giovedì 27 marzo 2008

Le regole di comportamento del penalista nelle investigazioni difensive


REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE (dal sito dell'UCPI)




REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PENALISTA NELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
Testo approvato il 14 luglio 2001 dal Consiglio delle Camere Penali con le modifiche approvate il 19 gennaio 2007.

REGOLE GENERALI

Articolo 1
(Norme deontologiche applicabili)
1.
Nello svolgimento delle investigazioni difensive il difensore osserva
le norme del Codice deontologico forense, con particolare riferimento
ai doveri di probità, fedeltà, competenza e verità, nonché le ulteriori
norme degli articoli che seguono, nel rispetto del principio di lealtà
processuale e a garanzia della reale dialettica nel procedimento.
2.
Nessuna distinzione circa i doveri professionali in materia di
investigazioni difensive è consentita tra difensore di fiducia e
difensore d’ufficio.
Articolo 2
(Legittimazione alle investigazioni difensive)
1.
Il difensore è legittimato a svolgere investigazioni difensive sin dal
momento della nomina senza necessità di specifico mandato ed
indipendentemente dal deposito dell’atto di nomina presso l’autorità
giudiziaria.
2. Il mandato con sottoscrizione autenticata,
necessario per svolgere l’attività investigativa preventiva prevista
dall’articolo 391-nonies del codice di procedura penale, indica i fatti
ai quali si riferisce in modo sintetico al solo fine della
individuazione dell’oggetto di tale attività, con esclusione di ogni
riferimento ad ipotesi di reato.
3. La previsione del comma 2 non si applica al mandato rilasciato dalla persona offesa dal reato.
4.
Le disposizioni sull’attività investigativa preventiva si intendono
applicabili, oltre che per l’eventualità che si instauri un
procedimento penale, anche per le ipotesi:
a) che possa essere richiesta la riapertura delle indagini preliminari dopo il decreto di archiviazione;
b) che possa essere richiesta la revoca della sentenza di non luogo a procedere;
c) che possa essere richiesta la revisione;
d) che possano essere instaurati procedimenti davanti al giudice dell’esecuzione o alla magistratura di sorveglianza.
Articolo 3
(Dovere di valutazione)
1.
Il difensore, fin dal momento dell’incarico e successivamente fino alla
sua conclusione, ha il dovere di valutare, in relazione alle esigenze e
agli obbiettivi della difesa, la necessità o l’opportunità di svolgere
investigazioni, sia ai fini delle determinazioni inerenti alla difesa
stessa, sia per l’ipotesi di un impiego dei risultati nel procedimento,
secondo le forme, i tempi e i modi previsti dalla legge.
Articolo 4
(Direzione delle investigazioni)
1.
La decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte
sull’oggetto, sui modi e sulle forme di esse competono al difensore [,
in accordo con l’eventuale condifensore].
2. Quando non svolge di
persona le investigazioni e, secondo la previsione del comma 3
dell’articolo 327-bis del codice di procedura penale, si avvale di
sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il
difensore dà, anche oralmente, le direttive necessarie, cui i sostituti
e tali ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti i loro
obblighi previsti dalla legge.
3. Nel dare le direttive il difensore
rammenta gli obblighi indicati al comma 2, con particolare riguardo a
quelli relativi agli avvertimenti alle persone con le quali occorre
conferire, agli accessi ai luoghi e alla ispezione delle cose, alla
eventuale redazione di verbali, al segreto sugli atti e sul loro
contenuto, nonché a quello di riferirgli tempestivamente i risultati
dell’attività svolta.
4. Ai fini dell’esercizio dell’incarico il
difensore dà ai sostituti e agli ausiliari le informazioni necessarie e
può fornire a essi, anche nell’ipotesi di segretazione dell’atto, copie
di atti e documenti, in ogni caso con vincolo di segreto.
5.
L’incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici è
conferito con atto scritto, nel quale, fermo quanto previsto al comma
3, il difensore indica i loro doveri di:
a) osservare le disposizioni di legge, in particolare quelle sulle investigazioni difensive e sulla tutela dei dati personali;
b)
comunicare le notizie e i risultati delle investigazioni e rimetterne
l’eventuale documentazione soltanto al difensore che ha conferito
l’incarico o al suo sostituto;
c) salva specifica autorizzazione
scritta del difensore, rifiutare ogni altro incarico relativo o
connesso alla vicenda alla quale attiene quello conferito.
Articolo 5
(Informazioni preventive tra difensore e persona assistita)
1.
Nell’ambito dei rapporti informativi con la persona assistita al fine
di coordinare la difesa tecnica e l’autodifesa, il difensore, oltre ad
attingere eventuali notizie utili per apprezzare la necessità o
l’opportunità di svolgere investigazioni difensive, valuta la esigenza
di comunicare tempestivamente alla persona medesima tale apprezzamento,
anche con riguardo alle spese prevedibili per le relative attività.
Articolo 6
(Dovere di segretezza, limiti di utilizzazione, conservazione della documentazione)
1.
Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli
atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne
faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa
nell’interesse del proprio assistito.
2. In ogni caso, il difensore
utilizza la documentazione degli atti delle investigazioni difensive e
i relativi contenuti nei soli limiti e nei tempi in cui siano necessari
all’esercizio della difesa.
3. Il difensore cura di conservare
scrupolosamente e riservatamente la documentazione, anche informale,
delle investigazioni difensive per tutto il tempo in cui egli ritiene
che possa essere necessaria o utile per l’esercizio della difesa.
Articolo 7
(Rimborso delle spese documentate)
1.
E’ fatto divieto al difensore, al suo sostituto, agli ausiliari e ai
loro collaboratori di corrispondere compensi o indennità, sotto
qualsiasi forma, salvo il rimborso delle spese documentate, alle
persone che ai fini delle investigazioni difensive danno informazioni o
si prestano al compimento di accessi ai luoghi, ispezione di cose,
rilievi, consegna o esame di documenti e in genere alla esecuzione di
atti .

REGOLE PER LE INDAGINI DA FONTI DICHIARATIVE

Articolo 8

(Ricerca e individuazione di fonti)
1.
Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza
formalità alla individuazione delle persone che possono riferire
circostanze utili alle investigazioni difensive. In ogni caso, nello
svolgimento dell’attività di individuazione di tali persone, informano
sempre le persone interpellate della propria qualità, senza necessità
di rivelare il nome dell’assistito.
2. Nello stesso modo si procede
alla individuazione delle altre fonti di prova e, in genere, delle
altre fonti di notizie utili alle indagini.
Articolo 9
(Avvertimenti)
1.
I soggetti della difesa, nell’informare le persone interpellate della
loro qualità, indicano la vicenda in ordine alla quale svolgono
investigazioni, senza necessariamente rivelare il nome dell’assistito.
2.
Oltre quanto è previsto dal comma 3 dell’articolo 391-bis del codice di
procedura penale, invitano le persone interpellate a dichiarare se si
trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste
dall’articolo 197 comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura
penale.
3. Inoltre, informano le persone interpellate che, se si
avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad
una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame
testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche
alle domande del difensore.
4. Se si tratta di persone sottoposte a
indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato ai sensi dell’articolo 210 del codice di procedura
penale, le informano che, se si avvarranno della facoltà di non
rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice
in incidente probatorio.
5. Se si tratta di prossimi congiunti di un
imputato o di una persona sottoposta alle indagini, li avvertono che,
anche in ragione di tale rapporto, hanno facoltà di astenersi dal
rispondere o dal rendere la dichiarazione nei casi previsti dalla legge.
6.
I soggetti della difesa possono altresì ricordare che ogni persona può
utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti e all’accertamento
della verità in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al
difensore.
7. Quando i soggetti della difesa procedono con invito
scritto, gli avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme
deontologiche, se non sono contenuti nell’invito stesso, possono essere
dati oralmente, ma devono comunque precedere l’atto.
Articolo 10
(Inviti e avvisi: casi particolari)
1.
Per conferire, chiedere e ricevere dichiarazioni scritte o assumere
informazioni da documentare dalla persona offesa dal reato i soggetti
della difesa procedono mediante un invito scritto.
2. Se la persona
offesa è assistita da un difensore, a costui è dato avviso almeno
ventiquattro ore prima. Se non risulta assistita da un difensore,
nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un difensore sia
consultato e intervenga all’atto.
3. La disposizione del comma 1 si
applica anche quando si intende chiedere e ricevere una dichiarazione
scritta o assumere informazioni da documentare da una persona minore.
L’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con
l’avviso della facoltà di intervenire all’atto. In caso dipersona
minore infraquattordicenne, ferme restando le disposizioni precedenti,
per l'assunzione di informazioni o la richiesta di rendere
dichiarazioni, il difensore potrà avvalersi della presenza di un
esperton all'uopo nominato quale consulente della difesa.
4. Ai fini
dell’applicazione del comma 5 dell’articolo 391-bis del codice di
procedura penale, al difensore d’ufficio, nominato per l’atto, che ne
faccia richiesta, è dato un termine non inferiore a quelli previsti
dall’articolo 108 del codice di procedura penale.
Articolo 11
(Rapporti tra difensore e assistito nell’ambito delle investigazioni difensive)
1.
E’ fatto divieto ai soggetti della difesa di applicare le disposizioni
degli articoli 391-bis e 391-ter del codice di procedura penale nei
confronti della persona assistita.
2. Il difensore e il sostituto,
anche, se del caso, con la presenza degli ausiliari, scambiano
liberamente e riservatamente con il proprio assistito, nelle forme e
nei tempi opportuni, le informazioni necessarie ad assicurare un
coordinato esercizio della difesa tecnica e dell’autodifesa su tutti i
temi ritenuti utili. Inoltre, lo consigliano e lo assistono in
relazione agli atti, orali o scritti, nonché alle scelte che egli
compie personalmente nel procedimento.
Articolo 12
(Garanzie di genuinità delle dichiarazioni)
1.
Il difensore o il suo sostituto danno tutte le disposizioni necessarie
per realizzare condizioni idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
Articolo 13
(Documentazione)
1.
Le informazioni assunte dal difensore, secondo le previsioni degli
articoli 391-bis comma 2 e 391-ter comma 3 del codice di procedura
penale, sono documentate in forma integrale. Quando è disposta la
riproduzione almeno fonografica possono essere documentate in forma
riassuntiva.
2. Nel verbale, redatto con le modalità previste al
comma 1, sono specificamente indicati i mezzi impiegati. Esso è
sottoscritto da tutte le persone presenti ed è conservato dal difensore
ai sensi del comma 6 dell’articolo 3.
3. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ACCESSI AI LUOGHI, ALLA ISPEZIONE DI COSE E AGLI ACCERTAMENTI IRRIPETIBILI

Articolo 14
(Doveri negli accessi ai luoghi e nella ispezione di cose)
1.
Il difensore, il sostituto e gli ausiliari, che procedono agli atti
indicati nell’articolo 391-sexies del codice di procedura penale, anche
quando non redigono un verbale, documentano nelle forme più opportune
lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato,
alterato o disperso.
2. Oltre a quanto è previsto dal comma 2
dell’articolo 391-septies del codice di procedura penale, quando
intendono compiere un accesso a luogo privato o non aperto al pubblico,
i soggetti della difesa, nel richiedere il consenso di chi ne ha la
disponibilità, lo avvertono della propria qualità, della natura
dell’atto da compiere e della possibilità che, ove non sia prestato il
consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
3. Gli avvertimenti indicati al comma 2 sono documentati almeno mediante annotazione.
Articolo 15
(Dovere di assicurare il contraddittorio negli accertamenti tecnici irripetibili)
1.
Quando i soggetti della difesa intendono compiere accertamenti tecnici
irripetibili, a cura del difensore o del sostituto è dato avviso senza
ritardo a tutti coloro nei confronti dei quali l’atto può avere effetto
e dei quali si abbia conoscenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16
1. Sono abrogate tutte le norme deontologiche relative alle investigazioni difensive, approvate a Catania il 30 marzo 1996.
2.
Entro il 31 maggio 2002 saranno valutati i risultati della applicazione
delle presenti norme e approvate eventuali norme integrative,
modificative o soppressive.
3. Le presenti norme sono trasmesse subito al Consiglio Nazionale Forense per tutte le determinazioni di competenza.