martedì 7 ottobre 2008

DELITTI CONTRO LA PERSONA – SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI “OFF LABEL” – EFFETTI LESIVI - QUALIFICAZIONE

Corte Suprema di Cassazione



SENTENZA N. 37077 UD.24/06/2008 - DEPOSITO DEL 30/09/2008



DELITTI CONTRO LA PERSONA – SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI “OFF LABEL” – EFFETTI LESIVI - QUALIFICAZIONE

La Corte ha per la prima volta affrontato il tema della rilevanza penale della prescrizione di farmaci “off label” (cioè in via sperimentale con finalità terapeutiche diverse da quelle riconosciute ai medesimi) ed ha in proposito affermato che le eventuali lesioni derivate al paziente dalla somministrazione sono ascrivibili alla responsabilità del medico che l’ha disposta solo a titolo di colpa, qualora questi non si sia attenuto al limite determinato dal rapporto rischio-beneficio nell’utilizzazione del farmaco, risultando invece irrilevante in proposito l’eventuale mancata acquisizione del consenso informato dello stesso paziente al trattamento.

Sentenza n. 37077 del 24 giugno 2008 - depositata il 30 settembre 2008

(Sezione Quarta Penale, Presidente C. Licari, Relatore P. Piccialli)
Documenti:

lunedì 6 ottobre 2008

E' scomparso il Prof. Leopoldo Elia

Leopoldo Elia

BIOGRAFIA

Leopoldo Elia, nato a Fano il 4 novembre 1925, si è laureto il 25 novembre del 1947 in giurisprudenza, nell'Università di Roma, col massimo dei voti e la lode discutendo - relatore Prof. Vincenzo Gueli- una tesi su "L'avvento del governo parlamentare in Francia". Funzionario dell'Ufficio Legislativo del Senato, è stato Segretario del Gruppo dei Parlamentari Italiani al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea Comune CECA, e ha successivamente svolto funzioni direttive nel Segretariato dell'Assemblea, incaricato di formulare una costituzione per l'Europa. Libero docente di diritto costituzionale, all'unanimità, nel 1959, ha poi vinto il consenso alla cattedra nella stessa disciplina (primo temato) nel 1962. Ha insegnato, per incarico, istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino (sede di Ancona) dal 1960 al 1963; e , come professore di ruolo, diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara nell'anno accademico 1962-1963, dell'Università di Torino dal 1963 al 1970 e dell'Università "La Sapienza" di Roma dal 1970 al 1997, tranne che nei periodi in cui è stato posto in aspettativa quale giudice costituzionale e per mandato parlamentare. Vice Presidente del Consiglio Superiore dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Il 30 aprile del 1976 è stato eletto giudice della Corte Costituzionale dal Parlamento in seduta comune. Il 21 settembre del 1981 è stato eletto Presidente della Corte Costituzionale e tale è rimasto fino alla scadenza della carica di giudice costituzionale (7 maggio 1985). In questa circostanza i colleghi gli hanno conferito il titolo di Presidente emerito della Corte costituzionale. Nell'anno accademico 1985-86 ha ripreso l'insegnamento di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza". Direttore della rivista "Giurisprudenza costituzionale" dal 1968 al 1976, ne ha riassunto la direzione nel 1986. E' stato altresì condirettore della sezione "Diritto pubblico" dell'Enciclopedia del diritto. Il 14 giugno del 1987 è stato eletto senatore, per il Collegio Roma VIII, per la X legislatura è stato Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali nel Governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi. Il 27 marzo 1994 è stato eletto deputato, nelle liste del Partito Popolare italiano, nella circoscrizione di Lazio 2, per la XII legislatura. Il 21 aprile del 1996 è stato eletto senatore, per il collegio di Milano 5, per la XIII legislatura. In quest'ultima legislatura è stato presidente del gruppo senatoriale del PPI.







Contributi dell'autore all'Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche:

Trasmissioni


giovedì 2 ottobre 2008

Il Programma dell'ottavo weekend

XI CORSO NAZIONALE
DI
FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA

Programma ottavo week-end


SABATO 11 ottobre

Ore 10.00 Il difensore e le impugnazioni dalla legge Pecorella a oggi
Dott. Giovanni CANZIO – Direttore del Massimario della Corte di Cassazione

Ore 12,00 “Dal Giusto Processo alla giusta pena”
Prof. Antonino PULVIRENTI – Docente di Diritto Processuale Penale Università LUMSA di Palermo

Ore 13.30 Conclusione dei lavori

Ore 15.00 prosecuzione di “Dal Giusto Processo alla giusta pena”
Prof. Antonino PULVIRENTI

Ore 17.00 Pausa

Ore 17.15 Verifica di fine corso

Ore 19.30 Conclusione dei lavori


DOMENICA 12 ottobre


Ore 9.00 Consegna BORSE DI STUDIO P.L.ROMANO
Gara conclusiva e Proclamazione vincitori del PREMIO “Ottavio Scifo”

Ore 10.45 Pausa

Ore 11.00 Verità e ritualità nel processo penale
Prof. Francesco CAVALLA – Professore di Filosofia del Diritto Università di. Padova

Ore 13.30 Conclusione dei lavori

Ore 14.30 Deontologia e retorica
Prof. Maurizio MANZIN – Professore Ordinario di Filosofia del Diritto – Università di Trento

Ore 16.15 Saluto e comunicazioni ai corsisti
Ore 16.30 Conclusione dei lavori

lunedì 29 settembre 2008

Dal sito dell'Ucpi

Camere Penali - Dettaglio News
La Giunta dell'UCPI, nel corso della riunione svoltasi ieri a Parma, ha effettuato le prime nomine e conferme di incarichi di settore.


L'Avv. Ettore Randazzo, già Presidente dell'UCPI, è stato confermato nel suo incarico di Responsabile Nazionale delle Scuole dell'Unione; analoga conferma per l'Avv. Gian Domenico Caiazza, quale Responsabile della Banca Dati dell'UCPI.
Il settore Editoria continuerà ad essere curato dal Prof. Avv. Giuseppe Frigo, past President dell'Unione.
Quanto all'Osservatorio Carcere, la Giunta, raccogliendo la disponibilità manifestata, ha confermato l'Avv.Roberto D'Errico quale Coordinatore.
L'Osservatorio Europa e l'Osservatorio sulla Cassazione continueranno ad essere coordinati, rispettivamente, dall'Avv. Daniele Ripamonti e dall'Avv. Domenico Battista.
La giunta ha infine confermato l'Avv. Valerio Spigarelli, già Segretario dell'Unione, quale Responsabile del "Centro Studi Giuridici e Sociali Aldo Marongiu", e ,quali componenti del Comitato direttivo dello stesso Centro, il Prof. Carlo Guarnieri, il Prof. Enrico Marzaduri, il Prof. Luigi Stortoni ed il Prof. Nicolò Zanon.

giovedì 25 settembre 2008

Avvocati: sì alle specializzazioni e alle società multidisciplinari

Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli
COMUNICATO STAMPA

Avvocati: sì alle specializzazioni e alle società multidisciplinari

I legali potranno conseguire il titolo di specialista
e costituire società non di capitali


Roma 19/9/2008. Il Consiglio nazionale forense fissa i primi punti saldi della riforma dell’ordinamento professionale. Nel primo plenum dedicato interamente al tema della riforma, che si è tenuto oggi nella sede di via del Governo vecchio, il Cnf ha già compiuto alcune scelte innovative rispetto alla situazione attuale.
Innanzitutto ha deciso di disciplinare le specializzazioni, che dovranno essere conseguite con modalità che saranno concordate con gli Ordini e Associazioni più rappresentative. Un apposito regolamento prevederà l’elenco delle specializzazioni riconosciute, i percorsi formativi e professionali di durata almeno biennale, le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e alle scuole per il conseguimento del titolo di specialista. Le ore di formazione minime sono state fissate in 250. La commissione d’esame sarà designata dal Cnf e composta da consiglieri nazionali, professori universitari, componenti indicati dalle associazioni forensi riconosciute. Il conseguimento del titolo di specialista non comporterà riserva di attività professionale.
In secondo luogo, il Cnf lascia spazio alla costituzione di società tra avvocati, non di capitali, aperte anche ad altri professionisti iscritti ad albi che appartengono a categorie che saranno individuate successivamente con regolamento.
Con una attenzione rivolta ai giovani, il Cnf ha deciso di non introdurre barriere anagrafiche per la elezione ai Consiglio dell’Ordine locali. La bozza di articolato prevedeva infatti che l’elettorato passivo maturasse dopo cinque anni di iscrizione all’albo, previsione che è stata espunta.
Per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’avvocatura, manifestando sensibilità verso le istanze di decentramento diffuse sul territorio e sempre nel rispetto dell’autonomia degli ordini locali, il Cnf ha approvato la formulazione che riconosce ai consigli dell’ordine la facoltà di costituire Unioni regionali o interregionali che potranno, se delegate dagli ordini che ne fanno parte, interloquire con le regioni, gli enti locali e le università. Le Unioni dovranno comunicare il proprio statuto al Cnf.
In merito al Congresso forense, l’articolo 1 della bozza esaminato ieri stabilisce che l’Organismo espresso dal Congresso, ove costituito, potrà fornire indicazioni, insieme con i Consigli dell’ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative e la Cassa di previdenza, sui regolamenti di attuazione della nuova legge professionale che saranno emanati dal Cnf.
La discussione in seno al Cnf riprenderà il 26 settembre: il plenum ha deciso di attendere le ulteriori osservazioni dagli Ordini che ne hanno fatto richiesta. Il testo che il Cnf sta esaminando, d’altra parte, è già il frutto di un intenso confronto con tutte le componenti dell’avvocatura, che ha avuto anche momenti pubblici come l’assemblea generale aperta agli Ordini, all’Oua e a tutte le associazioni, che si è tenuta a Roma lo scorso 5 settembre.

Claudia Morelli
Responsabile Ufficio stampa
Consiglio nazionale forense (www.consiglionazionaleforense.it)
Via Arenula, 71 - 00186 Roma
Tel 0039 06 6884096
Fax 0039 06 68897460
Mobile 0030 3402435953
E mail: claudiamorelli@consiglionazionaleforense.it

PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI

Corte Suprema di Cassazione
SEZIONI UNITE
SENTENZA N. 36359 UD. 26/06/2008 - DEPOSITO DEL 23/09/2008


PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI

Le Sezioni Unite, nel ribadire la legittimità dell’ascolto “remotizzato” presso gli uffici di polizia giudiziaria delle intercettazioni telefoniche, ha precisato che essenziale per l’utilizzabilità delle medesime è che l’attività di registrazione – e cioè di immissione dei dati captati in una memoria informatica - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, dove non è invece necessario vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati. In particolare la Corte ha chiarito che anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario può essere “remotizzato”, trattandosi di operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui affidabilità viene garantita dalla legge processuale consentendo alla difesa l’accesso alle registrazioni originali.

Testo Completo:

Sentenza n. 36359 del 26 giugno - depositata il 23 settembre 2008

(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore V. Romis)



martedì 9 settembre 2008

Lavoro di pubblica utilità : le condizioni per l'applicazione .

Cassazione - Sezione sesta - sentenza 27 giugno - 4 settembre 2008, n. 34620
Presidente de Roberto - Estensore Fidelbo
Ricorrente Procuratore generale presso la Sezione distaccata di Corte d’appello di Sassari



Ritenuto in fatto e in diritto


1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sassari, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato S. P. alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, sostituendo la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, così come previsto dal comma 5-bis dell’art. 73 cit., introdotto dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
2. Il procuratore generale presso la Sezione distaccata di Corte d’appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e omessa motivazione in relazione ai criteri di applicazione dell’art. 73 comma 5-bis d.P.R. 309/1990.
In particolare, parte ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che unico presupposto per l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia la configurazione del fatto come di lieve entità, mentre la norma richiede anche che il fatto sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia che la disposizione in questione non attribuisce diritti, né prevede che la trasformazione della pena avvenga automaticamente, in presenza dei presupposti di legge, in quanto è il giudice che, caso per caso, utilizzando i criteri indicati dall’art. 133 c.p., deve valutare se procedere o meno alla sostituzione. Valutazione che, nella specie, risulta del tutto omessa, nonostante a carico dell’imputato risultino due condanne per violazione della legge sugli stupefacenti.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Il comma 5-bis dell’art. 73 prevede la possibilità di applicare, in luogo della pena detentiva, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza e di volontariato e presso le strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116 che svolgono attività sanitarie e socio sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti.

Si tratta di una sanzione che, comportando un’attività lavorativa, può essere applicata solo ove vi sia il consenso dell’interessato, il quale dovrà farne espressamente richiesta e poiché la disposizione non ripropone il meccanismo di formazione progressiva della sentenza, così come invece è stato previsto dall’art. 33 del d.lgs. 274 del 2000, si deve ritenere che l’imputato potrà formulare la richiesta in via subordinata, come è avvenuto nel caso in esame.

La norma collega la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità ai seguenti presupposti:

a) condizione di tossicodipendente o di assuntore di stupefacenti;

b) sentenza di condanna o di patteggiamento che ritenga l’attenuante del fatto lieve;

c) richiesta dell’imputato;

d) non sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena.

Secondo parte ricorrente il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la sussistenza della condizione di tossicodipendente del P., ma al riguardo deve rilevarsi che tale condizione è stata, sia pure implicitamente, presa in esame nella sentenza impugnata, in quanto dagli atti del processo risulta che all’imputato è stata sostituita la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica “Associazione Primavera” e che nel relativo provvedimento si è dato atto della sua condizione di tossicodipendente. In sostanza, la sentenza impugnata non ha omesso di valutare il presupposto soggettivo che può dar luogo alla sostituzione della pena detentiva, piuttosto ha dato per scontato la condizione soggettiva dell’imputato, rinviando per relationem agli atti processuali dai quali lo stato di tossicodipendenza appariva evidente e non oggetto di contestazione, neppure dal pubblico ministero d’udienza.

3.2. Quanto all’altro profilo del ricorso, con cui si censura la sentenza per non avere esplicitato in base a quali criteri si sia deciso di procedere alla sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, si rileva che il giudice ha operato una corretta valutazione al riguardo, facendo riferimento alla lieve entità del fatto, così come prescritto dall’art. 73 comma 5-bis del d.P.R. 309/1990. Non vi è stato alcun automatismo nel meccanismo attivato dalla richiesta dell’imputato - come sostiene il ricorrente -, in quanto il giudice ha ritenuto di procedere alla sostituzione dopo avere considerato la lieve entità del fatto contestato, sulla base di una opzione che non è suscettibile di controllo in sede di legittimità, qualora sia fondata, come nel caso di specie, sulla corretta applicazione della normativa.

4. In conclusione, il ricorso del procuratore generale deve essere rigettato.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso