venerdì 16 maggio 2008

da www.cortedicassazione.it : SS.UU. SENTENZA N. 19601 UD. 28/02/2008 - DEPOSITO DEL 15/05/2008.


SENTENZA N. 19601 UD. 28/02/2008 - DEPOSITO DEL 15/05/2008

Stampa

REATI FALLIMENTARI – SENTENZA DI FALLIMENTO – PRESUPPOSTI - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE – ESCLUSIONE - MODIFICHE ALL’ART. 1 L.FALL. - APPLICABILITA’ DELL’ART. 2 C.P. - ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti della legge fallimentare non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento non solo quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della impresa ma anche quanto ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall’art. 1 l. fall. per la fallibilità dell’imprenditore; pertanto, le modifiche apportate all’art. 1 l. fall., prima dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 non esercitano influenza, ai sensi dell’art 2 c.p., sui procedimenti penali in corso.
Testo Completo:

Sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008 - depositata il 15 maggio 2008

(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore G. Conti)

Documenti:

Apri: Apri Dimensione: Formato:

mercoledì 14 maggio 2008

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 4 marzo 2008 (dep. 8 maggio 2008), n. 18473

Penale.it
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 4 marzo 2008 (dep. 8 maggio 2008), n. 18473

Anche nel bilanciamento con l'attenuenate ad effetto speciale di cui all'art. 73, comma quinto, TU stupefacenti, la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p., anche dopo le modifiche della L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma secondo, lettera a), c.p.p. (art. 99, comma quinto, c.p.).

Cassazione – Sezione quarta – sentenza 4 marzo – 8 maggio 2008, n. 18473
Presidente Morgigni – Relatore Marini
Pm Di Popolo – difforme -Ricorrente Piana

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 27 settembre 2006 all'esito di giudizio abbreviato innestatosi in giudizio direttissimo il tribunale di Sassari dichiarava Piana Salvatore responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 73 commi 1 e 1 bis, lettera a), del D.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 24 giugno 2006 per avere coltivato illegalmente marijuana, detenuto a fine di spaccio sei flaconi di metadone e ceduto due flaconi contenenti la stessa sostanza, e lo condannava - ritenuta l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato articolo 73, giudicata la relativa circostanza attenuante ad effetto speciale equivalente alla contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale post poenam ed apportata, infine, la diminuzione per il rito - alla pena di anni 5, mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed Euro 26.000 di multa.

Proposto appello dall'imputato - il quale deduceva trattarsi di un unico reato in quanto vi era stata detenzione simultanea delle diverse sostanze e sosteneva che il primo giudice avrebbe potuto disapplicare la recidiva contestata, in quanto non obbligatoria, si da non compiere il giudizio di comparazione tra la suddetta circostanza soggettiva e l'attenuante di cui al citato art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 (la cui prevalenza sulla suddetta recidiva qualificata non può essere dichiarata, a ciò ostando il divieto di cui al comma 4 dell'art. 69 c.p.p.) e non giungere, in conseguenza di tale, invece operato, giudizio alla irrogazione di una pena base da ritenersi eccessiva ex art. 133 c.p. - la Corte d'appello di Cagliari disattendeva la censura concernente la mancata disapplicazione della recidiva affermando la obbligatorietà dell'aumento di pena nei casi previsti nel quarto e quinto comma dell'art. 99 c.p.p..

La Corte territoriale riteneva invece fondate le censure concernenti la non ritenuta unicità del reato commesso (ad avviso dei secondi giudici unica era stata la lesione del bene protetto, ed unica doveva essere, pertanto, la sanzione, scevra, da "aumenti per continuazione") e la eccessività della pena base, e riduceva pertanto la pena ad anni 4, mesi 4 di reclusione ed Euro 18.000 di multa, muovendo da una pena base di anni 6, mesi 6 ed Euro 24.000, diminuita di un terzo per il rito abbreviato).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato il quale ha dedotto un unico motivo con il quale ha denunciato il vizio di violazione della legge processuale ex art. 606, lettera c) per erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p..

Afferma il ricorrente che - diversamente da quanto opinato dai secondi giudici e conformemente, invece, a quanto affermato da questa Sezione IV della Corte di cassazione nella sentenza 11-4-2007, n. 16750 che ha espresso una interpretazione costituzionalmente orientata - la intervenuta sostituzione del comma quarto dell'art. 99 ad opera dell'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 non ha fatto venir meno la natura facoltativa della forma di recidiva in tale norma contemplata.


Motivi della decisione

Il motivo unico posto a sostegno del ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha motivato il proprio rigetto della censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata in ordine alla applicazione della contestata recidiva reiterata infraquinquennale post poenam ed alla conseguita effettuazione del giudizio di comparazione ex art. 69 comma quarto c.p. (come sostituito dall'art. 3 L. 5 dicembre 2005, n. 251) in termini di mera equivalenza con la riconosciuta circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 sull'assunto che, una volta che risulti sussistente l'aggravante della recidiva prevista nei commi terzo, quarto (caso di specie) e quinto dell'art. 99 c.p. l'aumento di pena sarebbe obbligatorio, donde la necessità di procedere al giudizio di comparazione con le concorrenti circostanze attenuanti, giudizio che, in ragione del divieto posto nel citato comma quarto dell'art. 69 c.p., non può risolversi in una affermazione di prevalenza delle attenuanti, in forza del divieto espressamente posto dal comma quarto dell'art. 69 c.p..

Questa Corte rileva, invece, che, come da giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente formatasi dopo l'entrata in vigore della legge n. 251/2005 (vedansi Casso sez. V, 25-9-2007, n. 40446, P.G. in proc. Mura; sez. VI, 3-7-2007, n. 37549, P.G. in proc, Saponaro; sez. IV, 28-6-2007, n. 39134, P.G. in proc. Mazzitta; sez. Il, 4-7-2007, n. 32876, P.G. in proc. Doro; sez. IV, 2-7-2007, n. 29228, P.G. in proc. Farris; sez. IV, 19-4-2007, n. 26412, P.G. in proc. Meradi e altri; sez. IV, 11-4-2007, n. 16750, P.G. in proc. Serra e altro, richiamata nell'atto di ricorso qui in esame), la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p., come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma secondo, lettera a), c.p.p. (art. 99, comma quinto, c.p.).

Da tale affermazione la Suprema Corte ha tratto le conclusioni (divergenti unicamente in ordine al corretto modus operandi, in presenza di concorso di circostanze eterogenee, del giudice il quale non ritenga, di detta facoltatività avvalendosi, di apportare l'aumento di pena per l'aggravante in parola) che seguono:

1) in conseguenza della permanente facoltatività della recidiva di cui al quarto comma dell'art. 99 c.p., allorquando il giudice ritenga - con adeguata e congrua motivazione -di non apportare alcun aumento di pena per tale circostanza aggravante di natura soggettiva non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal comma quarto del citato articolo 99 c.p., ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione in termini di dichiarata prevalenza delle circostanze attenuanti (nel novero delle quali rientra quella di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 che è stata ritenuta sussistente nel caso concreto all'esame di questo Collegio) sulla suddetta recidiva qualificata;

2) quando la (tuttora facoltativa) recidiva reiterata concorre con una o più attenuanti, il giudice procede al giudizio di bilanciamento - soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, quarto comma, c.p. - solo ove ritenga la suddetta recidiva effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede (vedansi le già citate Cass. V, 25-9-2007, n. 40466, P;G. in proc. Mura; Sez. IV, 2-7-2007, n. 29228, P.G. in proc. Farris e Sez. VI, 3-7-2007, n. 37549, P.G. in proc. Saponaro; vedansi anche le, non massimate, Casso Sez. IV 24-6-2007, P.G. in proc. Tait e Sez. IV, 24-9-2004, P.M. in proc. Hassan Fathi).

Ad avviso di questo Collegio deve preferirsi la soluzione indicata sub 2), considerato che, mentre quella sub 1) conduce all'affermazione che, ove il giudice ritenga che la forma di recidiva de qua non costituisca, nel caso concreto, espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, egli debba comunque procedere al giudizio di comparazione tra la suddetta aggravante ed una o più circostanze attenuanti concorrenti, ma in tal caso possa dichiarare la prevalenza del dato attenuante in quanto non opererebbe in tal caso, per la ragione sopra indicata il divieto di cui al comma quarto dell'art. 69 c.p., la soluzione interpretativa sub 2) ha il pregio di non dar luogo ad una eccezione concernente l'applicabilità del divieto normativamente previsto, ma - muovendo sempre dal presupposto di facoltatività - afferma radicalmente, senza intaccare il suddetto divieto normativo, che dalla motivata esclusione della non necessità, nel caso concreto, di applicazione della circostanza aggravante soggettiva de qua alla luce di una valutazione del nuovo episodio delittuoso in oggetto come concretamente significativo (in considerazione della natura e collocazione temporale dei precedenti, nonché dei criteri di cui all'art. 133 c.p.) di maggiore colpevolezza e pericolosità del colpevole; donde l'assenza dei presupposti per procedere al giudizio di bilanciamento, venendo meno il "peso" integrato dalla suddetta recidiva qualificata da porre sul piatto della bilancia contrapposto a quello sul quale vanno poste una (o più) circostanze attenuanti eventualmente concorrenti con la recidiva medesima.

La interpretazione sopra indicata sub 2) è pienamente aderente a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 giugno 2007, n. 192.

E' noto che l segnatamente con riferimento alla circostanza ad effetto speciale dal fatto "di lieve entità" di cui al quinto comma dell'art. 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), circostanza avente una peculiare incidenza sulla gravità del fatto, tale da sminuire grandemente il disvalore e l'offensività della condotta criminosa, da più parti si è affermato che il ritenere il quarto comma dell'art. 69 c.p. ostativo al dichiarare la prevalenza della circostanza attenuante del ''fatto di lieve entità" sulla recidiva reiterata si porrebbe in contrasto con i canoni di ragionevolezza e con i principi costituzionali di proporzionalità e finalità rieducativa della pena.

Ciò in quanto in materia di violazioni dell'art. 73 del citato D.P.R. che di frequente sono commesse da recidivi reiterati, anche in presenza di fatti illeciti modestissimi e tali da rientrare nell'ambito di operatività della fattispecie attenuata del "fatto di lieve entità", la relativa circostanza attenuante ad effetto speciale non potrebbe essere ritenuta (e con essa le circostanze attenuanti generiche che fossero concorrentemente riconosciute) prevalente sulla recidiva di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 99 c.p. in conseguenza del divieto, posto dal comma 4 del novellato art. 69 dello stesso codice, con conseguente applicabilità, a norma del comma 3 dell'art. 69 medesimo, della "pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze" poste in comparazione. Tale rilievo (che interessa, per la sua ragione di fondo, i casi di comparazione tra recidiva qualificata e circostanze attenuanti di ogni natura) ha dato luogo alla emissione di plurime ordinanze dei giudici di merito con le quali è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo e secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e sesto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) appunto nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sull'aggravante della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, quarto comma, c.p..

Con ordinanza del 5 giugno 2007, n. 198, il Giudice delle leggi ha dichiarato "la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, quarto comma, del codice penale come modificato dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia", affermando che il giudice remittente aveva sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale una norma inconferente rispetto all'oggetto delle proprie censure (si dà essere incorso in una aberratio ictus) in quanto il suddetto novellato comma 4 dell'art. 99 c.p. si limita a fornire la nozione di recidiva reiterata e a stabilire gli aumenti di pena ad essa conseguenti.

Tale decisione presenta interesse in riferimento al caso che è oggi all'esame di questo proprio perché in quel contesto la Consulta ha affermato che i supposti vulnera costituzionali scaturirebbero, semmai, dall'art. 69, quarto comma, c.p. (come modificato dall'art. 3 della citata L. n. 251 del 2005), che pone il censurato divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, in sede di cosiddetto bilanciamento delle circostanze eterogenee concorrenti, peraltro a prescindere (come l'erronea individuazione da parte del remittente della norma da censurare comportava) da ogni possibile rilievo riguardo all'implicita ed immotivata premessa interpretativa su cui poggiavano i dubbi di costituzionalità (quella, cioè, che per effetto della legge n. 251 del 2005 la recidiva reiterata sia divenuta in ogni caso obbligatoria, e non possa essere, dunque, esclusa dal giudice sulla base di una valutazione discrezionale inerente alla "significatività" del nuovo episodio criminoso in rapporto ai delitti oggetto delle precedenti condanne, con l'effetto di rendere inapplicabile la denunciata disciplina limitativa del giudizio di comparazione di circostanze eterogenee).

Già in tale ordinanza la Corte costituzionale aveva, dunque, fatto cenno, sia pure incidentalmente, al tema della divenuta obbligatorietà (immotivatamente data per scontata dal remittente) ovvero mantenuta facoltatività della recidiva reiterata di cui al novellato art. 69, comma 4, del codice penale.

A brevissima distanza di tempo è seguita la sentenza 14 giugno 2007, n. 192 della stessa Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 giugno 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze i di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, 101, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevate dai Tribunali di Ravenna, Cagliari, Livorno, Perugia e Firenze. Il Giudice delle leggi ha premesso che l'assunto dei rimettenti secondo cui il fatto che il colpevole del nuovo reato abbia riportato due o più precedenti condanne per delitti non colposi - quali che essi siano - farebbe inevitabilmente scattare il meccanismo limitativo degli esiti del giudizio di bilanciamento tra circostanze prefigurato dall'art. 69, quarto comma, c.p. (con l'effetto di "neutralizzare", anche quando si sia in presenza di precedenti penali remoti, non gravi e scarsamente significativi in rapporto alla natura del nuovo delitto, la diminuzione di pena connessa alle circostanze attenuanti concorrenti, indipendentemente dalla natura e dalle caratteristiche di queste ultime) poggia sul presupposto, implicito e non motivato, che, a seguito della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, l'applicazione della recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria e non possa essere, dunque, discrezionalmente esclusa dal giudice - quantomeno agli effetti della commisurazione della pena - in correlazione alle peculiarità del caso concreto, con la conseguenza di rendere inapplicabile la censurata disciplina in tema di bilanciamento con le circostanze attenuanti concorrenti.

Tuttavia - ha affermato la Consulta nella sentenza in esame - quella che i rimettenti danno per scontata non rappresenta l'unica lettura astrattamente possibile del vigente quadro normativo.

Invero se, prima facie, a sostegno della tesi della obbligatorietà, in ogni caso, della recidiva reiterata, così come della recidiva cosiddetta pluriaggravata, di cui al terzo comma dell'art. 99 c.p. (nel nuovo testo introdotto dall'art. 4 della legge n. 251/2005), parrebbe militare l'argomento letterale in quanto nelle suddette disposizioni viene usato, con riferimento al previsto aumento di pena, il verbo essere all'indicativo presente ("è") - in luogo della voce verbale "può" che compariva nel testo precedente, e che figura tuttora nei primi due commi dello stesso art. 99, con riferimento alla recidiva semplice ed alla recidiva aggravata - il che indurrebbe a ritenere che il legislatore abbia inteso ripristinare, rispetto alle due forme di recidiva considerate, il regime di obbligatorietà preesistente alla riforma attuata dal decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 220, nondimeno la nuova formula normativa si presta anche ad una lettura in senso diverso.

Tale differente lettura attiene alla ritenibilità, affermata da più parti, che l'indicativo presente "è" si riferisca, nella sua imperatività, esclusivamente alla misura dell'aumento di pena conseguente alla recidiva pluriaggravata e reiterata - aumento che, per l'ipotesi della recidiva aggravata di cui al secondo comma dell'art. 99 c.p., il legislatore del 2005 ha voluto rendere fisso, anziché variabile tra un minimo ed un massimo - lasciando viceversa inalterato il potere discrezionale del giudice di applicare o meno l'aumento stesso, a tale conclusione inducendo, segnatamente, la considerazione che la recidiva pluriaggravata e la recidiva reiterata rappresentano mere species della figura generale delineata dal primo comma dell'art. 99 c.p.; il che implicherebbe che la struttura della recidiva resti quella -indubbiamente facoltativa - contemplata nella disposizione appena citata, limitandosi i commi successivi a derogare alla relativa disciplina solo in relazione all'entità degli aumenti di pena.

Nella sentenza n. 192 del 2007 si afferma anche che la soluzione interpretativa nel senso suddetto risulterebbe avvalorata - ad avviso dei suoi fautori - soprattutto dal rilievo che l'unica previsione espressa di obbligatorietà della rècidiva presente nell'art. 99 c.p. è quella racchiusa nell'attuale quinto comma, il quale - con disposizione collocata dopo la regolamentazione di tutte le forme di recidiva - stabilisce che "se si tratta di uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto", da tale disposizione essendo dato di desumere che, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate, il legislatore abbia inteso mantenere il carattere della facoltatività e che, dunque, la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria unicamente ave concernente uno dei delitti indicati dal citato art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p., il quale reca un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme sociale.

Il Giudice delle leggi ha, infine, affermato che "Nei limiti in cui si escluda che la recidiva reiterata sia divenuta obbligatoria, è d'altro canto possibile ritenere... che venga meno, eo ipso, anche l'"automatismo" oggetto di censura, relativo alla predeterminazione dell'esito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee sulla base di un'asserita presunzione di pericolosità sociale.

Si legge ancora nella citata sentenza del Giudice delle leggi che, conformemente ai criteri di corrente adozione in tema di recidiva facoltativa, il giudice applicherà l'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata solo qualora ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo - in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, ed avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 133 c.p. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo; di conseguenza, allorché la recidiva reiterata concorra con una o più attenuanti, è possibile sostenere che il giudice debba procedere al giudizio di bilanciamento - soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, quarto comma, c.p. - unicamente quando, sulla base dei criteri dianzi ricordati, ritenga la recidiva reiterata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; mentre, in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione: rimanendo con ciò esclusa la censurata elisione automatica delle circostanze attenuanti".

Nel caso qui in esame è perfettamente in linea con i su esposti principi di diritto la censura mossa dal ricorrente Piana Salvatore alla sentenza impugnata laddove il giudice a qua ha affermato, in presenza di una contestata recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. e sull'erroneo presupposto della sua natura "obbligatoria" che sarebbe conseguita alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 di dover procedere necessariamente al giudizio di comparazione tra la suddetta circostanza aggravante e la riconosciuta circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, per poi negare la possibilità di dichiarare prevalente quest'ultima richiamando il disposto dell'art. 69, comma 4 (anch'esso novellato con la citata legge n. 251/2005).

L'assunto della Corte territoriale di avvenuta (re)introduzione, da parte del legislatore del 2005, della obbligatorietà dell'aumento di pena nei casi di recidiva di cui al terzo ed al quarto comma del citato art. 99 è stato sorretto con il richiamo ad un argomento a carattere letterale, che è il seguente.

Mentre la dizione dei corrispondenti commi della norma nella loro formulazione antecedente la novellazione era quella "l'aumento di pena... può essere..." (indicativo, quindi, di facoltatività, come per le ipotesi di cui al primo ed al secondo comma della norma in esame), nel nuovo testo dei suddetti commi terzo e quarto si legge, rispettivamente, "Qualora ricorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà", e "Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento di pena, nel caso di cui al primo comma, della metà e, nei casi previsti da secondo comma - di due terzi".

Tale argomento è stato condivisibilmente ritenuto non decisivo dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata nella presente sentenza, giurisprudenza la quale, nell'affermare - nell'ambito di quella lettura costituzionalmente orientata del dato normativo che è stata indicata nella citata sentenza della Consulta - il perdurante carattere di "facoltatività" della recidiva qualificata reiterata prevista nel terzo e nel quarto comma dell'art. 99 c.p. come sostituiti dalla legge n. 251 del 2005, ha sottolineato che;

1) una espressa affermazione di obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva si rinviene nell'art. 99 c.p. come novellato dalla legge n. 251 del 2005 soltanto, significativamente, nel comma quinto dello stesso articolo di legge, ai sensi del quale "l'aumento di pena è obbligatorio" quando si tratti di uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p.;

2) l'uso della espressione verbale "è", in luogo di quella "può", non sta a significare obbligatorietà di applicazione dell'aumento di pena per la recidiva nei casi previsti dall'art. 99, commi 3 e 4, c.p., bensì semplicemente che, ave il giudice, all'esito in senso positivo della valutazione di significatività delle suddette forme di recidiva nel senso sopra illustrato, non possa applicare gli aumenti di pena l'aumento se non nelle misure fisse indicate ("è della metà... è di due terzi" e non già "fino a un terzo... fino alla metà" così come si legge, rispettivamente, nei commi 1 e 2 dell'articolo in esame).

Per le ragioni sin qui esposte la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'operato giudizio di comparazione ex art. 69, comma 4, c.p., ed il giudice del rinvio si atterrà, nel nuovo esame che sul punto gli viene qui demandato, ai seguenti principi di diritto:

1) il giudice applica l'aumento di pena previsto per la recidiva reiterata quando ritiene il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo;

2) allorché la recidiva reiterata concorra con una o più circostanze attenuanti (incluse quelle ad effetto speciale, nel novero delle quali rientra quella della lieve entità del fatto che è stata ritenuta sussistente nella fattispecie in esame) il giudice procede al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p. soltanto ove ritenga la suddetta recidiva qualificata effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; in caso contrario, non vi sarà luogo ad alcun giudizio di comparazione.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari.


© 2006 Copyright Penale.it - SLM - Nyberg S.r.l. 1999-2006. Tutti i diritti riservati. Note legali Privacy policy
Powered By Nyberg

Art.157, ottavo comma - bis : La Consulta respinge i rilievi d'incostituzionalità .

CONSULTA ONLINE

SENTENZA N. 136

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE

- Ugo DE SIERVO

- Paolo MADDALENA

- Franco GALLO

- Gaetano SILVESTRI

- Sabino CASSESE

- Maria Rita SAULLE

- Giuseppe TESAURO

- Paolo Maria NAPOLITANO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante: «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), promossi con ordinanze del 21 ottobre 2005 e del 20 novembre 2006 dal Tribunale di Firenze, iscritte, rispettivamente, al n. 447 del registro ordinanze 2006 ed al n. 617 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria del 2 novembre 2006, prima serie speciale, dell’anno 2006 e n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2007.


Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1.− Con due ordinanze di tenore sostanzialmente analogo, depositate il 21 ottobre 2005 (r.o. n. 447 del 2006) e il 20 novembre 2006 (r.o. n. 617 del 2007), il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli articoli 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante: «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), nella parte in cui prevede, nei confronti dell’imputato non detenuto, che la notificazione di tutti gli atti processuali successivi al primo, e quindi anche del decreto di citazione a giudizio, sia eseguita presso il difensore di fiducia.

I giudizi principali sono stati introdotti mediante decreti di citazione diretta emessi dal pubblico ministero, con i quali sono contestati i reati di cui agli artt. 110 e 316-ter del codice penale (r.o. n. 447 del 2006) e agli artt. 110 e 640 cod. pen. (r.o. n. 617 del 2007).

1.1. – Nel giudizio cui si riferisce l’ordinanza r.o. n. 447 del 2006, in fase di verifica della costituzione delle parti, la difesa di due imputati non comparsi si è opposta alla dichiarazione di contumacia dei predetti e, dopo aver rilevato che la notifica del decreto di citazione era stata effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., ha eccepito l’illegittimità costituzionale della norma citata, in quanto la previsione generalizzata della notificazione degli atti successivi al primo presso il difensore di fiducia dell’imputato non detenuto impedirebbe, allo stesso imputato, «di conoscere compiutamente l’accusa e di esercitare pienamente la sua difesa».

Il rimettente, dopo aver riferito che gli altri difensori si sono associati all’eccezione e che «il PM si è dichiarato remissivo», osserva che la questione è rilevante a fini di verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale, essendo evidente che all’accoglimento della stessa seguirebbe l’ordine di rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio, mentre in caso di rigetto dovrebbe essere dichiarata la contumacia degli imputati non comparsi.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva come la norma censurata abbia introdotto una modalità di notificazione strutturata sulla duplice circostanza dell’«essere avvenuta una prima notifica all’imputato secondo le forme ordinarie e l’essere intervenuta da parte dell’imputato la nomina di un difensore di fiducia», da cui il ragionevole affidamento che, nell’ulteriore corso del procedimento a suo carico, l’interessato sia informato di quanto accade attraverso il rapporto con il difensore. Tuttavia, poiché tale affidamento avrebbe «natura di un ragionamento ipotetico», non potrebbe escludersi, a giudizio del rimettente, che in alcuni casi «il rapporto difensore-assistito non comporti una integrale conoscenza da parte del secondo degli atti del procedimento che vengono via via notificati presso il difensore».

La descritta situazione di «non piena certezza» della conoscenza dell’atto da parte dell’indagato assumerebbe, secondo il giudice a quo, particolare significato nel caso della notifica del decreto di citazione a giudizio, con il quale è promossa l’azione penale, e ciò sul presupposto che la conoscenza dell’atto introduttivo del dibattimento assuma valenza «nettamente diversa e superiore» rispetto a quella di altri atti (sono indicati, in via esemplificativa, la convalida del sequestro e l’avviso di conclusione delle indagini), in quanto da esso l’interessato apprende con certezza qual è l’accusa ipotizzata a suo carico ed è quindi messo in condizione di preparare un’adeguata difesa.

La previsione generalizzata della notificazione presso il difensore di fiducia per gli atti del procedimento successivi al primo, senza distinguere il contenuto degli atti stessi, porrebbe la norma censurata in contrasto con il principio sancito dall’art. 111, terzo comma, Cost., il quale esige che l’imputato sia informato della natura e dei motivi dell’accusa a suo carico e che disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa, nonché con il principio di effettività della difesa (art. 24 Cost.).

Il rimettente non ritiene, infine, che il prospettato contrasto possa essere escluso in ragione della possibilità, contemplata nella medesima disposizione, che il difensore non accetti le notifiche, con dichiarazione resa immediatamente all’autorità procedente, e renda perciò inapplicabile il meccanismo censurato: così opinando si finirebbe per attribuire alla scelta discrezionale del difensore la capacità di incidere, in senso riduttivo, sui diritti costituzionalmente riconosciuti all’imputato.

1.2. – Nel giudizio introdotto con l’ordinanza r.o. n. 617 del 2007 la scansione dei fatti processuali riferiti dal rimettente, i rilievi argomentativi e la prospettazione della questione sono in tutto identici a quelli già sintetizzati, in riferimento al primo giudizio, al paragrafo 1.1., al quale si rinvia.

2. – In entrambi i giudizi, con atti depositati rispettivamente il 22 novembre 2006 e il 9 ottobre 2007, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

2.1. – Nell’atto di intervento riguardante il giudizio introdotto con l’ordinanza r.o. n. 447 del 2006, la difesa erariale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto il rimettente Tribunale in composizione monocratica risulterebbe all’evidenza incompetente a conoscere del reato previsto dall’art. 316-ter cod. pen., attribuito alla cognizione dell’organo collegiale, ai sensi dell’art. 33-bis, lettera b), cod. proc. pen.

In ogni caso, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe infondata.

La norma censurata, secondo l’Avvocatura generale, presuppone che il rapporto fiduciario difensore-assistito si svolga secondo canoni fisiologici, nel qual caso non è ipotizzabile che l’assistito non venga reso edotto della circostanza che nei suoi confronti è stato emesso decreto di citazione a giudizio. Qualora, invece, tale fisiologia difetti, come nelle ipotesi di interruzione del rapporto fiduciario o di colpevole inerzia del difensore, ovvero nel caso si determini una impossibilità di comunicazione tra i predetti soggetti, anche non dovuta a colpevole inerzia del difensore o dell’assistito, soccorre la previsione contenuta nell’art. 175 cod. proc. pen. (come modificato dal decreto-legge n. 17 del 2005), che consente la rimessione in termini del contumace e con essa il ripristino del diritto di difesa nella sua pienezza ed effettività.

Pertanto, facendo riserva di ulteriormente illustrare le proprie ragioni, l’Avvocatura generale conclude per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di non fondatezza della questione.

2.2. – Nell’atto di intervento riguardante il giudizio introdotto con l’ordinanza r.o. n. 617 del 2007, con riferimento al merito della questione, la difesa erariale ripropone le medesime argomentazioni e conclusioni già sintetizzate al paragrafo 2.1., al quale si rinvia.

Considerato in diritto

1. − Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, con due ordinanze, ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante: «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), nella parte in cui prevede, nei confronti dell’imputato non detenuto, che la notificazione di tutti gli atti processuali successivi al primo, e quindi anche del decreto di citazione a giudizio, sia eseguita presso il difensore di fiducia.

2. – Le ordinanze di rimessione sollevano la medesima questione e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3. – Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa erariale, in riferimento al giudizio introdotto con l’ordinanza r.o. n. 447 del 2006, e fondata sulla presunta incompetenza del giudice rimettente.

Il principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale implica che nel primo possano avere rilievo soltanto vizi macroscopici del secondo, rilevabili ictu oculi e tali da far ritenere la sicura invalidità di quest’ultimo (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2006 e n. 279 del 2007). Nel caso di specie non viene segnalata una incompetenza in senso proprio del giudice a quo, ma un difetto di attribuzione, in quanto la cognizione del procedimento spetterebbe ugualmente al Tribunale di Firenze, ma in composizione collegiale e non monocratica. La violazione delle norme in materia di attribuzione può essere eccepita dalle parti o rilevata d’ufficio, a pena di decadenza, entro l’udienza preliminare, o, se quest’ultima manca, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. e quindi subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti (art. 33-quinquies, cod. proc. pen.). Poiché il processo principale è stato sospeso a causa dell’incidente di costituzionalità prima che fosse scaduto il termine utile per la rilevazione (previa eventuale eccezione di parte) del vizio concernente l’attribuzione del procedimento, non si può ritenere sin d’ora insanabilmente viziato il giudizio a quo, sostituendo la valutazione di questa Corte all’iniziativa delle parti e comunque alla decisione che il giudice del processo principale riterrà di dover adottare.

4. – Nel merito, la questione non è fondata.

La norma censurata si ispira all’esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori e ostruzionistici. La scelta del legislatore è caduta sulla valorizzazione del rapporto fiduciario tra l’imputato ed il suo difensore, fermo restando che il primo atto del procedimento deve essere notificato comunque nelle forme ordinarie. Tale scelta non è lesiva dei diritti dell’imputato, in quanto la nomina del difensore di fiducia implica l’insorgere di un rapporto di continua e doverosa informazione da parte di quest’ultimo nei confronti del suo cliente, che riguarda ovviamente, in primo luogo, la comunicazione degli atti e delle fasi del procedimento, allo scopo di approntare una piena ed efficace difesa. Il difensore può peraltro sottrarsi all’onere ed alla responsabilità di realizzare questa puntuale attività comunicativa verso il proprio assistito, dichiarando immediatamente e preventivamente di non accettare le notificazioni indirizzate a quest’ultimo. In tal caso l’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. non è applicabile e si procede alle notifiche nelle forme ordinarie.

Anche l’imputato può rendere inapplicabile la norma censurata, mediante dichiarazione del domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del procedimento, posto che la giurisprudenza di legittimità si è orientata, anche con una recentissima pronuncia delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, nel senso che la manifestazione di volontà della parte prevale sulla domiciliazione legale per ogni notifica ad essa successiva.

Infine, si deve osservare che l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente, consente all’imputato, in caso di dichiarazione di contumacia, la rimessione in termini per proporre impugnazione, ove non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento che lo riguarda.

Questa Corte ha già chiarito che non vi è una assoluta incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa e che non può negarsi che il legislatore possa presupporre un onere di diligenza a carico del destinatario delle notificazioni, che gli impone una certa forma di cooperazione (sentenza n. 211 del 1991). A maggior ragione un minimo di cooperazione è richiesto al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità di rifiutare le notificazioni ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., accetti di riceverle e si accolli pertanto l’onere di mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente.

Deve anzi ritenersi che, proprio per effetto della norma censurata, il difensore nominato di fiducia sia gravato anche dal compito di rendere edotto il proprio assistito delle conseguenze che, in assenza di elezione o dichiarazione di domicilio, la stessa nomina comporta circa le modalità di notificazione degli atti del procedimento. L’adempimento di tale dovere professionale costituisce garanzia del buon funzionamento del rapporto fiduciario a fini specifici di efficacia delle future notifiche.

Ove poi l’imputato si rendesse irreperibile anche per il proprio difensore, ciò sarebbe, di norma, l’indice del suo disinteresse alla partecipazione attiva al processo.

5. – Quanto alla richiesta del giudice rimettente di estrapolare la notifica del decreto di citazione a giudizio dagli altri atti del processo e di dichiarare inapplicabile solo a questa l’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., a causa della sua particolare importanza, si deve osservare che risulta priva di fondamento la pretesa di distinguere gli atti del procedimento, quanto alla necessità della loro effettiva conoscenza da parte dell’imputato, poiché l’esercizio del diritto di difesa non è graduabile e deve ugualmente esplicarsi per tutto il corso del procedimento stesso. Tanto meno una simile graduazione potrebbe essere compiuta da questa Corte, una volta accertato che la normativa censurata non è lesiva in generale dei parametri costituzionali denunciati.

6. – In definitiva, la norma censurata assicura le condizioni minime sufficienti a garantire una corretta e tempestiva informazione dell’imputato su tutti gli atti processuali che lo riguardano. Tale disciplina non è peraltro vincolante in modo incondizionato, poiché resta pur sempre aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica degli atti sia per iniziativa del difensore, il quale, come si è visto, può dichiarare all’autorità procedente di non accettare la notificazione, sia per iniziativa dell’imputato, che può eleggere domicilio nella sua dimora abituale, determinando in tal modo l’inapplicabilità della norma censurata.

Il diritto dell’imputato ad essere informato ed il suo diritto di difesa rimangono pertanto sufficientemente garantiti. Non si ravvisano, di conseguenza, le violazioni degli artt. 111, terzo comma, e 24 Cost. denunciate nell’ordinanza di rimessione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, comma 8-bis, del codice di procedura penale (aggiunto dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante: «Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna», convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), sollevata, in riferimento agli artt. 111, terzo comma, e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2008.

venerdì 9 maggio 2008

Cassazione, 20 maggio 2008 ;Il punto sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope a due anni dalla legge 49/2006 .

UFFICIO PER LA FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
E DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA




CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ufficio dei Referenti
per la Formazione Decentrata
della Corte Suprema di Cassazione
e della Corte di Appello di Roma



IL PUNTO SULLA DISCIPLINA DELLE SOSTANZE
STUPEFACENTI E PSICOTROPE A DUE ANNI
DALLA LEGGE 49 DEL 2006






Segreteria Organizzativa

Ufficio del Massimario

dr. Renato Delfini

tel. 06 6883 2120 – fax 06 6883 411

e-mail: renato.delfini@giustizia.it







Per ricevere informazioni sulla programmazione 2008

scrivere alla e-mail:

formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

da forumcostituzionale.it: Il giudice penale e "le Carte dei diritti"


UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
FERRARA


DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE



Dottorato in Diritto
costituzionale



Nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di
Diritto costituzionale che ha sede amministrativa nell’Università di Ferrara,
anche quest’anno è promosso un Seminario metodologico che si
svolgerà mercoledì 11 giugno 2008.
La formula è sempre quella ormai consolidata negli anni precedenti: un illustre
studioso (nel 2003 è stato J.H.H. Weiler, nel 2004 V. Onida, nel 2005 S.
Bartole, nel 2006 G. Pasquino, nel 2007 Michele Taruffo) intratterrà per
un’intera giornata i dottorandi e i giovani studiosi su un tema generale che
riguarda la metodologia della ricerca nel diritto costituzionale.



Quest’anno il relatore sarà il prof. Mario Chiavario e il tema Come
il giudice penale usa le “Carte dei diritti”
.



L’incontro, che – secondo tradizione e tempo permettendo
– si svolgerà nel giardino del Dipartimento di scienze giuridiche, Corso Ercole
I d’Este 37, avrà inizio alle 10.30 e si concluderà alle 17. Sono invitati tutti i dottorandi e gli
studiosi interessati
.



Per motivi organizzativi, e per consentire di comunicare le informazioni
ulteriori (come al solito, per coloro che arrivano la sera prima, sarà
organizzata una cena “al sacco”), coloro che intendono partecipare sono pregati
di darne avviso scrivendo all’indirizzo
roberto.bin@unife.it.


mercoledì 7 maggio 2008

il programma quarto week-end

XI CORSO NAZIONALE
DI
FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA

Programma quarto week-end


SABATO 17 MAGGIO

Ore 10.00
La Difesa e la Prova Scientifica
Avv. Prof. Oreste DOMINIONI - Presidente UCPI

Ore 11,45
La Difesa in vista del dibattimento
Avv. Renato BORZONE - Segretario UCPI

Ore 13.30 Conclusione dei lavori

Ore 15.00
Insidie e strategie dell’esame incrociato
Avv. Valerio SPIGARELLI, Responsabile del Centro Studi “Aldo Marongiu”
ed Ettore RANDAZZO

Ore 19.30 Conclusione dei lavori



DOMENICA 18 MAGGIO

Ore 9.00
Il Difensore e l’ingiustizia
(Le dinamiche psicologiche con i soggetti del processo penale)
Avv. Giuseppe DANTE - Foro di Roma

Ore 12,30
Luci e ombre nella difesa del collaboratore di giustizia
Avv. Giovanni CONTI – Foro di Roma

Ore 14.00 Conclusione dei lavori

Ore 14.30
Il Difensore al dibattimento. Richiesta, acquisizione e assunzione della prova
Avv. Giandomenico CAIAZZA – Presidente Camera Penale di Roma

Ore 16.30 Conclusione dei lavori

STUPEFACENTI - DETENZIONE PER "USO NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALE" - NOZIONE. da www.cortedicassazione.it



SENTENZA N. 17899 UD.29/01/2008 - DEPOSITO DEL 05/05/2008

Stampa

STUPEFACENTI - DETENZIONE PER "USO NON ESCLUSIVAMENTE PERSONALE" - NOZIONE
La Corte ha chiarito che i parametri indicati dall’art. 73, comma 1 bis lett. a) d.p.r. n. 309 del 1990, così come novellato dalla l. n. 49 del 2006, per apprezzare la destinazione ad uso non esclusivamente personale della sostanza stupefacente (quantità, modalità di presentazione, altre circostanze dell’azione) non sono autonomi. In altri termini non è sufficiente che si sia accertato uno solo di essi perché la condotta divenga penalmente rilevante. Pertanto, pur in presenza di quantità non esigue o di confezioni plurime, potrebbero essere apprezzate altre circostanze dell’azione tali da escludere radicalmente un uso non strettamente personale. Con riferimento al parametro della “quantità”, la Corte ha inoltre precisato che la locuzione “in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute..”, lungi da introdurre una presunzione circa la destinazione della droga, ha solo la funzione di imporre al giudice un dovere accentuato di motivazione nel caso in cui le quantità detenute siano superiori a tali limiti.

Testo Completo:

Sentenza n. 17899 del 29 gennaio 2008 - depositata il 5 maggio 2008

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Conti)

Documenti:

Apri: Apri Dimensione: Formato: