lunedì 29 settembre 2008

Dal sito dell'Ucpi

Camere Penali - Dettaglio News
La Giunta dell'UCPI, nel corso della riunione svoltasi ieri a Parma, ha effettuato le prime nomine e conferme di incarichi di settore.


L'Avv. Ettore Randazzo, già Presidente dell'UCPI, è stato confermato nel suo incarico di Responsabile Nazionale delle Scuole dell'Unione; analoga conferma per l'Avv. Gian Domenico Caiazza, quale Responsabile della Banca Dati dell'UCPI.
Il settore Editoria continuerà ad essere curato dal Prof. Avv. Giuseppe Frigo, past President dell'Unione.
Quanto all'Osservatorio Carcere, la Giunta, raccogliendo la disponibilità manifestata, ha confermato l'Avv.Roberto D'Errico quale Coordinatore.
L'Osservatorio Europa e l'Osservatorio sulla Cassazione continueranno ad essere coordinati, rispettivamente, dall'Avv. Daniele Ripamonti e dall'Avv. Domenico Battista.
La giunta ha infine confermato l'Avv. Valerio Spigarelli, già Segretario dell'Unione, quale Responsabile del "Centro Studi Giuridici e Sociali Aldo Marongiu", e ,quali componenti del Comitato direttivo dello stesso Centro, il Prof. Carlo Guarnieri, il Prof. Enrico Marzaduri, il Prof. Luigi Stortoni ed il Prof. Nicolò Zanon.

giovedì 25 settembre 2008

Avvocati: sì alle specializzazioni e alle società multidisciplinari

Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli
COMUNICATO STAMPA

Avvocati: sì alle specializzazioni e alle società multidisciplinari

I legali potranno conseguire il titolo di specialista
e costituire società non di capitali


Roma 19/9/2008. Il Consiglio nazionale forense fissa i primi punti saldi della riforma dell’ordinamento professionale. Nel primo plenum dedicato interamente al tema della riforma, che si è tenuto oggi nella sede di via del Governo vecchio, il Cnf ha già compiuto alcune scelte innovative rispetto alla situazione attuale.
Innanzitutto ha deciso di disciplinare le specializzazioni, che dovranno essere conseguite con modalità che saranno concordate con gli Ordini e Associazioni più rappresentative. Un apposito regolamento prevederà l’elenco delle specializzazioni riconosciute, i percorsi formativi e professionali di durata almeno biennale, le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e alle scuole per il conseguimento del titolo di specialista. Le ore di formazione minime sono state fissate in 250. La commissione d’esame sarà designata dal Cnf e composta da consiglieri nazionali, professori universitari, componenti indicati dalle associazioni forensi riconosciute. Il conseguimento del titolo di specialista non comporterà riserva di attività professionale.
In secondo luogo, il Cnf lascia spazio alla costituzione di società tra avvocati, non di capitali, aperte anche ad altri professionisti iscritti ad albi che appartengono a categorie che saranno individuate successivamente con regolamento.
Con una attenzione rivolta ai giovani, il Cnf ha deciso di non introdurre barriere anagrafiche per la elezione ai Consiglio dell’Ordine locali. La bozza di articolato prevedeva infatti che l’elettorato passivo maturasse dopo cinque anni di iscrizione all’albo, previsione che è stata espunta.
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’avvocatura, manifestando sensibilità verso le istanze di decentramento diffuse sul territorio e sempre nel rispetto dell’autonomia degli ordini locali, il Cnf ha approvato la formulazione che riconosce ai consigli dell’ordine la facoltà di costituire Unioni regionali o interregionali che potranno, se delegate dagli ordini che ne fanno parte, interloquire con le regioni, gli enti locali e le università. Le Unioni dovranno comunicare il proprio statuto al Cnf.
In merito al Congresso forense, l’articolo 1 della bozza esaminato ieri stabilisce che l’Organismo espresso dal Congresso, ove costituito, potrà fornire indicazioni, insieme con i Consigli dell’ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative e la Cassa di previdenza, sui regolamenti di attuazione della nuova legge professionale che saranno emanati dal Cnf.
La discussione in seno al Cnf riprenderà il 26 settembre: il plenum ha deciso di attendere le ulteriori osservazioni dagli Ordini che ne hanno fatto richiesta. Il testo che il Cnf sta esaminando, d’altra parte, è già il frutto di un intenso confronto con tutte le componenti dell’avvocatura, che ha avuto anche momenti pubblici come l’assemblea generale aperta agli Ordini, all’Oua e a tutte le associazioni, che si è tenuta a Roma lo scorso 5 settembre.

Claudia Morelli
Responsabile Ufficio stampa
Consiglio nazionale forense (www.consiglionazionaleforense.it)
Via Arenula, 71 - 00186 Roma
Tel 0039 06 6884096
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E mail: claudiamorelli@consiglionazionaleforense.it

PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI

Corte Suprema di Cassazione
SEZIONI UNITE
SENTENZA N. 36359 UD. 26/06/2008 - DEPOSITO DEL 23/09/2008


PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI

Le Sezioni Unite, nel ribadire la legittimità dell’ascolto “remotizzato” presso gli uffici di polizia giudiziaria delle intercettazioni telefoniche, ha precisato che essenziale per l’utilizzabilità delle medesime è che l’attività di registrazione – e cioè di immissione dei dati captati in una memoria informatica - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, dove non è invece necessario vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati. In particolare la Corte ha chiarito che anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario può essere “remotizzato”, trattandosi di operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui affidabilità viene garantita dalla legge processuale consentendo alla difesa l’accesso alle registrazioni originali.

Testo Completo:

Sentenza n. 36359 del 26 giugno - depositata il 23 settembre 2008

(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore V. Romis)



martedì 9 settembre 2008

Lavoro di pubblica utilità : le condizioni per l'applicazione .

Cassazione - Sezione sesta - sentenza 27 giugno - 4 settembre 2008, n. 34620
Presidente de Roberto - Estensore Fidelbo
Ricorrente Procuratore generale presso la Sezione distaccata di Corte d’appello di Sassari



Ritenuto in fatto e in diritto


1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sassari, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato S. P. alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, sostituendo la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, così come previsto dal comma 5-bis dell’art. 73 cit., introdotto dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
2. Il procuratore generale presso la Sezione distaccata di Corte d’appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e omessa motivazione in relazione ai criteri di applicazione dell’art. 73 comma 5-bis d.P.R. 309/1990.
In particolare, parte ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che unico presupposto per l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia la configurazione del fatto come di lieve entità, mentre la norma richiede anche che il fatto sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia che la disposizione in questione non attribuisce diritti, né prevede che la trasformazione della pena avvenga automaticamente, in presenza dei presupposti di legge, in quanto è il giudice che, caso per caso, utilizzando i criteri indicati dall’art. 133 c.p., deve valutare se procedere o meno alla sostituzione. Valutazione che, nella specie, risulta del tutto omessa, nonostante a carico dell’imputato risultino due condanne per violazione della legge sugli stupefacenti.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Il comma 5-bis dell’art. 73 prevede la possibilità di applicare, in luogo della pena detentiva, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza e di volontariato e presso le strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116 che svolgono attività sanitarie e socio sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti.

Si tratta di una sanzione che, comportando un’attività lavorativa, può essere applicata solo ove vi sia il consenso dell’interessato, il quale dovrà farne espressamente richiesta e poiché la disposizione non ripropone il meccanismo di formazione progressiva della sentenza, così come invece è stato previsto dall’art. 33 del d.lgs. 274 del 2000, si deve ritenere che l’imputato potrà formulare la richiesta in via subordinata, come è avvenuto nel caso in esame.

La norma collega la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità ai seguenti presupposti:

a) condizione di tossicodipendente o di assuntore di stupefacenti;

b) sentenza di condanna o di patteggiamento che ritenga l’attenuante del fatto lieve;

c) richiesta dell’imputato;

d) non sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena.

Secondo parte ricorrente il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la sussistenza della condizione di tossicodipendente del P., ma al riguardo deve rilevarsi che tale condizione è stata, sia pure implicitamente, presa in esame nella sentenza impugnata, in quanto dagli atti del processo risulta che all’imputato è stata sostituita la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica “Associazione Primavera” e che nel relativo provvedimento si è dato atto della sua condizione di tossicodipendente. In sostanza, la sentenza impugnata non ha omesso di valutare il presupposto soggettivo che può dar luogo alla sostituzione della pena detentiva, piuttosto ha dato per scontato la condizione soggettiva dell’imputato, rinviando per relationem agli atti processuali dai quali lo stato di tossicodipendenza appariva evidente e non oggetto di contestazione, neppure dal pubblico ministero d’udienza.

3.2. Quanto all’altro profilo del ricorso, con cui si censura la sentenza per non avere esplicitato in base a quali criteri si sia deciso di procedere alla sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, si rileva che il giudice ha operato una corretta valutazione al riguardo, facendo riferimento alla lieve entità del fatto, così come prescritto dall’art. 73 comma 5-bis del d.P.R. 309/1990. Non vi è stato alcun automatismo nel meccanismo attivato dalla richiesta dell’imputato - come sostiene il ricorrente -, in quanto il giudice ha ritenuto di procedere alla sostituzione dopo avere considerato la lieve entità del fatto contestato, sulla base di una opzione che non è suscettibile di controllo in sede di legittimità, qualora sia fondata, come nel caso di specie, sulla corretta applicazione della normativa.

4. In conclusione, il ricorso del procuratore generale deve essere rigettato.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso

giovedì 4 settembre 2008

Il programma del settimo week-end


XI CORSO NAZIONALE
DI
FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA





SABATO 20 settembre

Ore 10.00 Il difensore dinanzi la Corte costituzionale
Avv. Prof. Nicolò ZANON - Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Milano

Ore 11,45 Il difensore nel giudizio dinanzi la Corte di cassazione
Avv. Prof. Tullio PADOVANI – Ordinario di Diritto Penale Scuola Superiore S.Anna di Pisa

Ore 13.30 Conclusione dei lavori

Ore 15.00 Il diritto di difesa nel processo penale minorile
Prof. Glauco GIOSTRA – Ordinario di Diritto Processuale Penale Università “La Sapienza” di Roma

(Durante la lezione sarà proiettato il film “The interrogation of Michael Crowe")

Ore 19.30 Conclusione dei lavori



DOMENICA 21 settembre

Ore 9.00 Gli errori più comuni nel giudizio di cassazione. Riferimenti ai procedimenti cautelari
Avv. Prof. Emanuele FRAGASSO – Ordinario di Diritto Penale Università di Padova

Ore 14.00 Pausa

Ore 14.30 Le principali novità della legge 125 del 2008 (cd pacchetto sicurezza)
Avv. Prof. Fausto GIUNTA – Ordinario di Diritto penale Università di Firenze

Ore 16.30 Conclusione dei lavori


giovedì 31 luglio 2008

PROVE - ACCERTAMENTO INDIZIARIO - MODALITA' - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO "AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO"

da www.cortedicassazione.it


SENTENZA N. 31456 UD.21/05/2008 - DEPOSITO DEL 29/07/2008

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PROVE - ACCERTAMENTO INDIZIARIO - MODALITA' - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO "AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO"
PROVE - PROVA SCIENTIFICA - VALIDITA' - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE: TECNICA DI INDAGINE B.P.A.
PROVE - PERIZIA PSICHIATRICA - RIFIUTO DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA PERIZIANDA - UTILIZZABILITA' DI CONVERSAZIONI INTERCETTATE E FILMATI DI TRASMISSIONI TELEVISIVE


Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale la Corte di cassazione ha “chiuso” il caso-Cogne.
La Corte ha preliminarmente ritenuto la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all’art. 438 c.p.p., superata per il rilievo che la sottrazione alla competenza della corte di assise del giudizio abbreviato avente ad oggetto vicende omicidiarie è prevista espressamente, in ossequio alla riserva assoluta di cui all’art. 102, comma 3, Cost., dalla legge, che l’organo giudicante – il g.u.p. - è precostituito per legge, nel pieno rispetto della garanzia del giudice naturale, e che l’appello si svolge comunque dinanzi ad una corte d’assise, con salvaguardia del principio di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia nella materia de qua: né la specialità del procedimento vulnera il diritto di difesa, atteso che al rito, connotato da aspetti di innegabile premialità, si accede soltanto su specifica richiesta dell’interessato.
Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso più da vicino inerenti alla congruità della motivazione della sentenza gravata, la Corte ha riepilogato i caratteri principali dell’accertamento indiziario, osservando, tra l’altro, che un determinato accadimento potrà dirsi processualmente certo, e quindi conforme a verità, “una volta che, previo controllo dell’attendibilità dei dichiaranti ed attraverso il vaglio critico delle loro deposizioni, il giudice ritenga quel dato accadimento dimostrato e, dunque, processualmente acquisito”, con metodologia non dissimile rispetto a quello che regola l’accertamento basato su prove scientifiche (”un risultato di prova fondato sull’applicazione di leggi, metodi, o tecniche di natura scientifica potrà dirsi certo una volta che il giudicante abbia verificato l’affidabilità di quella legge, tecnica o metodica ed abbia dato ragione della valenza ed attendibilità del risultato conseguito”).
Coerentemente, ai sensi dell’art. 533, comma 1, c.p.p., deve ritenersi intervenuto quell’accertamento di responsabilità <>, che legittima, ed anzi costringe, il giudice a pronunciare condanna, “quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”.
In tema di prova scientifica, si è osservato che la tecnica di indagine denominata B.P.A. (Bloodstain Pattern Analysis), con la quale erano state esaminate le macchie di sangue presenti sui reperti e rinvenute sulla scena del delitto, “non si basa su leggi scientifiche nuove od autonome bensì sull’applicazione di quelle, ampiamente collaudate da risalente esperienza, proprie di altre scienze (matematica, geometria, fisica, biologia e chimica) che, in quanto universalmente riconosciute ed applicate, non richiedono specifici vagli di affidabilità”.
Si è inoltre chiarito che la B.P.A. è processualmente riconducibile al genus della perizia (art. 220 c.p.p.), poiché la peculiarità dell’oggetto degli accertamenti non rende il mezzo di prova atipico (art. 189 c.p.p.): non era, pertanto, necessario che la sua ammissione fosse preceduta dall’audizione delle parti sulle modalità di assunzione (art. 189, ult. parte, c.p.p.).
In tema di perizia psichiatrica, si è infine ribadito (sulla scia di SS.UU. 25.1. – 8.3.2005, n. 9163, Raso, C.E.D. Cass. n. 230317) che anche i gravi disturbi della personalità possono dar luogo ad una infermità mentale, purché di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere del soggetto; il giudice deve, pertanto, “avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione e di ogni elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali”.
Per tale ragione, nessun vizio può ravvisarsi “nell’utilizzazione, da parte dei periti, del contenuto di conversazioni intercettate e di filmati di trasmissioni televisive svoltesi con la partecipazione della perizianda (peraltro solo marginalmente e cautamente valorizzate), la valutazione della cui pertinenza e rilevanza (…) rientra nelle competenze professionali degli esperti ed, in seconda istanza, del giudice, in questa sede potendosi, in linea generale, osservare che detti materiali appaiono utili ai fini dell’indagine in quanto comunque appartenenti al vissuto del soggetto”.

Testo Completo:

Sentenza n. 31456 del 21 maggio 2008 - depositata il 29 luglio 2008

(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. G. Gironi)

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martedì 29 luglio 2008

Sezioni Unite: determinazione della pena da eseguire, custodia cautelare per altro reato ed ingiusta detenzione.

Corte Suprema di Cassazione
SENTENZA N. 31416 UD. 10/07/2008 - DEPOSITO DEL 25/07/2008

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ESECUZIONE - PENA DETENTIVA - CUSTODIA CAUTELARE E PER ALTRO REATO - RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - COMPUTO EX ART. 657 C.P.P.
Le Sezioni unite hanno affermato che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, occorre computare il periodo di custodia cautelare subìto per altro reato, anche nel caso in cui, per detto periodo, il condannato abbia ottenuto l’equa riparazione per ingiusta detenzione.

Testo Completo:


Sentenza n. 31416 del 10 luglio 2008 - depositata il 25 luglio 2008

(Sezioni Unite Penali, Presidente F. Morelli, Relatore G. Ferrua

Vicenda processuale.

Con ordinanza 18-1-07 la Corte di appello di Palermo quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza di Cascio Rosario disponeva che, nel determinare per il predetto la pena detentiva da espiare in virtù della sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. emessa dalla citata Corte l’8-7-05 (irrevocabile il 18-1-07), si computasse la custodia cautelare da lui sofferta sine titulo dall’8-10-95 al 30-6-96 nel procedimento n. 434/94 R.G.N.R. del Tribunale di Sciacca; all’uopo rilevava che il beneficio della fungibilità, previsto dall’art. 657 c.p.p., era applicabile pur avendo il condannato per il medesimo periodo chiesto ed ottenuto (con provvedimento 18-4-00) riparazione per l’ingiusta detenzione: ciò in quanto l’art. 314 c. 4 c.p.p. non escludeva siffatta evenienza e potendo lo Stato esercitare l’azione giudiziaria per indebito arricchimento.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello, denunciando erronea applicazione degli artt. 314, 657 c.p.p. e precipuamente assumendo che dal disposto dell’art. 314 c. 4 c.p.p. si ricava il principio dell’alternatività tra l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione e quello della fungibilità della pena, per cui va escluso che un soggetto possa conseguire entrambi i benefici; segnalava al contempo che la prospettiva di un’azione volta a recuperare la somma a suo tempo elargita rimaneva priva di incidenza, stante la mancata previsione delle modalità di attivazione dell’Avvocatura dello Stato e l’eventualità di sopravvenuta insolvenza da parte di colui che l’aveva ricevuta.

Il ricorso veniva assegnato alla 1° sezione penale ed il collegio, evidenziato che sulla questione prospettata sussiste contrasto giurisprudenziale, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite.

Con memoria depositata il 16-6-07 il Cascio precisava che il presupposto per ottenere la fungibilità si era concretato circa 8 anni dopo la di lui domanda avanzata ex artt. 314, 315 c.p.p. e che la sentenza di condanna, alla cui pena si riferiva l’operata detrazione, era stata pronunciata e divenuta irrevocabile successivamente alla decisione avente ad oggetto la liquidazione della riparazione in suo favore.

Motivi della decisione.

Il quesito sottoposto all’esame di queste Sezioni Unite è dunque il seguente: se in sede di determinazione della pena da eseguire debba computarsi a norma dell’art. 657 c.p.p. il periodo di custodia cautelare subito per un altro reato, anche nel caso in cui il condannato abbia ottenuto, per il medesimo periodo, un’equa riparazione per ingiusta detenzione.

Al proposito si sono delineati nell’ambito della giurisprudenza di legittimità due fondamentali orientamenti, tra loro contrapposti.

Taluni precedenti, nel risolvere negativamente la questione, hanno rilevato: che dal dettato dell’art. 314 c. 4 c.p.p. (in base al quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia stata computata ai fini della determinazione della pena) si deduce l’ulteriore speculare principio secondo cui chi ha ottenuto la riparazione non può più beneficiare della fungibilità con riguardo ad un identico periodo di carcerazione senza titolo; che i due istituti sono alternativi, essendo quindi rimessa all’interessato la facoltà di scegliere quello di cui avvalersi; che occorre evitare un’ingiustificata disparità di trattamento fra chi, avendo ottenuto la fungibilità non potrebbe conseguire la riparazione e chi, invece, avendo ottenuto quest’ultima, avrebbe diritto anche alla fungibilità (Cass. 10-5-99 n. 3488 Rv. 214644; Cass. 16-1-04 n. 18966 Rv. 227968; Cass. 11-2-04 n. 10366 Rv. 227229).

In termini difformi è stato invece affermato che il comma 4 dell’art. 314 c.p.p. prevede esclusivamente il caso in cui il soggetto abbia usufruito della fungibilità e non già quello in cui egli abbia “scelto” la riparazione per cui solo il primo beneficio deve ritenersi preclusivo dell’altro; a sostegno di tale soluzione si è evidenziato che non è appropriato parlare di vera e propria facoltà di scelta in capo all’interessato in quanto i due istituti sono ontologicamente diversi, essendo la fungibilità affidata ai poteri di ufficio dell’organo dell’esecuzione mentre la richiesta di riparazione è interamente rimessa alla volontà del privato; infine è stato sottolineato che ogniqualvolta la possibile fungibilità si concretizzi dopo la scadenza del termine posto dall’art. 315 c. 1 c.p.p. si verterebbe in fattispecie di “rinuncia coatta” ad uno dei due benefici e di converso che la disparità di trattamento, paventata dal contrario indirizzo, è superabile con il rimedio dell’azione giudiziaria esercitabile dallo Stato per l’indebito arricchimento (Cass. 23-11-04 n. 358 Rv. 230723).

Una soluzione intermedia risulta infine adottata in una più recente pronuncia la quale, a fronte di conseguita riparazione, limita la possibilità di ottenere la detrazione del periodo di custodia sofferta senza titolo all’ipotesi in cui, quando l’interessato ebbe a promuovere l’istanza di cui all’art. 314 c.p.p., non era ancora applicabile la fungibilità; qualora invece il soggetto, “pur essendo attivabili entrambi le opzioni, abbia per propria scelta chiesto e conseguita la riparazione”, è stato negato che il medesimo possa invocare l’operatività dell’altro istituto (Cass. 5-12-07 n. 47001 Rv. 238489).

Queste Sezioni Unite ritengono di aderire all’impostazione adottata dalla sentenza n. 358 del 2004 la quale riconosce, in generale e senza individuare limitazioni, l’applicabilità del beneficio della fungibilità, anche se il condannato abbia ottenuto la riparazione per l’ingiusta detenzione: nel condividere tutte le ragioni poste a fondamento di detta pronuncia si svolgono altresì le seguenti considerazioni in ordine all’interpretazione degli artt. 657 e 314 c.p.p. ed al collegamento tra le due norme.

L’art. 657 c.p.p., in tema di esecuzione, disciplina il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo ed in particolare sancisce che “il pubblico ministero nel determinare la pena da eseguire computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per un altro reato”; quest’ultimo dettato non lascia adito a dubbi: il pubblico ministero, preso atto di un periodo di privazione della libertà a titolo di custodia cautelare deve operare la detrazione, unico limite essendo rappresentato dalla circostanza che la misura sia stata subita dopo la commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire.

Il computo in questione costituisce dunque una regola imprescindibile e della stessa occorre tenere conto in materia di riparazione.

Nella evidenziata ottica va letto l’art. 314 c. 4 c.p.p il quale prevede che “il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena” e significativamente è stato affermato che il riferimento è da intendersi come se fosse detto “per quella parte che deve essere computata” (Cass. 20-11-01 n. 13322, non massimata sul punto); proprio tale disposizione vale a confermare l’inderogabilità di cui sopra e l’assenza di ogni discrezionalità nella applicazione della fungibilità: i due istituti non sono dunque alternativi e non può con riguardo ai medesimi parlarsi di scelta, essendo destinato a prevalere quello contemplato dall’art. 657 c.p.p.

Il contesto normativo, così interpretato, ha una ben precisa ratio la quale consiste nel privilegiare in via diretta il bene primario nonchè indisponibile della liberà, rendendo legittimo un determinato periodo di detenzione, che originariamente non lo era, così escludendo che l’interessato debba scontare la pena detentiva per un ulteriore pari lasso temporale. La fungibilità, costituendo una reintegrazione in forma specifica, ha invero una ben maggior valenza rispetto ad una riparazione di carattere patrimoniale, la quale “monetizzando il sacrificio di una libertà inviolabile ne costituisce un pallido rimedio” (testualmente: Corte Cost. sentenza n. 219/2008).

In realtà la possibilità di scelta in capo all’interessato, a cui fa riferimento la giurisprudenza che si disattende, va negata sotto un profilo, sia concettuale, sia sistematico: innanzitutto non è concepibile che il predetto abbia facoltà di surrogare la libertà con beni materiali e d’altro canto egli non può rinunciare ad avvalersi di un istituto la cui applicabilità è imposta al pubblico ministero; a ciò aggiungasi che la domanda di riparazione è soggetta ad un termine di decadenza (art. 315 c. 1 c.p.p.) e che può verificarsi, come nella fattispecie in esame, che le condizioni per la fungibilità non sussistano al momento in cui chi ha subito l’ingiusta detenzione è legittimato a chiedere la riparazione.

Né può sostenersi che il soggetto, chiedendo la riparazione, farebbe venir meno il dovere del pubblico ministero di effettuare la detrazione: una siffatta regola non è posta dall’art. 657 c.p.p. ed essa non è ricavabile dal principio contrario di cui all’art. 314 c. 4 c.p.p. poiché all’operatività di un determinato istituto non può introdursi un limite tratto dalla disciplina di un altro, diverso e non omogeneo.

È quindi indubbio che l’interessato il quale abbia ottenuto la riparazione esercitando tempestivamente la relativa domanda in un momento nel quale mancava il presupposto della fungibilità (ossia una sanzione detentiva da eseguire), ha diritto alla detrazione di cui all’art. 657 c. 2 c.p.p. quando intervenga successivamente una condanna definitiva ad una pena di durata non inferiore a quella della custodia cautelare sofferta; ma questo diritto va riconosciuto anche nel caso in cui la riparazione sia stata invocata e concessa, pur ricorrendo la possibilità dello scomputo: ciò perchè, come esposto in precedenza, non sarebbe configurabile una realizzata scelta o rinuncia da parte del condannato, bensì un’illegittima iniziale omissione del pubblico ministero.

Certamente l’avvenuto ristoro economico seguito dalla detrazione comporta un ingiustificato arricchimento del beneficiario ai danni dello Stato e pertanto quest’ultimo avrà la facoltà di esercitare l’apposita azione che ha carattere residuale e che non è esclusa dalla sussistenza di una causa di acquisizione, quale il provvedimento del giudice della riparazione (si veda Cass. civ. 9.2-87 n. 1334 Rv. 450809; Cass. civ. 30-7-99 n. 8311 Rv. 529145; Cass. civ 8-11-05 n. 21647 Rv. 586072); azione esperibile ai sensi dell’art. 2041 c.c. secondo le regole civilistiche, non rilevando la mancata previsione di particolari modalità per l’evenienza in questione e costituendo la sopravvenuta insolvenza del convenuto un fattore patologico sempre ipotizzabile in relazione all’esito di ogni esperienza giudiziaria.

A prevenire situazioni del genere deve ritenersi che il giudice della riparazione, nel caso in cui gli risulti che l’istante è stato condannato con sentenza non definitiva ad una pena superiore a quella della custodia cautelare sofferta, possa sospendere il procedimento in attesa che venga definito quello nell’ambito del quale è intervenuta detta sentenza. Nè varrebbe obiettare che secondo l’attuale codice di rito “il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione” (art. 2 c.p.p.) e che solo le questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia o di cittadinanza possono determinare una sospensione del processo (art. 3 c.p.p.); queste disposizioni concernono il processo penale in quanto volto all’accertamento della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato: esse di conseguenza non sono applicabili al procedimento di riparazione dell’ingiusta detenzione il cui giudice non ha poteri rapportabili a quelli tipici del giudice della cognizione e neppure dell’esecuzione (si veda: Cass. S.U. 13-12-95 n. 42 Rv. 203638; Cass. 13-4-00 n. 2391 Rv. 217691); si palesa invece attuabile per analogia, non essendo previsti divieti per il rito camerale, una sospensione per assoluta necessità ex art. 477 c.p.p., posto che i termini di durata ivi previsti sono meramente ordinatori (su tale ultimo punto: Cass. 17-2-97 n. 2233 Rv. 207353; Cass. 26-9-07 n. 39784 Rv. 238436).

D’altro canto la procedura de qua, pur svolgendosi dinnanzi al giudice penale, assume connotazioni proprie, anche di carattere civilistico, avendo essa ad oggetto un rapporto patrimoniale tra l’istante ed l’amministrazione del Tesoro, dovendosi altresì considerare che l’intervento del pubblico ministero nella medesima ha natura identica a quella di cui all’art. 70 c.p.p. (Cass. 13-11-07 n. 46777 Rv. 238363): pertanto potrebbe addivenirsi ad una sospensione anche alla luce della normativa processuale civilistica ai sensi dell’art. 337 c.p.c., onde evitare pronunce che vengano a trovarsi in rapporto di conflittualità dal punto di vista dei loro effetti pratici.

Al proposito è opportuno ricordare che entrambi i menzionati rimedi (l’azione volta ad eliminare il pregiudizio economico dello Stato e la sospensione del procedimento per la riparazione) sono stati indicati come praticabili in due pronunce della dalla Corte Costituzionale (sentenza 348/92 e ordinanza 191/02) le quali hanno fatto espresso richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione che li aveva specificatamente previsti (Cass. 3-4-91 n. 1553 Rv. 187237).

In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: il pubblico ministero nel determinare la pena che un soggetto deve espiare è tenuto a computare a norma dell’art. 657 c.p.p. il periodo di custodia cautelare che il condannato ha subito per un altro reato, anche nel caso in cui il medesimo abbia per detto periodo ottenuto un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione.

S’impone di conseguenza il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Roma, 10-7-08.