giovedì 25 settembre 2008

PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI

Corte Suprema di Cassazione
SEZIONI UNITE
SENTENZA N. 36359 UD. 26/06/2008 - DEPOSITO DEL 23/09/2008


PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI

Le Sezioni Unite, nel ribadire la legittimità dell’ascolto “remotizzato” presso gli uffici di polizia giudiziaria delle intercettazioni telefoniche, ha precisato che essenziale per l’utilizzabilità delle medesime è che l’attività di registrazione – e cioè di immissione dei dati captati in una memoria informatica - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, dove non è invece necessario vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati. In particolare la Corte ha chiarito che anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario può essere “remotizzato”, trattandosi di operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui affidabilità viene garantita dalla legge processuale consentendo alla difesa l’accesso alle registrazioni originali.

Testo Completo:

Sentenza n. 36359 del 26 giugno - depositata il 23 settembre 2008

(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore V. Romis)