mercoledì 16 aprile 2008

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina dellaresponsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, dellesocieta' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica,a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"


pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;


Visto

l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;


Visti

gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista

la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;


Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;


Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;



E m a n a

il seguente decreto legislativo:



Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE



SEZIONE I

Principi generali e criteri di
attribuzione della responsabilita' amministrativa



Art. 1. Soggetti


1.
Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2.
Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.

3.
Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.


Art. 2. Principio di legalita'


1.

L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.



Art. 3. Successione di leggi

1.
L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2.
Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.


3.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.


Art. 4. Reati commessi all'estero

1.
Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purche' nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.


2.
Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5. Responsabilita' dell'ente

1.
L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo
dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2.
L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.


Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di
organizzazione dell'ente


1.
Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2.
In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;

b)prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d)prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e)introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


3.
I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati.

4.
Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b),del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

5.
E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.


Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di
organizzazione dell'ente


1.
Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.


2.
In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.

3.
Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della
legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4.
L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita';

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


Art. 8. Autonomia delle responsabilita' dell'ente

1.
La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2.
Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3.
L'ente puo' rinunciare all'amnistia.



SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9. Sanzioni amministrative


1.
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2.
Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;

e)il divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria


1.
Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2.
La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.

3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4.
Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.


Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la
commissione di ulteriori illeciti.

2.
L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3.
Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.


Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1.
La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';

2.
La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi.

3.
Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.

4.
In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.


Art. 13. Sanzioni interdittive

1.
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle

seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2.
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3.
Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1.
Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2.
Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.

3.
Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4.
L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.


Art. 15. Commissario giudiziale

1.
Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita';

b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2.
Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito
da parte dell'ente.

3.
Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4.
Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.

5.
La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.


Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1.
Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi
sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'.

2.
Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato
condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3.
Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.



Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato


1.
Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti
condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna

1.
La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2.
La sentenza e' pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o piu' giornali indicati dal giudice nella sentenza nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3.
La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19. Confisca


1.
Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.


2.
Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.


Art. 20. Reiterazione

1.
Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralita' di illeciti

1.

Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2.
Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.



Art. 22. Prescrizione

1.
Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2.
Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3.
Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4.
Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.


Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive


1.
Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o
misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2.
Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3.
Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.



SEZIONE III

Responsabilita' amministrativa per
reati previsti dal codice penale



Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno
dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un
ente pubblico.


1.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2.
Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3.
Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).


Art. 25 Concussione e corruzione

1.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.


2.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.

3.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4.
Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.


Art. 26. Delitti tentati

1.
Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2.
L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.


Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

E VICENDE MODIFICATIVE
DELL'ENTE



SEZIONE I Responsabilita' patrimoniale dell'ente



Art. 27. Responsabilita' patrimoniale dell'ente


1.
Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.


2.
I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.


SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente



Art. 28. Trasformazione dell'ente


1.
Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.


Art. 29. Fusione dell'ente

1.
Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.


Art. 30. Scissione dell'ente

1.
Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.


2.
Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.


3.
Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.


Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o
scissione


1.
Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione
della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le
ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3.
Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4.
Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.


Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini
della reiterazione


1.
Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o
beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla
data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il
giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20,
anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti
partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi
anteriormente a tale data.


2.
A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e
dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche'
delle caratteristiche della fusione o della scissione.


3.
Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo'
essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato
trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del
quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata
condanna nei confronti dell'ente scisso.



Art. 33. Cessione di azienda


1.
Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2.
L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.


Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE



SEZIONE I Disposizioni generali



Art. 34. Disposizioni processuali applicabili


1.
Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.


Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1.
All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.


SEZIONE II Soggetti, giurisdizione e competenza


Art. 36. Attribuzioni del giudice penale


1.
La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli
stessi dipendono.


2.
Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo
dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del
tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati
dai quali l'illecito amministrativo dipende.



Art. 37. Casi di improcedibilita'


1.
Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una
condizione di procedibilita'.


Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti


1.
Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2.
Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto
penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.


Art. 39. Rappresentanza dell'ente

1.
L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2.
L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':

a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3.

La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4.
Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.


Art. 40. Difensore di ufficio

1.
L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.


Art. 41. Contumacia dell'ente

1.
L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.


Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1.
Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.


Art. 43. Notificazioni all'ente

1.
Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2.
Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3.
Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4.
Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche.

Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.


SEZIONE III P r o v e


Art. 44. Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

1.
Non puo' essere assunta come testimone:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2.
Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.


SEZIONE IV Misure cautelari


Art. 45. Applicazione delle misure cautelari

1.

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.

2.
Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3.
In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.


Art. 46. Criteri di scelta delle misure

1.
Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2.
Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3.
L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4.
Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.


Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

1.
Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2.
Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i
difensori sono altresi' avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3.
Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.


Art. 48. Adempimenti esecutivi

1.
L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.


Art. 49. Sospensione delle misure cautelari

1.
Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2.
La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3.
Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e'
devoluta alla Cassa delle ammende.

4.
Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata
si estingue.


Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1.
Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 17.

2.
Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.


Art. 51. Durata massima delle misure cautelari

1.
Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2.
Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3.
Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4.
La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.


Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le
misure cautelari

1.
Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2.
Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.


Art. 53. Sequestro preventivo


1.
Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322,
322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.


Art. 54. Sequestro conservativo


1.
Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.


SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza
preliminare



Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo


1.
Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente,ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante nonche' il reato da cui dipende l'illecito.

2.
L'annotazione di cui al comma 1 e' comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui e' consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato
alla persona alla quale il reato e' attribuito.



Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito
amministrativo nelle indagini preliminari


1.
Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2.
Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.


Art. 57. Informazione di garanzia


1.
L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.


Art. 58. Archiviazione


1.
Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli
accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.


Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo


1.
Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2.
La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente,l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.


Art. 60. Decadenza dalla contestazione


1.
Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.



Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare


1.
Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque
non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.


2.
Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.


SEZIONE VI Procedimenti speciali



Art. 62. Giudizio abbreviato


1.
Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.


2.
Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3.
La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4.
In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta


1.
L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.


2.
Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.


3.
Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.


Art.
64. Procedimento per decreto

1.
Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2.
Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3.
Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4.
Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.



SEZIONE VII Giudizio



Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle
conseguenze del reato


1.
Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.


Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilita'
dell'ente


1.
Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente
o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.


Art. 67. Sentenza di non doversi procedere


1.
Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.


Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari


1.
Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.


Art. 69. Sentenza di condanna

1.
Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2.
In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.


Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente


1.
Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.


2.
La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.



SEZIONE VIII Impugnazioni



Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla
responsabilita'
amministrativa dell'ente


1.
Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2.
Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.


3.
Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.


Art. 72. Estensione delle impugnazioni

1.
Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purche' non fondate su motivi esclusivamente personali.



Art. 73. Revisione delle sentenze


1.
Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.



SEZIONE IX Esecuzione



Art. 74. Giudice dell'esecuzione


1.
Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2.
Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.


3.
Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.


4.
Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.



Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie


1.
Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.


2.
Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.



Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della
condanna


1.
La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4,
del codice di procedura penale.



Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive


1.
L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.


2.
Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.



Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive


1.
L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.


2.
La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.


3.
Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.


4.
Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella gia' applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare
l'importo della somma il giudice tiene conto della gravita' dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui
all'articolo 17.



Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del
profitto


1.
Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione
dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del
commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice
dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'.


2.
Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e
al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato
l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta
nella quale rende conto della gestione, indicando altresi' l'entita'
del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali
sono stati attuati i modelli organizzativi.


3.
Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667,
comma 4, del codice di procedura penale.


4.
Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo
compenso sono a carico dell'ente.



Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative


1.
Presso il casellario giudiziale centrale e' istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.


2.
Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonche' i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti ad
impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.


3.
Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se e' stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se e' stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non e' stato commesso un
ulteriore illecito amministrativo.



Art. 81. Certificati dell'anagrafe


1.
Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in
relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.


2.
Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilita' amministrativa dipendente da
reato.


3.
L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.


4.
Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.



Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati


1.
Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe e' competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui
all'articolo 78.



Capo IV DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO



Art. 83. Concorso di sanzioni


1.
Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della
sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.


2.
Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata gia' applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione gia' sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.



Art. 84. Comunicazioni alle autorita' di controllo o di
vigilanza


1.
Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorita' che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.



Art. 85. Disposizioni regolamentari


1.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;

c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.


2.
Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.


martedì 15 aprile 2008

Nullità inefficace: Cassazione, Sezione seconda, sentenza 12 marzo , dep.11 aprile 2008, n. 15417 .

Cassazione – Sezione
seconda – sentenza 12 marzo – 11 aprile 2008, n. 15417



Presidente Morelli
Relatore Zappia
Pm Stabile – conforme
Ricorrente C.


Fatto

Con sentenza del 27.4.2001 il Tribunale di Roma condannava C. A., ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e ritenuta altresì l'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., alla pena di mesi otto di reclusione e L. 800.000 di multa, avendolo ritenuto responsabile
di due diversi episodi di ricettazione di assegni di provenienza delittuosa.


Con sentenza del 26.9.2003 la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata.

Avverso tale sentenza l'imputato C. A. propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado conseguente alla violazione degli artt. 178 lett. c), 484 e 420 c.p.p., per omessa traduzione di esso imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altro. In particolare osserva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso tale eccezione sebbene lo stesso, siccome evidenziato dalla difesa nel giudizio di primo grado all'udienza del 3.10.2000, si trovasse agli arresti domiciliari per altro procedimento. Chiede pertanto che venga dichiarata la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione delle suddette disposizioni di legge.

Con nota del 14.2.2008 la difesa rileva ulteriormente che la tesi sostenuta in ricorso era stata confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 37483 del 2006.

Diritto

Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa sezione della Corte (orientamento che l'odierno collegio giudicante condivide), già espresso con la sentenza del 7.11.2002 n. 41252 e con la sentenza 23.4.2007 n. 23443, e tra l'altro ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza del26.9/14.11.2006 n. 37483, in tema di presupposti per la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa, solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione (con la conseguente impossibilità di disporre la traduzione), può legittimare il giudizio contumaciale; quando, invece, come nella fattispecie in esame, la difesa abbia evidenziato che l'imputato si trovava detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, il giudice è tenuto a disporre il rinvio del giudizio a nuova udienza, ordinando che ai sensi dell'art. 419 co. 1, c.p.p., sia rinnovato l'avviso all'imputato.


Ciò in ossequio al disposto dell'art. 420 ter, 1 co., c.p.p., cui rinvia l'art. 484, 2 co. bis stesso codice relativo alla costituzione delle parti negli atti introduttivi del dibattimento, il quale prevede che se l'imputato non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice deve rinviare ad una nuova udienza e disporre che sia rinnovato l'avviso all'imputato a norma dell'art. 419, 1 comma.

Pertanto in presenza di un legittimo impedimento, costituito dallo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non può essere dichiarata la contumacia dell'imputato.

Né tale dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa può essere pronunciata sul presupposto della mancata tempestiva comunicazione di tale stato al giudice procedente, non essendo un siffatto onere previsto a carico dell'imputato. A tal riguardo è sufficiente osservare che mentre il quinto comma dello stesso art. 420 ter c.p.p. prescrive a carico del difensore, impossibilitato a comparire per legittimo impedimento, l'onere della
pronta comunicazione al giudice procedente, nessuna prescrizione in tal senso, in ordine alla tempestiva comunicazione dell'impedimento, è prevista a carico dell'imputato dal primo comma dell'art. 420 ter c.p.p..

Sul punto pertanto la motivazione dell'impugnata sentenza si appalesa chiaramente erronea.

Rileva tuttavia il Collegio che il principio sopra evidenziato, che porterebbe quindi alla nullità, ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p., della dichiarazione di contumacia del ricorrente C. A. pronunciata dal giudice di primo grado, ed alla invalidità, ai sensi dell'art. 185 stesso codice, di tutti gli atti successivi sino alla sentenza impugnata, deve essere armonizzato con l'ulteriore principio della effettiva violazione del diritto di difesa cui è collegato l'interesse ad impugnare.

Ed infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10372 del 27.9.1995 dep. il 10/1995 rv. 202269) "la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante".

Orbene, nel caso di specie emerge dal contenuto del verbale d'udienza del 3.10.2000 nel corso del quale fu sollevata e rigettata l'eccezione suddetta, che il Tribunale non ebbe in tale udienza a volgere alcuna attività processuale, essendosi limitato a disporre il rinvio ad altra udienza; deve ritenersi pertanto che nessun pregiudizio ha ricevuto l'imputato dal mancato accoglimento dei motivi dell'istanza di rinvio proposta dal difensore per legittimo impedimento dell'imputato, avendo comunque la Corte disposto il rinvio della trattazione del processo.

Ed alla successiva udienza del 9.1.2001 risulta dal relativo verbale che il difensore ebbe a comunicare che l'imputato non era più detenuto trovandosi nuovamente in stato di libertà. Né in tale udienza la difesa ha rilevato il mancato rinnovo dell'avviso all'imputato ai sensi dell'art. 419, co. 1, c.p.p., richiamato dal primo comma dell'art. 420 ter c.p.p. di talché, trattandosi di nullità a regime intermedio da dedurre quindi nei termini stabiliti dall'art. 182, co. 2, c.p.p., deve ritenersi intervenuta la relativa preclusione.

Alla stregua di quanto osserva il Collegio che, pur a fronte della erronea motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale, il ricorso proposto dalla difesa non può tuttavia trovare accoglimento; ci troviamo invero, per le argomentazioni in precedenza esposte, in presenza di errore di diritto afferente la motivazione dell'impugnato provvedimento che non determina l'annullamento dello stesso, non avendo avuto refluenza sul contenuto del dispositivo, e che può pertanto essere emendato ai sensi dell'art. 619, co. 1, c.p.p. da questa Corte, nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, mediante la rettifica sul punto della motivazione svolta.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

venerdì 11 aprile 2008

Il programma del terzo weekend

XI CORSO NAZIONALE
DI
FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA

MARZO–OTTOBRE 2008
ROMA- Sala Cesarini del Grand Hotel Palatino
(via Cavour n. 213/m – tel. 06.4814972, fax 06.4740726)
Programma terzo week-end

SABATO 19 APRILE

  • Ore 10.00
  • La Difesa e l’Accusa della persona giuridica
    Dottor Roberto ROSSI - Sost. Procuratore Bari
    Avv. Prof. Filiberto PALUMBO - Foro di Bari, Professore di Diritto penale Università Bari
  • Ore 13.30
  • Conclusione dei lavori

  • Ore 15.00
  • La Difesa e l’Accusa del … presunto colpevole
    Dottor Franco ROBERTI - Procuratore Aggiunto Napoli
    Avv. Michele CERABONA - Presidente Camera Penale di Napoli

  • Ore 19.30
  • Conclusione dei lavori



    DOMENICA 20 APRILE


    Ore 9.00
  • Strategie e rapporti con l’assistito dopo la richiesta di rinvio a giudizio
    Avv. Ettore RANDAZZO - Direttore Scientifico del Corso
  • Ore 11.15 Pausa
  • Ore 11.30 Il Difensore e l’udienza preliminare
    Avv. Valerio SPIGARELLI - Foro di Roma

  • Ore 14.00
  • Conclusione dei lavori

  • Ore 14.30
  • Il Difensore e i riti alternativi: abbreviato e patteggiamento
    Avv. Giuseppe CONTI - Presidente Camera Penale Sassari
  • Ore 16.30
  • Conclusione dei lavori

giovedì 10 aprile 2008

Legge "Pecorella" : l'applicabilità del regime transitorio ex art.10 co. 2 e 3 .

Cass. pen. Sez. III, (ud. 07-03-2008) 27-03-2008, n. 12942

"in ipotesi di sentenza di non luogo a procedere appellata dal pubblico ministero con atto di impugnazione proposto prima dell'entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006 n.46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) non trova applicazione la disciplina transitoria dettata dalla legge citata, art. 10, commi 2 e 3, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa (arg. ex C. cost., ord., n. 4 del 2008), bensì si applica l'art.428 c.p.p nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera della L.n.46/06 , art. 4, con la conseguenza che la sentenza stessa rimane appellabile e non ricorre invece la ragione di sopravvenuta inammissibilità dell'appello prevista dal citato art. 10, comma 2. Consegue ulteriormente che è inammissibile il ricorso diretto per Cassazione avverso tale sentenza di non luogo a procedere anche se successivo all'appello già proposto dallo stesso p.m. che sia stato dichiarato inammissibile dal giudice investito dall'appello medesimo in ragione della (erroneamente) ritenuta applicazione del citato art. 10, comma 2, con ordinanza non impugnata dal p.m.".

Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell'8 aprile 2005 il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di B.A., S.A., M.V., C.R. e F.S. perchè estinto per prescrizione il reato loro contestato, quale previsto dagli artt. 41 e 110 c.p., L.47/85, art. 18 e art. 20, lett. C. , perchè, in concorso tra loro, ed in particolare il M. quale amministratore unico della ditta assuntrice delle opere di lottizzazione, senza la prescritta autorizzazione e in violazione delle prescrizioni del P.R.G. vigente, che destinava la zona interessata a verde agricolo con indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq, iniziavano le opere di lottizzazione che comportavano la trasformazione urbanistica ed edilizia di un terreno della superficie complessiva di mq. 85.470 demolendo le preesistenti e fatiscenti strutture edilizie e costruendo ex novo un complesso di edifici, da destinare a centro commerciale, uffici ed abitazioni residenziali, serviti da aree di parcheggio e rete stradale, per un volume complessivo dichiarato di mc. 145.527 (indice di densità fondiaria di 1,69 mc/mq, ampiamente superiore a quello consentito di 0,03 mc/mq in base al P.R.G. e al D.M. 1444 del 1968 ).

2. In precedenza con decreto emesso dal medesimo g.u.p. in data 20 giugno 2003 veniva disposto il giudizio nei confronti dei suddetti B.A., S.A., M.V., C.R. e F.S. in ordine al reato di lottizzazione abusiva loro ascritto in rubrica, sul presupposto che, pur essendo esso estinto per prescrizione (come tutti gli altri reati in contestazione, per i quali veniva emessa sentenza di non luogo a procedere), e non ricorrendo i presupposti per il proscioglimento ex art. 129 cpv. c.p.p., occorresse un accertamento nel merito del reato volto a verificare i presupposti utili per decidere sulla richiesta di confisca dell'area interessata alle opere suddette avanzata dal P.M. all'udienza preliminare del 14.3.2003 ai sensi della L.47/85, art.19 , posto che gli atti di indagine già svolti non consentivano di provvedere in tal senso.

Il giudice del dibattimento, però, con ordinanza in data 30 dicembre 2003, disponeva la restituzione degli atti al g.u.p. per incompetenza funzionale, rilevando che l'art.129 c.p.p. prevede l'immediato proscioglimento allorchè ricorra una causa di estinzione del reato, con ogni conseguenziale decisione accessoria, ove consentita, quale la confisca, senza possibilità di accertamenti ulteriori.

Il medesimo g.u.p., ricevuti gli atti, li ritrasmetteva nuovamente al detto giudice dibattimentale, ritenendo illegittima tale regressione del processo.

Si determinava così una situazione di conflitto tra g.u.p. e giudice del dibattimento, conflitto sollevato da quest'ultimo con ordinanza del 30 gennaio 2004 e deciso da questa Corte con sentenza del 6 luglio - 16 ottobre 2004; la quale attribuiva tale competenza al g.u.p., statuendo che il carattere della immediatezza della declaratoria di proscioglimento, prescritto dall'art.129 c.p.p. , imponeva già al primo giudice, che aveva riconosciuto la ricorrenza della causa di estinzione del reato, di darvi corso adottando subito la pronuncia conseguenziale, mentre il carattere di immediatezza di tale pronuncia precludeva l'espletamento di ulteriori attività di indagine, quand'anche finalizzate alla confisca dell'area oggetto delle opere per coonestarne la qualificabilità come opere di lottizzazione; per cui il decreto pronunciato dal g.u.p. di rinvio a giudizio degli indagati doveva ritenersi abnorme.

Fissata nuovamente l'udienza preliminare, il g.u.p. pronunciava la sentenza suddetta in data 8 aprile 2005 dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione e rigettando la richiesta del p.m. di confisca dell'area oggetto della lottizzazione abusiva.

Il g.u.p. - dopo aver rilevato come, a fronte della pacifica decorrenza dei termini previsti per l'estinzione del reato per prescrizione, non risultava affatto quella evidenza richiesta dall'art. 129 cpv. c.p.p. per addivenire ad una delle formule di proscioglimento nel merito ivi contemplate - osservava che per disporre la confisca ex L.47/85, art. 19, era necessaria la accertata, effettiva esistenza della lottizzazione.
Nella specie la consulenza tecnica disposta dal P.M. permetteva sì di individuare profili di illiceità della vicenda, sicchè poteva configurarsi il "fumus" del reato contestato. Ma mancavano gli elementi per un pieno accertamento dell'effettiva esistenza della lottizzazione;
quali la predisposizione di un piano di frazionamento o il riscontro della destinazione delle opere edificate ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi in mancanza di piano di lottizzazione.
Inoltre aggiungeva il g.u.p. che, se da una parte la decisione in ordine al reato, in quanto prescritto, precludeva l'espletamento di ulteriori attività di indagine, la decisione in merito allaconfisca, seppur accessoria alla prima e quindi anch'essa allo stato degli atti, non poteva non tener conto della evenienza, eccepita dalle parti, che nelle more l'amministrazione comunale aveva adottato un piano di recupero urbanistico dell'area, piano che, se disposta tale confisca, avrebbe imposta la revoca della stessa, in quanto incompatibile con l'esercizio dei poteri di gestione del territorio attribuiti alla pubblica amministrazione.

3. Avverso tale sentenza di non luogo a procedere del g.u.p. dell'8 aprile 2005 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha dapprima proposto appello con atto dell'8 giugno 2005. La Corte di appello di Bari, in applicazione della L.46/06, art. 10 comma 2,, ha dichiarato inammissibile l'appello con ordinanza del 9-20 novembre 2006.

4. Successivamente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la medesima sentenza del g.u.p. dell'8 aprile 2005 in applicazione della L.46/06 , art. 10, comma 3.

motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve considerarsi innanzi tutto che il ricorso, all'esame di questa Corte, è stato proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Foggia - avverso la sentenza di non luogo a procedere del giudice per l'udienza preliminare dello stesso Tribunale dell'8 aprile 2005 e dopo l'iniziale atto d'appello dell'8 giugno 2005, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello con ordinanza del 9-20 novembre 2006 - ai sensi della L. 46/06 , art.10, commi 2 e 3 , che, nel contesto delle modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, ha previsto che l'appello proposto contro una "sentenza di proscioglimento" dal Pubblico Ministero prima della data di entrata in vigore della legge medesima viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile e entro quarantacinque giorni dalla notifica di quest'ultima può essere proposto ricorso per Cassazione contro le sentenze di primo grado.
Su questa normativa (citato art. 10, comma 2) - che costituisce il presupposto che facoltizzerebbe il p.m. a proporre ricorso per Cassazione dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'appello inizialmente proposto - la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi più volte.

3. Dapprima con sentenza 6 febbraio 2007 n. 26 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata Legge, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile.
Poi con sentenza 20 luglio 2007 n. 320 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.
Più recentemente la Corte costituzionale con ordinanza n. 4 del 18 gennaio 2008 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.428 c.p.p. , come sostituito dalla L.46/06, art. 4 , nonchè dello stesso art. 10 cit. sollevata, in riferimento agli artt. 3,111 e 112 Cost. nella parte in cui - in particolare quanto al citato art. 10 - rende applicabile tale nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore;
questione sollevata da due Corti d'appello rimettenti in riferimento a sentenze di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato e perchè il fatto non sussiste pronunciate, rispettivamente in due distinti processi, dal giudice dell'udienza preliminare.

4. Tale ultima pronuncia della Corte (C. cost., ord., n. 4 del 2008), ancorchè abbia un unico dispositivo di manifesta inammissibilità, reca in realtà un duplice - e ben distinto - decisum: uno relativo all'art. 428 c.p.p. (disciplina a regime) e l'altro alla L. n. 46 del 2006, art. 10 (disciplina transitoria).
Quanto alla disciplina a regime (art. 428 c.p.p., come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4), che prevede l'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di non luogo a procedere, la ragione della dichiarata inammissibilità della questione di costituzionalità consiste semplicemente nella sua (manifesta) irrilevanza in ragione dell'inapplicabilità della disposizione censurata dalle Corti d'appello rimettenti nei due giudizi a quibus che riguardavano entrambi appelli del p.m. proposti ben prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006; il cui art. 10, comma 1, prevede l'applicabilità della legge "ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima" e quindi, all'evidenza, non si applica agli appelli già proposti. Tale disposizione - sottolinea la Corte - "si limita, di per sè, a ribadire il principio tempus regit actum, che disciplina in via generale la successione di leggi nel settore processuale penale".

Pertanto la questione di legittimità costituzionale della disciplina a regime è rimasta del tutto impregiudicata perchè nient'affatto esaminata nel merito dalla Corte.

5. L'ordinanza n. 4/2006 cit. contiene poi una seconda pronuncia di manifesta inammissibilità afferente all'art. 10 cit. e riguardante invece la disciplina transitoria che si affianca a quella a regime.

Tale disciplina transitoria prevede - in parallelismo con quella a regime (art. 428 c.p.p.art. 593 c.p.p. novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 1), sia le sentenze di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.novellato dalla L. n. 46 del 2006, art. 4), invece il regime transitorio (cit. art. 10, commi 2 e 3) faceva riferimento solo alle "sentenze di proscioglimento". Talchè si poneva il problema interpretativo della riferibilità, o meno, di tale disciplina transitoria anche alle sentenze di non luogo a procedere. novellato) - la sopravvenuta inammissibilità dell'appello già proposto, in particolare, dal Pubblico Ministero (ciò peraltro vale anche a confermare che, ai sensi del primo comma del medesimo art. 10, la nuova disciplina dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento non riguarda gli appelli già proposti prima dell'entrata in vigore della legge medesima). L'intenzione manifesta del legislatore era quella di paralizzare gli appelli già proposti con contestuale facoltà di proporre ricorso per Cassazione ed a tal fine si è introdotto, come regime transitorio, questo insolito meccanismo: sopravvenuta inammissibilità dell'appello già proposto, non impugnabilità dell'ordinanza dichiarativa di tale sopravvenuta inammissibilità, possibilità di proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza primo grado. Però, mentre la disciplina a regime riguardava certamente sia le "sentenze di proscioglimento" .

Da una parte infatti poteva rilevarsi che la L. n. 46 del 2006 - introducendo modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle "sentenze di proscioglimento" tout court - si riferiva, secondo l'intenzione del legislatore risultante anche dal titolo della legge, a tutte le sentenze di proscioglimento in senso lato, avendo indubbiamente il legislatore modificato anche il regime dell'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere;
sicchè anche la disciplina transitoria dettata dalla citata legge, art. 10, commi 2 e 3, poteva intendersi riferita allo stesso ambito di applicazione in modo da realizzare un perfetto parallelismo tra disciplina a regime e disciplina transitoria.

All'opposto si poteva considerare che la sentenza di non luogo a procedere non è, a stretto rigore, una sentenza di proscioglimento, quali quelle di cui alla sezione 1, capo 2, titolo 3 del libro 7 del codice di procedura penale; sicchè l'(apparente) parallelismo tra disciplina a regime e disciplina transitoria veniva infirmato dalla perdurante applicabilità della precedente disciplina dell'appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p. prima della L. n. 46 del 2006) cui seguiva, in successione di tempo, la nuova disciplina dettata dalla L. n. 46 del 2006 senza alcuna disciplina transitoria.
Questa seconda opzione interpretativa è quella accolta dalla Corte costituzionale la quale ha osservato che alle sentenze di non luogo a procedere non sono estensibili "le rationes che, sulla base dei lavori preparatori della novella, sono alla base della scelta di rendere inappellabili le sentenze di proscioglimento (rationes consistenti nel garantire all'imputato un doppio grado di merito sulla pronuncia di condanna; nell'impossibilità di escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza, dopo una sentenza di proscioglimento;

nell'opportunità di evitare che la decisione di proscioglimento emessa da un giudice che ha assistito alla formazione della prova in contraddittorio - quale quello di primo grado - possa essere ribaltata da altro giudice - quello di appello - che ha una cognizione prevalentemente "cartolare" del materiale probatorio)".
Il fatto che una norma sia contrastante con la ratio della legge che la contiene ridonda in vizio di illegittimità costituzionale per irragionevolezza intrinseca, sicchè può dirsi che la Corte, che già aveva dichiarato - per altre ragioni - l'illegittimità costituzionale del regime transitorio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero (C. cost. n. 26 e 320 del 2007, cit.), ha predicato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 10, commi 2 e 3, cit. che esclude la sopravvenuta inammissibilità degli appelli già proposti dal p.m. avverso sentenze di non luogo a procedere prima della L. n. 46 del 2006.

In sostanza il "petitum" dei giudici a quibus - entrambi investiti della cognizione di appelli proposti prima delle L. n. 46 del 2006 - che hanno invocato una pronuncia di incostituzionalità che caducasse l'(assunto) regime transitorio di sopravvenuta inammissibilità dell'appello del p.m. proposto prima della L. n. 46 del 2006, come già la Corte costituzionale aveva fatto con le sentenze nn. 26 e 320 del 2007, risulta soddisfatto da un'interpretazione - che può dirsi costituzionalmente orientata - dell'art. 10, commi 2 e 3, che di per sè esclude da tale disciplina le sentenze di non luogo a procedere.

E' questo il secondo "decisimi" (di manifesta inammissibilità) dell'ordinanza n. 4 del 2008 cit. .
Ed allora - proprio seguendo il tracciato motivazionale della pronuncia cit. - deve ritenersi che la disposizione di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, abbia natura di norma eccezionale, in quanto derogatoria del generale principio tempus regit actum, onde essa va interpretata restrittivamente ed è insuscettibile di applicazione analogica. Sicchè in una prospettiva costituzionalmente orientata le "sentenze di proscioglimento", alle quali fa riferimento l'art. 10, comma 2, cit., non comprendono anche le sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare.

Questa interpretazione adeguatrice - può aggiungersi - trova poi riscontro anche nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 2 ottobre 2007 - 31 ottobre 2007, n. 40251) che da ultimo ha affermato che nella nozione di "sentenza di proscioglimento" di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2, non rientra la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, che, pertanto, non è soggetta alla disciplina prevista da detta disposizione.

6. Per effetto di quanto finora argomentato, viene meno - in diritto - il presupposto legittimante del ricorso per Cassazione, attualmente all'esame di questa Corte, proposto dal p.m. avverso la sentenza di non luogo a procedere del g.u.p. del Tribunale di Foggia dell'8 aprile 2005, presupposto previsto appunto dalla citata legge, art. 10, comma 3, in riferimento alla previa pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 10, comma 2; ciò perchè - per quanto sopra esposto - l'art. 10, comma 2 e 3, non trova affatto applicazione alle sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare. Agli appelli già proposti prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 continuava ad applicarsi l'art. 428 c.p.p. nella formulazione precedente alla modifica introdotta da tale ultima legge in ragione del principio tempus regit actum.

Quindi si ha che:

la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare l'8 aprile 2005 era appellabile (ai sensi dell'art. 428 c.p.p. all'epoca vigente) e non già ricorribile;
l'appello, proposto dal p.m. con atto dell'8 giugno 2005 prima della L. n. 46 del 2006, non era affetto dalla sopravvenuta inammissibilità prevista dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2;

la pronuncia di inammissibilità dell'appello del p.m., resa dalla Corte d'appello di Foggia con ordinanza del 9-20 novembre 2007 sulla base di una lettura del citato art. 10, commi 2 e 3, rivelatasi erronea, per quanto sopra argomentato, era viziata ed avrebbe potuto essere - questa sì - impugnata dal p.m. con ricorso per Cassazione per far valere la violazione di legge.

Invece il p.m. ha in sostanza prestato acquiescenza a tale ordinanza - che sarebbe stata "non impugnabile", secondo il testuale disposto dell'art. 10, comma 2, solo se tale disposizione fosse stata applicabile anche alle sentenze di non luogo a procedere, ma non lo era per tutte le argomentazioni sopra svolte - ed ha conseguentemente esercitato la facoltà di diretto ricorso per Cassazione avverso l'iniziale sentenza di non luogo a procedere prevista, come eccezionale disciplina transitoria, dal citato art. 10, comma 3;

disposizione questa che invece, al pari del precedente comma 2, non trova applicazione alle sentenze di non luogo a procedere.

7. Consegue l'inammissibilità del ricorso per Cassazione.

Nè può ipotizzarsi una conversione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere del g.u.p. in ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile l'appello in (ritenuta) applicazione dell'art. 10, comma 2, cit., perchè - a tacere d'altro - l'atto di impugnazione del p.m., all'esame di questa Corte, non contiene alcuna censura nel confronti della pronuncia della Corte d'appello, alla quale anzi il p.m. ricorrente presta acquiescenza.

Non sfugge a questa Corte - può infine aggiungersi marginalmente - la singolarità della vicenda processuale che ha visto l'iniziativa impugnatoria del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Foggia (prima con atto d'appello, poi con ricorso per Cassazione) rimanere di fatto impigliata nell'inviluppo della nuova normativa - transitoria ed a regime - dell'appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento e delle sentenze di non luogo a procedere; ma si tratta di un effetto collaterale (di fatto) di un'iniziativa legislativa risultata essere in collisione con principi costituzionali (C. cost. n. 26 e 320 del 2007, cit.).

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile dovendo affermarsi il seguente principio di diritto:

"in ipotesi di sentenza di non luogo a procedere appellata dal pubblico ministero con atto di impugnazione proposto prima dell'entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) non trova applicazione la disciplina transitoria dettata dalla legge citata, art. 10, commi 2 e 3, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa (arg. ex C. cost., ord., n. 4 del 2008), bensì si applica l'art. 428 c.p.p. nel testo vigente prima della sua sostituzione ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 4 con la conseguenza che la sentenza stessa rimane appellabile e non ricorre invece la ragione di sopravvenuta inammissibilità dell'appello prevista dal citato art. 10, comma 2. Consegue ulteriormente che è inammissibile il ricorso diretto per Cassazione avverso tale sentenza di non luogo a procedere anche se successivo all'appello già proposto dallo stesso p.m. che sia stato dichiarato inammissibile dal giudice investito dall'appello medesimo in ragione della (erroneamente) ritenuta applicazione del citato art. 10, comma 2, con ordinanza non impugnata dal p.m.".

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008

mercoledì 9 aprile 2008

Corte costituzionale, ordinanza n.98/08 : imputato irreperibile e sospensione del processo .

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ORDINANZA N. 89

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE


composta dai signori:



- Franco BILE Presidente


- Giovanni Maria FLICK Giudice


- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Alfio FINOCCHIARO


- Alfonso QUARANTA


- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI


- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO


- Paolo Maria NAPOLITANO



ha pronunciato la seguente



ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Pinerolo, nel procedimento penale a carico di N. S. O., con ordinanza del 14 marzo 2006 iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2007.



Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.



Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di una persona irreperibile, imputata del reato di cui all’art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Tribunale di Pinerolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio è stato notificato previa emissione di decreto di irreperibilità»;


che nel giudizio a quo l’imputato è stato tratto a giudizio con citazione diretta da parte del pubblico ministero, a lui notificata – previa emissione del decreto di irreperibilità – mediante consegna al difensore d’ufficio designato, secondo il sistema fissato dagli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.;


che l’imputato, non comparso al dibattimento, è stato quindi dichiarato contumace ed il giudizio dovrebbe proseguire in absentia;


che il complesso di norme sopra menzionato appare al giudice a quo in contrasto con gli invocati parametri costituzionali nella parte in cui impone la dichiarazione di contumacia e la conseguente celebrazione del processo nei confronti degli imputati irreperibili, anziché prevedere la sospensione obbligatoria del medesimo;


che il Tribunale rammenta come una questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen. sia stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 399 del 1998, prima, però, che vi fosse il profondo cambiamento dell’art. 111 Cost. il quale «sembra porsi in netto contrasto con la possibilità che un processo venga celebrato nella totale ignoranza dell’imputato irreperibile»;


che nella sentenza n. 399 del 1998 la Corte ha osservato come spetti soltanto al legislatore la scelta tra il rimedio «preventivo e inibitorio, comportante l’obbligatoria sospensione del processo a carico dell’irreperibile-contumace, ovvero quello successivo e riparatorio», che prevede la celebrazione del processo e l’introduzione di strumenti per ottenere eventualmente una nuova pronuncia sui medesimi fatti;


che le conclusioni a suo tempo raggiunte con la citata sentenza appaiono al remittente superate dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost. che, introducendo il principio del contraddittorio tipico del processo accusatorio, lo ha reso non soltanto una garanzia soggettiva per l’imputato, ma anche una garanzia oggettiva per l’ordinamento, sicché può ben dirsi che senza contraddittorio non esista un processo penale conforme alla legalità costituzionale;


che, al fine di garantire una piena attuazione dei principi costituzionali, appare irrilevante l’ampliamento delle ipotesi di restituzione in termini realizzatosi con la modifica dell’art. 175 cod. proc. pen. disposta con l’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 60;


che tale modifica, conseguente ad una sentenza di condanna emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dell’Italia (sentenza Sejdovic 10 novembre 2004), è comunque insufficiente, secondo il remittente, a sanare il vizio d’origine di un processo celebrato e concluso senza effettivo contraddittorio, per essere l’imputato incolpevolmente ignaro dell’esistenza di un’accusa a suo carico;


che il combinato disposto delle norme censurate appare al giudice a quo, inoltre, in contrasto anche con gli artt. 10, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che l’art. 10, primo comma, Cost., inteso sotto il profilo della violazione delle norme di diritto internazionale accettate dall’Italia, sarebbe rilevante per il contrasto che il Tribunale ravvisa tra le norme denunciate e l’art. 6, comma 3, lettere a) e b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;


che, invece, quanto al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, il remittente sottolinea l’illegittimità costituzionale dell’attuale sistema, che prevede l’obbligo «di celebrare processi inutili a carico di imputati irreperibili» destinati a concludersi con sentenze prive di esecuzione, con dispendio di risorse che potrebbero essere utilizzate per celebrare processi nei confronti di imputati presenti ovvero colpevolmente o volontariamente assenti;


che il Tribunale di Pinerolo aggiunge che la sospensione obbligatoria del processo penale a carico degli imputati irreperibili, oltre a porsi come soluzione «costituzionalmente obbligata», non creerebbe alcun problema nell’impianto generale del nostro processo penale, anche perché il codice di rito già conosce l’ipotesi della sospensione obbligatoria del processo qualora l’imputato sia incapace di stare in giudizio (art. 71 cod. proc. pen.), senza che ciò faccia venire meno il principio di obbligatorietà dell’azione penale;

che l’ipotizzata sospensione, del resto, non colliderebbe con il principio di ragionevole durata del processo pure previsto dall’art. 111 Cost., in quanto l’unico modello di processo conforme a Costituzione è quello che prevede la presenza dell’imputato;


che, ad avviso del giudice a quo, la questione è rilevante, in quanto l’imputato è stato tratto a giudizio, su citazione diretta del pubblico ministero, col rito degli irreperibili, ossia tramite consegna del relativo decreto al difensore d’ufficio all’uopo nominato.

Considerato che

il Tribunale di Pinerolo dubita, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio è stato notificato previa emissione di decreto di irreperibilità»;


che una questione identica a quella odierna è già stata sottoposta – dal medesimo Tribunale di Pinerolo – all’esame di questa Corte, che l’ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 117 del 2007;


che in quell’occasione la Corte ha evidenziato la centralità del diritto di difesa, al quale, secondo lo stesso giudice a quo, la CEDU non accorda, in tema di processo svoltosi in absentia, garanzie maggiori di quelle previste dall’art. 111 Cost., sottolineando come la stessa Corte di Strasburgo, con la seconda sentenza emessa nel caso Sejdovic (sentenza della Grande Camera 1° marzo 2006), non abbia negato, in linea di principio, il rilievo che possono assumere idonee misure ripristinatorie;


che la presente ordinanza di rimessione non aggiunge, rispetto alla precedente, profili nuovi o diversi di censura;


che, pertanto, la presente questione deve ritenersi manifestamente infondata.


Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Pinerolo con l’ordinanza indicata in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.



F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.


lunedì 7 aprile 2008

Legge "Pecorella" : la Corte Costituzionale interviene ancora


Consulta Online


Consulta Online - Cronache
SENTENZA N. 85

ANNO 2008



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "




ha pronunciato la seguente




SENTENZA






nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sostitutivo dell’art. 593 del codice di procedura penale, e dell’art. 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 26 aprile 2006 dalla Corte d’appello di Roma, del 9 febbraio 2007 dalla Corte d’appello di Bologna e del 30 marzo 2007 dalla Corte d’appello di Bari, rispettivamente iscritte ai nn. 543, 668 e 742 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32, 39 e 44, prima serie speciale dell’anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.



Ritenuto in fatto



1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, impedisce all’imputato di proporre appello contro la sentenza di non doversi procedere per prescrizione, conseguente al riconoscimento di circostanze attenuanti; nonché dell’art. 10 della medesima legge, nella parte in cui impone di dichiarare inammissibile detto appello, ove proposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

La Corte rimettente riferisce di essere investita dell’appello proposto da tre imputati contro la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone il 2 marzo 2004, che aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine ad una serie di reati (corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio, truffa pluriaggravata e abuso in atti d’ufficio), per essere i medesimi estinti per prescrizione, a seguito della concessione delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti contestate.

Il gravame – prosegue il giudice a quo – dovrebbe essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, non essendo più previsto l’appello come mezzo di impugnazione delle sentenze di proscioglimento.
Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disciplina.


È ben vero – osserva il giudice a quo – che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non risulta costituzionalizzato: tanto che si è discussa l’opportunità di abolire l’appello, sia per rendere più celere la definizione dei processi, che per eliminare il contrasto tra un giudizio di primo grado improntato all’oralità e un giudizio di secondo grado essenzialmente «cartolare».
Ma una volta che la legge n. 46 del 2006 continua a prevedere l’istituto, le limitazioni poste all’esperibilità di tale mezzo di impugnazione da parte dell’imputato si rivelerebbero contrarie tanto al principio di ragionevolezza, in correlazione al diritto di difesa; quanto al principio di ragionevole durata del processo.


L’esclusione di un secondo grado di merito, rispetto ai processi conclusisi in primo grado con una declaratoria di prescrizione, potrebbe ritenersi, difatti, ragionevole allorché sia non vi sia stato, in tali processi, «un sostanziale giudizio di merito»: come avverrebbe nel caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., con cui il giudice di prime cure si limita a delibare la non evidenza dell’insussistenza del fatto o dell’estraneità ad esso dell’imputato.


Ben diversa sarebbe, invece, l’ipotesi in cui – come nella specie – si pervenga alla declaratoria di prescrizione del reato in esito ad una valutazione di merito, che presuppone il riconoscimento della colpevolezza dell’imputato: riconoscimento il quale non sfocia in una pronuncia di condanna solo a seguito della concessione di attenuanti, che fanno rientrare il reato nell’ambito di applicazione della causa estintiva. In tale evenienza, negare all’imputato la possibilità di ottenere la modifica della decisione, tramite un secondo giudizio «in fatto», costituirebbe soluzione irrazionale, ove si consideri che, in base alla normativa vigente, l’imputato può proporre appello anche solo per ottenere la riduzione della pena della multa; ma non quando – come nell’ipotesi oggetto del giudizio principale – sia stato ritenuto, nella sostanza, un «corrotto».


La soluzione normativa censurata violerebbe, altresì, il diritto di difesa: giacché se, da un lato, la sentenza dichiarativa della prescrizione non costituisce, in senso formale, una condanna e, pertanto, non può fare stato nei processi civili e amministrativi; dall’altro lato, però – a prescindere dall’influenza che la sentenza stessa può comunque dispiegare in detti processi – l’art. 24 Cost. assicurerebbe all’imputato il diritto ad esperire tutti i mezzi previsti dall’ordinamento (e l’appello lo è ancora) al fine di tutelare la propria «immagine morale»: immagine certamente compromessa da una pronuncia di prescrizione quale quella in discorso.


Da ultimo, l’innovazione introdotta dalla legge n. 46 del 2006 gioverebbe solo apparentemente alla celerità del processo. In realtà, precludendo all’imputato la possibilità di ottenere, con un secondo giudizio «di fatto», una assoluzione nel merito – e, quindi, di giovarsi del giudicato favorevole in un giudizio civile, amministrativo o disciplinare – la disciplina denunciata esporrebbe l’imputato stesso «all’alea di tre gradi di giudizio in sede civile e/o di altri due in sede di contenzioso amministrativo», in contrasto col principio della ragionevole durata del processo.



2. – Con l’ulteriore ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che l’imputato possa proporre appello contro sentenze dichiarative di cause di non punibilità che hanno come presupposto un accertamento della responsabilità penale; e prevedono che un simile appello, ove proposto anteriormente all’entrata in vigore della legge, debba essere dichiarato inammissibile.

La Corte rimettente riferisce che, con sentenza del 3 ottobre 2002, il Tribunale di Ferrara aveva assolto due persone dal reato di cui all’art. 387 del codice penale (procurata evasione per colpa del custode), in quanto non punibili ai sensi del secondo comma dello stesso articolo (in forza del quale «il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dalla evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all’Autorità»). Avverso la sentenza avevano proposto appello sia il pubblico ministero, chiedendo che la causa di non punibilità fosse esclusa e, quindi, la condanna degli imputati; sia questi ultimi, chiedendo di essere assolti per non avere commesso il fatto, o perché il fatto non costituisce reato.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva come l’«esimente speciale» di cui all’art. 387, secondo comma, cod. pen., da un lato, presupponga l’accertamento che il preposto alla custodia abbia cagionato colposamente l’evasione di un detenuto; e, dall’altro lato, non costituisca una causa di giustificazione, idonea ad escludere l’antigiuridicità del fatto, ma una semplice causa di non punibilità, prevista per evidenti ragioni di politica criminale. Tenuto conto anche delle possibili conseguenze amministrative, contabili o disciplinari della sentenza impugnata, risulterebbe dunque evidente l’interesse degli imputati ad ottenere una pronuncia assolutoria che escluda la commissione del fatto da parte loro o la sussistenza della colpa.

In tale ottica, le disposizioni censurate – che imporrebbero di dichiarare inammissibili i gravami degli imputati – violerebbero gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto renderebbero insindacabile nel merito una sentenza formalmente di non punibilità, ma che, in realtà, ha come presupposto un accertamento di responsabilità penale; con conseguente compromissione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa, anche nel merito, in ogni stato e grado del procedimento.



3. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, se non nelle ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; nonché dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l’appello proposto dall’imputato contro una sentenza di proscioglimento, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, sia dichiarato inammissibile.

Il giudice a quo premette che, con sentenza del 14 aprile 2005, il Tribunale per i minorenni di Bari aveva dichiarato non doversi procedere per perdono giudiziale nei confronti di un minore, imputato dei reati di minacce, ingiurie, lesioni e danneggiamento; e che, contro tale sentenza, il minore aveva proposto tempestivo appello, onde ottenere un proscioglimento con formula più favorevole.

Ciò premesso, la Corte rimettente rileva che, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006, l’imputato può appellare le sentenze di condanna, ma non quelle di proscioglimento, tra le quali rientra la sentenza di concessione del perdono giudiziale.

La limitazione del potere di appello dell’imputato alle sole sentenze di condanna – prosegue il giudice a quo – si giustificava, nell’originario disegno della novella del 2006, in quanto correlata alla quasi totale soppressione del potere del pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento. Tale giustificazione sarebbe, peraltro, venuta meno per effetto della sentenza n. 26 del 2007, con la quale questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per contrasto con il principio di parità delle parti – tanto dell’art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui sottraeva al pubblico ministero il potere di appello contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi di nuova prova decisiva; quanto dell’art. 10, comma 2, della stessa legge, nella parte in cui prevedeva che l’appello precedentemente proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento dovesse essere dichiarato inammissibile.

Di conseguenza, alla limitazione del potere di appello dell’imputato viene attualmente a far riscontro un potere di impugnazione del pubblico ministero intatto rispetto al sistema anteriore: con evidente vulnus dei principi di eguaglianza delle parti – in generale e nel processo penale – sanciti dagli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

La limitazione in questione risulterebbe lesiva, altresì, del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto l’imputato prosciolto con formula «non soddisfacente» potrebbe far valere le proprie ragioni solo in condizioni «nettamente deteriori» rispetto alla parte pubblica. Una giustificazione razionale di tale trattamento deteriore non potrebbe essere rinvenuta nella natura dei reati per cui si procede, giacché l’esclusione della facoltà di appello contro le sentenze di proscioglimento riguarda ogni tipo di reato; e neppure in una ipotetica soddisfazione «sostanziale» dell’interesse dell’imputato. Il proscioglimento con formule diverse da quelle della insussistenza e della mancata commissione del fatto – oltre a comprovare un «coinvolgimento» nel fatto stesso, che l’imputato dovrebbe avere il diritto di contestare in modo pieno – potrebbe essere, difatti, valutato (pur senza essere vincolante) nell’eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. Ciò risulterebbe di tutta evidenza nel caso della sentenza che concede il perdono giudiziale, la quale implica un vero e proprio accertamento di responsabilità.



Considerato in diritto



1. – La Corte d’appello di Roma dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, non consente all’imputato di proporre appello contro la sentenza di non doversi procedere per prescrizione, conseguente al riconoscimento di circostanze attenuanti; nonché dell’art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che detto appello, ove proposto anteriormente all’entrata in vigore della legge stessa, debba essere dichiarato inammissibile.

Il giudice a quo muove dal rilievo che la sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato conseguente al riconoscimento di circostanze attenuanti implica, nella sostanza, un accertamento di merito in ordine alla colpevolezza dell’imputato. È ben vero, d’altra parte – osserva il rimettente – che il doppio grado di giurisdizione di merito non forma, di per sé, oggetto di garanzia costituzionale: ma una volta che la legge vigente continua a prevedere l’appello – consentendo all’imputato di proporlo anche solo per ottenere la riduzione della pena della multa – negare all’imputato stesso la possibilità di avvalersi di tale rimedio, per contestare l’affermazione di responsabilità insita nella sentenza in questione, costituirebbe scelta lesiva del principio di ragionevolezza.

Sarebbe vulnerato, altresì, il diritto di difesa: giacché detta sentenza di proscioglimento – pur senza essere vincolante – potrebbe influire sui giudizi civili e amministrativi, compromettendo, in ogni caso, l’«immagine morale» del prosciolto.

Le disposizioni censurate violerebbero, da ultimo, il principio della ragionevole durata del processo, in quanto – non consentendo all’imputato di ottenere, con un secondo giudizio di merito, l’assoluzione con formula ampiamente liberatoria e di giovarsi, quindi, del giudicato favorevole nei giudizi extrapenali – esporrebbero il prosciolto «all’alea di tre gradi di giudizio in sede civile e/o di altri due in sede di contenzioso amministrativo».



2. – I citati artt. 1 e 10 della legge n. 46 del 2006 sono sottoposti a scrutinio di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., anche dalla Corte d’appello di Bologna, nella parte in cui, rispettivamente, escludono che l’imputato possa appellare le sentenze dichiarative di cause di non punibilità che hanno come presupposto un accertamento della responsabilità penale; e prevedono che l’appello anteriormente proposto contro tali sentenze vada dichiarato inammissibile.

Investita dell’appello proposto da due imputati contro la sentenza che li aveva assolti dal reato di cui all’art. 387 del codice penale (procurata evasione per colpa del custode), in quanto non punibili ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, la Corte rimettente osserva come l’«esimente speciale» prevista da quest’ultima disposizione presupponga l’accertamento del fatto contestato e della sua antigiuridicità, limitandosi ad escluderne la punibilità per ragioni di «politica criminale»: donde l’evidente interesse degli imputati – a fronte delle possibili conseguenze amministrative, contabili o disciplinari del suddetto accertamento – ad ottenere una pronuncia assolutoria con formula più ampia.

Impedendo di impugnare con l’appello una sentenza formalmente di non punibilità, ma che, in realtà, comporta un’affermazione di responsabilità penale – col risultato di renderla incensurabile nel merito – le disposizioni violerebbero, di conseguenza, tanto il principio di ragionevolezza che il diritto di difesa.



3. – La Corte d’appello di Bari sottopone a scrutinio di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., l’art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, novellando l’art. 593 cod. proc. pen., esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, se non nelle ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ove la nuova prova risulti decisiva; e l’art. 10, comma 2, della medesima legge, nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato contro una sentenza di proscioglimento, prima dell’entrata in vigore della novella.

La Corte rimettente osserva come la limitazione del potere di appello dell’imputato alle sole sentenze di condanna, introdotta dalla legge n. 46 del 2006, si giustificasse, nell’originario disegno della riforma, in quanto correlata alla quasi totale soppressione dell’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento. Venuta meno, tuttavia, quest’ultima – per effetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 26 del 2007 di questa Corte – alla perdurante limitazione del potere di appello dell’imputato si contrappone, attualmente, un potere di appello della parte pubblica intatto rispetto alla disciplina anteriore: donde un evidente vulnus del principio di eguaglianza delle parti – in generale e nel processo penale – sancito dagli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.

Risulterebbe leso, correlativamente, anche il diritto di difesa, giacché il proscioglimento con formule diverse da quelle della insussistenza e della mancata commissione del fatto comproverebbe un «coinvolgimento» nel fatto stesso, che l’imputato dovrebbe poter contestare in modo pieno: e ciò anche a fronte della possibilità che la pronuncia penale venga valutata – pur senza essere vincolante – nell’eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. La validità dell’assunto risulterebbe, d’altro canto, di particolare evidenza nell’ipotesi – oggetto del giudizio a quo – di proscioglimento per perdono giudiziale, trattandosi di pronuncia che implica una sostanziale affermazione della colpevolezza dell’imputato.



4. – Le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe relative alle medesime norme, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.



5. – La questione è fondata, nei sensi e nei termini di seguito indicati.



5.1. – La legge n. 46 del 2006 – ispirata, secondo le univoche risultanze dei lavori parlamentari, al precipuo intento di sopprimere l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento – ha inciso, in modo parallelo, anche sullo speculare potere dell’imputato.



In base al nuovo testo dell’art. 593 cod. proc. pen., come riscritto dall’art. 1 della novella, l’imputato e il pubblico ministero possono appellare incondizionatamente – come già in precedenza – le sentenze di condanna (comma 1), fatta eccezione per quelle che abbiano applicato la sola pena dell’ammenda (comma 3). Di contro – ed in ciò risiede il novum della riforma – la norma in questione, prima dell’intervento di questa Corte con la sentenza n. 26 del 2007, consentiva tanto al pubblico ministero che all’imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo in un’ipotesi del tutto marginale sul piano pratico, cioè quella della sopravvenienza o della scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado (in sostanza, nel corso del breve termine per appellare).

Al di sotto della formale equiparazione delle parti, tale assetto racchiudeva – avuto riguardo alle pretese sostanziali di cui le parti stesse sono portatrici – due asimmetrie di segno contrapposto.

Di fronte ad una pronuncia di primo grado totalmente sfavorevole, l’asimmetria era a svantaggio del pubblico ministero; quest’ultimo non poteva appellare la sentenza che avesse disatteso per integrum la pretesa punitiva fatta valere con l’azione intrapresa; invece, l’imputato era (ed è) ammesso a censurare con l’appello la sentenza che abbia completamente disatteso la propria affermazione di innocenza. Per contro, con riferimento all’ipotesi della decisione solo parzialmente sfavorevole, le posizioni risultavano – e risultano – invertite: il pubblico ministero è abilitato ad appellare la sentenza di condanna che abbia accolto solo in parte le proprie richieste; l’imputato, invece, non fruisce dell’omologo potere in rapporto alla sentenza di proscioglimento non integralmente satisfattiva.

In effetti, la categoria delle sentenze di proscioglimento – che la riforma assoggetta ad un regime uniforme, quanto alla sottrazione all’appello dell’imputato – non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi marcatamente eterogenee, quanto all’attitudine lesiva degli interessi morali e giuridici del prosciolto. A fianco di decisioni ampiamente liberatorie – quelle pronunciate con le formule «il fatto non sussiste» e l’«imputato non lo ha commesso» – detta categoria comprende, difatti, sentenze che, pur non applicando una pena, comportano – in diverse forme e gradazioni – un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’attribuzione del fatto all’imputato medesimo. Paradigmatiche le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus: dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione (nel regime anteriore alla legge 5 dicembre 2005, n. 251), conseguente al riconoscimento di circostanze attenuanti; proscioglimento per cause di non punibilità legate a condotte o accadimenti post factum; proscioglimento per concessione del perdono giudiziale; quest’ultimo, in particolare, si traduce – per communis opinio – in una vera e propria affermazione di colpevolezza, non seguita dall’irrogazione della pena (peraltro con effetti preclusivi della reiterazione del beneficio: art. 169, quarto comma, cod. pen.).

Come evidenziato da questa Corte in numerose decisioni – concernenti le disposizioni del codice di procedura penale del 1930 che ponevano ampi limiti all’appello dell’imputato contro il proscioglimento, sia dibattimentale (artt. 512 e 513) che istruttorio (artt. 387, 395 e 399) – sentenze come quelle dianzi indicate sono idonee ad arrecare all’imputato significativi pregiudizi, sia di ordine morale che di ordine giuridico (si vedano, con riguardo alle sentenze di proscioglimento per estinzione del reato che presuppongano un sostanziale riconoscimento di colpevolezza, le sentenze n. 249 del 1989, n. 922 del 1988, n. 299 del 1985, n. 224 del 1983, n. 53 del 1981, n. 72 del 1979, n. 73 del 1978 e n. 70 del 1975; con riferimento al proscioglimento perché il fatto non costituisce reato, la sentenza n. 200 del 1986; con riguardo al proscioglimento per difetto di imputabilità, la sentenza n. 140 del 1989).



Il pregiudizio di ordine morale può risultare, in taluni casi, persino superiore a quello derivante da una sentenza di condanna: basti pensare al proscioglimento per totale infermità di mente o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, anche quando non venga applicata una misura di sicurezza (al riguardo, si veda la sentenza n. 151 del 1967).

I pregiudizi di ordine giuridico si connettono a loro volta, in via generale, alla possibilità che l’accertamento di responsabilità o comunque di attribuibilità del fatto all’imputato, contenuto nelle sentenze in questione – ancorché privo di effetti vincolanti – pesi comunque in senso negativo su giudizi civili, amministrativi o disciplinari connessi al medesimo fatto. Talora, peraltro, il nocumento giuridico può discendere dalla pronuncia in modo diretto, come nel caso della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, che disponga la confisca di beni dell’imputato (eventualmente, di rilevante valore). Rispetto a tale misura di sicurezza – per il disposto dell’art. 579, comma 3, cod. proc. pen. – si ritiene non possa venire comunque in rilievo la clausola di salvezza degli artt. 579 e 680, contenuta nell’art. 593, comma 1, cod. proc. pen.: clausola da cui un indirizzo interpretativo (peraltro non pacifico) desume che l’imputato avrebbe conservato, anche dopo la riforma, il potere di appellare quantomeno il capo della sentenza di proscioglimento relativo all’applicazione di misure di sicurezza.



5.2. – Con la sentenza n. 26 del 2007 questa Corte ha rimosso l’asimmetria introdotta dalla legge n. 46 del 2006, a svantaggio della parte pubblica, in punto di impugnazione delle decisioni totalmente sfavorevoli. Essa, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost., dell’art. 1 di detta legge, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per l’ipotesi di novum probatorio; nonché della disposizione transitoria di cui all’art. 10 della legge stessa, nella parte in cui prevede che l’appello anteriormente proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, è dichiarato inammissibile.

Nell’occasione – a fianco dei rilievi che hanno indotto a ritenere incompatibili con il principio di parità delle parti le previsioni censurate; e pur ribadendo che il doppio grado di giurisdizione non forma oggetto di autonoma garanzia costituzionale – la Corte, ha osservato come «l’inappellabilità – sancita per entrambe le parti – delle sentenze di proscioglimento» si prestasse «a sacrificare anche l’interesse dell’imputato, segnatamente allorché il proscioglimento presupponga un accertamento di responsabilità o implichi effetti sfavorevoli». Profilo, questo, atto ad originare ulteriori dubbi di costituzionalità, in quell’occasione non sottoposti, peraltro, alla Corte stessa.



5.3. – Nell’odierno frangente, in cui proprio il tema dianzi indicato forma oggetto di scrutinio, non v’è dubbio che – al fine di assicurare il pieno rispetto dei parametri costituzionali evocati – la limitazione dei poteri di appello dell’imputato avverso le sentenze di proscioglimento, sancita dal comma 2 del novellato art. 593 cod. proc. pen., debba essere anch’essa rimossa: e debba essere rimossa – salvo quanto si osserverà poco oltre – nei termini ampi richiesti dalla Corte d’appello di Bari, con assorbimento dei petita più ristretti formulati dagli altri due giudici rimettenti, calibrati sulle ipotesi di specie.

Come già osservato in precedenza, difatti, la norma censurata – accomunando nel medesimo regime situazioni tra loro fortemente eterogenee – nega all’imputato, salvo il novum probatorio, un secondo grado di giurisdizione di merito nei confronti delle sentenze di proscioglimento, anche quando le stesse comportino una sostanziale affermazione di responsabilità o attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, così da rendere configurabile un suo interesse all’impugnazione; e ciò pur a fronte del riconoscimento al pubblico ministero della facoltà di dolersi nel merito della sentenza di condanna, la quale abbia solo parzialmente recepito le richieste dell’accusa.

A ciò viene ad aggiungersi che, per effetto dell’intervento di riequilibrio operato dalla sentenza n. 26 del 2007 con riguardo all’ipotesi delle sentenze totalmente sfavorevoli, il pubblico ministero si trova, allo stato, a poter appellare incondizionatamente la sentenza di primo grado – diversamente dall’imputato – in rapporto ad entrambi gli esiti (proscioglimento e condanna).



Giova osservare ancora, sotto altro profilo, che – alla luce di un orientamento giurisprudenziale che appare ormai consolidato, dopo l’intervento delle sezioni unite della Corte di cassazione sul punto – la legge n. 46 del 2006 non ha inciso, in senso limitativo, sul potere di appello della parte civile contro le sentenze di proscioglimento (al riguardo, si veda anche l’ordinanza n. 32 del 2007 di questa Corte). Ne consegue che anche rispetto a detta parte si riscontra un’analoga sperequazione, poiché la parte civile può appellare, a differenza dell’imputato, tanto la pronuncia assolutoria, quanto – ove vi abbia interesse – quella di condanna.



Tale assetto – palesemente asimmetrico – risulta lesivo sia del principio di parità delle parti (art. 111, secondo comma, Cost.), in quanto non appare sorretto – per quanto attiene ai rapporti tra imputato e parte pubblica – da alcuna razionale giustificazione, correlata al ruolo istituzionale del pubblico ministero o ad esigenze di corretta e funzionale esplicazione della giustizia; sia dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), stante l’evidenziata equiparazione di esiti decisori tra loro ampiamente diversificati – quali quelli ricompresi nel genus delle sentenze di proscioglimento – nel medesimo regime di inappellabilità da parte dell’imputato.

Il medesimo assetto si pone correlativamente in contrasto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), al quale la facoltà di appello dell’imputato risulta collegata come strumento di esercizio (si vedano, in quest’ultimo senso, oltre alla sentenza n. 26 del 2007, la sentenza n. 98 del 1994 e le sentenze, sopra citate, relative alle disposizioni del codice di rito abrogato).

La residua censura della Corte d’appello di Roma, relativa all’asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo, resta assorbita.



6. – Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale vanno escluse, peraltro, le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni per le quali potrebbe essere inflitta la sola pena dell’ammenda.

Al riguardo, va infatti rilevato come – nel ripristinare, dopo il rinvio della legge alle Camere da parte del Capo dello Stato, una sia pur limitata possibilità di appello delle sentenze di proscioglimento (quella legata alle nuove prove decisive): possibilità che il testo originariamente approvato non contemplava – il legislatore della legge n. 46 del 2006 abbia omesso di reintrodurre la previsione di cui al previgente art. 593, comma 3, seconda parte, cod. proc. pen., che dichiarava inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa. E ciò quantunque il nuovo art. 593, comma 3, cod. proc. pen. continui a prevedere l’inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.

Un simile regime potrebbe avere – teoricamente – una giustificazione ove si guardi al solo pubblico ministero, dal cui punto di vista il proscioglimento è un esito maggiormente sfavorevole rispetto alla condanna non congrua; ma non – per una ragione opposta – in relazione all’imputato. Appare, infatti, palesemente irrazionale che quest’ultimo sia ammesso ad appellare la sentenza che l’abbia prosciolto da una contravvenzione punibile con la sola ammenda (ancorché senza un pieno riconoscimento della sua innocenza), quando invece gli è precluso in radice l’appello contro la sentenza che, dichiarandone la responsabilità, abbia concretamente irrogato detta pena.

Occorre, dunque, evitare che la rimozione, con la presente sentenza, della condizione posta dalla legge n. 46 del 2006 all’appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell’imputato, legata alle nuove prove decisive, generalizzi l’anzidetta incongruenza (circoscritta, attualmente, ad una ipotesi del tutto marginale, come appunto quella delle nuove prove decisive). A tal fine la declaratoria di incostituzionalità va limitata alle sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni per le quali potrebbe essere inflitta, in concreto, la sola pena dell’ammenda (ossia dalle contravvenzioni punite solo con detta pena o con pena alternativa).

Tale soluzione appare maggiormente aderente alle linee generali del sistema rispetto all’altra – in astratto alternativamente ipotizzabile – di rimuovere, tramite lo strumento della declaratoria di incostituzionalità in via conseguenziale, la previsione del comma 3 dell’art. 593 cod. proc. pen., consentendo all’imputato di appellare anche contro le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda; questa seconda soluzione assumerebbe carattere marcatamente “creativo”, determinando un risultato – la caduta di ogni limite oggettivo all’appello – privo di riscontro nel pregresso assetto dell’istituto ed estraneo alla stessa voluntas legis. Si deve escludere, infatti, che – al di là del difetto di coordinamento normativo dianzi evidenziato – il legislatore della legge n. 46 del 2006 intendesse innovare il regime anteriore, quanto alla sottrazione all’appello delle sentenze relative alle contravvenzioni di minore gravità. Militano in tal senso sia il mantenimento del limite oggettivo all’appellabilità delle sentenze di condanna, di cui al comma 3 dell’art. 593 cod. proc. pen.; sia il carattere, come detto, del tutto marginale dell’ipotesi di appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotta dopo il rinvio della legge alle Camere da parte del Capo dello Stato; sia, infine, la circostanza che la legge n. 46 del 2006 aveva come obiettivo generale il contenimento, e non già l’ampliamento, dell’area dell’appellabilità.




7. – L’art. 1 della legge n. 46 del 2006 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 cod. proc. pen., esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva.

Correlativamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della medesima legge dall’imputato, a norma dell’art. 593 cod. proc. pen., contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.

La Corte – non potendo applicare l’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la non omogeneità delle fattispecie – segnala tuttavia al legislatore l’opportunità di eliminare la dissimetria di poteri tra pubblico ministero e imputato, a svantaggio di quest’ultimo, escludendo l’appellabilità, anche da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa.



per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE



riuniti i giudizi,



1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;



2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della medesima legge dall’imputato, a norma dell’art. 593 del codice di procedura penale, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.



F.to:

Franco BILE, Presidente


Giovanni Maria FLICK, Redattore


Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008.