglio 2008

CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002)

A conclusione dell’Incontro di Esperti tenuto dall’I.S.I.S.C. (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 4-7 luglio 2002 e organizzato dall’avv. Luisella de Cataldo Neuburger si é proceduto all’aggiornamento della “Carta di Noto” con l’apporto interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi.


CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002)


LINEE GUIDA PER L’ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE


PREMESSA

Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall’evoluzione della ricerca scientifica in materia.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi
costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.



1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.

Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;
b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.

2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.
E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell’incompletezza.

4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.

6. Nel colloquio con il minore occorre:

a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale. .

7. L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso.

9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l’esperto rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L’esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.

10. La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.

La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.
In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell’accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria.

11. L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l’incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall’esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell’art. 8 del PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato 11 marzo 2002 n. 46) con le quali:

1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:

a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;

b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;

c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;

d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;

e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
f) [...]
g) [...]

2. [...]

3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.

4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.

5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.



Comitato d'Esperti

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI NOTO

Noto (Siracusa), 4 - 7 luglio 2002

Elenco Partecipanti


Dr. Adriana Alfieri
Psicologa, Psicoterapeuta
Centro di Salute Mentale ASL 8
V.le Tica, 39 -Siracusa

Avv. Germano Bellussi
Avvocato, Psicoterapeuta
Corso del Popolo 58
30172 Mestre (VE)

Dr. Cristina Cabras
Docente Psicologia Giuridica,
Università di Cagliari,
Facoltà di Scienze della Formazione
Via Is Mirrionis 1 -09123 Cagliari

Dr. Paolo Capri
Psicologo, Psicoterapeuta
Presidente CEIPA (Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica)
Membro esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio.
Via Bisagno, 15 -00199 Roma

Avv. Domenico Carponi Schittar
Avvocato
Via Aleardi, 41 - 30172 Mestre, Venezia

Prof. Avv. Claudia Cesari
Avvocato Penalista
Associato di Procedura Penale
Università di Macerata - Istituto di Diritto e Procedura Penale
Via Garibaldi, 20 -62100 Macerata


S.E. Prof. Giovanni Conso
Presidente Onorario Corte Costituzionale
già Ministro di Grazia e Giustizia
Professore Emerito di Procedura Penale - Università di Torino
Presidente Conferenza Diplomatica per l'Istituzione di una Corte
Penale Internazionale - Roma

Avv. Luisella de Cataldo Neuburger
Avvocato, Psicologo,
Presidente Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG)
Via Ippolito Nievo, 2 - Milano

Don Fortunato Di Noto
Vice Presidente Mondiale
"Innocenza in Pericolo"- Avola, Siracusa

Avv. Antonio Forza
Avvocato
S. Marco 4600 - 30124 Venezia

Dr. Giuliano Giaimis
Medico Dirigente
Neuropsichiatria Infantile
Roma RMC
Via Filippo Carcano, 25
00147 Roma

Prof. Glauco Giostra
Ordinario di Procedura Penale
Istituto di Diritto e Procedura Penale
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Macerata
Corso Garibaldi 20 -62100 Macerata

Prof.Avv. Guglielmo Gulotta
Avvocato, Psicologo
Ordinario di Psicologia Giuridica - Facoltà di Psicologia
Università di Torino
Via Morosini, 39 -20135 Milano

Dr. Anita Lanotte
Psicologo, Psicoterapeuta
Vice Presidente CEIPA (Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica)
Socio Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Roma.
Via Bisagno, 15 -00199 Roma


Pres. Luigi Lanza
Presidente
II Sezione Corte d'Assise d'Appello
30100 Venezia

Dr. Vania Patané
Prof. Associato Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catania
Via Gallo, 24 - 95124 Catania

Avv. Ettore Randazzo
Avvocato, Responsabile delle Scuole per
penalisti, Unione delle Camere Penali;
Professore a contratto, Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Urbino
Via C. Tacito, 50 -00193 Roma
Viale Tunisi, 29 - 96100 Siracusa

Prof. Lino Rossi
Psicologo Forense
Docente di Psicoterapia della Famiglia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Piazza del Monte, 9
42100 Reggio Emilia
Università degli Studi di Ferrara
CARID Via Savonarola, 27
44100 Ferrara

Prof. Fulvio Scaparro
Psicoterapeuta
Via Castelfidardo, 8
20121 Milano

Dr. Franco Scirpo
Psicologo Psicoterapeuta
Via Mortellaro, 7 -Siracusa

Dr. Gustavo Sergio
Magistrato
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Via Bissa -30100 Venezia Mestre

S.E. Cons. Giovanni Tinebra
Segretario Consiglio di Direzione I.S.I.S.C.
Capo DipartimentoAmministrazione Penitenziaria
Ministero della Giustizia
Largo Luigi Daga, 2 -00164 Roma

8
Dr. Angelo Varese
Psicanalista, Psicologo, Psicoterapeuta
Mestre, Venezia

Pres. Dr. Piero Luigi Vigna
Procuratore Nazionale Antimafia
Direzione Nazionale Antimafia
Via Giulia, 52 - 00186 Roma



Noto 7 luglio 2002