<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019</id><updated>2011-04-21T17:38:15.658-07:00</updated><category term='LEGISLAZIONE'/><category term='programma'/><category term='eventi'/><category term='indagini difensive'/><category term='indulto'/><category term='intercettazioni'/><category term='carta di noto'/><category term='corte costituzionale'/><category term='europa'/><category term='stupefacenti'/><category term='norme'/><category term='contributi'/><category term='difensore'/><category term='cassazione'/><category term='privacy'/><category term='responsabilità persone giuridiche'/><category term='sezioni unite'/><category term='Laboratorio applicativo'/><category term='deontologia'/><category term='misure cautelari'/><category term='merito'/><category term='minori'/><title type='text'>Corso nazionale UCPI</title><subtitle type='html'>La rassegna di dottrina e giurisprudenza del Corso nazionale di formazione specialistica dell'avvocato penalista organizzato dall'Unione delle Camere penali italiane in collaborazione con il Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del Consiglio Nazionale Forense.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://corsoucpi.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>63</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-1093947732911649525</id><published>2008-10-20T07:58:00.000-07:00</published><updated>2008-10-20T09:14:32.386-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='deontologia'/><title type='text'>Deontologia e retorica forense : un contributo del Prof. Manzin</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://docs.google.com/Presentation?docid=dd88b7v4_40jz64mbc9&amp;amp;hl=it"&gt;visualizza il contributo del Prof. Manzin , Ordinario di Filosofia del Diritto , Università di Trento: Deontologia e retorica forense&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-1093947732911649525?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1093947732911649525'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1093947732911649525'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/10/deontologia-e-retorica-forense-un.html' title='Deontologia e retorica forense : un contributo del Prof. Manzin'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-1424798683215938799</id><published>2008-10-11T06:51:00.000-07:00</published><updated>2008-10-11T06:56:52.093-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='difensore'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='intercettazioni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte costituzionale'/><title type='text'>Corte costituzionale, sentenza 336, depositata il 10 ottobre 2008 : art. 268 c.p.p., intercettazioni e diritti della difesa</title><content type='html'>&lt;span class="Apple-style-span" style="font-family: Times; "&gt;&lt;p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;st1:personname productid="LA CORTE COSTITUZIONALE" st="on"&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/st1:personname&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;composta dai signori:&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Giovanni Maria&lt;span&gt;  &lt;/span&gt;FLICK&lt;span&gt;                                             &lt;/span&gt;Presidente&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Francesco&lt;span&gt;          &lt;/span&gt;AMIRANTE&lt;span&gt;                                       &lt;/span&gt;Giudice&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Ugo&lt;span&gt;                   &lt;/span&gt;DE SIERVO&lt;span&gt;                                            &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Paolo&lt;span&gt;                 &lt;/span&gt;MADDALENA&lt;span&gt;                                        &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Alfio&lt;span&gt;                 &lt;/span&gt;FINOCCHIARO&lt;span&gt;                                      &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Alfonso&lt;span&gt;             &lt;/span&gt;QUARANTA&lt;span&gt;                                           &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Franco&lt;span&gt;               &lt;/span&gt;GALLO&lt;span&gt;                                                   &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Luigi&lt;span&gt;                 &lt;/span&gt;MAZZELLA&lt;span&gt;                                            &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Gaetano&lt;span&gt;             &lt;/span&gt;SILVESTRI&lt;span&gt;                                             &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Maria Rita&lt;span&gt;         &lt;/span&gt;SAULLE&lt;span&gt;                                                 &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Giuseppe&lt;span&gt;           &lt;/span&gt;TESAURO&lt;span&gt;                                              &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;- Paolo Maria&lt;span&gt;       &lt;/span&gt;NAPOLITANO&lt;span&gt;                                       &lt;/span&gt;”&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;ha pronunciato la seguente&lt;/p&gt;&lt;h2 align="center" style="line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; font-weight: bold; "&gt;&lt;i&gt;SENTENZA&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 268 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 22 dicembre 2005, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella &lt;i&gt;Gazzetta Ufficiale&lt;/i&gt; della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2006.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;span&gt;         &lt;/span&gt;&lt;i&gt;Visto&lt;/i&gt; l’atto di costituzione di &lt;span class="SpellE"&gt;N.P.&lt;/span&gt;;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;span&gt;         &lt;/span&gt;&lt;i&gt;udito&lt;/i&gt; nell’udienza pubblica del 23 settembre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;i&gt;Ritenuto in fatto&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente di non depositare, o comunque di non mettere a disposizione dell’indagato e del suo difensore, quando ne facciano richiesta, le registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura cautelare personale già eseguita, anche prima della procedura di deposito regolata dai commi 4 e seguenti dello stesso art. 268 cod. proc.&lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; è chiamato a valutare una istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di persona accusata dei delitti di associazione di tipo mafioso (art. 416-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt; del codice penale) e usura (art. 644 cod. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;.).&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;La misura era stata applicata, alcuni mesi prima, sulla base degli elementi desunti da intercettazioni telefoniche e «ambientali», che il pubblico ministero richiedente aveva sottoposto al giudice della cautela solo per il mezzo di trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria. La difesa dell’indagato aveva sollecitato il pubblico ministero a consentire l’ascolto e la riproduzione delle registrazioni originali, contando di dimostrare l’intervenuto travisamento della prova raccolta. Il magistrato inquirente, però, aveva respinto l’istanza, argomentando sul perdurante svolgimento delle indagini preliminari ed assumendo che il diritto difensivo di accesso alle registrazioni potrebbe esercitarsi solo dopo il deposito degli atti concernenti l’intercettazione («nella fase del &lt;span class="SpellE"&gt;subprocedimento&lt;/span&gt; che andrà ad instaurarsi dinanzi al giudice competente»).&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;La difesa dell’indagato si è dunque rivolta al giudice rimettente, con una domanda &lt;i&gt;de &lt;span class="SpellE"&gt;libertate&lt;/span&gt; &lt;/i&gt;nel cui ambito assume che, nella specie, le trascrizioni di polizia utilizzate per la ricostruzione del quadro indiziario sarebbero inaffidabili, in quanto segnate da omissioni e ripetuti riferimenti a frasi incomprensibili, così da mutare il senso delle conversazioni intrattenute dall’interessato.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Per tale ragione, ed essendo la cautela fondata su prove inaccessibili per la difesa, è stata richiesta in via principale la revoca della misura in corso di esecuzione. In subordine, la difesa dell’indagato ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., per l’asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede il diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni utilizzate in richiesta &lt;span class="SpellE"&gt;custodiale&lt;/span&gt; e nella conseguente ordinanza applicativa».&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; muove dalla premessa che il pubblico ministero avrebbe negato legittimamente l’accesso della difesa alle registrazioni che documentano le conversazioni intercettate. A partire dal comma 4, l’art. 268 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;. regola un procedimento che muove dal deposito dei verbali e delle registrazioni, e che subordina il rilascio di copie all’intervenuta celebrazione della cosiddetta udienza di stralcio, limitandolo dunque alle conversazioni indicate dalle parti e ritenute ammissibili dal giudice. La scansione dettata dalla norma, a parere del rimettente, non prevede alcuna deroga per la fase antecedente al deposito, neppure quando le conversazioni intercettate vengano utilizzate, a fini probatori, nell’ambito di un incidente cautelare.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Secondo il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt;, la legge non preclude al pubblico ministero la trasmissione al giudice cautelare dei supporti magnetici o digitali che riproducono le comunicazioni intercettate. Tuttavia, secondo l’unanime orientamento della giurisprudenza, la richiesta di cautela può essere valutata ed accolta anche in base a trascrizioni informali, curate dalla polizia giudiziaria. In questi casi, la difesa resterebbe priva di accesso alle registrazioni: queste non sarebbero infatti comprese, non essendo state trasmesse al giudice, tra gli atti da depositare, a norma dell’art. 293 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., immediatamente dopo l’esecuzione del provvedimento restrittivo; il deposito ai sensi dell’art. 268 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., d’altra parte, può essere posticipato fino alla fine delle indagini preliminari, con ciò ritardando anche l’esercizio della facoltà difensiva di accesso agli atti ed alle registrazioni. In sostanza, al pubblico ministero sarebbe consentito di «non depositare o comunque di non mettere a disposizione dell’indagato e del suo difensore, che ne hanno fatto richiesta, le registrazioni delle conversazioni poste a base di una misura cautelare personale».&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Il rimettente trova congruo, di fronte all’urgenza tipica dell’incidente cautelare ed alla perdurante segretezza delle indagini, che la legge non imponga il deposito delle intercettazioni e gli adempimenti conseguenti prima dell’uso delle risultanze a fini cautelari. Tuttavia le esigenze descritte vengono meno dopo la contestazione degli elementi indiziari acquisiti, e dunque non possono giustificare la perdurante esclusione della difesa dall’accesso alle registrazioni, specie quando venga negata la corrispondenza fra le trascrizioni redatte dalla polizia giudiziaria ed il contenuto effettivo dei colloqui intercettati.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt;, con specifico riguardo alla garanzia del diritto di difesa dopo l’esecuzione di un provvedimento cautelare, ricorda come &lt;st1:personname productid="la Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt; costituzionale abbia dichiarato, con la &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0192s-97.html" style="color: blue; text-decoration: underline; "&gt;sentenza n. 192 del 1997&lt;/a&gt;, l’illegittimità dell’art. 293 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., nella parte in cui non prevedeva la facoltà per il difensore di estrarre copia degli atti presentati con la richiesta cautelare. Per quanto escluse dal novero degli atti trasmessi dal pubblico ministero, le registrazioni dei colloqui intercettati costituirebbero «la reale fonte di prova» a carico dell’indagato, e dunque dovrebbero essere per lui accessibili (anche attraverso il rilascio di copia) come gli ulteriori atti posti a fondamento della restrizione di libertà. Nell’attuale contesto, la formula del diritto di «difendersi provando» resterebbe invece priva di contenuto, in diretta violazione dell’art. 24 Cost.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Secondo il giudice rimettente la disciplina censurata violerebbe anche il principio di parità tra accusa e difesa, e comunque il diritto dell’indagato a veder realizzate nel più breve tempo le condizioni necessarie per preparare la propria difesa (art. 111 Cost.).&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;L’intervenuta «pubblicazione» della prova dopo l’esecuzione del provvedimento restrittivo, infine, porrebbe le parti processuali su un piano di sostanziale parità, che dovrebbe implicare uguale trattamento anche nella prospettiva dell’art. 3 Cost. Ed invece, in base all’attuale disciplina, il pubblico ministero manterrebbe in via esclusiva la possibilità di accedere alla fonte «primaria» della prova medesima.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Il rimettente ribadisce che il diritto difensivo all’accesso non potrebbe considerarsi garantito dal comma 3 dell’art. 293 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., dato che il deposito è prescritto solo per gli atti trasmessi con la richiesta cautelare, atti che il pubblico ministero non è tenuto ad integrare con l’inserimento dei supporti delle registrazioni. La prescrizione lesiva, tuttavia, è individuata nell’art. 268 del codice di rito, perché proprio tale norma (omettendo la previsione di un meccanismo di ostensione per il caso di incidente cautelare) consentirebbe di precludere l’accesso alle registrazioni, anche a fronte di una richiesta difensiva in tal senso, fino al deposito degli atti regolato dai commi 4 e seguenti.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;In punto di rilevanza, il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; osserva che l’istanza &lt;i&gt;de &lt;span class="SpellE"&gt;libertate&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; sulla quale è chiamato a provvedere concerne persona ristretta nella libertà in base al tenore di comunicazioni che, secondo la difesa dell’interessato, sarebbero state travisate per effetto di una trascrizione sommaria, erronea ed incompleta.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;2. – L’indagato nel procedimento principale si è costituito in giudizio con atto depositato il 20 dicembre 2006.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Dopo una sintesi delle scansioni procedimentali già illustrate dal rimettente, la memoria di costituzione elenca una serie di comunicazioni che la polizia giudiziaria avrebbe trascritto, e talvolta solo riassunto, in modo sommario ed incompleto.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Secondo la parte privata le richieste cautelari dovrebbero essere corredate, alla luce della giurisprudenza sul valore primario delle registrazioni come fonti della prova, dai relativi supporti magnetici o digitali, almeno nei casi in cui non possa essere tempestivamente osservato il disposto del comma 4 dell’art. 268 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., che prescrive il deposito dei materiali concernenti l’intercettazione, salva appunto la possibilità di una deroga, entro cinque giorni dalla fine delle operazioni di ascolto. In ogni caso, non dovrebbe essere consentito al pubblico ministero di negare l’accesso alle registrazioni dopo l’esecuzione del provvedimento cautelare. Una tale preclusione frustrerebbe il principio di parità tra le parti ed il diritto al contraddittorio dell’accusato, il cui pieno esercizio richiede una cognizione delle fonti di prova analoga a quella dell’accusatore.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;A «bilanciare» il sacrificio delle garanzie difensive non varrebbero esigenze di tutela del segreto investigativo o della riservatezza delle persone coinvolte nell’attività di intercettazione. La parte privata evidenzia infatti – in sintonia con i rilievi del giudice rimettente – che la doglianza prospettata concerne le sole comunicazioni poste a fondamento del provvedimento cautelare, dunque già «svelate» dall’inquirente e già ritenute rilevanti per il procedimento. Il riconoscimento del diritto alla copia, d’altro canto, non equivarrebbe ad una licenza di divulgazione delle registrazioni, la cui circolazione «esterna» resterebbe disciplinata dalle regole generali in materia di atti dell’indagine preliminare.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;La norma censurata tradirebbe la &lt;span class="SpellE"&gt;&lt;i&gt;ratio&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; della già citata &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0192s-97.html" style="color: blue; text-decoration: underline; "&gt;sentenza n. 192 del 1997&lt;/a&gt;, con la quale &lt;st1:personname productid="la Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt; costituzionale ha stabilito che la privazione di libertà determina la necessità di un esercizio pieno del diritto di difesa, assicurato dalla «più ampia e agevole conoscenza degli elementi su cui è fondata la richiesta del pubblico ministero». D’altro canto, l’autonomia dell’incidente cautelare implica una specifica garanzia del contraddittorio, che non potrebbe essere limitata in ragione di procedure (quelle scandite dall’art. 268 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;.) che riguardano la formazione della prova per il procedimento di merito, nella sua specifica proiezione dibattimentale.&lt;/p&gt;&lt;h4 style="margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18pt; font-size: 12pt; font-family: 'Bookman Old Style', serif; letter-spacing: 0.5pt; font-weight: normal; "&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="line-height: 150%; "&gt;Considerato in diritto&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/h4&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;1. – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro dubita – con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente di non depositare, o comunque di non mettere a disposizione dell’indagato e del suo difensore, quando ne facciano richiesta, le registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura cautelare personale già eseguita, anche prima della procedura di deposito regolata dai commi 4 e seguenti dello stesso art. 268 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;2. – La questione è fondata nei limiti sotto specificati.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;2.1. – L’art. 268, comma 4, cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;. prescrive il deposito in segreteria delle registrazioni delle comunicazioni intercettate, unitamente ai decreti autorizzativi ed ai processi verbali delle relative operazioni di ascolto, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni medesime. Se però dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 5). Dopo il deposito, che consente ai difensori di esaminare gli atti e ascoltare le conversazioni, si avvia la fase della cosiddetta udienza di stralcio, nel corso della quale il giudice acquisisce le comunicazioni indicate dalle parti, espunge, anche d’ufficio, le comunicazioni di cui sia vietata l’utilizzazione, dispone la trascrizione integrale delle sole comunicazioni acquisite, con le forme e le garanzie della perizia (comma 6).&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Il comma 2 dello stesso art. 268 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;. consente la formazione dei cosiddetti «brogliacci», costituiti dai verbali nei quali è trascritto, a cura della polizia giudiziaria, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. La trascrizione integrale, nella forma della perizia, è poi disposta dal giudice per essere, infine, inserita nel fascicolo per il dibattimento (comma 7).&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Si deve rilevare che, in caso di autorizzazione al ritardo del deposito degli atti concernenti le intercettazioni, la trascrizione non può avere luogo prima che decorra il termine dilatorio accordato dal giudice e che vengano compiuti gli adempimenti prescritti dai commi 6 e seguenti dello stesso art. 268. Solo a questo punto i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e far eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico (comma 8).&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;2.2. – In caso di incidente cautelare, se il pubblico ministero presenta al giudice per le indagini preliminari richiesta di misura restrittiva della libertà personale, può depositare, a supporto della richiesta stessa, solo i «brogliacci» e non le registrazioni delle comunicazioni intercettate. In questo senso è orientata la costante e uniforme giurisprudenza di legittimità (&lt;i&gt;ex&lt;span class="SpellE"&gt;plurimis&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;, tra le più recenti, Cassazione penale, sentenza n. 36439 del 2004, sentenza n. 39469 del 2004). Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità è ugualmente costante ed uniforme nello stabilire che la trascrizione (anche quella peritale) non costituisce la prova diretta di una conversazione, ma va considerata solo come un’operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica (&lt;i&gt;ex &lt;span class="SpellE"&gt;plurimis&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;, tra le più recenti, Cassazione penale, sentenza n. 4892 del 2003, sentenza n. 10890 del 2005).&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;3. – Il rimettente, dopo aver osservato che le norme vigenti non impongono al pubblico ministero il deposito delle registrazioni né l’obbligo di metterle a disposizione dei difensori, a loro richiesta, dubita della legittimità costituzionale del citato art. 268 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;. perché lo stesso, non prevedendo il diritto della difesa ad avere diretta cognizione di registrazioni di comunicazioni poste a base della richiesta e del successivo provvedimento restrittivo della libertà personale dell’indagato, menoma il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), altera, a sfavore dell’indagato, la parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e non consente alla persona accusata di disporre delle condizioni necessarie a preparare la sua difesa (art. 111, terzo comma, Cost.). La disposizione censurata sarebbe inoltre lesiva del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge contenuto nell’art. 3 della Costituzione.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Ritiene questa Corte che l’ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non possa essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettato legislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;.), anche sommarie. È appena il caso di osservare che l’accesso diretto alle registrazioni può essere ritenuto necessario, dalla difesa dell’indagato, per valutare l’effettivo significato probatorio delle stesse. La qualità delle registrazioni può non essere perfetta ed imporre una vera e propria attività di «interpretazione» delle parole e delle frasi registrate, specie se nelle conversazioni vengano usati dialetti o lingue straniere. In ogni caso, risultano spesso rilevanti le intonazioni della voce, le pause, che, a parità di trascrizione dei fonemi, possono mutare in tutto o in parte il senso di una conversazione. Non v’è dubbio che la trascrizione peritale dei colloqui costituisce una modalità di valutazione della prova più affidabile di quanto non sia l’appunto dell’operatore di polizia ed, a maggior ragione, la sintesi che può essere contenuta nei «brogliacci». Il perito è un esperto, dotato di apparecchiature specifiche, ed opera nel contraddittorio tra le parti, eventualmente per il tramite di consulenti. Lo stesso fornisce una trascrizione letterale, ma anche indicazioni ulteriori, quando necessarie (intonazione della voce, lunghezza di una pausa etc.), che possono incidere sul senso di una comunicazione. La trascrizione peritale può contenere anch’essa componenti interpretative, ma è garantita dalla estraneità del suo autore alle indagini e dal contraddittorio.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;È evidente che, in assenza della trascrizione effettuata dal perito, l’interesse difensivo si appunta sull’accesso diretto, tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero per formulare al giudice le sue richieste. Si tratta proprio della fattispecie normativa oggetto del presente giudizio. La possibilità per il pubblico ministero di depositare solo i «brogliacci» a supporto di una richiesta di custodia cautelare dell’indagato, se giustificata dall’esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa ad accedere alla prova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivo della libertà personale.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Occorre aggiungere che, in caso di richiesta ed applicazione di misura cautelare personale – come nel caso oggetto del giudizio &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; – le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono del tutto venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base del provvedimento restrittivo, il cui contenuto è stato rivelato a seguito della presentazione da parte del pubblico ministero, a corredo della richiesta, delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;La lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24, secondo comma, Cost. si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limitazione all’accesso alle registrazioni non è bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dalla legge. Parimenti leso deve ritenersi il principio di parità delle parti nel processo sancito dall’art. 111, secondo comma, della Costituzione.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;4. – La piena tutela del diritto di difesa e del principio di parità delle parti nel processo richiede una pronuncia di accoglimento di questa Corte, limitatamente alla mancata previsione, nell’art. 268 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., del diritto dei difensori di accedere direttamente alle registrazioni, ottenendone la trasposizione su nastro magnetico.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;La soluzione più ampia prospettata dal rimettente, riferita ad una procedura di deposito successiva all’esecuzione del provvedimento coercitivo, non è necessaria, nel particolare contesto qui in esame, per la garanzia dell’interesse difensivo tutelato dall’art. 24, secondo comma, Cost., e dunque non può essere accolta. Una previsione di deposito specificamente riferita all’incidente cautelare, ed alle sole comunicazioni poste ad oggetto della relativa richiesta, si risolverebbe in una regola processuale nuova e per molti versi anomala, a cominciare dal fatto che l’adempimento riguarderebbe atti non presentati al giudice, e sarebbe curato da un soggetto diverso dal giudice medesimo, il quale provvede direttamente, secondo il disposto del comma 3 dell’art. 293 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., al deposito degli atti sui quali ha fondato la propria decisione.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;L’interesse costituzionalmente protetto della difesa è quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito, allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali. Nel caso che tali registrazioni non siano comprese tra gli atti trasmessi con la richiesta cautelare, la legittima pretesa difensiva di accedere alla prova diretta della comunicazione intercettata non è soddisfatta dal diritto di consultare gli atti depositati in cancelleria, secondo il disposto del terzo comma dell’art. 293 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., dopo l’esecuzione del provvedimento restrittivo. Dunque l’interesse in questione può essere assicurato con la previsione – pure prospettata dal rimettente in via subordinata – del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni in possesso del pubblico ministero.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Tale diritto deve concretarsi nella possibilità di ottenere una copia della traccia fonica, secondo il principio già espresso da questa Corte con la &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0192s-97.html" style="color: blue; text-decoration: underline; "&gt;sentenza n. 192 del 1997&lt;/a&gt;, a proposito degli atti depositati nella cancelleria del giudice dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza cautelare.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;L’assenza di una previsione legislativa in tal senso è causa di illegittimità costituzionale della norma censurata. Né sarebbe sufficiente, per assicurare pienamente l’osservanza dell’art. 24, secondo comma, Cost., il ricorso all’art. 116 cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., che disciplina il rilascio di copie degli atti processuali. La suddetta norma infatti, vista congiuntamente all’art. 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non attribuisce – secondo la giurisprudenza di legittimità – un diritto incondizionato alla parte interessata ad ottenere copia degli atti, ma solo una mera possibilità, giacché la richiesta, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, deve essere valutata dal giudice. Tale previsione non avrebbe senso se la parte avesse un diritto pieno al rilascio della copia. Conferma di tale interpretazione viene tratta dal citato art. 43 &lt;span class="SpellE"&gt;disp&lt;/span&gt;. att. cod. proc. &lt;span class="SpellE"&gt;pen&lt;/span&gt;., il quale, nel prevedere che l’autorizzazione del giudice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio della copia, esclude implicitamente che esista un diritto generalizzato e incondizionato ad ottenere copia degli atti processuali (in questo senso le Sezioni unite della Corte di cassazione, sentenza n. 4 del 1995).&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Di fronte a tale orientamento giurisprudenziale è necessario affermare in modo univoco che nella fattispecie normativa oggetto del presente giudizio, &lt;span class="SpellE"&gt;riferentesi&lt;/span&gt; alla tutela del diritto di difesa in relazione ad una misura restrittiva della libertà personale già eseguita, i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministero e non presentate a corredo di quest’ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla polizia giudiziaria.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Il diritto all’accesso implica, come naturale conseguenza, quello di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;span style="font-variant: small-caps; "&gt;per questi motivi&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;st1:personname productid="LA CORTE COSTITUZIONALE" st="on"&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/st1:personname&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;i&gt;dichiara&lt;/i&gt; la illegittimità costituzionale dell’art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, &lt;span style="color: black; "&gt;l'8 ottobre 2008.&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black; "&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;span style="color: black; "&gt;F.to:&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black; "&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;span style="color: black; "&gt;Giovanni Maria FLICK, Presidente&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black; "&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;st1:personname productid="Gaetano SILVESTRI" st="on"&gt;&lt;span style="color: black; "&gt;Gaetano SILVESTRI&lt;/span&gt;&lt;/st1:personname&gt;&lt;span style="color: black; "&gt;, Redattore&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black; "&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;st1:personname productid="Gabriella MELATTI" st="on"&gt;&lt;span style="color: black; "&gt;Gabriella MELATTI&lt;/span&gt;&lt;/st1:personname&gt;&lt;span style="color: black; "&gt;, Cancelliere&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black; "&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;span style="color: black; "&gt;Depositata in &lt;st1:personname st="on"&gt;Cancelleria&lt;/st1:personname&gt; il 10 ottobre 2008.&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black; "&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 42.55pt; line-height: 150%; margin-top: 0cm; margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; margin-bottom: 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; letter-spacing: 0.5pt; "&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-1424798683215938799?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1424798683215938799'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1424798683215938799'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/10/corte-costituzionale-sentenza-336.html' title='Corte costituzionale, sentenza 336, depositata il 10 ottobre 2008 : art. 268 c.p.p., intercettazioni e diritti della difesa'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-459939298761942567</id><published>2008-10-07T12:17:00.001-07:00</published><updated>2008-10-07T12:18:59.856-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='indulto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Cass. pen. Sez. Unite, (ud. 10-07-2008) 23-09-2008, n. 36527</title><content type='html'>&lt;div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;br /&gt;Cass. pen. Sez. Unite, (ud. 10-07-2008) 23-09-2008, n. 36527&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;"E' applicabile l'indulto (di cui, nella specie, alla L. 31 luglio 2006, n. 241) alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento della persone condannate, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334".&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;Svolgimento del processo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. - Con sentenza del 19/7/1999 la Corte d'appello di Milano, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate ed agli effetti dell'esecuzione della pena in Italia, riconosceva la sentenza 15/6/1989 della Crown Court di Strafford (U.K.), con la quale N.N. era stato condannato alla pena dell'ergastolo per omicidio volontario, determinando in trenta anni di reclusione la pena da eseguirsi nello Stato italiano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con ordinanza del 31/5/2007 la stessa Corte dichiarava inapplicabile al N. l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva costantemente escluso l'applicabilità dell'indulto alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena ai sensi della citata Convenzione, sul duplice assunto che lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura e alla durata della sanzione stabilite dallo Stato di condanna e che la modifica della durata della pena in senso favorevole al condannato è ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 12 della Convenzione solo per effetto di "grazia, amnistia e commutazione della pena", ma non di indulto, istituto ivi non contemplato e l diverso dalla commutazione della pena.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il N., il quale ne ha chiesto l'annullamento denunziando la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b)-c)-c) in relazione agli artt. 174 c.p., artt. 9, 12 e 14 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, art. 672 c.p.p. ed alla L. n. 241 del 2006.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sostiene il ricorrente, anche con successiva memoria difensiva, che nell'espressione "commutazione della pena" di cui al citato art. 12 è ricompreso l'indulto, istituto che non trova un equivalente nella terminologia anglosassone nè in quella francese, essendo comunque manifesta la volontà di consentire nella fase esecutiva del giudicato straniero l'applicazione della generalità dei benefici che hanno ad effetto la riduzione della pena e che sono previsti dalla legislazione sostanziale e processuale sia dello Stato di condanna sia dello Stato in cui la persona condannata è trasferita, cui l'art. 9 affida l'esclusiva responsabilità dell'esecuzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un'interpretazione difforme da quella invocata, ad avviso del ricorrente, esporrebbe la legge di ratifica della Convenzione a dubbi di costituzionalità, sottoponendo la persona condannata all'estero e trasferita in Italia ad un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto alla persona giudicata e condannata in Italia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. - La Prima Sezione, ritenuto di dover condividere la soluzione interpretativa difforme dal costante indirizzo di legittimità, che motiva l'inapplicabilità dell'indulto alla persona condannata all'estero e trasferita in Italia con riguardo alla formulazione letterale e alla natura eccezionale del citato art. 12 della Convenzione, sul rilievo che esso, in effetti, designa con i termini "grazia, amnistia e commutazione della pena" qualsiasi istituto corrispondente nei singoli ordinamenti all'esercizio di un potere di clemenza, in forma individuale o generalizzata, con ordinanza del 12/3 - 22/5/2008, sussistendo una situazione di potenziale contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite, cui il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente per l'odierna udienza in camera di consiglio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anche la Procura Generale presso questa Corte, convenendo con la tesi del ricorrente e sottolineando la precipua finalità della Convenzione di dare ingresso in sede di esecuzione della pena a qualsivoglia trattamento più favorevole al condannato, ha modificato le precedenti conclusioni ed ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. - Le Sezioni Unite sono chiamate a rispondere al quesito "se sia applicabile l'indulto (di cui, nella specie, alla L. 31 luglio 2006, n. 241) alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata e resa esecutivi in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla questione di diritto la Corte di cassazione ha da tempo espresso un orientamento interpretativo univoco nel senso che, ai sensi degli artt. 9 e 12 della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, non è applicabile il beneficio dell'indulto in favore di persona condannata all'estero e detenuta in Italia (Cass., Sez. 1^, 29 gennaio 2008 n. 10266, Nogarin; Sez. 1^, 20 dicembre 2007 n. 2106, PG in proc. Falcone; Sez. 1^, 5 dicembre 2007 n. 47005, Lenti; Sez. 1^, 31 ottobre 2007 n. 42420, Adesso, rv. 237971; Sez. 1^, 25 ottobre 2007 n. 40804, P.G. in proc. Perinato; Sez. 1^, 11 aprile 2007 n. 19444, Greco; Sez. 6^, 21 marzo 2007 n. 17804, Melina, rv. 236583; Sez. 1,14 marzo 2007 n. 19076, P.G. in proc. Poma, rv.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;238434; Sez. 1^, 23 gennaio 2007 n. 17583, Cutrona, rv. 236510; Sez. 4^, 14 dicembre 2000, Di Cesare, rv. 217967; Sez. 1^, 28 febbraio 1997, Giacon, rv. 207188; Sez. 6^, 7 ottobre 1994, P.G. in proc. Falci, rv. 199937; Sez. 1^, 22 giugno 1994, Pileggi, rv. 198914).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le ragioni addotte a sostegno dell'ormai consolidata soluzione ermeneutica possono essere sinteticamente individuate: a) nel vincolo sancito dall'art. 10 della Convenzione per lo Stato di esecuzione, il quale deve, in linea di principio, conformarsi alla natura giuridica e alla durata della sanzione così come stabilite dallo Stato di condanna; b) nell'argomento di ordine letterale desunto dalla circostanza che l'art. 12 della Convenzione autorizza lo Stato di esecuzione alla modifica della durata della pena in senso favorevole al condannato unicamente nei casi di concessione della grazia o dell'amnistia e di commutazione della pena, senza includere il diverso istituto dell'indulto; c) nell'impossibilità di assimilare l'indulto agli istituti previsti dall'art. 12, aventi ciascuno un preciso significato tecnico-giuridico; d) nella natura eccezionale e di stretta interpretazione della previsione contenuta nell'art. 12, non suscettibile perciò di interpretazione analogica o estensiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si aggiunge, in una delle più recenti elaborazioni del tema (Sez. 1^, n. 42420/07, Adesso, cit.), che il lemma "commutazione" assume nell'ordinamento interno un preciso significato tecnico giuridico:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l'art. 174 c.p., stabilisce che "l'indulto ... condona in tutto o in parte la pena inflitta, ovvero la commuta in una altra specie di pena stabilita dalla legge", con l'effetto alternativo di estinguere, in tutto o in parte, la pena (condono), ovvero di trasformarla in un'altra sanzione meno afflittiva prevista dalla legge (commutazione); sicchè l'art. 12 della Convenzione farebbe riferimento solo a una delle due forme dell'indulto, la commutazione della pena, ma non anche al condono, istituto questo peculiare del nostro ordinamento e non comune alla generalità degli ordinamenti degli Stati firmatari della Convenzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. - E però, deve darsi atto che la linea interpretativa stabilmente seguita dalla Corte di cassazione è decisamente criticata dalla dottrina e non ha incontrato il consenso unanime della giurisprudenza di merito, non mancando in quest'ultima decisioni (App. Caltanissetta, 9/5/2002, 30^; App. Roma, 21/9/2006, B. e App. Catanzaro, 1/12/2006, Vizza, in Foro It., 2007, 2^, 60) che, in aperto e consapevole dissenso dalla giurisprudenza di legittimità, hanno affermato posizioni favorevoli all'applicazione dell'indulto ai condannati trasferiti in Italia per l'espiazione di pene inflitte all'estero.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le Sezioni Unite, alla stregua di un'attenta valutazione delle ragioni addotte a sostegno dell'una o dell'altra tesi, opportunamente rimeditate con riguardo alle osservazioni critiche sia della Sezione rimettente sia del Procuratore Generale, ritengono che l'indirizzo, pur costantemente enunciato finora dalla giurisprudenza di legittimità, non possa essere condiviso e che l'opposta soluzione sia sorretta da argomenti maggiormente affidabili sul piano logico e sistematico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. - Mette conto preliminarmente di sottolineare che il metodo interpretativo da adottare per l'esatta ricostruzione del contenuto delle norme della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate deve ispirarsi alle direttive contenute nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stipulata il 23 maggio 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 febbraio 1974, n. 112, che stabilisce criteri ermeneutici non sovrapponibili a quelli utilizzati per l'interpretazione delle disposizioni dell'ordinamento interno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con particolare riguardo alla disciplina dettata dall'art. 31 (Regola generale di interpretazione"), art. 32 ("Mezzi complementari di interpretazione") e art. 33 ("Interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue") della sezione 3 della parte 3^ di detta Convenzione, sulla "interpretazione dei trattati", rilevano i seguenti criteri: qualsiasi espressione di un trattato dev'essere interpretata "in buona fede"; si presume, salvo diversa e certa intenzione delle parti, che il significato obiettivo di un determinato termine coincida con il "senso ordinario" dello stesso;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;questo va ricercato nel "contesto" ed alla luce dello "scopo" e dell'"oggetto" del trattato; il "contesto" comprende, oltre al testo, il preambolo ed ogni altro accordo o strumento ad esso assimilato intervenuto tra le parti, come ad esempio il Rapporto esplicativo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sono consentiti mezzi complementari di interpretazione per ottenere la conferma o il chiarimento del senso risultante dall'operazione ermeneutica svolta sulla base dei criteri principali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si ritiene altresì pacificamente che costituisca regola generale d'interpretazione dei trattati, implicitamente inclusa nell'are. 31 par. 1, il principio "ut res magis valent quam pereat, in base al quale, tra più significati attribuibili ad una determinata espressione, deve privilegiarsi quello che consente alla norma di produrre un determinato effetto, piuttosto che quello che la rende superflua; e si aggiunge che tutti i principi elencati devono essere presi in considerazione nel loro complesso, non potendo ritenersi completa un'interpretazione che escluda uno di essi, dovendo tutti, cumulativamente, concorrere a determinare l'esatto significato della singola disposizione in esame.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. - La Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983, fu sottoposta alla ratifica parlamentare mentre era in corso l'esame del disegno di legge governativo sugli "effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane", presentato nella 9^ Legislatura (S/1741), ripresentato nella successiva Legislatura (S/774) e poi abbandonato all'esito della ratifica della Convenzione e in vista dell'approvazione del nuovo codice di rito. Va rimarcato, per quanto possa rilevare ai fini della ricostruzione storica del problema interpretativo in esame, che nel disegno di legge si prevedeva, tra l'altro, all'are 20 che "sono regolate dalla legge italiana l'estinzione delle pene conseguenti al riconoscimento della sentenza straniera e la concessione della grazia, dell'amnistia e dell'indulto".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Convenzione di Strasburgo costituisce uno strumento elaborato dal Consiglio d'Europa allo scopo (esplicitato sia nel Preambolo sia nel Rapporto esplicativo) di facilitare il trasferimento nello Stato di cittadinanza delle persone condannate all'estero mediante una procedura semplice, rapida e flessibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La cooperazione, in un quadro uniforme che riserva ai singoli accordi in forma semplificata tra gli Stati di volta in volta interessati la decisione sul trasferimento dell'esecuzione, è diretta alla buona amministrazione della giustizia ed a favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione dei condannati nell'ambiente sociale d'origine (finalità, questa, che il Rapporto esplicativo, par. 23, definisce "primary purpose" della Convenzione), rilevandosi altresì che il rimpatrio dei detenuti nello Stato di nazionalità, condizionato dal consenso del detenuto e giustificato da ragioni umanitarie (difficoltà di comunicazione, alienazione dalla cultura e dalle tradizioni locali, assenza di contatti con i familiari), deve comunque costituire "the best interest of the prisoners as well as of the governments" (Rapporto esplicativo, par. 9).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una volta raggiunto tra gli Stati interessati l'accordo per il trasferimento della persona condannata, l'art. 9 della Convenzione indica due, alternativi, meccanismi opzionali di riconoscimento della sentenza ai fini dell'esecuzione: la continuazione (art. 10) o la conversione della pena (art. 11).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo Stato di esecuzione, mentre con la prima procedura prosegue idealmente l'esecuzione della condanna già iniziata presso lo Stato che l'ha pronunciata, pur con taluni possibili adattamenti, con la seconda procedura di riconoscimento ("ex equatur") sostituisce il titolo esecutivo originario con una propria decisione, senza entrare nel merito dei fatti accertati, così che l'esecuzione non è più basata direttamente sulla sentenza dello Stato di condanna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella L. 25 luglio 1988, n. 334, di ratifica ed esecuzione della Convenzione è stato indicato (art. 3) nella "continuazione" il meccanismo scelto dall'Italia, mentre la L. 3 luglio 1989, n. 257, recante, tra l'altro, norme di attuazione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, stabilisce che neldeterminare la pena la corte d'appello applica i criteri previsti nell'art. 10 della Convenzione (art. 3, comma 2) e che tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario (art. 4, comma 1):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;disposizioni, queste, che vanno infine integrate con l'art. 738 c.p.p., comma 1 per il quale "le pene ... conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana". 4.1. - Qualunque sia l'opzione prescelta, l'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione (art. 9. par. 3):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;riferimento questo che va interpretato "in a wide sense" au sense large", così da comprendere "ad esempio, le regole per l'ammissibilità alla liberazione condizionale", dovendo essere chiaro che la direttiva comporta che "the administering State alone shalle be competent to take all appropriate decisions" (Rapporto esplicativo, par. 47).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'art. 10 a sua volta, stabilisce, quanto al meccanismo della continuazione, che lo Stato di esecuzione è vincolato alla natura giuridica e alla durata della condanna come determinate dallo Stato di condanna. Ciò comporta "che la condanna da eseguire, soggetta ad ogni ulteriore decisione dello Stato di esecuzione, ad esempio sulla liberazione condizionale o sulla riduzione della pena "remissione" "remise de peine"), corrisponda all'ammontare dell'originaria sentenza, tenuto conto del periodo già sofferto e di ogni riduzione maturata nello Stato di condanna prima del trasferimento" (Rapporto esplicativo, par. 49). Attese le differenze tra i sistemi penali degli Stati aderenti, la Convenzione consente anche a quelli che optano per la continuazione di "adattare" la sanzione ("merely to adapt the sanction"), purchè vengano rispettati certi limiti: la pena così adattata deve, possibilmente, corrispondere a quella imposta, non dovendo in ogni caso essere più grave, per natura o durata, e non deve eccedere la pena edittale massima prevista per lo stesso fatto dallo Stato di esecuzione (Rapporto esplicativo, par.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;50).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Orca i rapporti tra la regola stabilita dall'art. 9, par. 3 e il vincolo posto dall'art. 10 per lo Stato di esecuzione di rispettare la quantità di pena imposta dallo Stato di condanna, questa Corte ha in più occasioni affermato che, se va rispettata la "durata della sanzione" nell'adattamento della pena, per le modalità di trattamento penitenziario e per le misure ad esso relative nella fase dell'esecuzione deve tuttavia applicarsi la normativa vigente nello Stato di esecuzione (Cass., Sez. 1^, 30 marzo 1999, Di Carlo, rv.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;213490 e Sez. 6^, 7 ottobre 2003 n. 42996, Mazzucchetti, rv. 228190, in tema di liberazione anticipata e, rispettivamente, di affidamento in prova). L'unico divieto concerne l'applicabilità di una misura più grave per natura o durata della sanzione imposta nello Stato di condanna, mentre non esiste il divieto di imporre una pena in misura meno grave rispetto a quella dello Stato di condanna (Cass., Sez. 6^, 13 gennaio 1999 n. 180, P.G. in proc. van Dijck, rv. 212568).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla portata della regola indicata dall'art. 9, par. 3 della Convenzione va segnalato anche il Rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla Raccomandazione 1527 (2001) del 27 giugno 2001, approvato il 23 gennaio 2003 (doc. CM/AS (2003) Rec 1527 final, Appendice, punto 9, iii), con il quale s'invitava il Comitato:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a fare chiarezza che la Convenzione non è designata ad essere usata per l'immediata liberazione della persona condannata una volta rimpatriata; a chiedere agli Stati contraenti di non rifiutare il trasferimento a motivo della possibilità del condannato di beneficiare di una liberazione anticipata nello Stato di esecuzione;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a specificare la soglia minima della pena che deve essere scontata (per esempio, il 50%), sotto la quale gli Stati possono rifiutare legittimamente il trasferimento, ma sopra la quale dovrebbero facilitarlo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alla base di tale Raccomandazione vi era, tra l'altro, il Rapporto del Committee on Legal and Human Rights del Consiglio d'Europa del 7 giugno 2001 (doc. n. 9117 del 7/6/2001 "Operation of the Council of Europe. Convention on the Transfer of Sentenced Persons - critical analysis and recomendations", parte 2^, p. D, par. 24 e ss.), che, nell'illustrare le problematiche attinenti alle differenze esistenti nelle modalità di esecuzione della pena negli ordinamenti degli Stati interessati, rilevava che il meccanismo della Convenzione comporta, sulla base dell'art. 9 par. 3, che la pena da scontare possa essere ridotta rispetto a quella imposta in origine: ciò in quanto l'esecuzione è governativa dalla legge dello Stato che accoglie la persona trasferita, che è l'unico competente ad adottare tutte le decisioni "on remission of sentence, parole, early release etc.", determinando un trattamento più clemente e la liberazione anticipata del condannato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.2. - L'art. 12 della Convenzione prevede che ogni Parte può accordare "pardon, amnesty or commutation of the sentencs" - "la gace, l'amnistie ou la commutation de la peine", conformemente alla Costituzione e alle proprie leggi. Il Rapporto esplicativo, par. 59, chiarisce che, benchè lo Stato di esecuzione sia l'unico responsabile per l'esecuzione della pena, "inclusa ogni decisione correlata (ad esempio, la decisione di sospendere l'esecuzione)", i relativi provvedimenti possono essere accordati anche dallo Stato di condanna, sicchè la norma costituisce un'eccezione alla regola stabilita dall'art. 9, par. 3 della Convenzione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sull'ampiezza del potere attribuito ad entrambi gli Stati dall'art. 12, mentre l'Italia non ha espresso alcuna riserva, hanno avanzato dichiarazioni procedurali soltanto l'Azerbaijan, per cui le decisioni riguardanti l'applicazione di "pardons and amnestoes" in relazione a sentenze pronunciate in tale Stato dovranno essere concordate con le competenti autorità, e la Germania, che si è riservata il diritto di trasferire un condannato solo a condizione che, sulla base di una dichiarazione fatta caso per caso o in via generale dallo Stato di esecuzione, il "pardon" sarà concesso da quest'ultimo solo in accordo con le competenti autorità tedesche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'art. 14 della Convenzione prevede che lo Stato di esecuzione debba porre termine all'esecuzione della condanna non appena lo Stato di condanna l'abbia informato di qualsiasi provvedimento che tolga carattere esecutivo alla stessa, quali ad esempio quelli indicati al citato art. 12 (Rapporto esplicativo, par. 63).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso, lo Stato di esecuzione è tenuto ad informare lo Stato di condanna sullo stato dell'esecuzione (art. 15), in particolare quando ritiene cessata l'esecuzione della condanna, ovvero in caso di "sentence served, remission, conditional release, pardon, amnesty, commutation" - "condamnatio purgeè, remise, liberation conditionelle, grace, amnistie, commutation (Rapporto esplicativo, par. 64).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.3. - Al fine di migliorare le modalità di cooperazione contenute nella Convenzione di Strasburgo del 1983, nell'ambito del programma di misure per l'attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali tra gli Stati appartenenti all'Unione Europea, è stata elaborata la proposta - non ancora formalmente approvata (per il testo più recente v. doc. n. 5602/08 del 21 aprile 2008 - COPEN 12) - di Decisione quadro "relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea" (doc. Consiglio UE n. 5597/05 del 24/1/2005). In essa si esplicitano talune regole già contenute nella suddetta Convenzione, come quella dell'esecuzione della pena secondo la legislazione dello Stato di esecuzione (art. 17), rimarcandosi che le autorità dello Stato di esecuzione sono le sole competenti a prendere le decisioni concernenti le "modalità" di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresa la liberazione anticipata o condizionale. Qualora lo richieda, lo Stato di condanna può ottenere informazioni in ordine alle disposizioni applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale, per revocare la richiesta di trasferimento. In ordine ai provvedimenti di clemenza, l'art. 19 conferma che "l'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonchè dallo Stato di esecuzione".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Identiche disposizioni sono contenute nella Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, approvata il 24 febbraio 2005 e relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, rispetto alla quale la L. 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007) reca la delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo di attuazione, nel senso di "prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano" (art. 32, lett. m).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.4. - Il quadro normativo di riferimento in materia di trasferimento di persone condannate va integrato, infine, con il richiamo delle disposizioni contenute in alcuni Trattati bilaterali sottoscritti dall'Italia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali con la Thailandia del 28 febbraio 1984, ratificato con L. 27 luglio 1988, n. 369, si stabilisce che lo Stato ricevente può applicare le proprie leggi e le procedure che regolano le modalità di esecuzione della detenzione o delle altre forme di restrizione della libertà, della sospensione condizionale e di "parole" nonchè quelle che regolano la "riduzione dei termini di detenzione" a seguito di provvedimento di "parole", di liberazione condizionale o di "altro" tipo di provvedimento ("or otherwise"). Si prevede inoltre che spetta "anche" allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di commutargli la pena.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel trattato con il Perù del 24 novembre 1994, ratificato con L. 24 marzo 1999, n. 90, si prevede all'art. 10 che lo Stato trasferente si riserva la facoltà di condonare la pena o concedere amnistia o grazia alla persona condannata e che l'esecuzione della pena della persona trasferita dev'essere effettuata conformemente alle norme del regime penitenziario dello Stato ricevente, ivi compresi i benefici contemplati dalla sua legislazione e quelli concessi dallo Stato trasferente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel trattato con Hong Kong del 18 dicembre 1999, ratificato con L. 11 luglio 2002, n. 149, si stabilisce all'art. 6 che si applicano le leggi e le procedure dello Stato di esecuzione in ordine alla riduzione del periodo di reclusione, ai provvedimenti di "parole", remissione, commutazione, liberazione condizionale ed "altro".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel trattato per l'esecuzione delle sentenze penali tra Italia e Cuba del 9 giugno 1998, ratificato con L. 18 luglio 2000, n. 207, si prevede all'art. 12 che "ognuno degli Stati potrà concedere grazia, amnistia o indulto alla persona condannata, in conformità alle sue leggi, comunicandolo immediatamente all'altro Stato". 5. - Tanto premesso, le Sezioni Unite ritengono, in primo luogo, che il dato letterale che fa leva sull'omessa menzione dell'indulto nel testo dell'art. 12 della Convenzione di Strasburgo del 1983 non assuma decisivo rilievo ermeneutico, atteso che: - la Convenzione è redatta nelle due lingue ufficiali del Consiglio di Europa; - la traduzione in lingua italiana non è ufficiale; - l'"indulto" - "condono", totale o parziale, della pena ai sensi dell'art. 174 c.p., comma 1 (diverso dall'indulto meramente commutativo, pure unitariamente delineato nella medesima norma), a differenza della grazia, dell'amnistia e della commutazione della pena, corrisponde ad un istituto ignoto ovvero definito in termini non analoghi negli ordinamenti degli altri Stati contraenti, in particolare del Regno Unito e della Francia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il Rapporto esplicativo chiarisce, infatti, che rientra nei poteri dello Stato di esecuzione ogni decisione di "remission of the penalty" - "remise de peine" (par. 49 e 64) ed è interessante rilevare che con tale espressione sia stata tradotta la nozione di "indulto" in taluni documenti dell'Unione Europea elaborati in lingua italiana (lingua ufficiale): ad esempio, nella proposta di decisione del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS: doc. n. COM (2008) 332 del 27 maggio 2008), fra i parametri comuni di misure incidenti sulla condanna soggetta ad iscrizione, è previsto, nella versione italiana, l'indulto (remission of the penalty" - "remise de peine"), oltre alla grazia e all'amnistia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Del pari, l'indulto previsto dalla legge italiana è identificato nella "remise de peine" dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu, 13 maggio 1980, Artico c. Italia, par. 45;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cedu, 10 luglio 2003, Grava c. Italia, par. 31 ss.; Cedu, 2 marzo 2006, Pilla c. Italia, par. 19), come in altri documenti di fonte internazionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Definisce "remise de peine" (d'origine parlamentaire) l'indulto secondo la legge italiana uno studio comparativo condotto dal Senato francese nel 2007 sugli istituti demenziali previsti in taluni Stati europei (Les documents de travail du Senat, serie Legislation Compareè, l'amnistie et la grace, doc. LC 177, 1 ottobre 2007), rilevando che in Italia e in Portogallo sono previste forme di remises de parte del Parlamento, simili alla "grazia collettiva" (pardon coltective), che, tradizionalmente concessa dal Presidente della Repubblica in occasione della festa nazionale francese, comporta una "remise partielle de peine" per le persone detenute o condannate da calcolarsi sulla pena da scontare; secondo tale studio, anche in Belgio e in Olanda si è fatto ricorso a grazie collettive, accordate dal Re. E la Corte di cassazione francese (Cour de cassation, Chambre Criminelle, 10 marzo 1998, n. 97-81.151), in relazione al trasferimento di un condannato dal Regno Unito, ha sostenuto che, in base agli ara. 9, par. 3, e 10, par. 1 della Convenzione di Strasburgo, alla residua pena da scontare si applica la legislazione francese, escludendo peraltro nella specie, ma soloratione temporis, l'applicazione di una "remise de peine resultant du decret de grace collective" emanato prima del trasferimento del condannato in Francia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare, circa la figura del "collective pardon", risulta dai documenti del Consiglio d'Europa che tale istituto, distinto dall'amnistia, è previsto oltre che in Italia (così è definito l'indulto ex L. n. 241 del 2006) in Austria, Armenia, Belgio, Francia, Moldovia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Macedonia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I "collective pardon", sono presi in considerazione nell'Appendice par. 23 alla Raccomandazione R(99)22 adottata il 30 settembre 1999 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riguardante il sovrapopolamento delle carceri, che, nell'incoraggiare lo sviluppo di misure per ridurre la durata delle pene da scontare, indica la preferenza per misure individuali come il provvedimento di parole, rispetto a misure collettive per lo svuotamento delle carceri (amnesties, collective pardons).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'eterogeneità degli istituti di clemenza previsti dalle legislazioni dei Paesi europei è stata rilevata, d'altra parte, sia dalla Commissione europea nel Libro verde sull'avvicinamento, il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle sanzioni penali nell'Unione europea (doc. n. COM (2004) 334 del 30 aprile 2004, par.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3.1.8., pag. 36), per cui "le legislazioni degli Stati membri sull'amnistia e la grazia differiscono considerevolmente", sia dall'Avvocato Generale della Corte di giustizia delle C.E.C. nelle conclusioni presentate l'8 aprile 2008 nella causa G 297/07 (parte D, par. 80), riguardante la questione pregiudiziale dell'applicazione del principio di ne bis in idem caso di mancata esecuzione della pena per effetto di "amnistia". Con questo termine, ha osservato l'Avvocato Generale, si definisce, in un'accezione ampia, "qualsivoglia misura di perdono o remissione delle pene, inclusa la grazia" (tradotta in lingua italiana "indulto" dal testo originario in spagnolo), che si caratterizza per l'individualità, a differenza di altre misure di clemenza rivolte ad un gruppo di persone, senza che ne sia alterata la comune "efficacia estintiva dello ius puniendi" in tutti gli Stati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' altresì significativo rilevare che il Portogallo, che ha un istituto di clemenza simile all'indulto (cd. pardon parlamentare o generale), ha previsto nella legislazione sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (L. 31 agosto 1999, n. 144 e succ. modd., art. 101) che, in caso di trasferimento dell'esecuzione in Portogallo, l'amnistia, il "perdao generico" e la grazia possono essere concessi da entrambi gli Stati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In definitiva, emerge chiaramente dall'indagine comparativistica la non perfetta sovrapponibilità degli istituti dell'amnistia e della grazia, coprendo le rispettive nozioni situazioni affatto eterogenee nei vari Stati, sicchè il mero dato testuale, che fa leva sull'omessa menzione dell'indulto nell'art. 12 della Convenzione, appare sprovvisto di reale incidenza ermeneutica per la soluzione della questione giuridica controversa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La ricostruzione sistematica della reale portata della disciplina va piuttosto affidata ai più solidi criteri ermeneutici costituiti dalla "equivalenza giuridica degli istituti" e dalla "ratio" della disciplina dettata dalla Convenzione, nella prospettiva della razionalità e dell'organicità del sistema fondato sulla fonte sopranazionale e multilaterale e nel rispetto del metodo interpretativo desumibile dalle direttive della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 6. - D'altra parte, la tesi contraria all'applicazione dell'indulto non è suffragata neppure dall'asserita natura eccezionale e di stretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 12 della Convenzione, dal momento che il regime giuridico dell'esecuzione per i condannati trasferiti in Italia è disegnato alla stregua della regola fondamentale enunciata dall'art. 9, par. 3, secondo cui "l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l'unico competente a prendere ogni appropriata misura al riguardo" e in forza del quale le modalità di esecuzione della pena devono conformarsi ai principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato italiano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Che la disciplina degli artt. 9 e 10 della Convenzione faccia salvo l'ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, i suoi principi e le sue regole costituzionali è stato perentoriamente affermato dal Giudice delle leggi (Corte cost., sent. n. 73 del 2001), che, chiamato a pronunciarsi, nella vicenda del trasferimento dagli Stati Uniti della cittadina italiana B.S., sulla legittimità costituzionale della L. 25 luglio 1988, n. 334, art. 2, nella parte in cui, nel dare esecuzione alla Convenzione del 1983, consentirebbe di derogare, mediante la stipulazione degli accordi di trasferimento, all'applicazione di istituti a tutela di diritti fondamentali della persona, ha così ricostruito il sistema e lo spirito della Convenzione di Strasburgo: a) lo Stato di condanna può potestativamente prestare o negare il consenso al trasferimento del condannato, quando ritenga che il regime legale dell'esecuzione penale nel potenziale Paese di esecuzione, rispettivamente, sia o non sostanzialmente equivalente a quello previsto dal proprio ordinamento e, perchè possa prendere le proprie determinazioni con cognizione di causa, dev'essere informato circa i caratteri di tale regime nello Stato di esecuzione; b) lo Stato di esecuzione, a sua volta, è vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione, qual'è prevista nell'ordinamento dello Stato di condanna, "ma non al di là del limite superato il quale si determinerebbe una rottura del proprio ordinamento", essendo possibile per evitare tale conseguenza, in caso di disomogeneità degli ordinamenti, operare l'adattamento che la salvaguardia dei principi fondamentali di quello interno, in particolare le sue regole costituzionali, rende strettamente necessario; c) è chiaramente esclusa, tuttavia, "l'eventualità che il soggetto trasferito sia sottoposto a un vero e proprio regime di esecuzione speciale e personale, concernente i diritti, oltre che i doveri, che lo riguardano come detenuto".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va segnalato al riguardo che alla B. è stato applicato l'indulto ex L. n. 241 del 2006 dalla Corte d'appello di Roma, con ordinanza irrevocabile del 21/9/2006, cit., e che il Ministero della Giustizia, sulla richiesta di collaborazione avanzata in un caso analogo dalla Corte d'appello di Caltanissetta, aveva già espresso l'avviso, con nota del 4 dicembre 2001, che la mancata indicazione dell'indulto all'interno della norma dell'art. 12 della Convenzione si giustifica, secondo gli uffici ministeriali, con il fatto che non è previsto, nelle legislazioni dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo, un istituto che produca gli stessi effetti nè si rinviene, sul piano della terminologia francese e anglosassone, un'espressione equivalente, non potendosi escludere che nel termine "commutazione" vada ricompreso anche l'indulto, in quanto "appare logicamente innegabile che il più contenga il meno".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La tesi favorevole all'esclusione del carattere tassativo della disciplina posta dall'art. 12, dovuta alla semplificazione delle formule, necessariamente comprensive di istituti equivalenti in un contesto multilaterale, trova, d'altra parte, determinante sostegno nelle numerose, precise ed inequivoche indicazioni contenute del Rapporto esplicativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ed invero: - nel par. 47, ribadito il criterio per cui l'esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, viene precisato che il riferimento a tale legge deve essere interpretato in senso ampio, sì da ricomprendervi, "per esempio", la liberazione condizionale, misura pure non elencata nell'art. 12 della Convenzione; - il par. 59 avverte che nel riconoscimento al solo Stato di esecuzione della responsabilità dell'esecuzione della condanna è compresa, "per esempio", la facoltà di disporne la sospensione; - il par. 64, in riferimento all'art. 15 della Convenzione riguardante le informazioni sull'esecuzione della pena, contiene l'elencazione di varie cause che determinano la cessazione dell'esecuzione ("per esempio": espiazione della pena, remissione della stessa, liberazione condizionale, grazia, amnistia, commutazione), delle quali alcune non sono certo riconducibili ai singoli istituti menzionati dall'art. 12. 7. - A conclusione dei precedenti rilievi esegetici ritengono le Sezioni Unite che non sia rispondente alla corretta interpretazione dell'art. 12, nè tantomeno allo spirito e alle finalità della Convenzione di Strasburgo, la tesi che esclude l'applicazione dell'indulto in base alla pretesa natura eccezionale e tassativa della disciplina ivi contenuta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puntuali e decisivi argomenti logici e sistematici militano, per contro, a favore della tesi che - in contrasto con la soluzione accolta dalla pur costante giurisprudenza di legittimità - interpreta il citato art. 12 nel senso che gli Stati contraenti hanno fatto riferimento alla grazia, all'amnistia e alla commutazione della pena non con l'intento di limitare i benefici concedibili ai condannati, ma per designare qualsiasi, equivalente, istituto che, nell'ambito dei singoli ordinamenti, corrisponde all'esercizio di un potere di clemenza, sia in forma individuale che generalizzata, diretto alla sostanziale riduzione della pena.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E' stato lucidamente osservato, in proposito, che l'amnistia può essere rappresentata come un cerchio concentrico di dimensioni maggiori rispetto all'indulto, essendo quest'ultimo compreso nel primo, di guisa che, agli effetti della disciplina dell'art. 12, tracciare distinzioni tra i due istituti significa introdurre discriminazioni non ragionevoli, restando priva di qualsiasi, plausibile, base logica una soluzione che ammetta l'applicazione dell'amnistia (che estingue il reato e, di riflesso, la relativa pena) e, contemporaneamente, neghi l'applicazione dell'indulto, che ha effetti ben più contenuti, incidendo soltanto sulla pena.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va infine rilevato che l'eventuale interpretazione di segno difforme potrebbe indurre ad un rilievo d'incostituzionalità della legge di ratifica della Convenzione, in quanto esporrebbe il cittadino italiano condannato all'estero che sia stato trasferito in Italia per l'esecuzione della condanna ad un trattamento (irragionevolmente) deteriore rispetto agli altri detenuti, italiani e stranieri, i quali potrebbero beneficiare nella fase esecutiva della generalità degli istituti demenziali e dei benefici previsti dalle rispettive legislazioni: e ciò nonostante lo scopo dichiarato del trasferimento del condannato che è quello di favorirne il reinserimento sociale nel Pese d'origine.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. - Di talchè, aderendo alla soluzione ermeneutica prospettata sia dalla Sezione rimettente che dal Procuratore Generale, può enunciarsi il seguente principio di diritto: "E' applicabile l'indulto (di cui, nella specie, alla L. 31 luglio 2006, n. 241) alle persone condannate all'estero e trasferite in Italia per l'espiazione della pena con la procedura stabilita dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento della persone condannate, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988, n. 334".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E, poichè la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata non risulta coerente col principio di diritto suindicato, il ricorso va accolto disponendosi, di conseguenza, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Milano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Così deciso in Roma, il 10 luglio 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008 &lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-459939298761942567?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/459939298761942567'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/459939298761942567'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/10/cass-pen-sez-unite-ud-10-07-2008-23-09.html' title='Cass. pen. Sez. Unite, (ud. 10-07-2008) 23-09-2008, n. 36527'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-8938082718411511442</id><published>2008-10-07T09:52:00.003-07:00</published><updated>2008-10-07T09:56:18.022-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>DELITTI CONTRO LA PERSONA – SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI “OFF LABEL” – EFFETTI LESIVI - QUALIFICAZIONE</title><content type='html'>&lt;div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1275"&gt;Corte Suprema di Cassazione&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;     &lt;br /&gt;       SENTENZA N. 37077 UD.24/06/2008 - DEPOSITO DEL 30/09/2008&lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DELITTI CONTRO LA PERSONA – SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI “OFF LABEL” – EFFETTI LESIVI - QUALIFICAZIONE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;La Corte ha per la prima volta affrontato il tema della rilevanza penale della prescrizione di farmaci “off label” (cioè in via sperimentale con finalità terapeutiche diverse da quelle riconosciute ai medesimi) ed ha in proposito affermato che le eventuali lesioni derivate al paziente dalla somministrazione sono ascrivibili alla responsabilità del medico che l’ha disposta solo a titolo di colpa, qualora questi non si sia attenuto al limite determinato dal rapporto rischio-beneficio nell’utilizzazione del farmaco, risultando invece irrilevante in proposito l’eventuale mancata acquisizione del consenso informato dello stesso paziente al trattamento.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt;Sentenza n. 37077 del 24 giugno 2008 - depositata il 30 settembre 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Sezione Quarta Penale, Presidente C. Licari, Relatore P. Piccialli)&lt;br /&gt;Documenti:    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-8938082718411511442?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/8938082718411511442'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/8938082718411511442'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/10/delitti-contro-la-persona.html' title='DELITTI CONTRO LA PERSONA – SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI “OFF LABEL” – EFFETTI LESIVI - QUALIFICAZIONE'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-1708141735849434879</id><published>2008-10-06T11:34:00.001-07:00</published><updated>2008-10-06T11:37:49.847-07:00</updated><title type='text'>E' scomparso il Prof. Leopoldo Elia</title><content type='html'>&lt;div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;a href="http://www.emsf.rai.it/biografie/anagrafico.asp?d=415"&gt;Leopoldo Elia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;BIOGRAFIA&lt;br /&gt;&lt;img src="file:///Users/Studiomonaco/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.jpg" alt="" /&gt;&lt;img src="file:///Users/Studiomonaco/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot-1.jpg" alt="" /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Leopoldo Elia, nato a Fano il 4 novembre 1925, si è laureto il 25 novembre del 1947 in giurisprudenza, nell'Università di Roma, col massimo dei voti e la lode discutendo - relatore Prof. Vincenzo Gueli- una tesi su "L'avvento del governo parlamentare in Francia". Funzionario dell'Ufficio Legislativo del Senato, è stato Segretario del Gruppo dei Parlamentari Italiani al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea Comune CECA, e ha successivamente svolto funzioni direttive nel Segretariato dell'Assemblea, incaricato di formulare una costituzione per l'Europa. Libero docente di diritto costituzionale, all'unanimità, nel 1959, ha poi vinto il consenso alla cattedra nella stessa disciplina (primo temato) nel 1962. Ha insegnato, per incarico, istituzioni di diritto pubblico nella facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino (sede di Ancona) dal 1960 al 1963; e , come professore di ruolo, diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Ferrara nell'anno accademico 1962-1963, dell'Università di Torino dal 1963 al 1970 e dell'Università "La Sapienza" di Roma dal 1970 al 1997, tranne che nei periodi in cui è stato posto in aspettativa quale giudice costituzionale e per mandato parlamentare. Vice Presidente del Consiglio Superiore dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Il 30 aprile del 1976 è stato eletto giudice della Corte Costituzionale dal Parlamento in seduta comune. Il 21 settembre del 1981 è stato eletto Presidente della Corte Costituzionale e tale è rimasto fino alla scadenza della carica di giudice costituzionale (7 maggio 1985). In questa circostanza i colleghi gli hanno conferito il titolo di Presidente emerito della Corte costituzionale. Nell'anno accademico 1985-86 ha ripreso l'insegnamento di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza". Direttore della rivista "Giurisprudenza costituzionale" dal 1968 al 1976, ne ha riassunto la direzione nel 1986. E' stato altresì condirettore della sezione "Diritto pubblico" dell'Enciclopedia del diritto. Il 14 giugno del 1987 è stato eletto senatore, per il Collegio Roma VIII, per la X legislatura è stato Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali nel Governo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi. Il 27 marzo 1994 è stato eletto deputato, nelle liste del Partito Popolare italiano, nella circoscrizione di Lazio 2, per la XII legislatura. Il 21 aprile del 1996 è stato eletto senatore, per il collegio di Milano 5, per la XIII legislatura. In quest'ultima legislatura è stato presidente del gruppo senatoriale del PPI.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="links"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr align="left" width="99%"&gt;&lt;a name="links"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;a name="links"&gt;Contributi dell'autore all'Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche:&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;a name="links"&gt; &lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;a name="links"&gt;Trasmissioni&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;a name="links"&gt;&lt;br /&gt;       &lt;/a&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=265"&gt;Che cos'e' la liberta'?&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-1708141735849434879?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1708141735849434879'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1708141735849434879'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/10/e-scomparso-il-prof-leopoldo-elia.html' title='E&amp;#39; scomparso il Prof. Leopoldo Elia'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-5242023566959283434</id><published>2008-10-02T09:27:00.000-07:00</published><updated>2008-10-02T09:28:32.157-07:00</updated><title type='text'>Il Programma dell'ottavo weekend</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;XI CORSO NAZIONALE&lt;br /&gt;DI&lt;br /&gt;FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Programma ottavo week-end&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SABATO 11 ottobre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 10.00    Il difensore e le impugnazioni dalla legge Pecorella a oggi&lt;br /&gt;        Dott. Giovanni CANZIO – Direttore del Massimario della Corte di Cassazione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 12,00    “Dal Giusto Processo alla giusta pena”&lt;br /&gt;        Prof. Antonino PULVIRENTI – Docente di Diritto Processuale Penale Università LUMSA di Palermo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 13.30    Conclusione dei lavori&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 15.00    prosecuzione di “Dal Giusto Processo alla giusta pena”&lt;br /&gt;                Prof. Antonino PULVIRENTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 17.00    Pausa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 17.15    Verifica di fine corso&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 19.30    Conclusione dei lavori&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DOMENICA 12 ottobre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 9.00        Consegna BORSE DI STUDIO P.L.ROMANO&lt;br /&gt;        Gara conclusiva e Proclamazione vincitori del PREMIO “Ottavio Scifo”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 10.45    Pausa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 11.00    Verità e ritualità nel processo penale&lt;br /&gt;        Prof. Francesco CAVALLA – Professore di Filosofia del Diritto Università di. Padova&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 13.30    Conclusione dei lavori&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 14.30    Deontologia e retorica&lt;br /&gt;        Prof. Maurizio MANZIN –  Professore Ordinario di Filosofia del Diritto – Università di Trento&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ore 16.15    Saluto e comunicazioni ai corsisti&lt;br /&gt;Ore 16.30    Conclusione dei lavori&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-5242023566959283434?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/5242023566959283434'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/5242023566959283434'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/10/il-programma-dellottavo-weekend.html' title='Il Programma dell&apos;ottavo weekend'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-6216063509884693288</id><published>2008-09-29T11:39:00.001-07:00</published><updated>2008-09-29T11:39:46.591-07:00</updated><title type='text'>Dal sito dell'Ucpi</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;a href='http://www.camerepenali.it/NewsDetail.aspx?idNews=10150'&gt;Camere Penali - Dettaglio News&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt;La Giunta dell'UCPI, nel corso della riunione svoltasi ieri a Parma, ha effettuato le prime nomine e conferme di incarichi di settore.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;L'Avv. Ettore Randazzo, già Presidente dell'UCPI, è stato confermato nel suo incarico di Responsabile Nazionale delle Scuole dell'Unione; analoga conferma per l'Avv. Gian Domenico Caiazza, quale Responsabile della Banca Dati dell'UCPI.&lt;br/&gt;Il settore Editoria continuerà ad essere curato dal Prof. Avv. Giuseppe Frigo, past President dell'Unione.&lt;br/&gt;Quanto all'Osservatorio Carcere, la Giunta, raccogliendo la disponibilità manifestata, ha confermato l'Avv.Roberto D'Errico quale Coordinatore.&lt;br/&gt;L'Osservatorio Europa e l'Osservatorio sulla Cassazione continueranno ad essere coordinati, rispettivamente, dall'Avv. Daniele Ripamonti e dall'Avv. Domenico Battista.&lt;br/&gt;La giunta ha infine confermato l'Avv. Valerio Spigarelli, già Segretario dell'Unione, quale Responsabile del "Centro Studi Giuridici e Sociali Aldo Marongiu", e ,quali componenti del Comitato direttivo dello stesso Centro, il Prof. Carlo Guarnieri, il Prof. Enrico Marzaduri, il Prof. Luigi Stortoni ed il Prof. Nicolò Zanon.&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-6216063509884693288?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/6216063509884693288'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/6216063509884693288'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/09/dal-sito-dell.html' title='Dal sito dell&amp;#39;Ucpi'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-3415323611182256917</id><published>2008-09-25T13:09:00.001-07:00</published><updated>2008-09-25T13:09:37.534-07:00</updated><title type='text'>Avvocati: sì alle specializzazioni e alle società multidisciplinari</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;a href='http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=23&amp;amp;idmessaggio=5315'&gt;Consiglio Nazionale Forense - Visualizzazione dettagli&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt;COMUNICATO STAMPA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avvocati: sì alle specializzazioni e alle società multidisciplinari&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; I legali potranno conseguire il titolo di specialista&lt;br/&gt;e costituire società non di capitali&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Roma 19/9/2008. Il Consiglio nazionale forense fissa i primi punti saldi della riforma dell’ordinamento professionale. Nel primo plenum dedicato interamente al tema della riforma, che si è tenuto oggi nella sede di via del Governo vecchio, il Cnf ha già compiuto alcune scelte innovative rispetto alla situazione attuale.&lt;br/&gt;Innanzitutto ha deciso di disciplinare le specializzazioni, che dovranno essere conseguite con modalità che saranno concordate con gli Ordini e Associazioni più rappresentative. Un apposito regolamento prevederà l’elenco delle specializzazioni riconosciute, i percorsi formativi e professionali di durata almeno biennale, le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e alle scuole per il conseguimento del titolo di specialista. Le ore di formazione minime sono state fissate in 250. La commissione d’esame sarà designata dal Cnf e composta da consiglieri nazionali, professori universitari, componenti indicati dalle associazioni forensi riconosciute. Il conseguimento del titolo di specialista non comporterà riserva di attività professionale.&lt;br/&gt;In secondo luogo, il Cnf lascia spazio alla costituzione di società tra avvocati, non di capitali, aperte anche ad altri professionisti iscritti ad albi che appartengono a categorie che saranno individuate successivamente con regolamento.&lt;br/&gt;Con una attenzione rivolta ai giovani, il Cnf ha deciso di non introdurre barriere anagrafiche per la elezione ai Consiglio dell’Ordine locali. La bozza di articolato prevedeva infatti che l’elettorato passivo maturasse dopo cinque anni di iscrizione all’albo, previsione che è stata espunta.&lt;br/&gt;Per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’avvocatura, manifestando sensibilità verso le istanze di decentramento diffuse sul territorio e sempre nel rispetto dell’autonomia degli ordini locali, il Cnf ha approvato la formulazione che riconosce ai consigli dell’ordine la facoltà di costituire Unioni regionali o interregionali che potranno, se delegate dagli ordini che ne fanno parte, interloquire con le regioni, gli enti locali e le università. Le Unioni dovranno comunicare il proprio statuto al Cnf.&lt;br/&gt;In merito al Congresso forense, l’articolo 1 della bozza esaminato ieri stabilisce che l’Organismo espresso dal Congresso, ove costituito, potrà fornire indicazioni, insieme con i Consigli dell’ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative e la Cassa di previdenza, sui regolamenti di attuazione della nuova legge professionale che saranno emanati dal Cnf.&lt;br/&gt;La discussione in seno al Cnf riprenderà il 26 settembre: il plenum ha deciso di attendere le ulteriori osservazioni dagli Ordini che ne hanno fatto richiesta. Il testo che il Cnf sta esaminando, d’altra parte, è già il frutto di un intenso confronto con tutte le componenti dell’avvocatura, che ha avuto anche momenti pubblici come l’assemblea generale aperta agli Ordini, all’Oua e a tutte le associazioni, che si è tenuta a Roma lo scorso 5 settembre.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Claudia Morelli&lt;br/&gt;Responsabile Ufficio stampa&lt;br/&gt;Consiglio nazionale forense (www.consiglionazionaleforense.it)&lt;br/&gt;Via Arenula, 71 - 00186 Roma&lt;br/&gt;Tel 0039 06 6884096&lt;br/&gt;Fax 0039 06 68897460&lt;br/&gt;Mobile 0030 3402435953&lt;br/&gt;E mail: claudiamorelli@consiglionazionaleforense.it&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-3415323611182256917?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/3415323611182256917'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/3415323611182256917'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/09/avvocati-s-alle-specializzazioni-e-alle.html' title='Avvocati: sì alle specializzazioni e alle società multidisciplinari'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-3338767690346613898</id><published>2008-09-25T07:12:00.001-07:00</published><updated>2008-09-25T07:32:51.210-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='intercettazioni'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI</title><content type='html'>&lt;div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1267"&gt;Corte Suprema di Cassazione&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;   SEZIONI UNITE&lt;br /&gt;SENTENZA N. 36359 UD. 26/06/2008 - DEPOSITO DEL 23/09/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Le Sezioni Unite, nel ribadire la legittimità dell’ascolto “remotizzato” presso gli uffici di polizia giudiziaria delle intercettazioni telefoniche, ha precisato che essenziale per l’utilizzabilità delle medesime è che l’attività di registrazione – e cioè di immissione dei dati captati in una memoria informatica - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti, dove non è invece necessario vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati. In particolare la Corte ha chiarito che anche il trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario può essere “remotizzato”, trattandosi di operazione estranea alla nozione di “registrazione”, la cui affidabilità viene garantita dalla legge processuale consentendo alla difesa l’accesso alle registrazioni originali.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1267"&gt;Testo Completo: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sentenza n. 36359 del 26 giugno - depositata il 23 settembre 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore V. Romis)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-3338767690346613898?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/3338767690346613898'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/3338767690346613898'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/09/prove-intercettazioni-telefoniche.html' title='PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITA’ – CONDIZIONI'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-1522453871169736497</id><published>2008-09-09T12:15:00.000-07:00</published><updated>2008-09-09T12:21:10.958-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='stupefacenti'/><title type='text'>Lavoro di pubblica utilità : le condizioni per l'applicazione .</title><content type='html'>&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;i style=""&gt;Cassazione - Sezione sesta - sentenza 27 giugno - 4 settembre 2008, n. 34620&lt;/i&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;i style=""&gt;Presidente de Roberto - Estensore &lt;span class="SpellE"&gt;Fidelbo&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Ricorrente Procuratore generale presso la Sezione distaccata di Corte d’appello di Sassari&lt;/i&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--[if !supportLineBreakNewLine]--&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;Ritenuto in fatto e in diritto&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Sassari, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato S. P. alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 18.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73 comma 5 &lt;span class="SpellE"&gt;d.P.R.&lt;/span&gt; 309/1990, sostituendo la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, così come previsto dal comma &lt;span class="SpellE"&gt;5-&lt;i style=""&gt;bis&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; dell’art. 73 cit., introdotto dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; 2. Il procuratore generale presso la Sezione distaccata di Corte d’appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e omessa motivazione in relazione ai criteri di applicazione dell’art. 73 comma &lt;span class="SpellE"&gt;5-&lt;i style=""&gt;bis&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; &lt;span class="SpellE"&gt;d.P.R.&lt;/span&gt; 309/1990.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; In particolare, parte ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che unico presupposto per l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sia la configurazione del fatto come di lieve entità, mentre la norma richiede anche che il fatto sia commesso da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia che la disposizione in questione non attribuisce diritti, né prevede che la trasformazione della pena avvenga automaticamente, in presenza dei presupposti di legge, in quanto è il giudice che, caso per caso, utilizzando i criteri indicati dall’art. 133 c.p., deve valutare se procedere o meno alla sostituzione. Valutazione che, nella specie, risulta del tutto omessa, nonostante a carico dell’imputato risultino due condanne per violazione della legge sugli stupefacenti.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; 3. Il ricorso è infondato.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; 3.1. Il comma &lt;span class="SpellE"&gt;5-&lt;i style=""&gt;bis&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; dell’art. 73 prevede la possibilità di applicare, in luogo della pena detentiva, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza e di volontariato e presso le strutture private autorizzate ai sensi dell’art. 116 che svolgono attività sanitarie e socio sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; Si tratta di una sanzione che, comportando un’attività lavorativa, può essere applicata solo ove vi sia il consenso dell’interessato, il quale dovrà farne espressamente richiesta e poiché la disposizione non ripropone il meccanismo di formazione progressiva della sentenza, così come invece è stato previsto dall’art. 33 del d.lgs. 274 del 2000, si deve ritenere che l’imputato potrà formulare la richiesta in via subordinata, come è avvenuto nel caso in esame.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;L&lt;span style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102);"&gt;a norma collega la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità ai seguenti presupposti:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102);" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; a) condizione di tossicodipendente o di assuntore di stupefacenti;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102);" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; b) sentenza di condanna o di patteggiamento che ritenga l’attenuante del fatto lieve;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102);" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; c) richiesta dell’imputato;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;span style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102);"&gt;d) non sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione condizionale della pena.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;Secondo parte ricorrente il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la sussistenza della condizione di tossicodipendente del P., ma al riguardo deve rilevarsi che tale condizione è stata, sia pure implicitamente, presa in esame nella sentenza impugnata, in quanto dagli atti del processo risulta che all’imputato è stata sostituita la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la Comunità terapeutica “Associazione Primavera” e che nel relativo provvedimento si è dato atto della sua condizione di tossicodipendente. In sostanza, la sentenza impugnata non ha omesso di valutare il presupposto soggettivo che può dar luogo alla sostituzione della pena detentiva, piuttosto ha dato per scontato la condizione soggettiva dell’imputato, rinviando &lt;i style=""&gt;per &lt;span class="SpellE"&gt;relationem&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; agli atti processuali dai quali lo stato di tossicodipendenza appariva evidente e non oggetto di contestazione, neppure dal pubblico ministero d’udienza.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt; 3.2. Quanto all’altro profilo del ricorso, con cui si censura la sentenza per non avere esplicitato in base a quali criteri si sia deciso di procedere alla sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, si rileva che il giudice ha operato una corretta valutazione al riguardo, facendo riferimento alla lieve entità del fatto, così come prescritto dall’art. 73 comma &lt;span class="SpellE"&gt;5-&lt;i style=""&gt;bis&lt;/i&gt;&lt;/span&gt; del &lt;span class="SpellE"&gt;d.P.R.&lt;/span&gt; 309/1990. Non vi è stato alcun automatismo nel meccanismo attivato dalla richiesta dell’imputato - come sostiene il ricorrente -, in quanto il giudice ha ritenuto di procedere alla sostituzione dopo avere considerato la lieve entità del fatto contestato, sulla base di una opzione che non è suscettibile di controllo in sede di legittimità, qualora sia fondata, come nel caso di specie, sulla corretta applicazione della normativa.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;4. In conclusione, il ricorso del procuratore generale deve essere rigettato.&lt;br /&gt; &lt;!--[if !supportLineBreakNewLine]--&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-weight: normal;"&gt;P.Q.M.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;span style="font-weight: normal;"&gt;&lt;br /&gt;Rigetta il ricorso&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-1522453871169736497?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1522453871169736497'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1522453871169736497'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/09/lavoro-di-pubblica-utilit-le-condizioni.html' title='Lavoro di pubblica utilità : le condizioni per l&apos;applicazione .'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-5170689022162025783</id><published>2008-09-04T08:06:00.001-07:00</published><updated>2008-09-04T08:06:07.078-07:00</updated><title type='text'>Il programma del settimo week-end</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;br/&gt;&lt;div align='center'&gt;XI CORSO NAZIONALE&lt;br/&gt;DI&lt;br/&gt;FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;div align='center'&gt;SABATO 20 settembre&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;Ore 10.00    Il difensore dinanzi la Corte costituzionale&lt;br/&gt;        Avv. Prof. Nicolò ZANON - Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Milano&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 11,45    Il difensore nel giudizio dinanzi la Corte di cassazione &lt;br/&gt;        Avv. Prof. Tullio PADOVANI – Ordinario di Diritto Penale Scuola Superiore S.Anna di Pisa&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 13.30    Conclusione dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 15.00    Il diritto di difesa nel processo penale  minorile&lt;br/&gt;        Prof. Glauco GIOSTRA – Ordinario di Diritto Processuale Penale Università “La Sapienza” di Roma&lt;br/&gt;        &lt;br/&gt;(Durante la lezione sarà proiettato il film “The interrogation of Michael Crowe")&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 19.30    Conclusione dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;DOMENICA 21 settembre&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 9.00    Gli errori più comuni nel giudizio di cassazione. Riferimenti ai procedimenti cautelari&lt;br/&gt;        Avv.  Prof. Emanuele FRAGASSO – Ordinario di Diritto Penale Università di Padova&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 14.00    Pausa &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 14.30    Le principali novità della legge 125 del 2008  (cd pacchetto sicurezza)&lt;br/&gt;        Avv. Prof. Fausto GIUNTA – Ordinario di Diritto penale Università di Firenze&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 16.30    Conclusione dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-5170689022162025783?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/5170689022162025783'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/5170689022162025783'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/09/il-programma-del-settimo-week-end.html' title='Il programma del settimo week-end'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-3272440555107087944</id><published>2008-07-31T10:03:00.000-07:00</published><updated>2008-07-31T10:06:43.720-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>PROVE - ACCERTAMENTO INDIZIARIO - MODALITA' - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO "AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO"</title><content type='html'>&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt; &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;     &lt;td colspan="3"&gt; da www.cortedicassazione.it&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;     &lt;td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;     &lt;td&gt; &lt;table class="tdGiallino" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"&gt;   &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;   &lt;td class="txtScuro" align="left"&gt;    &lt;table class="txtScuro" align="right" width="100%"&gt;    &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td width="20"&gt;  &lt;img src="http://www.cortedicassazione.it/images/quadPop.gif" /&gt;&lt;/td&gt;    &lt;td align="left"&gt;&lt;b&gt;SENTENZA N. 31456 UD.21/05/2008 - DEPOSITO DEL 29/07/2008&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;/td&gt;    &lt;td class="tdGiallino" align="right" width="10%"&gt;    &lt;table class="tdGiallino" align="right" width="100%"&gt;    &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td&gt;&lt;!--input type="image" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" onClick='poponclick2("Export_Single.asp?NRG=&lt; %=NRG%&gt;",1 ,0 ,0 )'&gt;&lt;/td--&gt;    &lt;!--&lt;td&gt;&lt;a href="#"&gt;&lt;img border="0" onclick="window.print()" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onmousedown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;--&gt;   &lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1247#"&gt;&lt;img onclick="window.print()" src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnStampaUp.gif" alt="Stampa" onmousedown="this.src='/images/button/btnStampaDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnStampaUp.gif'" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=1247#"&gt;&lt;img onclick="window.close()" src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnChiudiUp.gif" alt="Chiudi" onmousedown="this.src='/images/button/btnChiudiDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnChiudiUp.gif'" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;table class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="90%"&gt;       &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;b&gt;PROVE - ACCERTAMENTO INDIZIARIO - MODALITA' - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO "AL DI LA' DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO"&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;span style="font-size:78%;"&gt;&lt;b&gt;PROVE - PROVA SCIENTIFICA - VALIDITA' - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE: TECNICA DI INDAGINE B.P.A.&lt;br /&gt;PROVE - PERIZIA PSICHIATRICA - RIFIUTO DI COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA PERIZIANDA - UTILIZZABILITA' DI CONVERSAZIONI INTERCETTATE E FILMATI DI TRASMISSIONI TELEVISIVE&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono state depositate le motivazioni della sentenza con la quale la Corte di cassazione ha “chiuso” il caso-Cogne.&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; La Corte ha preliminarmente ritenuto la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all’art. 438 c.p.p., superata per il rilievo che la sottrazione alla competenza della corte di assise del giudizio abbreviato avente ad oggetto vicende omicidiarie è prevista espressamente, in ossequio alla riserva assoluta di cui all’art. 102, comma 3, Cost., dalla legge, che l’organo giudicante – il g.u.p. - è   precostituito per legge, nel pieno rispetto della garanzia del giudice naturale, e che l’appello si svolge comunque dinanzi ad una corte d’assise, con salvaguardia del principio di partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia nella materia de qua: né la specialità del procedimento vulnera il diritto di difesa, atteso che al rito, connotato da aspetti di innegabile premialità, si accede soltanto su specifica richiesta dell’interessato.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso più da vicino inerenti alla congruità della motivazione della sentenza gravata, la Corte ha riepilogato i caratteri principali dell’accertamento indiziario, osservando, tra l’altro, che un determinato accadimento potrà dirsi processualmente certo, e quindi conforme a verità, “una volta che, previo controllo dell’attendibilità dei dichiaranti ed attraverso il vaglio critico delle loro deposizioni, il giudice ritenga quel dato accadimento dimostrato e, dunque, processualmente acquisito”, con metodologia non dissimile rispetto a quello che regola l’accertamento basato su prove scientifiche (”un risultato di prova fondato sull’applicazione di leggi, metodi, o tecniche di natura scientifica potrà dirsi certo una volta che il giudicante abbia verificato l’affidabilità di quella legge, tecnica o metodica ed abbia dato ragione della valenza ed attendibilità del risultato conseguito”).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  Coerentemente, ai sensi dell’art. 533, comma 1, c.p.p., deve ritenersi intervenuto quell’accertamento di responsabilità &lt;&lt;al di="" ogni="" ragionevole="" dubbio=""&gt;&gt;, che legittima, ed anzi costringe, il giudice a pronunciare condanna, “quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana”.&lt;/al&gt;&lt;br /&gt;&lt;al di="" ogni="" ragionevole="" dubbio=""&gt;&lt;/al&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;al di="" ogni="" ragionevole="" dubbio=""&gt; In tema di prova scientifica, si è osservato che la tecnica di indagine denominata B.P.A. (Bloodstain Pattern Analysis), con la quale erano state esaminate le macchie di sangue presenti sui reperti e rinvenute sulla scena del delitto, “non si basa su leggi scientifiche nuove od autonome bensì sull’applicazione di quelle, ampiamente collaudate da risalente esperienza, proprie di altre scienze (matematica, geometria, fisica, biologia e chimica) che, in quanto universalmente riconosciute ed applicate, non richiedono specifici vagli di affidabilità”. &lt;/al&gt;&lt;br /&gt;&lt;al di="" ogni="" ragionevole="" dubbio=""&gt;&lt;/al&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;al di="" ogni="" ragionevole="" dubbio=""&gt; Si è inoltre chiarito che la B.P.A. è processualmente riconducibile al genus della perizia (art. 220 c.p.p.), poiché la peculiarità dell’oggetto degli accertamenti non rende il mezzo di prova atipico (art. 189 c.p.p.): non era, pertanto, necessario che la sua ammissione fosse preceduta dall’audizione delle parti sulle modalità di assunzione (art. 189, ult. parte, c.p.p.). &lt;/al&gt;&lt;br /&gt;&lt;al di="" ogni="" ragionevole="" dubbio=""&gt;&lt;/al&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;al di="" ogni="" ragionevole="" dubbio=""&gt; In tema di perizia psichiatrica, si è infine ribadito (sulla scia di SS.UU. 25.1. – 8.3.2005, n. 9163, Raso, C.E.D. Cass. n. 230317) che anche i gravi disturbi della personalità possono dar luogo ad una infermità mentale, purché di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere del soggetto; il giudice deve, pertanto, “avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione e di ogni elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali”. &lt;/al&gt;&lt;br /&gt;&lt;al di="" ogni="" ragionevole="" dubbio=""&gt;&lt;/al&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;al di="" ogni="" ragionevole="" dubbio=""&gt; Per tale ragione, nessun vizio può ravvisarsi “nell’utilizzazione, da parte dei periti, del contenuto di conversazioni intercettate e di filmati di trasmissioni televisive svoltesi con la partecipazione della perizianda (peraltro solo marginalmente e cautamente valorizzate), la valutazione della cui pertinenza e rilevanza (…) rientra nelle competenze professionali degli esperti ed, in seconda istanza, del giudice, in questa sede potendosi, in linea generale, osservare che detti materiali appaiono utili ai fini dell’indagine in quanto comunque appartenenti al vissuto del soggetto”. &lt;/al&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Testo Completo:&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Sentenza n. 31456 del 21 maggio 2008 - depositata il 29 luglio 2008&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore E. G. Gironi)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;              &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Documenti:&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;        &lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;       &lt;b&gt;Apri:&lt;/b&gt; &lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/31456.pdf" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.cortedicassazione.it/images/download.gif" alt="Apri" align="middle" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;           &lt;b&gt;Dimensione:&lt;/b&gt;            &lt;b&gt;Formato:&lt;/b&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;             &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;         &lt;/td&gt;     &lt;td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;     &lt;td colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;  &lt;td colspan="3"&gt;   &lt;table class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"&gt;   &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td colspan="2" class="tdTitleScheda" align="center" width="100%"&gt;&lt;img src="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/images/spacer.gif" alt="" border="0" height="2" width="1" /&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;   &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;     &lt;td colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-3272440555107087944?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/3272440555107087944'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/3272440555107087944'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/07/prove-accertamento-indiziario-modalita.html' title='PROVE - ACCERTAMENTO INDIZIARIO - MODALITA&apos; - ACCERTAMENTO DELLA COLPEVOLEZZA DELL&apos;IMPUTATO &quot;AL DI LA&apos; DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO&quot;'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-7466298091196714397</id><published>2008-07-29T10:25:00.001-07:00</published><updated>2008-07-29T10:25:32.287-07:00</updated><title type='text'>Sezioni Unite: determinazione della pena da eseguire, custodia cautelare per altro reato ed ingiusta detenzione.</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;a href='http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1246'&gt;Corte Suprema di Cassazione&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt;   	SENTENZA N. 31416 UD. 10/07/2008 - DEPOSITO DEL 25/07/2008&lt;br/&gt;	&lt;br/&gt;	Stampa 	Chiudi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ESECUZIONE - PENA DETENTIVA - CUSTODIA CAUTELARE E PER ALTRO REATO - RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - COMPUTO EX ART. 657 C.P.P.&lt;br/&gt;Le Sezioni unite hanno affermato che, nella determinazione della pena detentiva da eseguire, occorre computare il periodo di custodia cautelare subìto per altro reato, anche nel caso in cui, per detto periodo, il condannato abbia ottenuto l’equa riparazione per ingiusta detenzione.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Testo Completo: 	&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sentenza n. 31416 del 10 luglio 2008 - depositata il 25 luglio 2008&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(Sezioni Unite Penali, Presidente F. Morelli, Relatore G. Ferrua&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vicenda processuale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Con ordinanza 18-1-07 la Corte di appello di Palermo quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza di Cascio Rosario disponeva che, nel determinare per il predetto la pena detentiva da espiare in virtù della sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. emessa dalla citata Corte l’8-7-05 (irrevocabile il 18-1-07), si computasse la custodia cautelare da lui sofferta sine titulo dall’8-10-95 al 30-6-96 nel procedimento n. 434/94 R.G.N.R. del Tribunale di Sciacca; all’uopo rilevava che il beneficio della fungibilità, previsto dall’art. 657 c.p.p., era applicabile pur avendo il condannato per il medesimo periodo chiesto ed ottenuto (con provvedimento 18-4-00) riparazione per l’ingiusta detenzione: ciò in quanto l’art. 314 c. 4 c.p.p. non escludeva siffatta evenienza e potendo lo Stato esercitare l’azione giudiziaria per indebito arricchimento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello, denunciando erronea applicazione degli artt. 314, 657 c.p.p. e precipuamente assumendo che dal disposto dell’art. 314 c. 4 c.p.p. si ricava il principio dell’alternatività tra l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione e quello della fungibilità della pena, per cui va escluso che un soggetto possa conseguire entrambi i benefici; segnalava al contempo che la prospettiva di un’azione volta a recuperare la somma a suo tempo elargita rimaneva priva di incidenza, stante la mancata previsione delle modalità di attivazione dell’Avvocatura dello Stato e l’eventualità di sopravvenuta insolvenza da parte di colui che l’aveva ricevuta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il ricorso veniva assegnato alla 1° sezione penale ed il collegio, evidenziato che sulla questione prospettata sussiste contrasto giurisprudenziale, rimetteva gli atti alle Sezioni Unite.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Con memoria depositata il 16-6-07 il Cascio precisava che il presupposto per ottenere la fungibilità si era concretato circa 8 anni dopo la di lui domanda avanzata ex artt. 314, 315 c.p.p. e che la sentenza di condanna, alla cui pena si riferiva l’operata detrazione, era stata pronunciata e divenuta irrevocabile successivamente alla decisione avente ad oggetto la liquidazione della riparazione in suo favore.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Motivi della decisione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il quesito sottoposto all’esame di queste Sezioni Unite è dunque il seguente: se in sede di determinazione della pena da eseguire debba computarsi a norma dell’art. 657 c.p.p. il periodo di custodia cautelare subito per un altro reato, anche nel caso in cui il condannato abbia ottenuto, per il medesimo periodo, un’equa riparazione per ingiusta detenzione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Al proposito si sono delineati nell’ambito della giurisprudenza di legittimità due fondamentali orientamenti, tra loro contrapposti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Taluni precedenti, nel risolvere negativamente la questione, hanno rilevato: che dal dettato dell’art. 314 c. 4 c.p.p. (in base al quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia stata computata ai fini della determinazione della pena) si deduce l’ulteriore speculare principio secondo cui chi ha ottenuto la riparazione non può più beneficiare della fungibilità con riguardo ad un identico periodo di carcerazione senza titolo; che i due istituti sono alternativi, essendo quindi rimessa all’interessato la facoltà di scegliere quello di cui avvalersi; che occorre evitare un’ingiustificata disparità di trattamento fra chi, avendo ottenuto la fungibilità non potrebbe conseguire la riparazione e chi, invece, avendo ottenuto quest’ultima, avrebbe diritto anche alla fungibilità (Cass. 10-5-99 n. 3488 Rv. 214644; Cass. 16-1-04 n. 18966 Rv. 227968; Cass. 11-2-04 n. 10366 Rv. 227229).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In termini difformi è stato invece affermato che il comma 4 dell’art. 314 c.p.p. prevede esclusivamente il caso in cui il soggetto abbia usufruito della fungibilità e non già quello in cui egli abbia “scelto” la riparazione per cui solo il primo beneficio deve ritenersi preclusivo dell’altro; a sostegno di tale soluzione si è evidenziato che non è appropriato parlare di vera e propria facoltà di scelta in capo all’interessato in quanto i due istituti sono ontologicamente diversi, essendo la fungibilità affidata ai poteri di ufficio dell’organo dell’esecuzione mentre la richiesta di riparazione è interamente rimessa alla volontà del privato; infine è stato sottolineato che ogniqualvolta la possibile fungibilità si concretizzi dopo la scadenza del termine posto dall’art. 315 c. 1 c.p.p. si verterebbe in fattispecie di “rinuncia coatta” ad uno dei due benefici e di converso che la disparità di trattamento, paventata dal contrario indirizzo, è superabile con il rimedio dell’azione giudiziaria esercitabile dallo Stato per l’indebito arricchimento (Cass. 23-11-04 n. 358 Rv. 230723).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Una soluzione intermedia risulta infine adottata in una più recente pronuncia la quale, a fronte di conseguita riparazione, limita la possibilità di ottenere la detrazione del periodo di custodia sofferta senza titolo all’ipotesi in cui, quando l’interessato ebbe a promuovere l’istanza di cui all’art. 314 c.p.p., non era ancora applicabile la fungibilità; qualora invece il soggetto, “pur essendo attivabili entrambi le opzioni, abbia per propria scelta chiesto e conseguita la riparazione”, è stato negato che il medesimo possa invocare l’operatività dell’altro istituto (Cass. 5-12-07 n. 47001 Rv. 238489).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Queste Sezioni Unite ritengono di aderire all’impostazione adottata dalla sentenza n. 358 del 2004 la quale riconosce, in generale e senza individuare limitazioni, l’applicabilità del beneficio della fungibilità, anche se il condannato abbia ottenuto la riparazione per l’ingiusta detenzione: nel condividere tutte le ragioni poste a fondamento di detta pronuncia si svolgono altresì le seguenti considerazioni in ordine all’interpretazione degli artt. 657 e 314 c.p.p. ed al collegamento tra le due norme.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L’art. 657 c.p.p., in tema di esecuzione, disciplina il computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo ed in particolare sancisce che “il pubblico ministero nel determinare la pena da eseguire computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per un altro reato”; quest’ultimo dettato non lascia adito a dubbi: il pubblico ministero, preso atto di un periodo di privazione della libertà a titolo di custodia cautelare deve operare la detrazione, unico limite essendo rappresentato dalla circostanza che la misura sia stata subita dopo la commissione del reato per il quale va determinata la pena da eseguire.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il computo in questione costituisce dunque una regola imprescindibile e della stessa occorre tenere conto in materia di riparazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nella evidenziata ottica va letto l’art. 314 c. 4 c.p.p il quale prevede che “il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena” e significativamente è stato affermato che il riferimento è da intendersi come se fosse detto “per quella parte che deve essere computata” (Cass. 20-11-01 n. 13322, non massimata sul punto); proprio tale disposizione vale a confermare l’inderogabilità di cui sopra e l’assenza di ogni discrezionalità nella applicazione della fungibilità: i due istituti non sono dunque alternativi e non può con riguardo ai medesimi parlarsi di scelta, essendo destinato a prevalere quello contemplato dall’art. 657 c.p.p.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il contesto normativo, così interpretato, ha una ben precisa ratio la quale consiste nel privilegiare in via diretta il bene primario nonchè indisponibile della liberà, rendendo legittimo un determinato periodo di detenzione, che originariamente non lo era, così escludendo che l’interessato debba scontare la pena detentiva per un ulteriore pari lasso temporale. La fungibilità, costituendo una reintegrazione in forma specifica, ha invero una ben maggior valenza rispetto ad una riparazione di carattere patrimoniale, la quale “monetizzando il sacrificio di una libertà inviolabile ne costituisce un pallido rimedio” (testualmente: Corte Cost. sentenza n. 219/2008).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In realtà la possibilità di scelta in capo all’interessato, a cui fa riferimento la giurisprudenza che si disattende, va negata sotto un profilo, sia concettuale, sia sistematico: innanzitutto non è concepibile che il predetto abbia facoltà di surrogare la libertà con beni materiali e d’altro canto egli non può rinunciare ad avvalersi di un istituto la cui applicabilità è imposta al pubblico ministero; a ciò aggiungasi che la domanda di riparazione è soggetta ad un termine di decadenza (art. 315 c. 1 c.p.p.) e che può verificarsi, come nella fattispecie in esame, che le condizioni per la fungibilità non sussistano al momento in cui chi ha subito l’ingiusta detenzione è legittimato a chiedere la riparazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Né può sostenersi che il soggetto, chiedendo la riparazione, farebbe venir meno il dovere del pubblico ministero di effettuare la detrazione: una siffatta regola non è posta dall’art. 657 c.p.p. ed essa non è ricavabile dal principio contrario di cui all’art. 314 c. 4 c.p.p. poiché all’operatività di un determinato istituto non può introdursi un limite tratto dalla disciplina di un altro, diverso e non omogeneo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;È quindi indubbio che l’interessato il quale abbia ottenuto la riparazione esercitando tempestivamente la relativa domanda in un momento nel quale mancava il presupposto della fungibilità (ossia una sanzione detentiva da eseguire), ha diritto alla detrazione di cui all’art. 657 c. 2 c.p.p. quando intervenga successivamente una condanna definitiva ad una pena di durata non inferiore a quella della custodia cautelare sofferta; ma questo diritto va riconosciuto anche nel caso in cui la riparazione sia stata invocata e concessa, pur ricorrendo la possibilità dello scomputo: ciò perchè, come esposto in precedenza, non sarebbe configurabile una realizzata scelta o rinuncia da parte del condannato, bensì un’illegittima iniziale omissione del pubblico ministero.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Certamente l’avvenuto ristoro economico seguito dalla detrazione comporta un ingiustificato arricchimento del beneficiario ai danni dello Stato e pertanto quest’ultimo avrà la facoltà di esercitare l’apposita azione che ha carattere residuale e che non è esclusa dalla sussistenza di una causa di acquisizione, quale il provvedimento del giudice della riparazione (si veda Cass. civ. 9.2-87 n. 1334 Rv. 450809; Cass. civ. 30-7-99 n. 8311 Rv. 529145; Cass. civ 8-11-05 n. 21647 Rv. 586072); azione esperibile ai sensi dell’art. 2041 c.c. secondo le regole civilistiche, non rilevando la mancata previsione di particolari modalità per l’evenienza in questione e costituendo la sopravvenuta insolvenza del convenuto un fattore patologico sempre ipotizzabile in relazione all’esito di ogni esperienza giudiziaria.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A prevenire situazioni del genere deve ritenersi che il giudice della riparazione, nel caso in cui gli risulti che l’istante è stato condannato con sentenza non definitiva ad una pena superiore a quella della custodia cautelare sofferta, possa sospendere il procedimento in attesa che venga definito quello nell’ambito del quale è intervenuta detta sentenza. Nè varrebbe obiettare che secondo l’attuale codice di rito “il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione” (art. 2 c.p.p.) e che solo le questioni pregiudiziali relative allo stato di famiglia o di cittadinanza possono determinare una sospensione del processo (art. 3 c.p.p.); queste disposizioni concernono il processo penale in quanto volto all’accertamento della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell’imputato: esse di conseguenza non sono applicabili al procedimento di riparazione dell’ingiusta detenzione il cui giudice non ha poteri rapportabili a quelli tipici del giudice della cognizione e neppure dell’esecuzione (si veda: Cass. S.U. 13-12-95 n. 42 Rv. 203638; Cass. 13-4-00 n. 2391 Rv. 217691); si palesa invece attuabile per analogia, non essendo previsti divieti per il rito camerale, una sospensione per assoluta necessità ex art. 477 c.p.p., posto che i termini di durata ivi previsti sono meramente ordinatori (su tale ultimo punto: Cass. 17-2-97 n. 2233 Rv. 207353; Cass. 26-9-07 n. 39784 Rv. 238436).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;D’altro canto la procedura de qua, pur svolgendosi dinnanzi al giudice penale, assume connotazioni proprie, anche di carattere civilistico, avendo essa ad oggetto un rapporto patrimoniale tra l’istante ed l’amministrazione del Tesoro, dovendosi altresì considerare che l’intervento del pubblico ministero nella medesima ha natura identica a quella di cui all’art. 70 c.p.p. (Cass. 13-11-07 n. 46777 Rv. 238363): pertanto potrebbe addivenirsi ad una sospensione anche alla luce della normativa processuale civilistica ai sensi dell’art. 337 c.p.c., onde evitare pronunce che vengano a trovarsi in rapporto di conflittualità dal punto di vista dei loro effetti pratici.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Al proposito è opportuno ricordare che entrambi i menzionati rimedi (l’azione volta ad eliminare il pregiudizio economico dello Stato e la sospensione del procedimento per la riparazione) sono stati indicati come praticabili in due pronunce della dalla Corte Costituzionale (sentenza 348/92 e ordinanza 191/02) le quali hanno fatto espresso richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione che li aveva specificatamente previsti (Cass. 3-4-91 n. 1553 Rv. 187237).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: il pubblico ministero nel determinare la pena che un soggetto deve espiare è tenuto a computare a norma dell’art. 657 c.p.p. il periodo di custodia cautelare che il condannato ha subito per un altro reato, anche nel caso in cui il medesimo abbia per detto periodo ottenuto un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;S’impone di conseguenza il rigetto del ricorso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;P.Q.M.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La Corte, rigetta il ricorso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Roma, 10-7-08. &lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-7466298091196714397?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/7466298091196714397'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/7466298091196714397'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/07/sezioni-unite-determinazione-della-pena.html' title='Sezioni Unite: determinazione della pena da eseguire, custodia cautelare per altro reato ed ingiusta detenzione.'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-4170082481260712273</id><published>2008-07-29T10:22:00.001-07:00</published><updated>2008-07-29T10:22:06.477-07:00</updated><title type='text'>Il "pacchetto sicurezza"</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;Da altalex.com&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href='http://www.altalex.com/index.php?idnot=41643'&gt;Pacchetto sicurezza: il decreto legge pubblicato in Gazzetta&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt;TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(GU n. 173 del 25-7-2008)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    Avvertenza:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    - Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al sono fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche al codice penale&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea )) sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»; ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il cittadino appartenente ad uno Stato membro )) dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. (( Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche straniere».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La reclusione non e' inferiore a due anni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). -&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: (( «sette»; ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo e quarto comma». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, (( terzo comma, ultimo periodo, )) le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' (( aggiunto )) il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«11-bis. (( l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova )) illegalmente sul territorio nazionale.»:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«f-bis» (( all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 2.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche al codice di procedura penale&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( «0a) all'articolo 51:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e 3-quinquies»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ob) all'articolo 328:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) al comma 1-bis le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2) il comma 1-ter e' abrogato;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»;. »)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( «a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione (( antimafia»; ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale»; ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il (( trentesimo )) giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.». (( Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«trentesimo»; ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Quando procede a giudizio direttissimo,»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono sostituite (( dalle seguenti )) «salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: (( «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,. ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 2-bis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 2-ter.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalita' di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresi', conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Il rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. Il rinvio non puo' essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;5. La parte civile costituita puo' trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla meta' e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;7. La richiesta di cui al comma 6 puo' essere formulata anche quando sia gia' stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 3.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 4.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( 01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso «art. 187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 8» ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, (( secondo comma, del codice penale, )) salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore, (( salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»; ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione»; ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( 2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;4. All'articolo 222, comma 2, (( del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, )) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 5.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche (( al testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( 01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'". ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( «5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. )) La condanna con provvedimento irrevocabile (( ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, )) comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( 1-bis) all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 6.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone (( preventivamente )) il prefetto.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, (( adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, )) al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono (( preventivamente )) comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana. ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;5. Qualora i provvedimenti (( adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino )) conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( 5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 6-bis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 7.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 7-bis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 8.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' altresi' accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI. ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 8-bis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 9.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Centri di identificazione ed espulsione&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 10.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) all'articolo 2-bis:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d) all'articolo 2-ter:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego";&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;"Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione";&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia"».))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 10-bis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca in applicazione dellle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 11.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 11-bis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«3-bis Quando e' stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 11-ter.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abrogazione&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e' abrogato. ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 12.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( «Art. 110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il procuratore nazionale antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. )) Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello puo', per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 12-bis.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 12-ter.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,»&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;sono soppresse;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(( Art. 12-quater.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Modifiche all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:&lt;br/&gt;«2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.». ))&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Art. 13.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Entrata in vigore&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-4170082481260712273?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/4170082481260712273'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/4170082481260712273'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/07/il-sicurezza.html' title='Il &amp;quot;pacchetto sicurezza&amp;quot;'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-8311097291791631356</id><published>2008-07-15T08:35:00.000-07:00</published><updated>2008-07-15T09:06:19.963-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='stupefacenti'/><title type='text'>STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE &lt;&lt; DOMESTICA &gt;&gt; DESTINATA AD USO PERSONALE - IRRILEVANZA PENALE - ESCLUSIONE - INOFFENSIVITA' DELLA CONDOTTA - NOZIONE</title><content type='html'>&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;"&gt;da www.cortedicassazione.it&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;     &lt;td&gt; &lt;/td&gt;     &lt;td&gt; &lt;table class="tdGiallino" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"&gt;   &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;   &lt;td class="txtScuro" align="left"&gt;    &lt;table class="txtScuro" align="right" width="100%"&gt;    &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td width="20"&gt;  &lt;img src="http://www.cortedicassazione.it/images/quadPop.gif" /&gt;&lt;/td&gt;    &lt;td align="left"&gt;&lt;b&gt;SENTENZA N. 28605 UD. 24/04/2008 - DEPOSITO DEL 10/07/2008&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;/td&gt;    &lt;td class="tdGiallino" align="right" width="10%"&gt;    &lt;table class="tdGiallino" align="right" width="100%"&gt;    &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td&gt;&lt;!--input type="image" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" onClick='poponclick2("Export_Single.asp?NRG=&lt; %=NRG%&gt;",1 ,0 ,0 )'&gt;&lt;/td--&gt;    &lt;!--&lt;td&gt;&lt;a href="#"&gt;&lt;img border="0" onclick="window.print()" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onmousedown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;--&gt;    &lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1224#"&gt;&lt;img onclick="window.print()" src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnStampaUp.gif" alt="Stampa" onmousedown="this.src='/images/button/btnStampaDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnStampaUp.gif'" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1224#"&gt;&lt;img onclick="window.close()" src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnChiudiUp.gif" alt="Chiudi" onmousedown="this.src='/images/button/btnChiudiDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnChiudiUp.gif'" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;     &lt;br /&gt;     &lt;table class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="90%"&gt;       &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;b&gt;STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE  DOMESTICA  DESTINATA AD USO PERSONALE - IRRILEVANZA PENALE - ESCLUSIONE - INOFFENSIVITA' DELLA CONDOTTA - NOZIONE&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;Con due sentenze rese in pari data, le Sezioni Unite hanno chiarito che "costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale", osservando in particolare che: &lt;strong&gt;(a)&lt;/strong&gt; non è individuabile un "nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso personale", ed è conseguentemente impossibile "determinare ex ante la potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione" (cfr. Corte cost. n. 360 del 1995): la fattispecie in esame ha, infatti, natura di reato di pericolo presunto, che fonda sulle "esigenze di tutela della salute collettiva", bene giuridico primario che "legittima sicuramente il legislatore ad anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo concreto"; &lt;strong&gt;(b)&lt;/strong&gt; il fatto che, anche dopo l'intervento normativo del 2006, gli artt. 73 co. 1-bis e 75 co. 1 d. P.R. n. 309 del 1990 non richiamino la condotta di &lt;&lt;&gt;&gt;, lascia ritenere, nel rispetto delle garanzie di riserva di legge e di tassatività, che il legislatore ha inteso "attribuire a tale condotta comunque e sempre una rilevanza penale"; &lt;strong&gt;(c)&lt;/strong&gt; è arbitraria la distinzione tra &lt;&lt;&gt;&gt; ovvero &lt;&lt;&gt;&gt; e &lt;&lt;&gt;&gt;, non legittimata da alcun riferimento normativo, e superata dal rilievo che qualsiasi tipo di &lt;&lt;&gt;&gt; è caratterizzato dal dato essenziale e distintivo rispetto alla &lt;&lt;&gt;&gt; di "contribuire ad accrescere … la quantità di sostanza stupefacente esistente". A parere del Supremo Collegio, spetta inoltre al giudice "verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto, risultando in concreto inoffensiva"; peraltro, la condotta de qua è &lt;&lt;&gt;&gt; soltanto "se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile".&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Testo Completo:&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Sentenza n. 28605 del 24 aprile 2008 - depositata il 10 luglio 2008&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(Sezioni Unite Penali, Presidente V. Carbone, Relatore A. Fiale)&lt;/i&gt; &lt;/p&gt;&lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;              &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Documenti:&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;         &lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;        &lt;b&gt;Apri:&lt;/b&gt; &lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/28605.pdf" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.cortedicassazione.it/images/download.gif" alt="Apri" align="middle" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;           &lt;b&gt;Dimensione:&lt;/b&gt;            &lt;b&gt;Formato:&lt;/b&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;             &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;         &lt;/td&gt;     &lt;td&gt; &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;     &lt;td colspan="3"&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-8311097291791631356?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/8311097291791631356'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/8311097291791631356'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/07/stupefacenti-coltivazione-destinata-ad.html' title='STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE &lt;&lt; DOMESTICA &gt;&gt; DESTINATA AD USO PERSONALE - IRRILEVANZA PENALE - ESCLUSIONE - INOFFENSIVITA&apos; DELLA CONDOTTA - NOZIONE'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-106789722735231964</id><published>2008-07-10T07:19:00.001-07:00</published><updated>2008-07-10T07:19:20.984-07:00</updated><title type='text'>Arresto obbligatorio ed indebito trattenimento del cittadino extracomunitario: La Corte costituzionale respinge le questioni sollevate .</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;a href='http://www.giurcost.org/decisioni/index.html'&gt;Consulta Online - Decisioni&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt; CONSULTA ONLINE &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SENTENZA N. 236&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ANNO 2008&lt;br/&gt;&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;composta dai signori:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Franco                     BILE                                                                Presidente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Giovanni Maria        FLICK                                                              Giudice&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Francesco                AMIRANTE                                                           ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Ugo                         DE SIERVO                                                           ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Paolo                       MADDALENA                                                      ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Alfio                        FINOCCHIARO                                                    ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Alfonso                    QUARANTA                                                         ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Franco                     GALLO                                                                  ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Luigi                        MAZZELLA                                                           ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Gaetano                   SILVESTRI                                                            ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Sabino                     CASSESE                                                              ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Giuseppe                 TESAURO                                                             ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                     ”&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SENTENZA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) –, promossi con ordinanze del 10 aprile 2006 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, del 6 maggio e del 5 settembre 2006 dal Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, del 13 luglio (nn. 2 ordinanze) 2007 dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, rispettivamente iscritte ai nn. 413 e 578 del registro ordinanze 2006 e ai nn. 540, 781 e 783 del registro ordinanze 2007, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 51, prima serie speciale, dell’anno 2006 e nn. 32 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2007.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;            Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;            udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ritenuto in fatto&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1.− Con tre ordinanze di analogo tenore, il Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicattì (r.o. n. 413 del 2006) e di Licata (r.o. n. 578 del 2006 e n. 540 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) –, nella parte in cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell’indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (comma 5-ter) e l’arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;I rimettenti, chiamati a provvedere in merito alla convalida dell’arresto di cittadini extracomunitari inottemperanti all’ordine di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, hanno disposto la scarcerazione degli arrestati con motivazione fondata sulla carenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sussistenza del delitto contestato, e successivamente hanno sospeso i giudizi di convalida.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Le censure prospettate concernono in primo luogo l’asserito contrasto della previsione dell’arresto obbligatorio con i principi sanciti dagli artt. 27 e 13 Cost. A parere dei rimettenti, il legislatore ha imposto l’applicazione della “misura eccezionale” di limitazione provvisoria della libertà nei confronti di soggetti i quali «non si trova[no] generalmente nelle condizioni materiali di adempiere spontaneamente l’ordine di espulsione», per mancanza di documenti, mezzi finanziari e capacità di procurarsi un regolare mezzo di trasporto per fare ritorno in patria, e dunque a fronte di situazioni nelle quali l’ottemperanza all’ordine di allontanamento può risultare inesigibile.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;I giudici a quibus si soffermano su tale aspetto del fenomeno, osservando come, in mancanza del trasferimento del cittadino extracomunitario fuori dal territorio dello Stato ad opera dell’autorità, e stante «l’impossibilità pratica da parte dello straniero di fare utilmente rientro da solo nel suo paese», non potrebbe «oggettivamente pretendersi che questi esegua spontaneamente un provvedimento a lui pregiudizievole». I rimettenti aggiungono l’ulteriore considerazione secondo cui l’ottemperanza all’ordine di espulsione potrebbe esporre il cittadino extracomunitario a conseguenze personali e giuridiche «perfino più gravi di quelle derivanti dalla sua permanenza illegale in Italia», ogni qual volta lo stesso, non potendo raggiungere il Paese d’origine, sia costretto a fare ingresso in altro Stato, con il rischio «certamente inesigibile» di subire ulteriori limitazioni della libertà.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In un solo caso (r.o. n. 540 del 2007) è prospettato anche il contrasto della normativa censurata con l’art. 10 Cost., per violazione degli obblighi di tutela delle vittime del traffico internazionale di esseri umani.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Le norme censurate, secondo i giudici a quibus, risulterebbero inoltre elusive della pronuncia della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del previgente art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, che stabiliva «identico congegno normativo». Al solo fine di ripristinare l’arresto obbligatorio, infatti, il legislatore avrebbe «surrettiziamente» trasformato la precedente fattispecie contravvenzionale in una previsione delittuosa, il cui rigore sanzionatorio non troverebbe giustificazione nel bilanciamento tra interesse protetto e inviolabilità della libertà personale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;I rimettenti segnalano quindi il contrasto della normativa censurata con il principio di uguaglianza, rilevando come tale normativa realizzi «una indebita e arbitraria disparità di trattamento tra la condotta incriminata e altri fatti per i quali, invece, malgrado la loro obiettiva maggiore gravità, l’arresto è reso solamente facoltativo in base ai principi generali dettati dal Codice di procedura penale».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Con riferimento alla rilevanza delle questioni, i giudici a quibus ne affermano la sussistenza, in quanto dall’accoglimento delle stesse discenderebbero effetti favorevoli in capo agli indagati.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1.1. – Con atti di identico tenore, in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso in via principale per la declaratoria di manifesta inammissibilità delle questioni e, in subordine, di non fondatezza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quanto al profilo preliminare, la difesa erariale evidenzia la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni, affermata dai rimettenti con il generico riferimento agli «effetti favorevoli che deriverebbero, in capo all’indagato, dall’accoglimento delle questioni».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nel merito, l’Avvocatura generale osserva come la peculiare gravità della condotta del soggetto il quale, espulso dal territorio dello Stato, continui deliberatamente a soggiornarvi, rappresenti una costante della disciplina in materia di immigrazione, essendo stato l’arresto obbligatorio previsto già per l’originaria fattispecie contravvenzionale introdotta dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Con la novella recata dalla legge n. 271 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 241 del 2004, il legislatore è intervenuto per rimodulare il sistema sanzionatorio, diversificando le possibili condotte offensive e attribuendo natura delittuosa a quelle più gravi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;All’esito di tale opera di risistemazione risultano infatti diversamente disciplinate l’ipotesi di ingresso illegale nel territorio dello Stato (equiparata all’omessa richiesta di permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, nonché ai casi di revoca o di annullamento del permesso), e quella di espulsione disposta per scadenza del permesso di soggiorno superiore ai sessanta giorni in mancanza di richiesta di rinnovo. Alla prima ipotesi, ictu oculi più grave, il legislatore ha riservato il trattamento più severo, stabilendo la pena della reclusione da uno a quattro anni, mentre ha confermato, per la seconda e meno grave fattispecie, la natura contravvenzionale e la sanzione dell’arresto da sei mesi ad un anno.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ritiene, pertanto, la difesa erariale che le scelte operate dal legislatore sotto il profilo della dosimetria della pena risultino rispettose del limite della ragionevolezza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quanto, infine, alla «inesigibilità» dell’ottemperanza all’ordine di espulsione, prospettata dai rimettenti come conseguenza delle difficoltà che il cittadino extracomunitario incontrerebbe nel fare ritorno al Paese d’origine, l’Avvocatura generale si limita ad osservare che l’assunto non è comprensibile, e che, in ogni caso, «proverebbe troppo».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. – Con due ordinanze di identico tenore (r.o. n. 781 e n. 783 del 2007) il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dalla legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Entrambi i giudizi principali riguardano la convalida dell’arresto di cittadini extracomunitari inottemperanti all’ordine di allontanarsi dal territorio nazionale, emesso dal questore ai sensi dell’art. 14, comma 5-bis, del testo unico in materia di immigrazione. Il giudice a quo riferisce che gli interessati – all’esito degli accertamenti dattiloscopici – risultano privi di precedenti penali e giudiziali, e mai segnalati alla polizia.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il rimettente, che ha sospeso i giudizi prima di pronunciarsi sulla convalida, censura la previsione dell’arresto obbligatorio per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, evidenziando in premessa il carattere doppiamente eccezionale dei casi in cui la privazione della libertà personale avviene non solo al di fuori della riserva di giurisdizione, ma anche precludendo «ogni valutazione in ordine alla opportunità o necessità nel caso concreto di privare l’individuo della libertà personale». In tema di tutela della libertà personale, infatti, l’art. 13 Cost. consente la previsione della misura dell’arresto obbligatorio solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza», tra i quali non sarebbe annoverabile l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 14, comma 5-ter, del testo unico in materia di immigrazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La scelta legislativa di rendere obbligatorio l’arresto in flagranza per una fattispecie, come quella in esame, punita con la reclusione da uno a quattro anni, e che si sostanzia nell’inottemperanza ad un ordine impartito dall’autorità amministrativa, risulterebbe priva di ragionevolezza (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 394 del 1994, n. 409 del 1989, n. 103 del 1982 e n. 26 del 1979), come dimostrerebbe il raffronto con analoghe fattispecie previste dall’ordinamento, alla luce dei criteri generali stabiliti nell’art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, nei quali trovano positiva specificazione i limiti configurati dalla Costituzione ai fini dell’adozione della eccezionale misura privativa della libertà.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L’arresto obbligatorio è infatti previsto dall’art. 380, comma 1, cod. proc. pen., per delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a venti anni e nel minimo a cinque anni, e, al comma 2 del medesimo art. 380, per reati, tassativamente indicati, le cui pene edittali sono in ogni caso significativamente superiori, nel massimo, a quella prevista per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L’irragionevolezza della scelta legislativa, e la conseguente ingiustificata disparità di trattamento, deriverebbero proprio dall’avere il legislatore accomunato, ai fini della adozione della misura dell’arresto obbligatorio, fattispecie non comparabili sia avuto riguardo al trattamento sanzionatorio, sia sotto il diverso profilo dell’allarme sociale destato. A parere del rimettente, infatti, l’inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale non produce alcuna offesa diretta ad interessi costituzionalmente rilevanti per la collettività (si tratta di un “reato ostacolo”), e, per altro verso, nemmeno si può ritenere che il cittadino extracomunitario sia socialmente pericoloso in ragione dello stato di clandestinità o perché illegalmente presente nel territorio nazionale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il giudice a quo istituisce quindi un ulteriore raffronto tra il reato in esame e altre fattispecie che, a suo dire, non solo presentano struttura analoga al primo, ma anche risultano direttamente o potenzialmente lesive di interessi collettivi, e per le quali, invece, l’arresto in flagranza è soltanto facoltativo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il riferimento immediato è al reato di evasione, che si sostanzia nella violazione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, e «non di un semplice provvedimento amministrativo», da parte di un soggetto il quale, per il solo fatto di essere detenuto per altra causa, deve presumersi socialmente pericoloso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il raffronto prosegue con il richiamo al reato previsto dall’art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione), che punisce l’inosservanza agli obblighi e alle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con la reclusione da uno a cinque anni, e per il quale il comma 3 della stessa disposizione prevede l’arresto soltanto facoltativo. Anche in questa ipotesi, evidenzia il rimettente, come nel reato di evasione, l’inosservanza riguarda un provvedimento dell’autorità giudiziaria e l’agente è soggetto la cui elevata pericolosità sociale è stata già accertata.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Allo stesso modo, l’art. 8, comma 1-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive), prevede l’arresto facoltativo dei soggetti già resisi responsabili di fatti di violenza nel corso di manifestazioni sportive, e dunque sicuramente pericolosi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quanto, infine, al trattamento riservato dal legislatore alle altre ipotesi di violazione o trasgressione di provvedimenti emessi dalla pubblica autorità (amministrativa o giurisdizionale), il rimettente richiama in via esemplificativa le fattispecie previste dagli artt. 388 e 650 del codice penale, nonché dagli artt. 9, comma 1, della legge n. 1423 del 1956 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), per sottolineare come, in tali ipotesi, l’arresto non sia previsto, neppure in forma facoltativa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La disamina che precede renderebbe evidente, a parere del giudice a quo, che il legislatore ha trattato allo stesso modo situazioni affatto difformi, violando il principio di uguaglianza che, benché riferito testualmente ai «cittadini», deve ritenersi esteso agli stranieri, in quanto norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 1969).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La dedotta lesione del principio sancito dall’art. 13, terzo comma, Cost., è argomentata previo richiamo ai rilievi già svolti, secondo cui il legislatore può stabilire restrizioni provvisorie alla libertà personale, al di fuori dell’intervento dell’autorità giudiziaria, solo «in casi eccezionali di necessità ed urgenza», laddove l’art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che concerne la mancata osservanza dell’ordine di allontanamento disposto dal questore, configurerebbe un reato la cui struttura «non prevede né la lesione né la messa in pericolo diretta e immediata di un bene costituzionalmente protetto».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Secondo il rimettente, la ratio della previsione risiederebbe, infatti, «unicamente nella scelta del legislatore di assicurare, mediante la minaccia di sanzioni penali, l’ottemperanza ad un provvedimento amministrativo, e quindi di garantire l’effettività dei meccanismi di espulsione degli stranieri “indesiderati”».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il giudice a quo si sofferma ancora sul profilo soggettivo dell’assenza di una condizione di pericolosità specifica dell’agente, evidenziando ulteriormente come, a fronte di soggetti mai condannati né giudicati per altri reati, non sia possibile formulare un giudizio di pericolosità sociale (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 64 del 1977 e n. 126 del 1972). La permanenza clandestina dello straniero in Italia non costituisce di per sé reato – essendo invece condizione che legittima l’espulsione –, né la formale assenza di un titolo legittimante l’ingresso nel territorio dello Stato può essere considerata in sé indice di specifica pericolosità del soggetto.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il rimettente esamina quindi le conseguenze del censurato automatismo osservando come, in molti casi, gli organi di polizia siano costretti a procedere all’arresto di soggetti che non presentano alcun profilo di pericolosità sociale, e che sono talora perfino inseriti nel contesto locale di riferimento. In questi casi, rileva ancora il rimettente, l’adozione della misura precautelare prescinde dalla sua utilità (non apprezzabile né dalla polizia in fase di esecuzione, né dall’autorità giudiziaria in sede di convalida), senza trovare giustificazione nella gravità oggettiva del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto agente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sarebbe da escludere, infine, secondo il giudice a quo, qualsiasi strumentalità tra l’obbligatorietà dell’arresto e l’esigenza di garantire l’ottemperanza al provvedimento di allontanamento: l’effetto di deterrenza, attraverso il quale il legislatore intende assicurare l’efficacia del procedimento di espulsione, può legittimamente essere rappresentata dalla sanzione penale inflitta dall’autorità giudiziaria all’esito di un giusto processo, non anche da una misura precautelare alla quale la Costituzione e la legislazione penale assegnano altra funzione (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia la maggiore ampiezza del controllo sull’operato della polizia giudiziaria che il giudice della convalida è chiamato ad effettuare nei casi di arresto facoltativo, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il controllo giudiziale si estende alla valutazione dei presupposti sostanziali della misura limitativa della libertà (gravità del fatto, pericolosità dell’agente), avuto riguardo agli elementi conosciuti o conoscibili al momento del fatto.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pertanto, in caso di accoglimento della questione, sarebbe restituita al giudice della convalida la possibilità di sindacare l’adozione della misura precautelare sotto tutti i profili sopra indicati e, in definitiva, di non convalidare l’arresto in ipotesi di carenza di detti presupposti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ancora a proposito della rilevanza della questione, il giudice a quo ribadisce l’autonomia del giudizio di convalida rispetto al successivo giudizio direttissimo (obbligatorio nei casi di specie), e richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 1993, nella quale si è affermato che nel giudizio di convalida «la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell’arrestato debba considerarsi conseguente all’applicazione dell’art. 391, settimo comma, ovvero più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2.1. – Nel giudizio introdotto con l’ordinanza r.o. n. 783 del 2007 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nell’atto di intervento la difesa erariale ripropone gli argomenti già prospettati negli omologhi atti riguardanti i giudizi introdotti con le ordinanze emesse dal Tribunale di Agrigento, già sintetizzati al paragrafo 1.1.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Considerato in diritto&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1. − Con tre distinte ordinanze di analogo tenore (r.o. n. 413 e n. 578 del 2006, n. 540 del 2007), il Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicattì e di Licata, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituiti dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), nella parte in cui, rispettivamente, configurano la fattispecie delittuosa dell’indebito trattenimento del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato (comma 5-ter) e l’arresto obbligatorio del soggetto responsabile di tale delitto (comma 5-quinquies).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con le rimanenti ordinanze, di identico tenore (r.o. numeri 781 e 783 del 2007), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio, anziché meramente facoltativo, per il delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;2. – I giudizi possono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza per la parziale coincidenza dell’oggetto delle singole questioni e dei parametri evocati.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3. – Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze r.o. n. 413 del 2006 del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, e con le ordinanze r.o. numeri 578 del 2006 e 540 del 2007 dello stesso Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dai suddetti atti introduttivi emerge che i giudici rimettenti hanno ordinato l’immediata liberazione degli arrestati per carenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla consumazione del reato loro contestato. Poiché i giudici a quibus hanno già escluso la possibilità di convalidare gli arresti eseguiti, l’esito del presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale non può spiegare alcun effetto nei giudizi principali. Da ciò discende la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, per difetto di rilevanza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3.1. − La questione di legittimità costituzionale sollevata con le ordinanze r.o. numeri 781 e 783 del 2007 del Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, non è fondata.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3.2. − La previsione legislativa dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato obbedisce all’intento del legislatore di contenere la discrezionalità della polizia giudiziaria in tutti i casi in cui lo stesso ritiene che sussistano indilazionabili esigenze di tutela della collettività. L’impianto del vigente codice di procedura penale è retto, nella materia de qua, da due criteri enunciati in modo distinto dalla legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale). Il primo ha natura quantitativa e si basa sulla gravità del reato, quale risulta dalle pene edittali, minima e massima, previste. Il secondo ha natura qualitativa e si basa su «speciali esigenze di tutela della collettività».&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Al primo criterio si informa l’art. 380, comma 1, del codice di procedura penale, che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per reati puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Al secondo criterio si informa il comma 2 dello stesso articolo, che contempla, accanto ai reati consumati, anche quelli tentati, per i quali, ai sensi dell’art. 56 del codice penale, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. Tale diminuzione di pena porta il minimo e il massimo applicabile ai suddetti reati a valori molto vicini a quelli previsti dall’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3.3. − Dal dato sopra esposto si desume che rilevano, per questa seconda fascia di reati, non i valori della pena in sé e per sé considerati, ma le particolari esigenze di tutela della collettività, che vengono apprezzate dal legislatore in rapporto ad una serie molteplice di elementi, storicamente mutevoli e frutto di scelte di politica criminale non censurabili in sede di controllo di legittimità costituzionale delle leggi, a meno che non si tratti di opzioni manifestamente irragionevoli.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La manifesta irragionevolezza può essere rilevata o a seguito di confronto con tertia comparationis omogenei o in esito alla constatazione di una contraddizione intrinseca della norma censurata.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non ricorrono né la prima né la seconda ipotesi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3.4. − Non la prima, poiché, come già s’è rilevato, l’ordinamento conosce previsioni di arresto obbligatorio in flagranza per reati, consumati o tentati, le cui pene, minime e massime, sono fissate dal legislatore su valori analoghi a quelli del reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A puro titolo esemplificativo, in aggiunta a quanto detto sopra a proposito del reato tentato, si può citare l’art. 624-bis cod. pen., che prevede, per il furto in abitazione e per il furto con strappo, la reclusione da uno a sei anni. Tale fattispecie è stata inserita dall’art. 10, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), tra i casi di arresto obbligatorio in flagranza contemplati dall’art. 380, comma 2, cod. proc. pen.. Come nel caso oggetto del presente giudizio, si tratta di azioni delittuose che hanno provocato, in tempi successivi all’entrata in vigore del codice di procedura penale, un aumentato allarme sociale, cui il legislatore ha ritenuto di rispondere, tra l’altro, con la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quanto al rilievo concernente il rapporto tra l’arresto obbligatorio e la tenuità della pena edittale, questa Corte ha precisato, per un caso analogo, che «si tratta di una scelta di politica criminale di prevenzione sociale di spettanza del legislatore, il quale ha ritenuto di dover prescindere, nelle sue discrezionali determinazioni, dall’entità obiettiva del reato e della pena edittale» (sentenza n. 588 del 1989, conforme alla sentenza n. 211 del 1975; lo stesso principio esprime la sentenza n. 305 del 1996).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Più in generale, questa Corte ha messo in rilievo l’insufficienza delle censure di legittimità costituzionale basate su «una comparazione tra norme concernenti misure cautelari, condotta sul solo piano dell’offensività piuttosto che su quello, più ampio, delle complessive esigenze che possono essere assicurate attraverso le misure in questione» (sentenza n. 22 del 2007).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La scelta dell’arresto obbligatorio in flagranza per il reato oggetto dei giudizi a quibus è collegata ad una risposta politica che il Parlamento ha ritenuto di attuare, in questo come in altri casi, a fronte dell’aumentata percezione sociale della pericolosità di un fenomeno (nella specie, l’inottemperanza all’ordine di allontanamento conseguente ad un provvedimento di espulsione), ferma restando la garanzia del controllo del giudice sull’esistenza dei presupposti per l’applicazione della misura. Questa Corte infatti ha richiamato l’attenzione sul rilievo che «l’art. 385 cod. proc. pen. esclude in via generale l’arresto quando, tenuto conto delle circostanze, il fatto appare compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, ovvero in presenza di una causa di non punibilità: e la stessa regola non può non valere, a fortiori, quando si tratti, come nella specie, di elemento negativo interno allo stesso fatto tipico» (sentenza n. 5 del 2004).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Non spetta a questa Corte esprimere valutazioni sull’efficacia della risposta repressiva penale rispetto a comportamenti antigiuridici che si manifestino nell’ambito del fenomeno imponente dei flussi migratori dell’epoca presente, che pone gravi problemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza. Al giudice delle leggi appartiene il compito di verificare che il legislatore non abbia introdotto ingiustificate disparità di trattamento all’interno di un quadro normativo storicamente dato.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per i motivi esposti, si deve ritenere che la previsione dell’arresto obbligatorio si collochi sulla stessa linea che ha indotto il legislatore a previsioni simili in altri casi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3.5. – Non è riscontrabile neppure, nella norma censurata, una contraddizione intrinseca, che ne riveli la manifesta irragionevolezza. Non vale in proposito richiamare la sentenza n. 223 del 2004 di questa Corte, giacché tale pronuncia di illegittimità costituzionale si è fondata sulla contraddizione palese insita in una misura precautelare che non avrebbe mai potuto avere uno sbocco processuale, attesa la natura contravvenzionale del reato previsto dalla legge allora vigente, e la connessa inapplicabilità di misure cautelari da parte del giudice, rimanendo pertanto «fine a se stessa». Dopo la modifica legislativa, che ha trasformato la fattispecie di «indebito trattenimento» da contravvenzione in delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni (e dunque suscettibile dell’applicazione di una misura cautelare personale), la contraddizione riscontrata dalla Corte nella citata pronuncia è venuta meno, fermi restando i rilievi sugli squilibri, le sproporzioni e le disarmonie del complessivo sistema sanzionatorio già segnalati dalla sentenza n. 22 del 2007, rimediabili solo da un intervento organico del legislatore.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;per questi motivi&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;riuniti i giudizi,&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall’art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, dal Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con le ordinanze indicate in epigrafe;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 27 e 136 Cost., dal Tribunale di Agrigento, sezioni distaccate di Canicattì e di Licata, con le ordinanze indicate in epigrafe.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;F.to:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Franco BILE, Presidente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gaetano SILVESTRI, Redattore&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2008.&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-106789722735231964?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/106789722735231964'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/106789722735231964'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/07/arresto-obbligatorio-ed-indebito.html' title='Arresto obbligatorio ed indebito trattenimento del cittadino extracomunitario: La Corte costituzionale respinge le questioni sollevate .'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-5055372947315741287</id><published>2008-07-10T07:10:00.001-07:00</published><updated>2008-07-10T07:10:16.483-07:00</updated><title type='text'>Codice Deontologico Forense: le nuove modifiche introdotte</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;da www.altalex.com &lt;br/&gt;articolo di  Antonino Ciavola&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href='http://www.altalex.com/index.php?idnot=42277'&gt;Codice Deontologico Forense: le nuove modifiche introdotte&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt;Nella seduta del 12 giugno 2008 il CNF ha modificato alcuni articoli del codice deontologico, a seguito dei rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato, nell'ambito dell’indagine conoscitiva sugli Ordini professionali.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L’art. 17 bis, nella parte in cui autorizza l’utilizzazione di siti web con dominio proprio dell’avvocato, è stato modificato nel senso che l’avvio del sito deve essere tempestivamente comunicato al Consiglio dell’Ordine, con soppressione della preventiva autorizzazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L’art. 18, che riguarda i rapporti con la stampa, è stato modificato in senso analogo, ed il parere preventivo del Consiglio dell’Ordine nel caso di rubriche su organi di stampa o televisive è sostituito da una semplice comunicazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L’art. 24, canone IV, è stato modificato premettendo le parole “ai fini della tenuta degli albi” prima dell’obbligo di comunicazione della costituzione di associazioni e dell’apertura di studi e recapiti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L’art. 45 è stato modificato precisando che in caso di pattuizione di compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi (patto di quota lite) resta fermo il principio dell’art. 2233 del codice civile.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Apparentemente si tratta di modifiche di scarsa rilevanza; però l’esame della relazione del CNF, dei rilievi dell’Autorità garante e soprattutto delle modifiche richieste e non apportate diventa illuminante.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Le prime due modifiche tendono a ridurre il potere di controllo dei consigli dell’ordine e a lasciare maggior libertà agli avvocati; ricordiamo che in un tempo non lontano qualunque forma di pubblicità era vietata, ed in seguito vi fu una timida apertura all’informazione professionale, sempre rigorosamente controllata in via preventiva dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La nota dell’Autorità garante tendeva a liberalizzare ogni forma di pubblicità, in linea con la riforma Bersani, e addirittura la richiesta era quella di eliminare il riferimento al rispetto e al decoro della professione, nonché il divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ancor più specificamente, l’autorità chiedeva la modifica dell’art. 17 nella parte in cui vieterebbe una forma di pubblicità autoreferenziale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Secondo l’autorità, pertanto, ogni avvocato dovrebbe avere la possibilità di farsi pubblicità come un’azienda commerciale, utilizzando anche il classico dolus bonus e cioè presentandosi sul mercato come il migliore, il più preparato, il più vincente, senza motivazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La resistenza del CNF, davvero lodevole, punta all’interesse generale che l’informazione data risponda a correttezza e verità, evitando che gli iscritti all’albo compiano azioni di promozione o propaganda che possano pregiudicare la dignità della professione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In particolare, il CNF individua l’informazione pubblicitaria come un’attività finalizzata a fornire utilità ai clienti, e non come un’attività motivata dall’interesse economico del professionista.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per le ragioni sopra succintamente esposte, il CNF non ha accolto i rilievi finalizzati ad una semplificazione dell’art. 17 bis e non ha fatto alcun riferimento, nella nuova versione, ai prezzi delle prestazioni offerte.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tale posizione, anche se ben motivata e ben giustificata dall’intera storia delle regole deontologiche, sembra destinata però a cedere il passo se non sarà definitivamente chiarito, nella legislazione interna, un principio comunitario fondamentale per le libere professioni.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Occorrerebbe cioè precisare, in modo definitivo, che tra i liberi professionisti e gli imprenditori vi sono differenze sistematiche di fondamentale importanza, poiché ai secondi è richiesto, molto più dei primi, di rispettare regole di natura etica nel loro comportamento, regole che spesso sono anteposte al loro interesse economico.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La legislazione più recente, e mi riferisco in particolare alla legge Bersani, sembra invece andare nella errata direzione di una totale equiparazione tra professionisti ed imprenditori.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Senza un mutamento di rotta da parte del legislatore, che giustifichi la sopravvivenza delle regole deontologiche ed il loro autogoverno, ogni limite etico è destinato a cadere, con conseguenti danni irreparabili a carico della collettività e dei singoli utenti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;(Altalex, 10 luglio 2008. Nota di Antonino Ciavola)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DELIBERA 12 GIUGNO 2008, N. 15&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;VERBALE DI ADUNANZA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;N.15-A&lt;br/&gt;(TRIENNIO 2007-2010)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L'anno duemilaotto, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 10, in Roma, presso la sede amministrativa di via del Governo Vecchio, n. 3, il Consiglio Nazionale Forense si è riunito in seduta amministrativa straordinaria, previa convocazione spedita a mezzo e-mail a tutti i Consiglieri in data 6 giugno 2008, con l'intervento dei Signori:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Guido ALPA&lt;br/&gt;Presidente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Pierluigi TIRALE&lt;br/&gt;Segretario&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Carlo ALLORIO&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Antonio BAFFA&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Giuseppe BASSU&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Nicola BIANCHI&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Alessandro BONZO&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Stefano BORSACCHI&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Aldo BULGARELLI&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Luigi CARDONE&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Lucio DEL PAGGIO&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Giovanni D'INNELLA&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Fabio FLORIO&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Bruno GRIMALDI&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Corrado LANZARA&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Andrea MASCHERIN&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Ubaldo PERFETTI&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Silverio SICA&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Giovanni VACCARO&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Carlo VERMIGLIO&lt;br/&gt;Componente&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sono assenti gli altri Componenti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Assume la Presidenza il Presidente, avv. prof. Guido Alpa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il Presidente, accertato che i Consiglieri presenti sono in numero superiore a quello stabilito dall'art. 22 del D.D.L. 23 novembre 1944, n. 382, dichiara valida l'adunanza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;L'ORDINE DEL GIORNO della seduta odierna comprende la trattazione dei seguenti argomenti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;OMISSIS&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il Presidente Alpa richiama l'attenzione del Consiglio sulla necessità di fornire quanto prima le risposte ai rilievi sul Codice deontologico forense formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso della audizione del 18 aprile scorso e alla quale hanno partecipato, oltre a questi, il Cons. Segretario Tirale, il Vice Pres. Perfetti e il Cons. Stefenelli, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli Ordini professionali avviata dalla medesima Autorità nel gennaio 2007.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, premesso che, nel corso dell'audizione avvenuta il 18 aprile 2008, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato i rilievi di seguito indicati al vigente codice deontologico forense:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) con riferimento all'art. 45, ha ribadito l'auspicio che la norma sia integrata con la formulazione "fermo restando il principio di libera determinazione del compenso";&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) con riferimento alla disciplina dell'informazione sull'attività professionale, ha rilevato che il divieto di pubblicità comparativa e quello di pubblicità elogiativa prevista dall'art. 17, comma 4, del ed. forense non sono giustificabili e, quanto al requisito della pubblicità elogiativa, ha affermato che sarebbe auspicabile la modificazione della norma, con riferimento al requisito dell'autoreferenzialità;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) il riferimento ai limiti del rispetto e del decoro della professione, previsti dallo stesso art. 17 c.d.f., non sono giustificabili sotto il profilo concorrenziale, perché potrebbero disincentivare significativamente l'utilizzo della leva della pubblicità;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d) con riferimento all'art. 17 bis del codice deontologico forense ha auspicato la modificazione della norma, con eliminazione della elencazione di ciò che la pubblicità deve e può indicare o, in subordine, con la precisazione che tra i contenuti ammessi compaiano chiaramente i prezzi delle prestazioni offerte e sia eliminato il divieto di dare conto del nome dei clienti, ancorché questi abbiano prestato il proprio consenso;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;e) con riferimento all'art. 18, comma 3, ha formulato l'auspicio che l'obbligo di richiedere il parere favorevole sia sostituito con l'obbligo di previa comunicazione;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;f) in relazione ai divieti contenuti nell'art. 19, punti III e IV nella parte in cui essi fanno riferimento alla correttezza e al decoro, o ai divieti di offerta di prestazioni al domicilio degli utenti, o in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o a persone determinate per uno specifico affare, ha auspicato la modificazione della norma con precetti normativi specifici che individuino situazioni di svantaggio o di debolezza fisica o psichica dei potenziali clienti;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;g) ha sollecitato la modificazione della norma prevista dall'art. 24, comma 4, con la precisazione che la prescrizione dell'obbligo di comunicazione senza ritardo della costituzione di associazioni o società "professionali o di studi principali o secondari o di recapiti', sia riferita alla tenuta degli albi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il Consiglio preso atto dei rilievi formulati dall'Autorità e del parere espresso dalla Commissione interna per la revisione del codice deontologico nella riunione del 30 maggio scorso&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;delibera&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;   1. di accogliere il rilievo formulato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, riportato alla lettera a) delle premesse con riferimento alla formulazione dell'art. 45 c.d.f. e di integrare il testo di tale norma con la locuzione "fermo il principio disposto dall'art. 2233 del codice civile";&lt;br/&gt;   2. di accogliere il rilievo formulato dall'Autorità, riportato nelle premesse della presente delibera alla lettera e), nella parte in cui prevede il parere preventivo del Consiglio dell'Ordine, sostituendo a tale formulazione la seguente: "previa comunicazione tempestiva";&lt;br/&gt;   3. di accogliere, inoltre, l'invito a integrare l'art. 17 bis. c.d.f., comma 2, modificandone il testo, sostituendo alla formulazione"prewa comunicazione" quella "previa tempestiva comunicazione";&lt;br/&gt;   4. di chiedere alla Commissione per la revisione del codice deontologico forense di -sottoporre a riesame la formulazione dell'art. 17 bis intitolato "Modalità dell'informazione" per valutare l'eventuale opportunità di una sua semplificazione;&lt;br/&gt;   5. di accogliere il rilievo formulato dall'Autorità con riferimento all'art. 24 del c.d.f., con la precisazione che la comunicazione prevista da tale norma al canone IV sia preceduta dalla dizione "ai fini della tenuta dell'albo";&lt;br/&gt;   6. di non accogliere i rilievi riportati alle lettere b), c), e) ed f) delle premesse per le seguenti ragioni:&lt;br/&gt;      6.1. Il richiamo ai doveri di dignità e decoro della professione è esplicitamente contenuto nell'art. 12 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, e costituisce il parametro normativo generale, alla stregua del quale deve essere valutata la condotta degli esercenti la professione forense.&lt;br/&gt;      Il carattere di norma di legge del codice deontologico deriva dalla delega effettuata dall'ordinamento professionale al Consiglio Nazionale Forense, il cui potere trova origine e limite nel parametro normativo previsto dalla norma generale, che rimanda all'autonomia collettiva la funzione di integrare la norma legislativa in bianco dettata dal legislatore. In questo senso si è recentemente espressa la Corte Suprema attribuendo alle norme del codice disciplinare forense la natura di "fonti normative integrative di precetto legislativo" (Cass. Civ. Sez. U. 20.12.2007 n. 26810).&lt;br/&gt;      Da ciò deriva la necessità che la norma deontologica sia formulata in relazione al parametro normativo che la legittima.&lt;br/&gt;      6.2 II divieto di pubblicità comparativa e quello di pubblicità elogiativa sono funzionali all'interesse generale che l'informazione data dall'avvocato risponda a principi di correttezza e di verità.&lt;br/&gt;      Le norme deontologiche che lo prevedono sono coerenti con le analoghe disposizioni contenute nei codici deontologici di Paesi comunitari a noi vicini, quali la Francia e la Spagna e sono compatibili con l'art. 81 CE, in combinato disposto con l'art. 10 CE. Esse integrano una restrizione giustificata, in funzione dell'interesse generale alla corretta amministrazione della giustizia e della dignità della professione, dal momento che tale limitazione è volta ad evitare che gli iscritti all'albo professionale possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione. L'informazione, infatti, è ammessa nei limiti in cui è data per favorire la conoscenza pubblica di notizie utili a far conoscere l'esistenza e l'identità del professionista ed il luogo ove svolge l'attività, oltre che il tipo di prestazioni che egli è in grado di garantire; l'informazione non può eccedere tale funzione perché, se ciò si ammettesse, l'informazione sarebbe almeno in parte motivata dall'interesse economico del professionista a promuovere le proprie prestazioni, anche a prescindere dalla loro necessità o dalla utilità che esse possono avere per il cliente.&lt;br/&gt;      Si tratta, del resto di un limite coerente con la sentenza della Corte di Giustizia pronunziata nella causa C-446/05 e con le conclusioni in quel procedimento assunte dall'avvocato Generale.&lt;br/&gt;      6.3. Le stesse ragioni militano per la conservazione del disposto dell'art. 19, canoni III e IV, con l'ulteriore precisazione che le norme ivi indicate hanno come obbiettivo la tutela della professione dall'esercizio di forme di acquisizione della clientela illegittime e comunque scorrette.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Il Consiglio, pertanto&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;DELIBERA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;A) che il nuovo testo dell'articolo 17 bis c.d.f. è il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    ART. 17 bis - Modalità dell'informazione.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;        * la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;&lt;br/&gt;        * il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;&lt;br/&gt;        * la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;&lt;br/&gt;        * il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    Può indicare:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;        * i titoli accademici;&lt;br/&gt;        * i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;&lt;br/&gt;        * l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;&lt;br/&gt;        * i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;&lt;br/&gt;        * le lingue conosciute;&lt;br/&gt;        * il logo dello studio;&lt;br/&gt;        * gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;&lt;br/&gt;        * l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;&lt;br/&gt;        * i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;&lt;br/&gt;        * le lingue conosciute;&lt;br/&gt;        * il logo dello studio;&lt;br/&gt;        * gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;&lt;br/&gt;        * l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;B) Che II nuovo testo dell'articolo 18 c.d.f. è il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    ART. 18 - Rapporti con la stampa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di&lt;br/&gt;    appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del&lt;br/&gt;    proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;C) Il nuovo testo dell'articolo 24 c.d.f. è il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    ART. 24 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    IV. Ai fini della tenuta degli albi, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;D) Il nuovo testo dell'articolo 45 c.d.f., è il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    ART. 45 - Accordi sulla definizione del compenso.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;    E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 ce. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;OMISSIS&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE&lt;br/&gt;f.to Avv. Pierluigi Tirale f.to Avv. Prof. Guido Alpa&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;E' ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Roma, 12 giugno 2008.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;IL CONSIGLIERE SEGRETARIO&lt;br/&gt;Avv. Pierluigi Tirale&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-5055372947315741287?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/5055372947315741287'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/5055372947315741287'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/07/codice-deontologico-forense-le-nuove.html' title='Codice Deontologico Forense: le nuove modifiche introdotte'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-2558052834423857464</id><published>2008-07-09T01:02:00.000-07:00</published><updated>2008-07-09T01:14:50.210-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='minori'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='carta di noto'/><title type='text'>CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002)</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;A conclusione dell’Incontro di Esperti tenuto dall’I.S.I.S.C. (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) a Noto nei giorni 4-7 luglio 2002 e organizzato dall’avv. Luisella de Cataldo Neuburger si é proceduto all’aggiornamento della “Carta di Noto” con l’apporto interdisciplinare di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili di Servizi.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LINEE GUIDA PER L’ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PREMESSA&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il presente aggiornamento della Carta di Noto del 1996, che costituisce ormai un riferimento costante per giurisprudenza, letteratura e dottrina, è stato reso necessario dalle innovazioni legislative intervenute nel frattempo e dall’evoluzione della ricerca  scientifica in materia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, nel rispetto dei principi&lt;br /&gt;costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell’ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. La consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati,  tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;&lt;br /&gt;b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;2. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. L’esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche  riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;3. In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e ove necessario, al contesto sociale del minore.&lt;br /&gt;E' metodologicamente scorretto esprimere un parere senza avere esaminato il minore e gli adulti cui si fa riferimento, sempre che se ne sia avuta la rituale e materiale possibilità. Qualora l'indagine non possa essere svolta con tale ampiezza, va dato conto delle ragioni dell’incompletezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;4. Si deve ricorrere in ogni caso possibile alla videoregistrazione, o quanto meno all’audioregistrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore. Tale materiale, per essere utilizzato ai fini del giudizio, va messo a disposizione delle parti e del magistrato. Qualora il minore sia stato sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto avrà cura di individuare, esplicitare e valutare le varie ipotesi alternative, siano esse emerse o meno nel corso dei colloqui.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;6. Nel colloquio con il minore occorre:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;&lt;br /&gt;b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;&lt;br /&gt;c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;&lt;br /&gt;d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte, senza impegnare il minore in responsabilità per ogni eventuale sviluppo procedimentale. .&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;7. L’incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé come indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l’abuso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale è necessario che l’esperto rappresenti, a chi gli conferisce l’incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L’esperto, anche, se non richiesto, non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;10. La funzione dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai servizi socio-sanitari pubblici.&lt;br /&gt;In ogni caso i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell’accertamento dei fatti che è riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;11. L’assistenza psicologica al minore va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l’incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall’esperto e non potrà comunque interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12. Alla luce dei principi espressi da questa Carta si segnala l’urgenza che le istituzioni competenti diano concreta attuazione alle seguenti prescrizioni contenute nell’art. 8 del PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO SULLA VENDITA DI BAMBINI, LA PROSTITUZIONE DEI BAMBINI E LA PORNOGRAFIA RAPPRESENTANTE BAMBINI (stipulato il 6 settembre 2000 a New York, ratificato con legge dello Stato  11 marzo 2002  n. 46) con le quali:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;1. Gli Stati Parte adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) Riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adottando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) Informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo ed alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c) Permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d) Fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e) Proteggendo, se del caso, la vita privata e l’identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;&lt;br /&gt;f) [...]&lt;br /&gt;g) [...]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. [...]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Gli Stati Parte si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell’ordinamento giudiziario penale, l’interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Gli Stati Parte adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano  delle vittime dei reati di cui al presente Protocollo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Se del caso, gli Stati Parte si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l’integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e riabilitazione delle vittime di tali reati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell’accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comitato d'Esperti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI NOTO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Noto (Siracusa), 4 - 7 luglio 2002&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elenco Partecipanti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dr. Adriana Alfieri&lt;br /&gt;Psicologa, Psicoterapeuta&lt;br /&gt;Centro di Salute Mentale ASL 8&lt;br /&gt;V.le Tica, 39 -Siracusa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avv. Germano Bellussi&lt;br /&gt;Avvocato,  Psicoterapeuta&lt;br /&gt;Corso del Popolo 58&lt;br /&gt;30172 Mestre (VE)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dr. Cristina Cabras&lt;br /&gt;Docente Psicologia Giuridica,&lt;br /&gt;Università di Cagliari,&lt;br /&gt;Facoltà di Scienze della Formazione&lt;br /&gt;Via Is Mirrionis 1 -09123 Cagliari&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dr. Paolo Capri&lt;br /&gt;Psicologo,  Psicoterapeuta&lt;br /&gt;Presidente CEIPA (Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica)&lt;br /&gt;Membro esperto Commissione Deontologica Ordine degli Psicologi del Lazio.&lt;br /&gt;Via Bisagno, 15 -00199 Roma&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avv. Domenico Carponi Schittar&lt;br /&gt;Avvocato&lt;br /&gt;Via Aleardi, 41 - 30172 Mestre, Venezia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prof. Avv. Claudia Cesari&lt;br /&gt;Avvocato Penalista&lt;br /&gt;Associato di Procedura Penale&lt;br /&gt;Università di Macerata - Istituto di Diritto e Procedura Penale&lt;br /&gt;Via Garibaldi, 20 -62100 Macerata&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S.E. Prof. Giovanni Conso&lt;br /&gt;Presidente Onorario Corte Costituzionale&lt;br /&gt;già Ministro di Grazia e Giustizia&lt;br /&gt;Professore Emerito di Procedura Penale - Università di Torino&lt;br /&gt;Presidente Conferenza Diplomatica per l'Istituzione di una Corte&lt;br /&gt;Penale Internazionale -  Roma&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avv. Luisella de Cataldo Neuburger&lt;br /&gt;Avvocato, Psicologo,&lt;br /&gt;Presidente Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG)&lt;br /&gt;Via Ippolito Nievo, 2 - Milano&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Don Fortunato Di Noto&lt;br /&gt;Vice Presidente Mondiale&lt;br /&gt;"Innocenza in Pericolo"-  Avola, Siracusa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avv. Antonio Forza&lt;br /&gt;Avvocato&lt;br /&gt;S. Marco 4600 - 30124 Venezia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dr. Giuliano Giaimis&lt;br /&gt;Medico Dirigente&lt;br /&gt;Neuropsichiatria Infantile&lt;br /&gt;Roma RMC&lt;br /&gt;Via Filippo Carcano, 25&lt;br /&gt;00147 Roma&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prof. Glauco Giostra&lt;br /&gt;Ordinario di Procedura Penale&lt;br /&gt;Istituto di Diritto e Procedura Penale&lt;br /&gt;Facoltà di Giurisprudenza&lt;br /&gt;Università di Macerata&lt;br /&gt;Corso Garibaldi 20 -62100 Macerata&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prof.Avv. Guglielmo Gulotta&lt;br /&gt;Avvocato, Psicologo&lt;br /&gt;Ordinario di Psicologia Giuridica - Facoltà di Psicologia&lt;br /&gt;Università di Torino &lt;br /&gt;Via Morosini, 39 -20135 Milano&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dr. Anita Lanotte&lt;br /&gt;Psicologo, Psicoterapeuta&lt;br /&gt;Vice Presidente CEIPA (Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica)&lt;br /&gt;Socio Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Roma.&lt;br /&gt;Via Bisagno, 15 -00199 Roma&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pres. Luigi Lanza&lt;br /&gt;Presidente&lt;br /&gt;II Sezione Corte d'Assise d'Appello&lt;br /&gt;30100 Venezia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dr. Vania Patané&lt;br /&gt;Prof. Associato Facoltà di Giurisprudenza&lt;br /&gt;Università di Catania&lt;br /&gt;Via Gallo, 24 - 95124 Catania&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avv. Ettore Randazzo&lt;br /&gt;Avvocato, Responsabile delle Scuole per&lt;br /&gt;penalisti, Unione delle Camere Penali;&lt;br /&gt;Professore a contratto, Facoltà di Giurisprudenza,&lt;br /&gt;Università di Urbino&lt;br /&gt;Via C. Tacito, 50 -00193 Roma&lt;br /&gt;Viale Tunisi, 29 - 96100 Siracusa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prof. Lino Rossi&lt;br /&gt;Psicologo Forense&lt;br /&gt;Docente di Psicoterapia della Famiglia,&lt;br /&gt;Facoltà di Medicina e Chirurgia&lt;br /&gt;Piazza del Monte, 9&lt;br /&gt;42100 Reggio Emilia&lt;br /&gt;Università degli Studi di Ferrara&lt;br /&gt;CARID Via Savonarola, 27&lt;br /&gt;44100 Ferrara&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prof. Fulvio Scaparro&lt;br /&gt;Psicoterapeuta&lt;br /&gt;Via Castelfidardo, 8&lt;br /&gt;20121 Milano&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dr. Franco Scirpo&lt;br /&gt;Psicologo Psicoterapeuta&lt;br /&gt;Via Mortellaro, 7 -Siracusa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dr. Gustavo Sergio&lt;br /&gt;Magistrato&lt;br /&gt;Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,&lt;br /&gt;Via Bissa -30100 Venezia Mestre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;S.E. Cons. Giovanni Tinebra&lt;br /&gt;Segretario Consiglio di Direzione I.S.I.S.C.&lt;br /&gt;Capo DipartimentoAmministrazione Penitenziaria&lt;br /&gt;Ministero della Giustizia&lt;br /&gt;Largo Luigi Daga, 2 -00164 Roma&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;Dr. Angelo Varese&lt;br /&gt;Psicanalista, Psicologo, Psicoterapeuta&lt;br /&gt;Mestre, Venezia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pres. Dr. Piero Luigi Vigna&lt;br /&gt;Procuratore Nazionale Antimafia&lt;br /&gt;Direzione Nazionale Antimafia&lt;br /&gt;Via Giulia, 52 - 00186 Roma&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Noto 7 luglio 2002&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-2558052834423857464?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/2558052834423857464'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/2558052834423857464'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/07/carta-di-noto-aggiornata-7-luglio-2002.html' title='CARTA DI NOTO AGGIORNATA (7 luglio 2002)'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-1020133112293157436</id><published>2008-07-08T08:01:00.001-07:00</published><updated>2008-07-08T08:01:01.927-07:00</updated><title type='text'>Il ricorso per cassazione : dalle misure cautelari alla sentenza . Tecniche, strategie, deontologia</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;div align='center'&gt;CAMERA PENALE "PIERLUIGI ROMANO" SIRACUSA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SCUOLA FORENSE "PIERLUIGI ROMANO" SIRACUSA&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;div align='center'&gt;IL RICORSO IN CASSAZIONE&lt;br/&gt;DALLE MISURE CAUTELARI ALLA SENTENZA&lt;br/&gt;TECNICHE – STRATEGIE - DEONTOLOGIA&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;div align='center'&gt;Siracusa, 1 – 7 SETTEMBRE 2008&lt;br/&gt;HOTEL VALLE DI MARE – FONTANE BIANCHE&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div align='center'&gt;INTERVERRANNO&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;Dott. Francesco Iacoviello: Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Avv. Valerio Spigarelli: Avvocato in Roma; già Presidente Camera Penale di Roma; già Segretario UCPI&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Orario dei lavori: dall'1 al 6 settembre, ore 17:00 – 19:30&lt;br/&gt;Quota d'iscrizione: € 200,00, da versarsi in loco&lt;br/&gt;Numero partecipanti disponibile: 60&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per iscrizioni ed informazioni, rivolgersi a: &lt;br/&gt;Avv. Valerio Vancheri (0931 – 65901); Avv. Luca Ruaro (0931 – 65840)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Per prenotazioni Hotel Valle di Mare:&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;Tel. 0931/791653.4 - Fax: 0931/791655 &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a target='_blank' href='mailto:info@valledimare.it'&gt;info@valledimare.it&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;a target='_blank' href='http://www.valledimare.it/'&gt;www.valledimare.it&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-1020133112293157436?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1020133112293157436'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1020133112293157436'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/07/il-ricorso-per-cassazione-dalle-misure.html' title='Il ricorso per cassazione : dalle misure cautelari alla sentenza . Tecniche, strategie, deontologia'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-7702865419451830436</id><published>2008-07-07T07:17:00.000-07:00</published><updated>2008-07-07T12:20:19.063-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Da cortedicassazione.it  Sentenza n.26654 del 27 marzo 2008 - depositata il 2 luglio 2008</title><content type='html'>&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;table class="tdGiallino" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td class="tdGiallino" align="right" width="10%"&gt;    &lt;table class="tdGiallino" align="right" width="100%"&gt;    &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td&gt;&lt;!--input type="image" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" onClick='poponclick2("Export_Single.asp?NRG=&lt; %=NRG%&gt;",1 ,0 ,0 )'&gt;&lt;/td--&gt;    &lt;!--&lt;td&gt;&lt;a href="#"&gt;&lt;img border="0" onclick="window.print()" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onmousedown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;--&gt;   &lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1218#"&gt;&lt;img onclick="window.print()" src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnStampaUp.gif" alt="Stampa" onmousedown="this.src='/images/button/btnStampaDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnStampaUp.gif'" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1218#"&gt;&lt;img onclick="window.close()" src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnChiudiUp.gif" alt="Chiudi" onmousedown="this.src='/images/button/btnChiudiDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnChiudiUp.gif'" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;br /&gt;    &lt;table class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="90%"&gt;       &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;b&gt;PERSONA GIURIDICA – RESPONSABILITA’ DA REATO – CONFISCA DEL PROFITTO DEL REATO – NOZIONE DI PROFITTO&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr align="justify"&gt;&lt;td colspan="2"&gt;Pronunziandosi per la prima volta sulla responsabilità degli enti collettivi da reato, le Sezioni Unite hanno affermato che il profitto del reato oggetto di confisca ai sensi dell’art. 19 del d. lgs. n. 231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma che nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico (“reato in contratto”), non possa essere considerata tale anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli imponeva. La Corte ha in proposito precisato che nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico (quali ad esempio quelli del “profitto lordo” e del “profitto netto”), ma che al contempo tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un’irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui l’ente adempiendo al contratto, che pure trova la sua genesi nell’illecito, ha posto in essere un’attività i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato.&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Testo Completo:&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008 - depositata il 2 luglio 2008&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore N. Milo)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;              &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Documenti:&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;        &lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;       &lt;b&gt;Apri:&lt;/b&gt; &lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/26654sen_08.doc" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.cortedicassazione.it/images/download.gif" alt="Apri" align="middle" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;           &lt;b&gt;Dimensione:&lt;/b&gt;            &lt;b&gt;Formato:&lt;/b&gt;         &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;             &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;         &lt;/td&gt;     &lt;td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;     &lt;td colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-7702865419451830436?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/7702865419451830436'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/7702865419451830436'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/07/da-cortedicassazionit-sentenza-n-26654.html' title='Da cortedicassazione.it  Sentenza n.26654 del 27 marzo 2008 - depositata il 2 luglio 2008'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-2662395987629762165</id><published>2008-06-25T08:47:00.000-07:00</published><updated>2008-06-25T08:52:25.491-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>SEZIONI UNITE:IMPUGNAZIONI-PERSONA OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE– SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE–RICORSO PER CASSAZIONE–FINI PENALI-CONSEGUENZE</title><content type='html'>&lt;table class="tdGiallino" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td class="tdGiallino" align="right" width="10%"&gt;    &lt;table class="tdGiallino" align="right" width="100%"&gt;    &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td&gt;&lt;!--input type="image" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onMouseDown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onMouseUp="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" onClick='poponclick2("Export_Single.asp?NRG=&lt; %=NRG%&gt;",1 ,0 ,0 )'&gt;&lt;/td--&gt;    &lt;!--&lt;td&gt;&lt;a href="#"&gt;&lt;img border="0" onclick="window.print()" src="/images/button/btnXMLUp.gif" alt="Estrazione XML Dati Ricorso" onmousedown="this.src='/images/button/btnXMLDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnXMLUp.gif'" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;--&gt;    &lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1211#"&gt;&lt;img onclick="window.print()" src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnStampaUp.gif" alt="Stampa" onmousedown="this.src='/images/button/btnStampaDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnStampaUp.gif'" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1211#"&gt;&lt;img onclick="window.close()" src="http://www.cortedicassazione.it/images/button/btnChiudiUp.gif" alt="Chiudi" onmousedown="this.src='/images/button/btnChiudiDown.gif'" onmouseup="this.src='/images/button/btnChiudiUp.gif'" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;     &lt;br /&gt;            &lt;table class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="90%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;b&gt;IMPUGNAZIONI- PERSONA OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE – SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE – RICORSO PER CASSAZIONE – FINI PENALI - CONSEGUENZE &lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa all’esito dell’udienza preliminare, è proposto, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006 all’art. 428 c.p.p., esclusivamente agli effetti penali, sicché la Corte, in caso di annullamento con rinvio, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale cui appartiene il G.U.P. che ha emesso la sentenza impugnata. &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt; &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Testo Completo:&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Sentenza n. 25695 del 29 maggio 2008 - depositata il 24 giugno 2008&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. Canzio)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;              &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Documenti:&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;         &lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;        &lt;b&gt;Apri:&lt;/b&gt; &lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/25695.pdf" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://www.cortedicassazione.it/images/download.gif" alt="Apri" align="middle" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;           &lt;b&gt;Dimensione:&lt;/b&gt;            &lt;b&gt;Formato:&lt;/b&gt;         &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-2662395987629762165?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/2662395987629762165'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/2662395987629762165'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/06/sezioni-uniteimpugnazioni-persona.html' title='SEZIONI UNITE:IMPUGNAZIONI-PERSONA OFFESA COSTITUITA PARTE CIVILE– SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE–RICORSO PER CASSAZIONE–FINI PENALI-CONSEGUENZE'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-1085118038106454676</id><published>2008-06-25T08:16:00.001-07:00</published><updated>2008-06-25T08:24:06.958-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='europa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Corte di Cassazione, Ufficio del massimario: Rapporti Giurisdizionali con Autorità Straniere - Mandato arresto europeo (M.A.E.) - Legge n. 69 del 2005</title><content type='html'>&lt;div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;table style="width: 683px; height: 437px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td width="20"&gt;&lt;img src="http://www.cortedicassazione.it/images/quadPop.gif" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td colspan="3"&gt;da www.cortedicassazione.it&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;table class="tdGiallino" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class="txtScuro" align="left"&gt;&lt;table style="width: 547px; height: 42px;" class="txtScuro" align="right"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width="20"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;    &lt;td align="left"&gt;&lt;b&gt;RELAZIONE N. 28 DEL 11/03/2008&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;    &lt;/tr&gt;    &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;    &lt;/td&gt;    &lt;td class="tdGiallino" align="right" width="10%"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt; &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;br /&gt;   &lt;table style="width: 503px; height: 85px;" class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"&gt;       &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;b&gt;ORIENTAMENTO DI GIURISPRUDENZA &lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;span style="font-size:78%;"&gt;Rapporti Giurisdizionali con Autorità Straniere - Mandato arresto europeo (M.A.E.) - Legge n. 69 del 2005 &lt;i&gt;&lt;b&gt;(versione aggiornata)&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Testo Completo:&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/Relazione%2028bis%20MAE_08.pdf"&gt;Relazione&lt;/a&gt; &lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;             &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;         &lt;/td&gt;     &lt;td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;     &lt;td colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;table class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"&gt;&lt;br /&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td class="tdTitleScheda" colspan="2" align="center" width="100%"&gt;&lt;img alt="" src="http://www.cortedicassazione.it/images/spacer.gif" border="0" height="2" width="1" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-1085118038106454676?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1085118038106454676'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1085118038106454676'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/06/corte-di-cassazione-ufficio-del.html' title='Corte di Cassazione, Ufficio del massimario: Rapporti Giurisdizionali con Autorità Straniere - Mandato arresto europeo (M.A.E.) - Legge n. 69 del 2005'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-6788619061405086852</id><published>2008-06-23T12:28:00.001-07:00</published><updated>2008-06-23T12:28:34.218-07:00</updated><title type='text'>Il programma del sesto weekend</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;br/&gt;&lt;div align='center'&gt;XI CORSO NAZIONALE&lt;br/&gt;DI&lt;br/&gt;FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Programma sesto week-end&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SABATO 5 luglio&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 10.00        &lt;br/&gt;Difendere tra diritto e psicologia&lt;br/&gt;Avv. Prof. Guglielmo GULOTTA – Foro di Milano&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 13.30        Conclusione dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 15.00        &lt;br/&gt;Oltre ogni ragionevole dubbio &lt;br/&gt;Avv. Prof. Luisella de CATALDO – Foro di Milano&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore  17,15        &lt;br/&gt;Le tecniche di redazione dell’atto di appello&lt;br/&gt;Prof. Avv. Gilberto LOZZI, Ordinario di Procedura Penale – Università “La Sapienza” di Roma &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 19.30        Conclusione dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;DOMENICA 6 luglio&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 9.00        &lt;br/&gt;Il Difensore nel giudizio di appello&lt;br/&gt;Avv. Lodovica GIORGI – Tesoriere UCPI&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 11,30        &lt;br/&gt;Diritto, dovere e orgoglio di Difesa (Difesa d’ufficio e Patrocinio a spese dello Stato)&lt;br/&gt;Avv. Daniele GRASSO, Presidente C.O.F. Venezia &lt;br/&gt;Avv. Nando PIAZZOLLA - Foro di Ancona &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 14.00        Pausa &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 14.30        Ripresa dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-6788619061405086852?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/6788619061405086852'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/6788619061405086852'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/06/il-programma-del-sesto-weekend.html' title='Il programma del sesto weekend'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-3458790662324104659</id><published>2008-06-23T09:05:00.000-07:00</published><updated>2008-06-23T09:09:53.231-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte costituzionale'/><title type='text'>Ingiusta detenzione : intervento della Corte costituzionale</title><content type='html'>&lt;div class="Section1"&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt;"&gt;&lt;a href="http://www.giurcost.org/" target="_new"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="background-attachment: scroll;"&gt;&lt;span style="background: red none repeat scroll 0% 50%; font-size: 11.5pt; font-family: Verdana; color: black; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-decoration: none;"&gt; CONSULTA &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="background-attachment: scroll;"&gt;&lt;span style="background: red none repeat scroll 0% 50%; font-size: 11.5pt; font-family: Verdana; color: white; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial; text-decoration: none;"&gt;ONLINE &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="color: black;"&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--[if !supportLineBreakNewLine]--&gt;&lt;br /&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"&gt;&lt;i style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;"&gt;La Corte costituzionale ha dichiarato &lt;/i&gt;&lt;span style="font-style: italic; color: rgb(0, 0, 102); font-weight: bold;"&gt;la illegittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;SENTENZA N. 219&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;ANNO 2008&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;&lt;st1:personname productid="LA CORTE COSTITUZIONALE" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="LA CORTE COSTITUZIONALE" st="on"&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;composta dai signori:&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Franco                      BILE                                       Presidente&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Giovanni Maria          FLICK                                    Giudice      &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Francesco                 AMIRANTE                                  “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Ugo                          DE SIERVO                                  “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Paolo                        MADDALENA                             “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Alfio                          FINOCCHIARO                           “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Alfonso                     QUARANTA                                “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Franco                      GALLO                                         “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Luigi                          MAZZELLA                                  “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Gaetano                    SILVESTRI                                   “&lt;/p&gt;  &lt;p class="WW-Corpodeltesto2" style="line-height: 150%;"&gt;- Sabino                      CASSESE                                     “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Maria Rita                 SAULLE                                        “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Giuseppe                   TESAURO                                    “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;- Paolo Maria              NAPOLITANO                             “&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;ha pronunciato la seguente&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;SENTENZA&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 314 del codice di procedura penale promossi con ordinanze del 19 luglio 2006 dalla Corte di cassazione, a Sezioni unite penali, sul ricorso proposto da P. A. e del 30 marzo 2007 dalla Corte d’appello di Trieste sull’istanza proposta da B. A. V. iscritte al n. 558 del registro ordinanze 2006 e al n. 753 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella &lt;i&gt;Gazzetta Ufficiale&lt;/i&gt; della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2006 e n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2007.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;            &lt;i&gt;Udito&lt;/i&gt; nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;&lt;i&gt;Ritenuto in fatto&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;&lt;span style="font-variant: small-caps;"&gt;            &lt;/span&gt;1. – Con ordinanza in data 19 luglio 2006, &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; di cassazione, a Sezioni unite penali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 2, 3, 13 (quest’ultimo invocato solo nella parte motiva dell’ordinanza di rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione, «nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Premette &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; di procedere in relazione ad un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; d’appello di Reggio Calabria aveva accolto solo in parte la richiesta presentata dall’istante ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. per ottenere la liquidazione di una somma a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione in carcere complessivamente subita dal 23 gennaio 1986 al 22 giugno 1989. &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;La Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; territoriale, infatti, aveva condannato il Ministero dell’economia al pagamento dell’indennità soltanto in relazione alla privazione della libertà subita dal 26 gennaio 1988 al 22 giugno 1989.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Così &lt;st1:personname productid="la Cassazione" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="la Cassazione" st="on"&gt;la Cassazione&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; riassume i fatti a base della decisione impugnata. &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Il 23 gennaio 1986 l’imputato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per le imputazioni di associazione per delinquere di stampo mafioso, di detenzione e porto d’armi e, successivamente, di tentato omicidio. &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Il 22 gennaio 1988 erano scaduti i termini massimi di custodia cautelare per i reati concernenti l’associazione mafiosa e le armi; la custodia era, tuttavia, mantenuta in quanto l’imputato era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per i reati di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto d’armi. Con sentenza del 23 giugno 1989, &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; d’assise d’appello aveva assolto l’imputato dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove, mentre il processo proseguiva in relazione agli altri reati. In data 17 giugno 1999 l’imputato veniva assolto dal reato associativo e condannato a dieci mesi di reclusione per i reati concernenti le armi. Infine, in data 7 maggio 2001, &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; territoriale pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di porto e detenzione di armi.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;La Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; d’appello, pronunciando sull’istanza di riparazione per ingiusta detenzione, riteneva che l’indennizzo dovesse essere riconosciuto solo per il periodo, compreso tra il 26 gennaio 1988 e il 22 giugno 1989, riguardante la custodia cautelare relativa al reato di tentato omicidio, mentre per il periodo dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988, l’istanza doveva essere respinta, sia in quanto la custodia cautelare era legittimata dalla pluralità di imputazioni, sia in quanto la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati concernenti le armi precludeva il riconoscimento del diritto alla riparazione. Ciò in quanto tale diritto è configurato dall’art. 314 cod. proc. pen. solo in caso di proscioglimento nel merito.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Avverso tale ordinanza P.A. ha proposto ricorso per Cassazione. &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso dalla quarta sezione (con ordinanza n. 1920 del 14 novembre 2005), chiariscono innanzitutto di esaminare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione limitatamente al periodo di custodia subita dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988, data quest’ultima in cui sono scaduti i termini massimi della misura cautelare relativamente ai delitti di associazione mafiosa, di detenzione e porto illegale d’armi, reati per i quali i limiti massimi di durata della custodia in carcere coincidono.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Ciò precisato, &lt;st1:personname productid="la Cassazione" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="la Cassazione" st="on"&gt;la Cassazione&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; afferma che il tema di indagine sul quale essa è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se sia o meno «configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l’imputato, sottoposto a detenzione per più titoli cautelari di pari durata massima, venga assolto da un reato con una delle formule indicate nel primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen. e venga, invece, prosciolto dall’altro reato perché estinto per prescrizione».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;La giurisprudenza di legittimità, nel caso di processo cumulativo con più imputazioni, è orientata a ritenere che, poiché il diritto all’equa riparazione spetta solo in quanto l’interessato sia stato prosciolto con formula liberatoria di merito, ai fini del riconoscimento di tale diritto è necessario che tale presupposto ricorra con riguardo a tutti gli addebiti formulati. Ciò deriverebbe dal fatto che il periodo di detenzione cautelare è unico e inscindibile per tutti i titoli custodiali di modo che, se essi hanno un identico limite massimo di durata, la mancanza di proscioglimento nel merito anche per uno solo dei reati farebbe sì che l’intera detenzione cautelare debba essere riferita a quest’ultimo, a prescindere dalla misura della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna. &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Di conseguenza, nel caso di provvedimento coercitivo fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di esse, impedirebbe il sorgere del diritto alla riparazione. &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;In senso diverso si è, tuttavia, pronunciata la suprema Corte in due decisioni della quarta sezione, le quali si caratterizzano per il fatto di aver riconosciuto la riparazione a favore di coimputati nello stesso processo dell’imputato che ora agisce per la riparazione, i quali, come quest’ultimo, erano stati assolti dal reato associativo e, dopo essere stati condannati per i reati relativi alle armi, erano stati prosciolti per prescrizione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Con la prima sentenza (6 luglio 2005, n. 40094), &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; ha osservato che «il periodo di custodia cautelare riferibile ai reati concernenti le armi non poteva in nessun caso superare il limite di dieci mesi corrispondente all’entità della reclusione inflitta con la condanna pronunciata nel giudizio di primo grado: di talché, poiché contro tale decisione il p.m. non aveva proposto appello, al reato successivamente dichiarato prescritto era attribuibile un periodo di detenzione cautelare non superiore a dieci mesi e la maggiore durata, della custodia in carcere doveva essere riferita all’imputazione per la quale era intervenuta assoluzione nel merito».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Nella seconda decisione (8 luglio 2005, n. 36898) si è affermato che «qualora risulti per il particolare svolgersi del processo, che il periodo, il tempo, delle limitazioni della libertà non coincide per tutti i titoli-reati, nel senso che possono distinguersi, con estrema precisione, il periodo di limitazione della libertà sofferta per il titolo-reato per il quale si è avuto il proscioglimento per prescrizione e il periodo di limitazione della libertà – oltre e, nel caso di specie, ben oltre, quella soglia – sofferta soltanto per il titolo-reato per il quale v'è stato il proscioglimento nel merito, non v'è nessuna ragione per negare l’equa riparazione per questo secondo periodo di limitazione della libertà».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Alla base di tali pronunce vi sarebbe la tesi secondo cui al titolo cautelare venuto meno a seguito di proscioglimento per prescrizione «non può essere riferito un periodo corrispondente alla durata massima prevista dalla legge processuale, ma esclusivamente il periodo di detenzione cautelare pari all’entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Le sezioni unite affermano di non condividere tali conclusioni dal momento che esse porterebbero a conseguenze che esorbitano dalla effettiva sfera precettiva dell’art. 314 cod. proc. pen.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tale disposizione, al comma 1, individua nella sentenza assolutoria nel merito il presupposto per il sorgere del diritto all’equa riparazione. Al comma 4 stabilisce poi che il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, secondo la regola della fungibilità ex art. 657 cod. proc. pen., ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emergerebbe «l’intenzione del legislatore di escludere integralmente la riparazione per ingiusta detenzione in tutti i casi di proscioglimento non di merito e, a maggior ragione, di condanna, prescindendo totalmente dall’effettiva misura della pena applicabile o in concerto applicata, quand’anche questa risulti largamente inferiore al periodo di custodia cautelare effettivamente subita». &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tuttavia, le sezioni unite dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. proprio «nella parte in cui esclude il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, precludendo di riflesso – nell’ipotesi di più titoli cautelari con pari limiti di durata massima – la liquidazione dell’indennità in ordine all’imputazione per la quale è intervenuta assoluzione nel merito, anche se l’effettivo periodo di custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta (o che sarebbe stata inflitta) per l’altra imputazione se il reato non fosse stato dichiarato prescritto».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;L’univoco tenore letterale della disposizione censurata precluderebbe la possibilità di interpretare la medesima in senso conforme a Costituzione. Nel medesimo senso deporrebbe la scelta di politica legislativa alla base dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.  il quale postula il proscioglimento nel merito per tutte le imputazioni.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tale disposizione, ad avviso della Suprema Corte, contrasterebbe, innanzitutto, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto non darebbe fedele attuazione della direttiva contenuta nell’art. 2, comma 1, n. 100 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale). Infatti, a fronte dell’ampiezza del principio dettato dalla delega, nel quale non vi è alcuna limitazione in relazione al titolo della detenzione o alle ragioni dell’ingiustizia, il legislatore delegato avrebbe indiscriminatamente escluso dalla riparazione le ipotesi in cui la pena effettivamente inflitta per uno dei reati risulti inferiore alla durata della detenzione subita «pur apparendo quest’ultima, per una parte, ‘ex post’ oggettivamente ingiusta».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Inoltre, il legislatore delegato avrebbe disatteso la direttiva contenuta nell’art. 2, comma 1, della citata legge che impone di adeguarsi alle norme «delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale». Infatti, negando la riparazione del pregiudizio derivato dalla privazione della libertà personale per un periodo superiore alla misura della pena inflitta, si sarebbe discostato dall’art. 5, paragrafo 5, della Convenzione europea e dall’art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prevedono il diritto ad un indennizzo in caso di detenzione illegale senza alcuna limitazione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Il legislatore delegato si sarebbe, altresì, discostato dall’art. 5, paragrafo 3, della suddetta Convenzione, il quale riconosce il diritto ad ogni persona arrestata o detenuta ad essere giudicata in tempo congruo. La disposizione censurata, infatti, non riconoscerebbe il diritto alla riparazione pur quando il soggetto si trovi a subire una detenzione preventiva di lunga durata, superiore alla pena poi stabilita in quanto giudicato a notevole distanza dal fatto commesso.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;L’art. 314 cod. proc. pen. violerebbe, altresì, gli artt. 2, 13 e 24, quarto comma, Cost.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Alla stregua di tali disposizioni costituzionali, dalle quali emerge il valore primario ed essenziale del principio di solidarietà e della libertà personale, la nozione di errore giudiziario – di cui l’art. 24 Cost. prevede la riparazione – dovrebbe comprendere «tutte le ipotesi di custodia cautelare che, essendo risultate ‘&lt;i&gt;ex post&lt;/i&gt;’ obiettivamente ingiuste, rivelano l’erroneità della misura restrittiva adottata in quanto lesiva del bene della libertà personale». L’esclusione del diritto alla riparazione nell’ipotesi in cui il sacrificio della libertà personale abbia superato la misura della pena inflitta – tanto più ove tale divario tra custodia cautelare ed entità della pena dipenda da tempi non ragionevoli di durata del processo – contrasterebbe con i valori tutelati dalla Costituzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Infine, sarebbe violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto le limitazioni al diritto alla riparazione, alla quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto fondamento solidaristico, sarebbero inadeguate rispetto all’obiettivo di assicurare un’equa riparazione a restrizioni della libertà personale obiettivamente ingiuste. &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;2. – Anche &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; d’appello di Trieste, con ordinanza del 30 marzo &lt;st1:metricconverter productid="2007, ha" st="on"&gt;2007, ha&lt;/st1:metricconverter&gt; sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Il rimettente riferisce che l’imputato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, dall’8 gennaio 1999 all’8 settembre 2000, per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, ricettazione, detenzione e porto di arma comune clandestina, nonché tentato omicidio premeditato. La sentenza di primo grado, dopo aver derubricato tale ultimo reato in quello di lesioni personali volontarie pluriaggravate, condannava l’imputato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e lire 3.000.000 di multa. &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;La Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; d’appello, con sentenza n. 503 del 2004, del 17 giugno &lt;st1:metricconverter productid="2004, in" st="on"&gt;2004, in&lt;/st1:metricconverter&gt; parziale riforma della predetta decisione, dopo aver ulteriormente derubricato il reato di lesioni volontarie in quello di lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.), dichiarava non doversi procedere in ordine a tale reato per difetto di querela e rideterminava la pena, per gli altri reati, in anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione e euro 1.600,00 di multa, concedendo altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Il rimettente, ritenuto di non poter accogliere l’istanza di riparazione per l’intero periodo di custodia cautelare, essendo essa riferita a tutti i reati contestati (e non solo a quella di tentato omicidio), rileva che nella fattispecie al suo esame la detenzione cautelare si è protratta per anni uno e mesi otto e cioè per un lasso di tempo superiore alla pena irrogata in secondo grado a seguito della dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela in relazione al reato di cui all’art. 590 cod. pen.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;L’art. 314 cod. proc. pen., «come costantemente interpretato dalla Corte di cassazione», non consentirebbe, tuttavia, di ritenere ingiusta la detenzione subita e dunque di riconoscere il diritto alla riparazione. &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Ciò posto, il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; dà atto che &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; di cassazione, a Sezioni unite penali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata disposizione, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. nonché in relazione agli artt. 2, 3 e 24, quarto comma, Cost. Tale questione si attaglierebbe anche al caso al suo esame nel quale l’interessato ha sofferto un periodo di detenzione cautelare superiore alla pena detentiva inflittagli. &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;            Il rimettente ritiene che la suddetta questione di legittimità costituzionale sia rilevante anche nel procedimento al suo esame e sia non manifestamente infondata «per le ragioni e nei termini prospettati dall’ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione sopra citata, cui deve farsi integrale richiamo».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;&lt;i&gt;Considerato in diritto&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;            1. – Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non [vi] è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta», in riferimento agli artt. 2, 3, 13 (quest’ultimo evocato solo nella parte motiva dell’ordinanza di rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Analogamente, &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; di appello di Trieste censura tale disposizione, nel medesimo senso, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;2. – I giudizi meritano di essere riuniti, in ragione dell’identità dell’oggetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;3. – L’ordinanza della Corte di appello di Trieste omette di motivare in ordine al requisito della non manifesta infondatezza della questione, limitandosi a dare conto della precedente ordinanza di rinvio delle Sezioni unite, e ad indicare taluni dei parametri che queste ultime hanno posto a fondamento della censura di legittimità costituzionale.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;A ciò non si accompagna alcuna autonoma argomentazione in ordine alle ragioni per le quali dall’esame di tali parametri discenderebbe il dubbio di costituzionalità: in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, la questione così sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile (si vedano, &lt;i&gt;ex plurimis&lt;/i&gt;,&lt;i&gt; &lt;/i&gt;le ordinanze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0081o-08.html"&gt;n. 81&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0014o-08.html"&gt;n. 14 del 2008&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;4. – La fattispecie sulla quale le Sezioni unite si trovano a decidere nasce dall’istanza proposta, ai fini della riparazione per l’ingiusta detenzione, da un soggetto che è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, in forza di più titoli relativi a reati per cui la legge prevede una uguale durata massima della misura restrittiva.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Il rimettente riferisce che l’imputato è stato prosciolto con sentenza irrevocabile, ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., dal più grave reato contestatogli, e condannato in primo grado alla pena di dieci mesi di reclusione, quanto all’ulteriore imputazione: in séguito, per quest’ultima, la corte di appello, sull’impugnazione proposta dal solo imputato, ha pronunciato sentenza di non doversi procedere, stante l’estinzione del reato per sopraggiunta prescrizione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;L’istante muove dalla premessa, secondo cui il mancato appello da parte del pubblico ministero in relazione alla pena inflitta in primo grado rende certo che essa, quand’anche il giudizio di appello si fosse concluso con una pronuncia sul merito dell’imputazione, non avrebbe potuto superare i dieci mesi di reclusione. Ne seguirebbe che al titolo di custodia cautelare, concernente il reato per il quale non è intervenuta sentenza di assoluzione nel merito, potrebbe venire riferito un periodo detentivo pari a dieci mesi, mentre la residua e più lunga fase detentiva sarebbe riconducibile esclusivamente all’imputazione per la quale, invece, vi è stato proscioglimento nel merito: essa, pertanto, dovrebbe venire indennizzata, in forza del primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Il giudizio &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; muove, pertanto, da una particolare ipotesi di convergenza di titoli di custodia cautelare in carcere: ciò nonostante, l’intervento sollecitato a questa Corte ha per oggetto, in termini più generali, la legittimità costituzionale della disciplina relativa alla riparazione per l’ingiusta detenzione, nella parte in cui essa si applica alle sole ipotesi di assoluzione nel merito, e non anche al caso in cui il reo, non assolto nel merito, abbia scontato un periodo di custodia cautelare.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;È evidente che, in tal modo, il perimetro del giudizio costituzionale si colloca entro un’area che si rivela di carattere indennitario: la riparazione spetta infatti a chi sia prosciolto irrevocabilmente nel merito, quand’anche sussistessero in origine le condizioni richieste ai fini della misura cautelare.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;Altro profilo, che esula dall’oggetto del presente giudizio, presentano viceversa i casi in cui alcune condizioni di applicabilità non fossero presenti, quando la custodia cautelare è stata disposta, ovvero è stata mantenuta in essere.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Il rimettente ritiene che l’accoglimento dell’istanza su cui deve decidere sia irrimediabilmente precluso dal divieto, ricavabile in forza della sola lettura dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., di concedere riparazione indennitaria quando il proscioglimento non abbia il carattere assolutorio nel merito. Difatti, tale divieto osterebbe all’operazione interpretativa, pure sperimentata da talune precedenti decisioni della Corte di cassazione, a sezione semplice, di ascrivere al titolo detentivo per il quale è intervenuta condanna il solo periodo pari alla misura della pena inflitta, ritenendo invece indennizzabile il periodo ulteriore, in quanto non più giustificato dal titolo a cui è seguito, invece, il proscioglimento nel merito. Secondo le Sezioni unite, solo muovendo dal postulato della riparabilità della custodia cautelare che abbia ecceduto la pena inflitta (allo stato preclusa dalla lettera dell’art. 314 cod. proc. pen.) si potrebbe contenere entro l’invalicabile limite di siffatta pena la fase custodiale non indennizzabile, concedendo viceversa la riparazione per il periodo eccedente.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;In caso contrario, l’intero termine, pari alla durata massima della custodia cautelare, verrebbe giustificato alla luce del titolo in relazione al quale non vi è stata assoluzione nel merito, impedendo la riparabilità del periodo che eccede la pena concretamente commisurata dal giudice, e conseguentemente precluderebbe l’apprezzamento di tale ultimo periodo in relazione al titolo su cui si è formato il giudicato di assoluzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Il passaggio da una fattispecie peculiare di convergenza di titoli di custodia alla richiesta di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. nella più ampia misura sopra esposta non comporta l’irrilevanza della questione. Non spetta infatti a questa Corte sindacare analiticamente i passaggi logico-giuridici che il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; ha compiuto per approdare alla conclusione appena riassunta: è sufficiente porre in rilievo, invero, che essi sono adeguatamente motivati (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0039s-08.html"&gt;sentenze n. 39 del 2008&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0050s-07.html"&gt;n. 50 del 2007&lt;/a&gt;). Attraverso siffatta motivazione, il rimettente è giunto a ritenere, tramite un apprezzamento non privo di plausibilità, che l’istanza oggetto del giudizio principale possa essere accolta, solo a seguito dell’introduzione nel testo dell’art. 314 cod. proc. pen. di una nuova ipotesi di riparazione dell’ingiusta detenzione, per i casi in cui la custodia cautelare subita ecceda la pena inflitta tramite la condanna, e che tale introduzione sia costituzionalmente imposta, alla luce dei parametri evocati.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Entro questi termini, è palese che la lettera stessa dell’art. 314 cod. proc. pen. si oppone ad un’esegesi di tale disposizione condotta secondo i canoni dell’interpretazione costituzionalmente conforme: tale circostanza segna il confine, in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;L’ammissibilità di quest’ultimo, per non avere il rimettente esplorato la via dell’interpretazione conforme, non è infatti pregiudicata dalla presenza di pronunce giudiziali che abbiano sì conseguito l’adeguamento della norma alla Costituzione, ma per il tramite di interpretazioni eccentriche e palesemente contrarie al dettato letterale della legge.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Le ragioni che hanno consentito di definire in tali termini l’oggetto del presente processo incidentale sono le medesime che, in direzione contraria, si oppongono ad un allargamento dei confini del giudizio costituzionale oltre il limite segnato dall’ordinanza di rimessione: questa Corte è oggi chiamata a decidere esclusivamente se sia costituzionalmente ammissibile che, in caso di detenzione cautelare sofferta, quest’ultima non fosse causa di riparazione ove l’interessato non sia stato prosciolto nel merito.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;A tale ipotesi il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; riconduce il caso, oggetto del processo principale, in cui, nonostante non vi sia stata condanna definitiva in ragione della sopraggiunta prescrizione del reato, tuttavia si sia formata una preclusione processuale a riesaminare la pena inflitta in primo grado, poiché non appellata dal pubblico ministero. Si tratta, anche per tale verso, di una valutazione che, in quanto non implausibile, compete al solo rimettente, e che non incide sui requisiti di ammissibilità del presente giudizio.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;5. – In primo luogo, il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; dubita che l’art. 314 cod. proc. pen. sia conforme agli artt. 76 e 77 della Costituzione, posto che, restringendo la riparazione di carattere indennitario alle sole ipotesi di assoluzione nel merito, esso avrebbe violato l’art. 2, comma 1, numero 100, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), il quale prevede che il legislatore delegato disciplini la «riparazione dell’ingiusta detenzione e dell’errore giudiziario».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;A sostegno di tale dubbio, il rimettente rileva che questa stessa Corte, pronunciandosi sull’art. 314 cod. proc. pen. ha evidenziato che la legge delega «enuncia la direttiva della riparazione dell’ingiusta detenzione, senza porre alcuna limitazione circa il titolo della detenzione stessa o le ‘ragioni’ dell’ingiustizia» (sentenze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0231s-04.html"&gt;n. 231&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0413s-04.html"&gt;n. 413 del 2004&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tuttavia, il giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; omette di considerare che tali pronunce sono state rese dalla Corte al fine di avallare l’estensione in via interpretativa del campo di applicabilità dell’art. 314 cod. proc. pen. ad ipotesi (rispettivamente, l’arresto provvisorio e l’applicazione provvisoria di misura custodiale su domanda di Stato estero che si accerti carente di giurisdizione; l’archiviazione per morte del reo, quando i coimputati risultano prosciolti nel merito, perché il fatto non sussiste) che, secondo i giudici &lt;i&gt;a quibus&lt;/i&gt;, non vi erano ricomprese. Ipotesi, è necessario aggiungere, che sono parse corrispondenti alla &lt;i&gt;ratio&lt;/i&gt; cui si ispira la disciplina della riparazione per ingiusta detenzione, ed ai casi ivi espressamente previsti, sicché, proprio nel raffronto con tali ultimi casi, si è appalesata priva di rilievo la circostanza che il titolo formale, ovvero la “ragione” che avevano condotto alla detenzione, non fossero immediatamente corrispondenti alla fattispecie astratta della norma censurata.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Proprio l’irrilevanza del tratto formale, a fronte della identità di ragione giustificatrice, hanno in tali casi consentito, ed anzi reso necessario, il ricorso ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della previsione recata dalla legge delega.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tutt’altra questione sarebbe, invece, ritenere che l’«ingiustizia» della detenzione debba, per vincolo così imposto dal legislatore delegante, venire affidata al mero apprezzamento dell’interprete, senza che il legislatore delegato possa realizzare quel «naturale rapporto di riempimento che lega la norma delegata a quella delegante», in assenza del quale si avrebbe uno «snaturamento del ben diverso regime che &lt;st1:personname productid="la Costituzione" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="la Costituzione" st="on"&gt;la Costituzione&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; ha inteso prefigurare», quanto a simile rapporto (sentenze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0308s-02.html"&gt;n. 308 del 2002&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0004s-92.html"&gt;n. 4 del 1992&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;In quest’ottica, non vi sono ragioni per ritenere che la legge delega abbia voluto introdurre direttamente una clausola generale di riparabilità della detenzione “ingiusta”, che sia affidata al filtro dell’interprete, anziché a quello “fisiologico” (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0198o-88.html"&gt;sentenza n. 198 del 1988&lt;/a&gt;) della norma delegata. Anzi, poiché all’epoca della emanazione della delega era ancora dibattuta la questione degli àmbiti entro cui dovesse qualificarsi come ingiusta la detenzione e dunque riconoscersi il diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, deve ritenersi che con l’ampiezza dell’espressione utilizzata il legislatore delegante abbia voluto rimettere al legislatore delegato l’individuazione e la specificazione di tali ipotesi, sia pure nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi enucleabili dalla delega.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Piuttosto, è vero quanto sottolineato dal giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; circa la necessità, più volte ribadita da questa Corte (sentenze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0251o-99.html"&gt;n. 251&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0109s-99.html"&gt;n. 109 del 1999&lt;/a&gt;; &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0310s-96.htm"&gt;n. 310 del 1996&lt;/a&gt;; &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0373s-92.html"&gt;n. 373 del 1992&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0344s-91.html"&gt;n. 344 del 1991&lt;/a&gt;), che le norme del codice di procedura penale si adeguino alle norme interposte ai fini del giudizio di costituzionalità, costituite dalle «convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale» (art. 2, comma 1, della legge n. 81 del 1987); da queste, infatti, ben possono essere tratti princìpi e criteri direttivi idonei ad indirizzare, di volta in volta, la pur presente, ma limitata discrezionalità (sentenze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0224s-90.html"&gt;n. 224 del 1990&lt;/a&gt;; &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0156s-87.html"&gt;n. 156 del 1987&lt;/a&gt;; &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0056s-71.html"&gt;n. 56 del 1971&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0228o-05.html"&gt;ordinanza n. 228 del 2005&lt;/a&gt;) del legislatore delegato.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;In ordine alla disciplina della riparazione per ingiusta detenzione, il rimettente richiama, in particolare, l’art. 5, paragrafo 5, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e l’art. 9, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tuttavia, tali disposizioni non valgono a sorreggere le conclusioni cui giungono le Sezioni unite.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Ai sensi dell’art. 9, paragrafo 5, del Patto, «chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo». In forza di tale dizione letterale, nonché dell’ulteriore previsione recata dall’art. 3 della legge n. 881 del 1977, secondo cui è illegale l’arresto o la detenzione «arbitrariamente» disposte (art. 9, paragrafo 1), in difetto dei «motivi» e in contrasto con la «procedura» previsti dalla legge, appare chiaro che tale fonte internazionale pattizia ha per oggetto le sole ipotesi, riconducibili al comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen., nelle quali, a prescindere dal successivo esito del giudizio di merito, difettassero in origine le condizioni legali per applicare o mantenere in vigore una misura custodiale.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Per il medesimo motivo, privo di conferenza è il rinvio all’art. 5, paragrafo 5, della CEDU, secondo il quale «ogni persona vittima di arresto o di detenzione eseguiti in violazione alle disposizioni di questo articolo ha diritto ad un indennizzo». Il diritto all’indennizzo consegue ogni qual volta taluno sia stato privato della libertà personale al di fuori dei casi indicati dalla legge nazionale e previsti dal paragrafo 1 dell’art. 5, ovvero in violazione delle modalità e dei tempi disciplinati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;In particolare, il paragrafo 1, lettera &lt;i&gt;c&lt;/i&gt;) dell’art 5 consente la detenzione, in base alla legge nazionale, di chi sia stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente; all’interpretazione di questa disposizione da parte della Corte EDU occorre riferirsi secondo quanto chiarito da questa Corte nelle sentenze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0348s-07.html"&gt;n. 348&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0349s-07.html"&gt;n. 349 del 2007&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Quest’ultima ha più volte affermato che l’art. 5 esige che la privazione della libertà sia conforme al fine di proteggere la persona da arbìtri (&lt;a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700910&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649"&gt;sentenza relativa all’&lt;i&gt;affaire&lt;/i&gt; n. 26629/95 Witold Litwa c. Polonia&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=703260&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649"&gt;sentenza relativa all’&lt;i&gt;affaire&lt;/i&gt; n. 24952/94 N.C. c. Italia&lt;/a&gt;), ovvero di impedire, in armonia con il nucleo costitutivo dell’&lt;i&gt;habeas corpus&lt;/i&gt;, che la libertà personale possa venire offesa in difetto di un provvedimento adottato da un tribunale indipendente, e al di fuori dei casi previsti dalla legge. Quando, pertanto, la detenzione è in esecuzione di una decisione giudiziaria, essa è regolare, in via di principio (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2008/Affaire%20Benham%20c.%20Royaume-Uni.pdf"&gt;Grande Camera, sentenza Benham c. Regno Unito, relativa all’&lt;i&gt;affaire&lt;/i&gt; 7/1995/513/597&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;È ben vero che &lt;st1:personname productid="la Corte EDU" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="la Corte EDU" st="on"&gt;la Corte EDU&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; invita i giudici nazionali, riservando  a sé stessa tale compito in seconda battuta, a verificare altresì che la privazione della libertà sia necessaria, tenendo conto delle circostanze (&lt;a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=700910&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649"&gt;sentenza relativa all’&lt;i&gt;affaire&lt;/i&gt; n. 26629/95 N.C. c. Italia&lt;/a&gt;), ma tale scrutinio resta comunque vincolato alla ricerca di eventuali elementi di arbitrio (&lt;a href="http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;amp;documentId=776319&amp;amp;portal=hbkm&amp;amp;source=externalbydocnumber&amp;amp;table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649"&gt;sentenza relativa all’&lt;i&gt;affaire&lt;/i&gt; n. 42644/02 Picaro c. Italia&lt;/a&gt;) che contagino la fattispecie concreta e la inquadrino nella luce della indebita restrizione della libertà: in nessun modo l’art. 5, secondo la sua portata letterale e secondo l’interpretazione consolidata della Corte di Strasburgo, si spinge fino a disciplinare l’ipotesi, propria del presente giudizio incidentale, in cui taluno sia stato soggetto, in conformità alla legge nazionale, a custodia cautelare e sia stato condannato a pena che risulti inferiore al periodo restrittivo a tale titolo imputabile. In tal caso, infatti, non vi è questione circa la legittimità della custodia cautelare, né si tratta di riparare all’arbitrio perpetrato dai pubblici poteri: si assume, viceversa, che la detenzione fosse fondata su un titolo conforme alla legge, e si pone all’attenzione della Corte tutt’altro genere di quesito.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Le Sezioni unite inoltre rilevano, sempre secondo la visuale della censura per violazione della norma interposta richiamata nella legge delega, che il paragrafo 3 dell’art. 5 della CEDU impone di giudicare chi sia posto in stato di custodia cautelare «entro un termine ragionevole», ovvero di porlo in libertà, se ciò non sia possibile. Vi sarebbe, pertanto, una «stretta connessione» tra la questione della legittima durata della custodia cautelare e quella dei ragionevoli tempi di definizione del processo, che si riverbererebbe fino all’incostituzionalità dell’art. 314 cod. proc. pen., nei termini sopra indicati.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;La Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; osserva a tale proposito che il diritto all’indennizzo previsto dall’art. 5 della CEDU a favore di chi, nelle condizioni sopra ricordate, non sia giudicato entro un tempo ragionevole, spetta&lt;b&gt; &lt;/b&gt;per l’eccessiva durata della custodia cautelare, imposta dai tempi del procedimento penale, ma non ha alcun necessario legame normativo con la distinta questione, posta nell’attuale giudizio, concernente il rapporto tra tale durata e la pena eventualmente inflitta: esso in astratto potrebbe denunciare un carattere squilibrato, anche in caso di celere, o comunque temporalmente tollerabile, definizione del processo penale.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;La protrazione di quest’ultimo per lungo arco di tempo senza dubbio rende meno improbabile l’ipotesi che il reo sia condannato ad una pena detentiva inferiore alla custodia subita a titolo cautelare e mantenuta in essere nel corso del processo, sia pure entro gli invalicabili limiti di legge. Tuttavia, tale circostanza costituisce con ogni evidenza un inconveniente fattuale, che non discende necessariamente dal portato normativo della disposizione impugnata e che pertanto sfugge, entro questi termini, al controllo di costituzionalità (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0375o-06.html"&gt;sentenza n. 375 del 2006&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;La censura fondata sugli artt. 76 e 77 della Costituzione è per tali ragioni infondata.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;6. – Resta da esaminare la censura di incostituzionalità dell’art. 314 cod. proc. pen. formulata dalle Sezioni unite con riferimento agli artt. 2, 3, 13 (quest’ultimo, indicato nella sola parte motiva dell’ordinanza di rinvio) e 24, quarto comma, della Costituzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla disciplina concernente la riparazione dell’errore giudiziario con la &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1969/0001s-69.html"&gt;sentenza n. 1 del 1969&lt;/a&gt;, che risale ad epoca ben precedente alla formulazione dell’odierna norma in esame, e che ebbe infatti ad oggetto l’allora vigente art. 571 cod. proc. pen.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;In quell’occasione, &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt;, chiamata dal giudice &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt; ad estendere l’àmbito applicativo di tale disciplina in forza dell’art. 24, ultimo comma, della Costituzione, dovette arrestarsi a fronte della constatazione per cui il difetto di una compiuta legislazione, tesa a regolare gli aspetti sostanziali e procedurali dell’istituto della riparazione, non avrebbe potuto essere supplito da una pronuncia costituzionale, giacché «una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale che si fondasse sulla sola parzialità della disciplina, rischierebbe intanto di condurre ad un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;È agevolmente verificabile che tale condizione ostativa è ormai venuta meno, proprio a sèguito dell’introduzione nel corpo del nuovo codice di procedura penale dell’art. 314. Tramite tale disposizione, il legislatore ha mostrato la volontà di attrarre nell’area della riparazione ipotesi che esulano dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione, per abbracciare casi recanti una «oggettiva lesione della libertà personale, comunque ingiusta alla stregua di una valutazione &lt;i&gt;ex post&lt;/i&gt;» (sentenze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0413s-04.html"&gt;n. 413&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0231s-04.html"&gt;n. 231&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0230s-04.html"&gt;n. 230 del 2004&lt;/a&gt;; &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0446s-97.htm"&gt;n. 446 del 1997&lt;/a&gt;). Nel contempo, è stato analiticamente configurato un istituto, che si presta, quanto alle modalità applicative, ad essere esteso ad ogni ulteriore ipotesi che si rivelasse costituzionalmente imposta.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;La &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1969/0001s-69.html"&gt;sentenza n. 1 del 1969&lt;/a&gt; appare quindi superata per questa parte dall’evoluzione dell’ordinamento giuridico, come già evidenziato da questa Corte con la &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0310s-96.htm"&gt;sentenza n. 310 del 1996&lt;/a&gt;, la quale ha riconosciuto che «è proprio l’art. 314 c.p.p. a porsi come disciplina concretizzatrice della disposizione di principio contenuta nell’art. 24» della Costituzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Essa permane viceversa integra e vitale, quanto all’affermazione, che ne costituiva il fondamento, per la quale «l’ultimo comma dell’art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato – sotto il profilo giuridico – quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), assunto in Costituzione tra quelli che stanno a fondamento dell’intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana».&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Nell’attuale giudizio, tale principio merita di essere apprezzato non solo con riguardo all’art. 24, ultimo comma, della Costituzione, ma anche alla luce dei parametri costituzionali evocati dal rimettente, ovvero degli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;«Il fine ultimo dell’organizzazione sociale» è, infatti, «lo sviluppo di ogni persona umana» (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0167s-99.html"&gt;sentenza n. 167 del 1999&lt;/a&gt;), il cui valore si pone al centro dell’ordinamento costituzionale: compete al legislatore approntare il più efficace dei sistemi di tutela, affinché esso non venga compromesso.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;L’inviolabilità di un diritto, ed in questo caso della libertà personale, non è infatti vuota proclamazione della Carta, ma esprime, al contrario, una «preminente forza dei principi costituzionali», tale da opporsi «ad una ricostruzione del sistema che si tradurrebbe in una lesione di essi» (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0232s-98.html"&gt;sentenza n. 232 del 1998&lt;/a&gt;). È, in altri termini, necessario che sia il legislatore, sia l’interprete si orientino, ciascuno nell’àmbito delle rispettive competenze, verso il riconoscimento del più efficace degli strumenti di tutela a disposizione per prevenire e, se ciò non sia possibile, per fornire ristoro alla lesione di tale diritto inviolabile. &lt;st1:personname productid="La Carta" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Carta" st="on"&gt;La Carta&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; costituzionale, infatti, «impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano pregiudicare l’attuazione» del «nucleo irriducibile» dei diritti inviolabili (sentenze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0252s-01.html"&gt;n. 252 del 2001&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0509s-00.html"&gt;n. 509 del 2000&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0309s-99.html"&gt;n. 309 del 1999&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0267s-98.html"&gt;n. 267 del 1998&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Questa Corte è ben consapevole che una riparazione di carattere patrimoniale, venendo a monetizzare il sacrificio di una libertà inviolabile, ne costituisce un pallido rimedio, cui debbono sempre venir preferiti strumenti capaci di evitare o limitare il danno, ovvero di reintegrarlo in forma specifica.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;E tuttavia tale argomento non può valere certamente ad escludere la via della tutela risarcitoria o indennitaria quando, di fatto, essa sia l’unica praticabile nell’ordinamento: si è già ritenuto, a tale proposito, che l’azione risarcitoria costituisce tecnica di tutela della situazione giuridica lesa, alla natura della quale si conforma (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0204s-04.html"&gt;sentenza n. 204 del 2004&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Ugualmente, questa Corte ha anche di recente sottolineato l’esigenza di garantire l’integrale riparazione del danno subito nei valori propri della persona, anche in riferimento all’art. 2 della Costituzione (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0233s-03.html"&gt;sentenza n. 233 del 2003&lt;/a&gt;). Ed anzi, si è a maggior ragione affermata l’incostituzionalità del difetto di tutela risarcitoria, in seno a discipline costruite per tutelare i diritti inviolabili della persona umana, ove esse siano «estrinsecazione di un principio solidaristico» (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0561s-87.html"&gt;sentenza n. 561 del 1987&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Non si può, peraltro, ignorare che una compressione della libertà personale può derivare dalla necessità di perseguire, tramite tale strumento e nel rispetto della riserva di legge e di giurisdizione, finalità dotate di pari dignità costituzionale. In tali casi, ove sia corretto il punto di bilanciamento raggiunto dalla legge tra gli interessi confliggenti, la liceità degli atti e delle condotte tramite i quali la libertà inviolabile è parzialmente sacrificata, pur opponendosi alla configurazione di strumenti risarcitori di tutela, non costituisce valida ragione per escludere, in forza dell’inderogabile dovere di solidarietà, il ristoro indennitario «dovuto per il semplice fatto obiettivo e incolpevole dell’aver subito un pregiudizio non evitabile, in un’occasione dalla quale la collettività nel suo complesso trae un beneficio» (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0118s-96.htm"&gt;sentenza n. 118 del 1996&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Anzi, tale ristoro diviene, a queste condizioni, costituzionalmente necessario: questa Corte ha ripetutamente affermato simile principio, con riguardo al danno incolpevole patito da chi, per esigenze di tutela della collettività, sia stato assoggettato a vaccinazione obbligatoria e, imprevedibilmente, ne abbia riportato un danno alla salute (sentenze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0118s-96.htm"&gt;n. 118 del 1996&lt;/a&gt;, &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0258s-94.html"&gt;n. 258 del 1994&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0307s-90.html"&gt;n. 307 del 1990&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;L’istituto della riparazione per l’ingiusta detenzione previsto dall’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. condivide tale finalità solidaristica (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0109s-99.html"&gt;sentenza n. 109 del 1999&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1997/0446s-97.htm"&gt;n. 446 del 1997&lt;/a&gt;), giacché disciplina un’ipotesi in cui il provvedimento cautelare, restrittivo della libertà personale, è sorto ed è stato mantenuto in vigore legittimamente, ma si è rivelato solo &lt;i&gt;ex post&lt;/i&gt; “ingiusto”, in ragione dell’assoluzione nel merito dell’imputato. Le esigenze di tutela della collettività hanno imposto, e legittimato, una misura, il cui pregiudizio in capo all’imputato si è potuto apprezzare solo all’esito del processo penale, permanendo peraltro lecito, proprio alla luce di dette esigenze, e dell’osservanza delle condizioni richieste dalla legge per soddisfarle.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Per tale evenienza, nonostante il difetto delle condizioni per il riconoscimento di una tutela risarcitoria, il legislatore ha ritenuto di rimediare alla oggettiva lesione del diritto inviolabile tramite una misura indennitaria, affidata, quanto alla fase di liquidazione, alla valutazione equitativa del giudice, che potrà in tal modo trovare, caso per caso, il ristoro adeguato alla sofferenza incolpevolmente patita dall’individuo.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tuttavia, l’art. 314 cod. proc. pen. condiziona espressamente tale rimedio alla circostanza per cui, all’esito del giudizio, l’imputato sia stato prosciolto nel merito.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tale limitazione viene contestata, sul piano della legittimità costituzionale, dalle Sezioni unite, le quali assumono a causa dell’impedimento nel configurare il diritto alla riparazione «per la parte (di custodia cautelare) eccedente l’entità della pena in concreto inflitta» proprio l’univoca norma che subordina la possibilità di riparazione per l’ingiusta detenzione al fatto che l’imputato sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile di merito.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tramite la disposizione censurata, il legislatore ha pertanto inteso normare gli effetti della custodia cautelare, a processo concluso, in relazione all’esito del giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tale scelta legislativa appare manifestamente irragionevole, e pertanto lesiva dell’art. 3 della Costituzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Non è infatti costituzionalmente ammissibile, sotto tale profilo, che l’incidenza che la custodia cautelare ha esercitato sul bene inviolabile della libertà personale dell’individuo, nella fase anteriore alla sentenza definitiva, possa venire apprezzata con esclusivo riferimento all’esito del processo penale, e per il solo caso di assoluzione nel merito dalle imputazioni. Se, infatti, un sacrificio della libertà personale vi è stato durante la fase della custodia cautelare, il meccanismo solidaristico della riparazione non può che attivarsi anche per tale caso, quale che sia stato l’esito del giudizio, e pertanto anche ove sia mancato il proscioglimento nel merito. È, per tale ragione, palesemente privo di ragionevolezza che il legislatore pretenda di apprezzare la ricorrenza delle condizioni necessarie ai fini della riparazione alla luce dell’esito della vicenda processuale concernente il merito dell’imputazione, e non già della sola lesione verificatasi durante l’applicazione della misura custodiale.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Per apprezzare quest’ultima, non è poi certamente possibile limitarsi a constatare la legalità del procedimento di applicazione della misura cautelare: invero, le guarentigie attorno alle quali si deve costituire il nucleo irriducibile dell’inviolabilità del diritto apparirebbero ben misero presidio, se esse fossero soddisfatte dalla mera osservanza della riserva di legge e della riserva di giurisdizione contenute nell’art. 13 della Costituzione, senza accompagnarsi all’imposizione di un fine costituzionalmente tracciato che le giustifichi sostanzialmente, per la parte in cui esse si rendono strettamente e necessariamente strumentali al suo perseguimento.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%; page-break-after: avoid;"&gt;Tale elemento è il &lt;i&gt;proprium &lt;/i&gt;dell’inviolabilità del diritto nei confronti del legislatore ordinario, la cui osservanza è affidata al controllo di costituzionalità di questa Corte.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%; page-break-after: avoid;"&gt;Le finalità costituzionali proprie delle misure cautelari, che incidono sulla libertà personale nel corso del procedimento penale, sono state individuate, con consolidata giurisprudenza di questa Corte, «unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o strettamente inerenti al processo» (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1970/0064s-70.html"&gt;sentenze n. 64 del 1970&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1980/0001s-80.html"&gt;n. 1 del 1980&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Pertanto, i «limiti che deve incontrare la durata della custodia cautelare, discendono direttamente dalla natura servente che &lt;st1:personname productid="la Costituzione" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="la Costituzione" st="on"&gt;la Costituzione&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento delle finalità del processo, da un lato, e alle esigenze di tutela della collettività, dall’altro, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva» (&lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0229o-05.html"&gt;sentenza n. 229 del 2005&lt;/a&gt;; si vedano, inoltre, le sentenze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0223s-06.html"&gt;n. 223 del 2006&lt;/a&gt;; &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0292s-98.html"&gt;n. 292&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0232s-98.html"&gt;n. 232 del 1998;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1982/0015s-82.html"&gt;n. 15 del 1982&lt;/a&gt;; le ordinanze &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0397o-00.html"&gt;n. 397 del 2000&lt;/a&gt; e &lt;a href="http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0269o-99.html"&gt;n. 269 del 1999&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Ove, tuttavia, la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è di immediata percezione che l’ordinamento, al fine di perseguire le predette finalità, ha imposto al reo un sacrificio direttamente incidente sulla libertà che, per quanto giustificato alla luce delle prime, ne travalica il grado di responsabilità personale.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Tale sacrificio non cessa per tale ragione di essere apprezzato in termini di piena legittimità: una circostanza sopravvenuta non incide sul giudizio di conformità della restrizione della libertà personale in fase cautelare alla fattispecie legale. Ma non è questo il punto in discussione: si tratta invece di decidere se il perseguimento di obiettive esigenze connesse alla tutela della collettività non solo consente la compressione di un diritto inviolabile, alle condizioni e nei casi previsti dalla legge, ma permette altresì al legislatore di negare l’attivazione di meccanismi solidaristici di riparazione del sacrificio, seppure introdotti e disciplinati compiutamente per altri analoghi casi.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;La risposta a tale quesito non può che essere negativa: è anzi proprio la predisposizione di misure cautelari incidenti sulla libertà personale dell’individuo, e forgiate in rapporto ad esigenze generali ed obiettive alle quali l’imputato si trova soggetto, a nutrire il fondamento squisitamente solidaristico della riparazione per ingiusta detenzione e ad imporne costituzionalmente l’estensione alle ipotesi di detenzione cautelare sofferta in misura superiore alla pena irrogata o comunque a causa della mancata assoluzione nel merito..&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;In tal modo inquadrati i termini della questione sottoposta a questa Corte, risulta chiaro che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall’imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l’ingiustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta). &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;In entrambi i casi, l’imputato ha subito una restrizione del proprio diritto inviolabile. In entrambi i casi, pertanto, ricorre l’obbligo costituzionale di indennizzare il pregiudizio.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Assumendo in considerazione la prima ipotesi soltanto, ed omettendo di disciplinare la seconda, il legislatore ha violato l’art. 3 della Costituzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;L’art. 314 cod. proc. pen. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni.      Naturalmente, una volta sancito il diritto alla riparazione, la quantificazione dell’indennizzo verrà compiuta dal giudice, nelle forme e secondo i criteri allo stato vigenti.&lt;i&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Sotto tale prospettiva, &lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="La Corte" st="on"&gt;la Corte&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt; ritiene opportuno sottolineare che il carattere di concretezza proprio di siffatta valutazione implica che la distinzione tra prosciolto e condannato, irrilevante ai fini dell’&lt;i&gt;an debeatur&lt;/i&gt;, alle condizioni appena esposte, torni a manifestarsi in sede di determinazione del &lt;i&gt;quantum debeatur&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Per la parte in cui l’indennizzo si correla ad un ristoro del patimento morale subito dall’imputato, pare evidente, infatti, che il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione sia in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Spetterà, peraltro, ai giudici comuni valutare le peculiarità di ciascuna fattispecie loro sottoposta, al fine di adeguarvi l’indennizzo previsto dalla legge, alla luce della compromissione del fondamentale valore della persona umana.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Naturalmente, la presente decisione non osta a che il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, possa in futuro revisionare l’istituto della riparazione nel rispetto delle fondamentali esigenze di tutela del valore primario della libertà personale dell’individuo.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Questa sentenza, infatti, ha per oggetto&lt;b&gt; &lt;/b&gt;– secondo quanto già osservato al punto 4 – la sola ipotesi, rilevante ai fini del giudizio &lt;i&gt;a quo&lt;/i&gt;, in cui la pena definitivamente inflitta all’imputato, ovvero oggetto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto.&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Resta pertanto escluso il riconoscimento dell’indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile – se diversa da quella inflitta – consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena. In tali casi, infatti, si produce una situazione affatto diversa rispetto a quella che induce questa Corte a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;Sono assorbite le ulteriori censure svolte dal rimettente, con riguardo agli artt. 2, 13 e 24 della Costituzione.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;&lt;span style="font-size: 11pt; line-height: 150%;"&gt;PER QUESTI MOTIVI&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;" align="center"&gt;&lt;st1:personname productid="LA CORTE COSTITUZIONALE" st="on"&gt;&lt;st1:personname productid="LA CORTE COSTITUZIONALE" st="on"&gt;LA CORTE COSTITUZIONALE&lt;/st1:personname&gt;&lt;/st1:personname&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;riuniti i giudizi, &lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;&lt;i&gt;dichiara &lt;/i&gt;la illegittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%;"&gt;&lt;i&gt;dichiara&lt;/i&gt; manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 77 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Trieste con l’ordinanza indicata in epigrafe.&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, &lt;span style="color: black;"&gt;l'11 giugno 2008.&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;F.to:&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;&lt;st1:personname productid="Franco BILE" st="on"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Franco BILE&lt;/span&gt;&lt;/st1:personname&gt;, Presidente&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;&lt;st1:personname productid="Ugo DE SIERVO" st="on"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Ugo DE SIERVO&lt;/span&gt;&lt;/st1:personname&gt;, Redattore&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;&lt;st1:personname productid="Giuseppe DI PAOLA" st="on"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Giuseppe DI PAOLA&lt;/span&gt;&lt;/st1:personname&gt;, Cancelliere&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt;Depositata in &lt;st1:personname st="on"&gt;Cancelleria&lt;/st1:personname&gt; il 20 giugno 2008.&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 150%;"&gt;&lt;span style="color: black;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="text-align: center; text-indent: 1cm; line-height: 150%;" align="center"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-3458790662324104659?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/3458790662324104659'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/3458790662324104659'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/06/ingiusta-detenzione-intervento-della.html' title='Ingiusta detenzione : intervento della Corte costituzionale'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-7424463290812778107</id><published>2008-06-23T08:46:00.001-07:00</published><updated>2008-06-23T08:46:13.251-07:00</updated><title type='text'>AGGRAVANTE DELLA CONDIZIONE DI STRANIERO ILLEGALMENTE PRESENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO:TRACCE DI INCOSTUZIONALITA’ A PRIMA LETTURA.</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;AGGRAVANTE DELLA CONDIZIONE DI STRANIERO ILLEGALMENTE PRESENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO:TRACCE DI INCOSTUZIONALITA’ A PRIMA LETTURA.  &lt;br/&gt;di Fabio Maria Ferrari , avvocato del Foro di Napoli &lt;br/&gt; &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quelli che seguono intendono essere dei sommari spunti  di riflessione in merito alle torsioni costituzionali provocate dall’introduzione della circostanza aggravante contenuta nell’art. 1 lett. f) del D.l. n.92 del 23.5.08 (attualmente in corso di conversione); novella che ha aggiunto ,al catalogo delle aggravanti comuni, l’art. 61 n.11 bis.&lt;br/&gt;L’inedita disposizione prevede un aggravamento della pena “ se il fatto è commesso da un soggetto che si trova illegalmente nel territorio nazionale”.&lt;br/&gt;All’indomani dell’entrata in vigore della disposizione, si sono immediatamente sollevate, nella comunità dei giuristi, non poche perplessità circa la sua compatibilità con le norme costituzionali ( tra gli altri, si è espresso  in questo senso il Presidente dell’Unione delle Camere Penali, avv.prof. Oreste Dominioni).&lt;br/&gt;In questa sede, non ci si soffermerà sulla sin troppo scontata antinomia del dettato dell’aggravante con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), che ai più è parso naturale dedurre; ciò con riguardo alla irragionevole discriminazione che la norma introduce tra cittadini stranieri in possesso di regolare titolo di soggiorno, e c.d. clandestini.&lt;br/&gt;I profili che paiono degni di maggior interesse sono, invece, relativi alla dissonanza della disposizione con il principio di offensività (art. 25 Cost.), con gli obblighi internazionali (art. 117 Cost.), con il principio di colpevolezza e con quello di rieducazione della pena (art. 27 Cost.).&lt;br/&gt;Quanto al primo versante di analisi, non vi è dubbio che l’offensività concerna anche gli accidentalia delicti, dal momento che il fatto-reato, per effetto della eterointegrazione operata dalla circostanza, da reato semplice diviene “circostanziato”, determinando un aggravamento della sanzione.&lt;br/&gt;La circostanza in esame ha carattere squisitamente soggettivo; essa è ricompresa tra quelle che “concernono l’intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole” (art. 70 c.1, n.2 c.p.).&lt;br/&gt;La peculiarità della circostanza prevista dall’art. 1 del D.L. 92/08 starebbe nell’esprimere un quid pluris del disvalore del fatto tipico che ad essa, di volta in volta, si riconnette. Disvalore collegato ad uno status ed ad un illecito amministrativo: la qualità di straniero e l’essere privo, al momento della commissione del fatto, della necessaria autorizzazione amministrativa a risiedere nel territorio nazionale ( permesso di soggiorno o carta di soggiorno).&lt;br/&gt;Se si guarda alle previgenti circostanze di segno soggettivo, non potrà non rilevarsi che, in generale, l’aggravamento di pena deriva:1) da una peculiare modalità dell’azione inerente la qualità dell’agente (l’ abuso di autorità o relazioni domestiche o la qualifica di pubblico ufficiale);2) da un particolare nesso psicologico, consistente nella causa psichica della condotta- a proposito dell’aver agito per motivi abietti e futili- e nella previsione dell’evento, seppure con la speranza di evitarne la realizzazione, nella colpa cosciente).&lt;br/&gt;Nel caso che ci occupa, l’inasprimento della sanzione non è collegata a moventi  dell’azione delittuosa, a relazioni interpersonali agevolatrici della commissione del fatto tipico (art. 61 n.11 c.p.) o alla natura della funzione rivestita ( art. 61 n.9 c.p.);  ma all’essere l’autore un migrante (spesso per ragioni di sussistenza), entrato illegalmente nei confini nazionali,  a prescindere dalla comminatoria di un provvedimento di espulsione. L’aggravante parrebbe applicarsi, secondo il tenore letterale della norma, persino ad un soggetto in precedenza legalmente residente in Italia, cui sia stato revocato o non rinnovato il precedente permesso . E’ una condizione che sembrerebbe essere più prossima a quelle che riguardano la persona del colpevole, ovvero alla recidiva (art. 70 c.2 c.p.): in tal senso, sembrerebbe denotare, secondo l’ intentio legis, una capacità a delinquere presunta.&lt;br/&gt;Ed è proprio su tale presunzione di pericolosità, sganciata da un  parametro obiettivo di riferimento, offerto quantomeno da un precedente accertamento giudiziale, eventualmente rivelatore dell’inclinazione a delinquere (come nel caso della recidiva), che si incentra il focus della mancanza di offensività, con conseguente vulnus dell’art. 25 Cost.&lt;br/&gt;E’ noto che il principio di offensività prevede che non possa esservi reato senza violazione di un bene giuridico.&lt;br/&gt;Sul punto, si condividono le osservazioni di F. Bricola ( Scritti di diritto penale, Giuffrè) circa  la necessità che la privazione della libertà personale in cui si concreta la sanzione postuli un nesso tra pena e beni di rilievo costituzionale. L’inflizione della pena, secondo l’insigne Autore, esige un rapporto di proporzione tra il male minacciato (la privazione della libertà personale) e ciò che la forza dissuasiva dello strumento punitivo intende evitare (l’offesa contenuta nel reato). In altri termini, la sanzione deve colpire un’offesa significativa (connessa a valori costituzionali) e non  risentire delle valutazioni di opportunità politica del Legislatore o, peggio, delle ondate emotive in tema di esigenze di prevenzione e sicurezza. A meno di non ricadere nelle nefandezze della colpevolezza d’autore, coniata dai giuristi del periodo nazista, secondo cui andava repressa la mera disobbedienza non solo alle leggi dello Stato, ma anche al sentimento del popolo,espressione di quel regime autoritario.&lt;br/&gt;Tra i beni costituzionalmente garantiti non è incluso il controllo sui flussi di immigrazione, di tal che l’aggravante non trova un solido aggancio nella gerarchia dei valori costituzionali.&lt;br/&gt;A proposito di proporzionalità dell’offesa, la Corte Cost. ha espunto dal catalogo delle incriminazioni di parte speciale (con la sentenza n.370/96) un reato di mero sospetto, quale il possesso ingiustificato di valori. In detta sentenza, la Consulta censurava la discriminazione che colpiva gli autori della contravvenzione in esame, solo a causa dell’essere gravati da precedenti penali. Discriminazione che penalizzerebbe anche gli stranieri, tuttavia stavolta in merito ad un illecito amministrativo (talvolta neppure accertato), conseguente alla violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell’ingresso degli stranieri in Italia. Sulla stessa lunghezza d’onda, va rammentato anche il precedente di Corte Cost. n.354/02, con il quale si è pervenuti alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 688 c.2 c.p. (che puniva lo stato di manifesta ubriachezza di chi era stato condannato per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale.&lt;br/&gt; Osserva la Corte : &amp;lt;L’avere riportato una precedente condanna per delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato, rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale. Divenuta elemento costitutivo del reato di ubriachezza, la precedente condanna assume le fattezze di un marchio, che nulla il condannato potrebbe fare per cancellare e che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale..Una contravvenzione che assumerebbe, quindi, i tratti di una sorta di reato d’autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato&amp;gt;.&lt;br/&gt;Traslando tali argomentazione all’aggravante in esame, non è revocabile in dubbio che anche la condizione di “straniero irregolare” assume la natura di “marchio” indelebile, pur non essendo espressiva di alcun ulteriore disvalore riferibile al reato-base.&lt;br/&gt;Un ulteriore rilievo di incostituzionalità concerne la violazione dell’art. 117 Cost., a riguardo dell’osservanza dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.&lt;br/&gt;Sino all’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, si riteneva che le norme pattizie non riconducibili ai precetti comunitari non fossero direttamente operanti nell’ordinamento. Le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,ad esempio, non erano mai state utilizzate come parametro dell’illegittimità delle norme ordinarie, pur essendo ( secondo C.Cost. n.10/93) espressione di una “fonte atipica e, come tali insuscettibili di abrogazione o modificazioni da parte di una legge ordinaria”. Il novellato testo dell’art. 117 Cost. consente, attualmente, di ritenere applicabili, attraverso l’interposizione dello scrutinio di costituzionalità, i principi pattizi configgenti con le norme ordinarie.&lt;br/&gt;Ciò posto, non può disconoscersi che l’art. 61 n.11 bis c.p. possa configurare una violazione dell’art. 11 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU  in data 16.11.66, che recita : “ Tutti sono uguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia”.&lt;br/&gt;Tale disposizione potrebbe prefigurare un’eguaglianza non solo nell’accesso alla giustizia e nell’esercizio dei diritti di difesa, ma anche un divieto di discriminazioni nell’applicazione delle sanzioni; la cui gravità non può dipendere da una condizione casuale , del tutto avulsa dalle accuse oggetto della pretesa punitiva statuale, nella specie l’aver violato o meno le disposizioni amministrative in materia di immigrazione.  &lt;br/&gt;C’è da chiedersi, inoltre, se la previsione dell’aggravante violi il divieto di retroattività delle sanzioni previsto dall’art. 15 del Patto e dall’art. 7 della Convenzione Internazionale dei diritti dell’Uomo; ciò laddove l’ inasprimento della sanzione  sia provocato da un ingresso o un trattenimento illegali antecedenti al fatto reato cui accede l’aggravante ( analogo problema si pone in relazione all’art. 25 c.2 Cost.)&lt;br/&gt;Quanto alla violazione del principio di colpevolezza sancito dall’art. 27 comma 1 Cost., deve ritenersi che non sia rispettato, nella previsione della circostanza, il legame tra fatto ed autore. Infatti, secondo il vigente art. 59 c.p. la circostanza in esame verrebbe imputata allo straniero irregolare se da questi conosciuta o ignorata per colpa. Tuttavia, è arduo immaginare che l’autore del fatto criminoso possa rappresentarsi  un siffatto fattore di aggravamento della pena, o ignorarlo colposamente, trattandosi di elemento non radicato nella psiche del reo ( come ad esempio, il motivo abietto e futile), né facilmente intellegibile, perché fondato su una condizione esistenziale (ancorchè illegale) non percepita in rapporto di causa-effetto con la commissione di un fatto-reato ( dal quale è completamente slegata).&lt;br/&gt;Infine, il contrasto con il principio di rieducazione della pena, ex art. 27 u.c. Cost.&lt;br/&gt;A tal proposito, è opportuno precisare che l’introduzione dell’aggravante implica una funzione di prevenzione generale della pena che è estranea alla previsione costituzionale, la quale invece opta per una visione di prevenzione speciale che è orientata, nella fase esecutiva, alla finalità di risocializzazione.&lt;br/&gt;Non sembra, quindi, costituzionalmente adeguata, ai principi di colpevolezza e di rieducazione della pena, la previsione, ( e l’irrogazione) di una sanzione più grave, per certi versi esemplare e, per così dire, promozionale,nel quadro di un giro di vite sull’immigrazione irregolare.&lt;br/&gt;In definitiva, una disposizione che presenta non poche frizioni con il dettato costituzionale,  e che parrebbe costituire una tappa intermedia verso l’ altrettanto opinabile introduzione del reato di immigrazione clandestina ( contenuta nel disegno di legge sulla sicurezza all’esame del Senato). Non resta che auspicare un ripensamento in sede di conversione del D.l. 92/08,, prima che la Consulta si ritrovi alle prese con una prevedibile valanga di incidenti di costituzionalità. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;                                              Fabio Maria Ferrari&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-7424463290812778107?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/7424463290812778107'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/7424463290812778107'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/06/aggravante-della-condizione-di.html' title='AGGRAVANTE DELLA CONDIZIONE DI STRANIERO ILLEGALMENTE PRESENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO:TRACCE DI INCOSTUZIONALITA’ A PRIMA LETTURA.'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-7954086420463164810</id><published>2008-06-19T11:15:00.000-07:00</published><updated>2008-06-19T11:20:47.869-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='eventi'/><title type='text'>Il problema del giudicato con riguardo ai giudizi dinnazi alla Corte costituzionale.</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;da forum costituzionali&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sapienza Università di Roma&lt;br /&gt;Facoltà di Giurisprudenza&lt;br /&gt;Dipartimento di Scienze Giuridiche&lt;br /&gt;Sezione di Filosofia del Diritto e Teoria dell’Interpretazione&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Seminario di Studi&lt;br /&gt;Lunedì 23 giugno 2008 – ore 10.00 - Sala delle Lauree&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il problema del giudicato con riguardo ai giudizi&lt;br /&gt;dinnanzi alla Corte costituzionale&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Presiede: Franco Modugno&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gian Piero Calabrò, Giustizia e giudicato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Filippo Satta, Il giudicato fra Corte costituzionale e giudice amministrativo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Giorgio Spangher, Conflitti: gli effetti della decisioni della Corte costituzionale sugli&lt;br /&gt;atti del processo penale&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Remo Caponi, Crisi del giudicato civile e giustizia costituzionale&lt;br /&gt;&lt;a href="javascript:void(0)" tabindex="10" onclick="return false;"&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Federico Tedeschini, Le sentenze della Corte costituzionale sui conflitti. Effetto&lt;br /&gt;conformativo ed esecuzione. Spunti di riflessione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Renato Rolli, Giudicato e valore del precedente nel giudizio amministrativo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Interventi e dibattito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Augusto Cerri, Riflessioni conclusive&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il Seminario si propone di vagliare il rilievo che assume il giudicato nella giustizia costituzionale, pur nella consapevolezza del valore relativo di questo istituto e di questo concetto nei vari contesti e nei vari processi in cui viene declinato.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il giudicato, come è noto, è un limite alla proponibilità della questione incidentale e agli effetti della sentenza di accoglimento, ma, al tempo stesso, si discute se la sentenza di rigetto o di accoglimento produca, di per sé,  un effetto di giudicato nel processo a quo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Di giudicato si parla con riguardo alle decisioni sui conflitti fra Stato e Regioni e fra poteri dello Stato, salvo a stabilire se questa espressione abbia un contenuto effettivo. Al tempo medesimo, anche nei conflitti tra Stato e Regioni, può venire in essere un giudicato in sedi diverse da quelle del giudizio costituzionale, quante volte l’atto possa essere portato e sia stato portato all’esame di un altro giudice. Si tratta allora di stabilire quanto il giudicato, venuto in essere nel giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale, possa influire in sede diversa e quanto il giudicato venuto in essere in sede diversa possa avere effetto anche nel giudizio promosso davanti alla Corte. Occorre anche stabilire, in questo settore, quale sia, e se sussista, il contenuto di un giudicato in giudizi che nascano da un atto in ipotesi illegittimo.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il giudizio dinnanzi alla Corte può interferire con un giudizio pendente in sede penale, quante volte le modalità di svolgimento del giudizio penale si considerino lesive di attribuzioni costituzionalmente garantite. Si tratta di vedere se e in che modo il giudizio innanzi alla corte abbia effetto in sede penale.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Il che del resto è comune ai giudizi propri della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, quando rilevino la violazione di garanzie procedurali indefettibili.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Si tratta di notazioni puramente preliminari che non intendono pregiudicare la libertà e la ricchezza del Seminario che si svolgerà.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La S.V. è cordialmente invitata ad intervenire&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prof. Augusto Cerri&lt;br /&gt;Il Preside&lt;br /&gt;Prof. Carlo Angelici&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-7954086420463164810?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/7954086420463164810'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/7954086420463164810'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/06/il-problema-del-giudicato-con-riguardo.html' title='Il problema del giudicato con riguardo ai giudizi dinnazi alla Corte costituzionale.'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-6845813860621032099</id><published>2008-06-16T11:52:00.001-07:00</published><updated>2008-06-16T12:03:29.929-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='privacy'/><title type='text'>Da Altalex : Privacy – tutela – test droga a parlamentari – condanna degli autori – sussistenza – legittimità</title><content type='html'>&lt;div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;a href="http://www.altalex.com/index.php" linkindex="0" set="yes"&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt="" src="http://www.sentenze.net/images/altalex_newheader_04.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;SEZIONE III PENALE&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;Sentenza 24 ap&lt;/b&gt;&lt;b&gt;rile - 10 giugno 2008, n. 23086&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p align="center"&gt;&lt;em&gt;(Presidente Vitalone - Relatore Squassoni)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;Motivi della decisione&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;    &lt;div style="text-align: justify;"&gt;Con sentenza 16 ottobre 2007, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato a P. D. e V. M. la pena concordata per il reato previsto dall'art. 167 c. 2 DLvo 196/2003 (per avere, in qualità di ideatori di un servizio televisivo avente ad oggetto il consumo di stupefacenti, proceduto, senza il consenso degli interessati e l'autorizzazione del Garante, alla raccolta di dati personali sensibili - campioni organici di cinquanta Deputati e sedici Senatori- ed alla successiva analisi per accertare la eventuale traccia di sostanze stupefacenti).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e sostenendo che la fattispecie materiale non era inquadrabilenella ipotesi di reato contestata.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tanto premesso, deve precisarsi come gli imputati, che hanno concordato la pena con l'organodella accusa, non possono mettere in discussione le coordinate del patto che loro stessi hanno sollecitato e che il Giudice, all'esito del sindacato che la normativa gli demanda, ha ritenuto conforme a giustizia; di conseguenza, il ricorso per Cassazione è limitato al solo caso in cui il patto si pone in violazione di legge.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tale è l'ipotesi prospettata dagli imputati i quali hanno sostenuto che i fatti per cui è processo non hanno rilevanza penale sia perché la violazione di norme del codice deontologico deigiornalisti è sanzionata in via amministrativa sia per la mancanza di uno degli elementi della fattispecie (nocumento alle parti lese). Le prospettazioni non sono fondate.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;L'attuale normativa ha dedicato al trattamento dei dati effettuati dai giornalisti e dai soggetti ad essi equiparati gli artt. 136, 137, 138, 139 DLvo 196 /2003. Queste disposizioni, nell'alveo della precedente disciplina (art.25 L.675/1996 novellato dall'art. 12 DLvo 171/1998), esonerano, anche in relazione ai dati sensibili, il giornalista che persegue il fine della sua professione dal consenso dello interessato e dalla autorizzazione del Garante a precise, indefettibili condizioni per la liceità del trattamento.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;A sensi dell'art. 137 uc citato, il giornalista deve rispettare i limiti del diritto di cronaca, in particolare, quello della essenzialità della informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; inoltre, può trattare i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamentedagli interessati o attraverso un loro comportamento pubblico.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Questa ultima condizione non è stata rispettata nel caso in esame nel quale i campioni biologici sono stati carpiti con un comportamento ingannevole e fraudolento. Consegue che gli imputati hanno disatteso una previsione contenuta non nel codice deontologico, ma nella normativa in materia di protezione dei dati personali; consegue, ancora, che gli imputati non possono invocare la previsione derogatoria dell'art. 137 del DLvo 196/2003.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Per quanto concerne il nocumento alle parti lese, è esatta la deduzione difensiva&lt;/b&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt; secondo la quale il trattamento illecito dei dati senza il consenso dell'avente diritto è penalmente irrilevante se dal fatto tipico non deriva danno alla persona offesa; i ricorrenti hanno sostenuto che non vi è stato un vulnus per alcuno dal momento che i lori accertamenti non permettevano di associare l'esito del test a persone note.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Sul punto, deve precisarsi come la circostanza che il capo di imputazione non facesse riferimento a specifici soggetti trovati positivi all'esame non è decisiva.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Gli imputati hanno diffuso la notizia che alcuni Senatori e Deputati, pur rimasti anonimi, erano positivi alla analisi per la individuazione di sostanze stupefacenti; l'informazione evidenziava che taluno, entro una circoscritta e determinabile cerchia di persone, faceva indebito uso di droghe.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;In tale situazione, tutti i Parlamentari potevano essere indiscriminatamente sospettati di assumere stupefacenti con la conseguenza che ogni membro del Senato o della Camera dei Deputati, nonché la istituzione parlamentare, ha subito un nocumento alla sua immagine pubblica ed onorabilità.&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify; font-weight: bold;"&gt;Per le esposte considerazioni la Corte dichiara inammissibile il ricorso con condanna dei proponenti in solido al pagamento delle spese processuali esingolarmente al versamento della somma- che ritiene equo fissare ineuro millecinquecento- alla Cassa delle Ammende.&lt;/div&gt;   &lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;P.Q.M.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;b&gt;La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro millecinquecento alla Cassa della Ammende.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-6845813860621032099?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/6845813860621032099'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/6845813860621032099'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/06/da-altalex-privacy-tutela-test-droga.html' title='Da Altalex : Privacy – tutela – test droga a parlamentari – condanna degli autori – sussistenza – legittimità'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-1260440949880991722</id><published>2008-06-09T09:40:00.001-07:00</published><updated>2008-06-09T09:58:58.372-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='LEGISLAZIONE'/><title type='text'>L. 48/2008 sulla criminalità informatica .</title><content type='html'>&lt;div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Legge 18 marzo 2008, n. 48&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3 align="center"&gt;"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno"&lt;/h3&gt;&lt;p align="center"&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;pubblicata nella &lt;em&gt;Gazzetta Ufficiale&lt;/em&gt; n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;hr width="40%"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Capo I&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;RATIFICA ED ESECUZIONE&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Art. 1.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Autorizzazione alla ratifica)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. Il Presidente della Repubblica  è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa  sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001,  di seguito denominata «Convenzione».&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;Art. 2.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Ordine di esecuzione)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    1. Piena e intera esecuzione è  data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore  in conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della Convenzione  stessa.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Capo II&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;MODIFICHE AL CODICE PENALEE AL DECRETO&lt;br /&gt;LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.  231&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Art. 3.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Modifiche al titolo VII del libro secondo del&lt;br /&gt;codice penale)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. All’articolo 491-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;  del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;/p&gt;&lt;i&gt;a)&lt;/i&gt; al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «avente efficacia probatoria»;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;        &lt;i&gt;b)&lt;/i&gt; il secondo periodo è soppresso.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    2. Dopo l’articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   «Art. 495-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;. – &lt;i&gt;(Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri)&lt;/i&gt;. – Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione&lt;br /&gt;fino ad un anno».&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;Art. 4.&lt;/p&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Modifica al titolo XII del libro secondo del&lt;br /&gt;codice penale)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. L’articolo 615-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt; del codice penale è sostituito dal seguente:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    «Art. 615-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt;. – &lt;i&gt;(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)&lt;/i&gt;. – Chiunque,&lt;br /&gt;allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico,  le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione&lt;br /&gt;fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;Art. 5.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Modifiche al titolo XIII del libro secondo&lt;br /&gt;del codice penale)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. L’articolo 635-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt; del codice penale è sostituito dal seguente:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    «Art. 635-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;. – &lt;i&gt;(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)&lt;/i&gt;. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    2. Dopo l’articolo 635-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt; del codice penale sono inseriti i seguenti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   «Art. 635-&lt;i&gt;ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).&lt;/i&gt; –&lt;br /&gt;Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Art. 635-&lt;i&gt;quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).&lt;/i&gt; – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    Art. 635-&lt;i&gt;quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).&lt;/i&gt; –&lt;br /&gt;Se il fatto di cui all’articolo 635-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt; è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    3. Dopo l’articolo 640-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt; del codice penale è inserito il seguente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   «Art. 640-&lt;i&gt;quinquies. – (Frode informaticadel soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;– Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione&lt;br /&gt;fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Art. 6.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Modifiche all’articolo 420 del codice penale)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. All’articolo 420 del codice penale, il secondo e il terzo comma sono abrogati.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;Art. 7.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Introduzione dell’articolo 24-&lt;/i&gt;bis&lt;i&gt; del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    «Art. 24-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;. – &lt;i&gt;(Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1.&lt;/i&gt; In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-&lt;i&gt;ter&lt;/i&gt;, 617-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt;, 617-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt;,&lt;br /&gt;635-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;, 635-&lt;i&gt;ter&lt;/i&gt;, 635-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt; e 635-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt; del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    &lt;i&gt;2.&lt;/i&gt; In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt; e 615-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   &lt;i&gt;3.&lt;/i&gt; In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt; e 640-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   &lt;i&gt;4.&lt;/i&gt; Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere&lt;i&gt; a)&lt;/i&gt;, &lt;i&gt;b) &lt;/i&gt;ed&lt;i&gt; e)&lt;/i&gt;. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere&lt;i&gt; b) &lt;/i&gt;ed&lt;i&gt; e)&lt;/i&gt;. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere&lt;i&gt; c), d)&lt;/i&gt; ed&lt;i&gt; e)».&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Capo III&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE&lt;br /&gt;E AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.  196&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Art. 8.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. All’articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    2. All’articolo 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:&lt;/p&gt;«&lt;i&gt;1-&lt;/i&gt;bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   3. All’articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «atti, documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso banche&lt;br /&gt;atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    4. All’articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;/p&gt;&lt;i&gt;a)&lt;/i&gt; il comma 1 è sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;   &lt;i&gt;«1.&lt;/i&gt; Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;        &lt;i&gt;b)&lt;/i&gt; al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    5. Dopo l’articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       «Art. 254-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;. – &lt;i&gt;(Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici,&lt;br /&gt;telematici e di telecomunicazioni). – 1.&lt;/i&gt; L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli&lt;br /&gt;originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   6. All’articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «anche in originale se così è ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    7. All’articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito&lt;br /&gt;il seguente: «Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   8. All’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;        &lt;i&gt;a)&lt;/i&gt; al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere elettronico o informatico,»;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;        &lt;i&gt;b)&lt;/i&gt; al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;Art. 9.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Modifiche al titolo IV del libro quinto del&lt;br /&gt;codice di procedura penale)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. All’articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    «&lt;i&gt;1-&lt;/i&gt;bis. Nella flagranza del reato,ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   2. All’articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;       &lt;i&gt;a)&lt;/i&gt; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’accertamento del&lt;br /&gt;contenuto»;&lt;/p&gt;&lt;i&gt;b)&lt;/i&gt; al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo le parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o di telecomunicazione».&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    3. All’articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente:&lt;br /&gt;«In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione&lt;br /&gt;su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;Art. 10.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Modifiche all’articolo 132 del codice in&lt;br /&gt;materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo&lt;br /&gt;30 giugno 2003, n. 196)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. Dopo il comma 4-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt; dell’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    «&lt;i&gt;4-&lt;/i&gt;ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    &lt;i&gt;4-&lt;/i&gt;quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine&lt;br /&gt;previsto dal comma 4-&lt;i&gt;ter&lt;/i&gt; deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   &lt;i&gt;4-&lt;/i&gt;quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-&lt;i&gt;ter&lt;/i&gt; sono comunicati per iscritto,&lt;br /&gt;senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;Art. 11.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Competenza)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. All’articolo 51 del codice&lt;br /&gt;di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    «&lt;i&gt;3-&lt;/i&gt;quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;, 600-&lt;i&gt;ter&lt;/i&gt;, 600-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt;, 600-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt;.1, 600-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt;, 615-&lt;i&gt;ter&lt;/i&gt;, 615-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt;, 615-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt;, 617-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;, 617-&lt;i&gt;ter&lt;/i&gt;, 617-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt;, 617-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt;, 617-&lt;i&gt;sexies&lt;/i&gt;, 635-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt;, 635-&lt;i&gt;ter&lt;/i&gt;, 635-&lt;i&gt;quater&lt;/i&gt;, 640-&lt;i&gt;ter&lt;/i&gt; e 640-&lt;i&gt;quinquies&lt;/i&gt; del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;i&gt;a)&lt;/i&gt;, del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;Art. 12.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Fondo per il contrasto della pedopornografia&lt;br /&gt;su &lt;/i&gt;internet&lt;i&gt; e per la protezione delle infrastrutture informatiche di&lt;br /&gt;interesse nazionale)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all’articolo 14-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt; della legge 3 agosto 1998,&lt;br /&gt;n. 269, e dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all’articolo 7-&lt;i&gt;bis&lt;/i&gt; del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,&lt;br /&gt;le occorrenti variazioni di bilancio.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Capo IV&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;DISPOSIZIONI FINALI&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;Art. 13.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Norma di adeguamento)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    1. L’autorità centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione&lt;br /&gt;è il Ministro della giustizia.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;    2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all’articolo 35 della Convenzione.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;br /&gt;Art. 14.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p align="center"&gt;&lt;i&gt;(Entrata in vigore)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella &lt;i&gt;Gazzetta Ufficiale .&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-1260440949880991722?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1260440949880991722'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/1260440949880991722'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/06/l-482008-sulla-criminalit-informatica.html' title='L. 48/2008 sulla criminalità informatica .'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-4874697740320430981</id><published>2008-06-04T08:29:00.001-07:00</published><updated>2008-06-04T08:29:56.796-07:00</updated><title type='text'>Il programma del quinto weekend</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;div align='center'&gt;Programma quinto week-end&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;&lt;div align='center'&gt;Sabato 14  giugno&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;br/&gt;Ore 10.00        &lt;br/&gt;La prova scientifica e le investigazioni di polizia giudiziaria: aspetti teorici e pratici &lt;br/&gt;Ten. Col. Luciano GAROFANO - Comandante del RIS Carabinieri di Parma&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 13.30        Conclusione dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 15.00        &lt;br/&gt;La requisitoria e gli errori della difesa &lt;br/&gt;Dott. Michele PRESTIPINO- Sost. Procuratore della Repubblica - Palermo &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore  16,45        &lt;br/&gt;Il Difensore e l’integrazione probatoria&lt;br/&gt;Avv. Luigi CHIAPPERO&lt;br/&gt;Presidente Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 19.30        Conclusione dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Domenica 15 giugno&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 9.00        &lt;br/&gt;C’è un futuro per la discussione?&lt;br/&gt;Avv. Enzo TRANTINO - Foro di Catania &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 11,30        &lt;br/&gt;La discussione oggi&lt;br/&gt;Avv. Prof. Piero LONGO - Foro di Padova&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 14.00        Conclusione dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 14.30        &lt;br/&gt;Il Difensore e la persuasione&lt;br/&gt;Avv. Prof. Alessandro TRAVERSI - Foro di Firenze&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ore 16.30        Conclusione dei lavori&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-4874697740320430981?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/4874697740320430981'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/4874697740320430981'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/06/il-programma-del-quinto-weekend.html' title='Il programma del quinto weekend'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-2343445379090541799</id><published>2008-05-30T11:12:00.001-07:00</published><updated>2008-05-30T11:44:29.462-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='corte costituzionale'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Da www.cortedicassazione.it : gli effetti della sentenza 85/08 della Corte costituzionale sui ricorsi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.</title><content type='html'>&lt;div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;table style="width: 686px; height: 642px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;  &lt;table style="width: 545px; height: 545px;" class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"&gt;       &lt;tbody&gt;&lt;tr align="justify"&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;b&gt;IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE -&lt;br /&gt;SENTENZAN. 85 DEL 2008 DELLA CORTE&lt;br /&gt;COSTITUZIONALE -EFFETTI SUI RICORSI&lt;br /&gt;PENDENTI IN CASSAZIONE&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;La Corte ha esaminato gli effetti sui ricorsi pendenti in&lt;br /&gt;cassazione della declaratoria di incostituzionalità di cui&lt;br /&gt;alla sentenza n. 85 del 2008 della Corte costituzionale,&lt;br /&gt;distinguendo a seconda che il ricorso dell’imputato contro&lt;br /&gt;la sentenza di proscioglimento di primo grado sia stato&lt;br /&gt;proposto “indirettamente”, a seguito di ordinanza di&lt;br /&gt;inammissibilità dell’appello ex art. 10, co. 2,&lt;br /&gt;l. n. 46 del 2006 (ipotesi nella quale deve essere&lt;br /&gt;pronunciato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza&lt;br /&gt;di inammissibilità, con restituzione degli atti al giudice&lt;br /&gt;di appello per la celebrazione del giudizio&lt;br /&gt;di secondo grado), ovvero “direttamente” dopo&lt;br /&gt;l’entrata invigore della nuova disciplina a regime:&lt;br /&gt;in questo secondo caso,il ricorso deve essere trattato&lt;br /&gt;come ricorso immediato e, in presenza di motivi&lt;br /&gt;ex art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., esso deve essere&lt;br /&gt;convertito in appello (art. 569, comma 3, c.p.p.),&lt;br /&gt;mentre, in caso di annullamento con rinvio per altri&lt;br /&gt;motivi, deve disporsi la trasmissione degli atti al&lt;br /&gt;giudice competente per l’appello ai sensi dell’art. 569,&lt;br /&gt;comma 4, c.p.p.. &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;&lt;td colspan="2"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;       &lt;tr&gt;        &lt;td class="tdGrigioChiaro" valign="top"&gt;Testo Completo:&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Sentenza n. 19782 del 29 aprile  2008 -&lt;br /&gt;depositata il 16 maggio 2008&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore G. Canzio)&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;a href="http://www.cortedicassazione.it/Documenti/19782.pdf"&gt;TESTO COMPLETO&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;        &lt;td&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;       &lt;/tr&gt;                           &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;         &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;     &lt;td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;     &lt;td colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;  &lt;td colspan="3"&gt;   &lt;table class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="90%"&gt;   &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;    &lt;td colspan="2" class="tdTitleScheda" align="center" width="100%"&gt;&lt;img src="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/images/spacer.gif" alt="" border="0" height="2" width="1" /&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;   &lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt;     &lt;td colspan="3"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table style="width: 682px; height: 1px;" class="txtScuro" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&lt;br /&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;td class="tdTitleScheda" colspan="2" align="center" width="100%"&gt;&lt;img alt="" src="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/images/spacer.gif" border="0" height="2" width="1" /&gt;&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-2343445379090541799?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/2343445379090541799'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/2343445379090541799'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/05/da-wwwcortedicassazioneit-gli-effetti.html' title='Da www.cortedicassazione.it : gli effetti della sentenza 85/08 della Corte costituzionale sui ricorsi pendenti innanzi la Corte di Cassazione.'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-2887794262981471329</id><published>2008-05-28T08:44:00.000-07:00</published><updated>2008-05-28T08:59:51.209-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Laboratorio applicativo'/><title type='text'>Laboratorio applicativo : la cross examination .</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;LA CROSS EXAMINATION&lt;br /&gt;OPPOSIZIONI, DOMANDE, EFFETTI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laboratorio applicativo&lt;br /&gt;a cura dell' Avv. Giuliano Valer&lt;br /&gt;Foro di Trento&lt;br /&gt;g.valer@tin.it&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Roma, 17 maggio 2008&lt;br /&gt;XI CORSO NAZIONALE&lt;br /&gt;DI&lt;br /&gt;FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATOPENALISTA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://docs.google.com/Doc?id=dd88b7v4_1gpd6gngj"&gt;link al documento&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-2887794262981471329?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/2887794262981471329'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/2887794262981471329'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/05/laboratorio-applicativo-la-cross_28.html' title='Laboratorio applicativo : la cross examination .'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-443529006232796222</id><published>2008-05-27T06:55:00.001-07:00</published><updated>2008-05-28T09:00:23.119-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='norme'/><title type='text'>DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92, ovvero il cd "pacchetto sicurezza"</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;(&lt;a href='http://www.altalex.com/index.php?idnot=41461' linkindex='21'&gt;G.U. n. 122 del 26-5-2008&lt;/a&gt;) &lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ritenuta&lt;br /&gt;la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte&lt;br /&gt;ad apprestare un quadro normativo piu' efficiente per contrastare&lt;br /&gt;fenomeni di illegalita' diffusa collegati all'immigrazione illegale e&lt;br /&gt;alla criminalita' organizzata, nonche' norme dirette a tutelare la&lt;br /&gt;sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli&lt;br /&gt;incidenti stradali e delle relative vittime;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella &lt;a href='http://www.altalex.com/index.php?idnot=41581' linkindex='22'&gt;riunione del 21 maggio 2008&lt;/a&gt;;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sulla&lt;br /&gt;proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro&lt;br /&gt;dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri&lt;br /&gt;delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e&lt;br /&gt;per la pubblica amministrazione e l'innovazione;&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;Emana&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;il seguente decreto-legge:&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 1.&lt;br/&gt;Modifiche al codice penale&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art.&lt;br /&gt;235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il&lt;br /&gt;giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal&lt;br /&gt;territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro&lt;br /&gt;dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla&lt;br /&gt;legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo&lt;br /&gt;superiore ai due anni.&lt;br/&gt;Il trasgressore dell'ordine di espulsione od&lt;br /&gt;allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da&lt;br /&gt;uno a quattro anni»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art.&lt;br /&gt;312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il&lt;br /&gt;giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal&lt;br /&gt;territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro&lt;br /&gt;dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla&lt;br /&gt;legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea&lt;br /&gt;sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per&lt;br /&gt;taluno dei delitti preveduti da questo titolo.&lt;br/&gt;Il trasgressore&lt;br /&gt;dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e'&lt;br /&gt;punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «sei»;&lt;br/&gt;2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;«Si&lt;br /&gt;applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e'&lt;br /&gt;commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione&lt;br /&gt;stradale da:&lt;br/&gt;1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi&lt;br /&gt;dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30&lt;br /&gt;aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;&lt;br/&gt;2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;&lt;br/&gt;3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Nei&lt;br /&gt;casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto&lt;br /&gt;e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi&lt;br /&gt;dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30&lt;br /&gt;aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto&lt;br /&gt;sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le&lt;br /&gt;lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per&lt;br /&gt;le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a&lt;br /&gt;quattro anni.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art.&lt;br /&gt;590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di&lt;br /&gt;cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo&lt;br /&gt;590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da&lt;br /&gt;quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute&lt;br /&gt;equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano&lt;br /&gt;sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze&lt;br /&gt;aggravanti.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«11-bis. Se il fatto e' commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 2.&lt;br/&gt;Modifiche al codice di procedura penale&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«3-bis.&lt;br /&gt;L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta&lt;br /&gt;dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono&lt;br /&gt;comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la&lt;br /&gt;commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero&lt;br /&gt;quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la&lt;br /&gt;sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito&lt;br /&gt;di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente&lt;br /&gt;la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il&lt;br /&gt;prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di&lt;br /&gt;cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.&lt;br/&gt;3-ter.&lt;br /&gt;Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia&lt;br /&gt;giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione&lt;br /&gt;del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte&lt;br /&gt;sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La&lt;br /&gt;distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva&lt;br /&gt;diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la&lt;br /&gt;facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini&lt;br /&gt;giudiziari.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«nell'articolo&lt;br /&gt;51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in relazione&lt;br /&gt;ai procedimenti di prevenzione»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«4.&lt;br /&gt;Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato&lt;br /&gt;convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in&lt;br /&gt;udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che cio'&lt;br /&gt;pregiudichi gravemente le indagini.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;d) al comma 5&lt;br /&gt;dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente:&lt;br /&gt;«Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo,&lt;br /&gt;salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della&lt;br /&gt;persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;e)&lt;br /&gt;al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere&lt;br /&gt;a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:&lt;br/&gt;«Quando procede a giudizio direttissimo,»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;f)&lt;br /&gt;al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero&lt;br /&gt;puo' chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che&lt;br /&gt;cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero&lt;br /&gt;chiede»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«1-bis.&lt;br /&gt;Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai&lt;br /&gt;termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta&lt;br /&gt;giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale&lt;br /&gt;la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia&lt;br /&gt;cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.&lt;br/&gt;1-ter.&lt;br /&gt;La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del&lt;br /&gt;procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei&lt;br /&gt;termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«1-bis.&lt;br /&gt;Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la&lt;br /&gt;richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata&lt;br /&gt;revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di&lt;br /&gt;colpevolezza.»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;m)&lt;br /&gt;all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della&lt;br /&gt;legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono&lt;br /&gt;inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis,&lt;br /&gt;600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 3.&lt;br/&gt;Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&lt;br /&gt;All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto&lt;br /&gt;2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata&lt;br /&gt;superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «,&lt;br /&gt;nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo&lt;br /&gt;comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di&lt;br /&gt;ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del&lt;br /&gt;decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,&lt;br /&gt;ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o&lt;br /&gt;psicotrope,».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 4.&lt;br/&gt;Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&lt;br /&gt;All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e&lt;br /&gt;successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»&lt;br/&gt;sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;&lt;br/&gt;b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»&lt;br/&gt;sono&lt;br /&gt;sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un&lt;br /&gt;anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la&lt;br /&gt;sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta&lt;br /&gt;delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale&lt;br /&gt;della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e'&lt;br /&gt;stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice&lt;br /&gt;penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al&lt;br /&gt;reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in&lt;br /&gt;custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso&lt;br /&gt;di cui al comma 2-bis.»;&lt;br/&gt;c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;«2-quinquies.&lt;br /&gt;Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il&lt;br /&gt;veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo'&lt;br /&gt;essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino&lt;br /&gt;alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o&lt;br /&gt;al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese&lt;br /&gt;per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del&lt;br /&gt;trasgressore.»;&lt;br/&gt;d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:&lt;br/&gt;«Salvo&lt;br /&gt;che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto&lt;br /&gt;dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con&lt;br /&gt;le pene di cui al comma 2, lettera c)»;&lt;br/&gt;e) al comma 7, terzo&lt;br /&gt;periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono&lt;br /&gt;sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al&lt;br /&gt;periodo che precede comporta»;&lt;br/&gt;f) al comma 7, quinto periodo,&lt;br /&gt;le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel&lt;br /&gt;corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se&lt;br /&gt;il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni&lt;br /&gt;precedenti per il medesimo reato,».&lt;br/&gt;2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:&lt;br/&gt;a)&lt;br /&gt;le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e&lt;br /&gt;l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti:&lt;br /&gt;«e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto&lt;br /&gt;da tre mesi ad un anno»;&lt;br/&gt;b) alla fine e' aggiunto il seguente&lt;br /&gt;periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma&lt;br /&gt;2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma&lt;br /&gt;2-quinquies del medesimo articolo 186.».&lt;br/&gt;3. All'articolo 189&lt;br /&gt;del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive&lt;br /&gt;modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:&lt;br/&gt;a) al comma 6,&lt;br /&gt;le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle&lt;br /&gt;seguenti: «da sei mesi a tre anni»;&lt;br/&gt;b) al comma 7, le&lt;br /&gt;parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle&lt;br /&gt;seguenti: «da un anno a tre anni».&lt;br/&gt;4. All'articolo 222,&lt;br /&gt;comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto&lt;br /&gt;di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza&lt;br /&gt;alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da&lt;br /&gt;soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il&lt;br /&gt;giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca&lt;br /&gt;della patente.».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 5.&lt;br/&gt;Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&lt;br /&gt;All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la&lt;br /&gt;disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,&lt;br /&gt;di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive&lt;br /&gt;modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;«5-bis.&lt;br /&gt;Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo&lt;br /&gt;oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino&lt;br /&gt;straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e'&lt;br /&gt;punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con&lt;br /&gt;provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo&lt;br /&gt;che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto&lt;br /&gt;applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e&lt;br /&gt;destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla&lt;br /&gt;vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al&lt;br /&gt;potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in&lt;br /&gt;tema di immigrazione clandestina.».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 6.&lt;br/&gt;Modifica&lt;br /&gt;del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,&lt;br /&gt;in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza&lt;br /&gt;statale&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi&lt;br /&gt;sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18&lt;br /&gt;agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;«Art. 54&lt;br /&gt;(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1.&lt;br /&gt;Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:&lt;br/&gt;a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;&lt;br/&gt;b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;&lt;br/&gt;c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.&lt;br/&gt;2.&lt;br /&gt;Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre&lt;br /&gt;ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze&lt;br /&gt;di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento&lt;br /&gt;impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica&lt;br /&gt;sicurezza.&lt;br/&gt;3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,&lt;br /&gt;altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e&lt;br /&gt;agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di&lt;br /&gt;leva militare e di statistica.&lt;br/&gt;4. Il sindaco, quale ufficiale del&lt;br /&gt;Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali&lt;br /&gt;dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di&lt;br /&gt;prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita'&lt;br /&gt;pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente&lt;br /&gt;comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della&lt;br /&gt;predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.&lt;br/&gt;5.&lt;br /&gt;Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare&lt;br /&gt;conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni&lt;br /&gt;contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla&lt;br /&gt;quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della&lt;br /&gt;provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati&lt;br /&gt;dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.&lt;br/&gt;6. In casi di&lt;br /&gt;emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o&lt;br /&gt;acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si&lt;br /&gt;verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di&lt;br /&gt;sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi&lt;br /&gt;commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',&lt;br /&gt;d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle&lt;br /&gt;amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli&lt;br /&gt;uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti&lt;br /&gt;di cui al comma 4.&lt;br/&gt;7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4&lt;br /&gt;e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine&lt;br /&gt;impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli&lt;br /&gt;interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui&lt;br /&gt;siano incorsi.&lt;br/&gt;8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.&lt;br/&gt;9.&lt;br /&gt;Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto&lt;br /&gt;puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei&lt;br /&gt;compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie&lt;br /&gt;interessanti altri servizi di carattere generale.&lt;br/&gt;10. Nelle materie&lt;br /&gt;previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa&lt;br /&gt;comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi&lt;br /&gt;indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano&lt;br /&gt;costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo'&lt;br /&gt;conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle&lt;br /&gt;funzioni nei quartieri e nelle frazioni.&lt;br/&gt;11. Nelle fattispecie di&lt;br /&gt;cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo&lt;br /&gt;delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il&lt;br /&gt;prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.&lt;br/&gt;12. Il Ministro&lt;br /&gt;dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle&lt;br /&gt;funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 7.&lt;br/&gt;Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&lt;br /&gt;I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1&lt;br /&gt;dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i&lt;br /&gt;rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale&lt;br /&gt;della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le&lt;br /&gt;stesse finalita', con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di&lt;br /&gt;entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di&lt;br /&gt;concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e&lt;br /&gt;delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da&lt;br /&gt;osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato,&lt;br /&gt;l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il&lt;br /&gt;prosieguo dell'attivita' investigativa.&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 8.&lt;br/&gt;Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&lt;br /&gt;All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,&lt;br /&gt;convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono&lt;br /&gt;apportate le seguenti modificazioni:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante»&lt;br/&gt;sono&lt;br /&gt;sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o&lt;br /&gt;rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti&lt;br /&gt;operanti»;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«1-bis.&lt;br /&gt;Il personale di cui al comma 1 puo' essere, altresi', abilitato&lt;br /&gt;all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei&lt;br /&gt;dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 9.&lt;br/&gt;Centri di identificazione ed espulsione&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&lt;br /&gt;Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero:&lt;br /&gt;«centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono&lt;br /&gt;sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di&lt;br /&gt;regolamento, dalle seguenti:&lt;br/&gt;«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 10.&lt;br/&gt;Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;«Art.&lt;br /&gt;2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono&lt;br /&gt;essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore&lt;br /&gt;della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove&lt;br /&gt;dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione&lt;br /&gt;investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso,&lt;br /&gt;le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica&lt;br /&gt;sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di&lt;br /&gt;dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della&lt;br /&gt;legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.&lt;br/&gt;2.&lt;br /&gt;Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti&lt;br /&gt;definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la&lt;br /&gt;notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato&lt;br /&gt;sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui&lt;br /&gt;all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;&lt;br/&gt;si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;b)&lt;br /&gt;all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore&lt;br /&gt;della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il&lt;br /&gt;procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di&lt;br /&gt;distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,&lt;br /&gt;del codice di procedura penale»;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1)&lt;br /&gt;al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore&lt;br /&gt;della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del&lt;br /&gt;procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di&lt;br /&gt;distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,&lt;br /&gt;del codice di procedura penale,»;&lt;br/&gt;2) al sesto comma, dopo le&lt;br /&gt;parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica»&lt;br /&gt;sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica&lt;br /&gt;presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati&lt;br /&gt;previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura&lt;br /&gt;penale,»;&lt;br/&gt;3) al settimo comma, dopo le parole: «su&lt;br /&gt;proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le&lt;br /&gt;seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale&lt;br /&gt;del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo&lt;br /&gt;51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1)&lt;br /&gt;al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore&lt;br /&gt;della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del&lt;br /&gt;procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di&lt;br /&gt;distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,&lt;br /&gt;del codice di procedura penale,»;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1)&lt;br /&gt;al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della&lt;br /&gt;Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore&lt;br /&gt;della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in&lt;br /&gt;relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice&lt;br /&gt;di procedura penale»;&lt;br/&gt;2) al comma 5, dopo le parole: «il&lt;br /&gt;procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «,&lt;br /&gt;il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di&lt;br /&gt;distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,&lt;br /&gt;del codice di procedura penale»;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;f) all'articolo&lt;br /&gt;10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del&lt;br /&gt;procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «,&lt;br /&gt;del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di&lt;br /&gt;distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,&lt;br /&gt;del codice di procedura penale».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 11.&lt;br/&gt;Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&lt;br /&gt;All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e'&lt;br /&gt;aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto&lt;br /&gt;previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi&lt;br /&gt;previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di&lt;br /&gt;prevenzione e' anche il Procuratore della Repubblica presso il&lt;br /&gt;tribunale nel cui circondario dimora la persona.».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 12.&lt;br/&gt;Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;«Art.&lt;br /&gt;110-ter (Applicazione di magistrati in materia di misure di&lt;br /&gt;prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia puo' disporre,&lt;br /&gt;nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e&lt;br /&gt;previa intesa con il competente procuratore distrettuale,&lt;br /&gt;l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale&lt;br /&gt;antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli&lt;br /&gt;procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile,&lt;br /&gt;l'articolo 110-bis.&lt;br/&gt;2. Se ne fa richiesta il procuratore&lt;br /&gt;distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello puo',&lt;br /&gt;per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero&lt;br /&gt;per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un&lt;br /&gt;magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice&lt;br /&gt;competente.».&lt;/p&gt; &lt;p align='center'&gt;&lt;b&gt;Art. 13.&lt;br/&gt;Entrata in vigore&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.&lt;br /&gt;Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della&lt;br /&gt;sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e&lt;br /&gt;sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il&lt;br /&gt;presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella&lt;br /&gt;Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'&lt;br /&gt;fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008&lt;/p&gt; &lt;blockquote dir='ltr'&gt; &lt;p&gt;NAPOLITANO&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri&lt;br/&gt;Maroni, Ministro dell'interno&lt;br/&gt;Alfano, Ministro della giustizia&lt;br/&gt;Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti&lt;br/&gt;Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze&lt;br/&gt;Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;p&gt;Visto, il Guardasigilli: Alfano&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a target='_self' href='http://www.altalex.com/index.php?idstr=49&amp;amp;amp;idnot=41643#inizio' linkindex='23'&gt;&lt;br/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/7927843403742847019-443529006232796222?l=corsoucpi.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/443529006232796222'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/7927843403742847019/posts/default/443529006232796222'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://corsoucpi.blogspot.com/2008/05/decreto-legge-23-maggio-2008-n-92.html' title='DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92, ovvero il cd &amp;quot;pacchetto sicurezza&amp;quot;'/><author><name>Scuola nazionale Ucpi</name><uri>http://www.blogger.com/profile/17719134095807737629</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-7927843403742847019.post-8563451445693494065</id><published>2008-05-27T06:48:00.000-07:00</published><updated>2008-05-27T06:49:35.749-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='europa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='cassazione'/><title type='text'>Minorenni e mandato d'arresto europeo</title><content type='html'>&lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;b style=""&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;Cassazione – Sezione sesta – sentenza 22 maggio - 26 maggio 2008, n. 21005&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;Presidente Agrò – Relatore Conti&lt;b style=""&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;Pm Selvaggi – conforme&lt;b style=""&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;b style=""&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;Fatto&lt;b style=""&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style=""&gt;&lt;b style=""&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma disponeva la consegna di A..S.&lt;span style=""&gt;          &lt;/span&gt;all'autorità giudiziaria della Repubblica di Romania (Tribunale di prima istanza di Craiova), che aveva emesso nei suoi confronti, in data 14 febbraio 2008, un mandato di arresto europeo (MAE) fondato sulla sentenza definitiva di condanna alla pena di anni due di reclusione del 21 dicembre 2006 del medesimo Tribunale di Craiova per il reato di furto aggravato continuato in danno di esercizi commerciali (previsto e punito dagli artt. 208, 209, 41 e 99 c.p. rumeno), commesso tra il 10 settembre e l'8 ottobre 2003, cui aveva fatto seguito un ordine di carcerazione in data 5 marzo 2007.&lt;b style=""&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;La S.&lt;span style=""&gt;     &lt;/span&gt;, a seguito di segnalazione Interpol, veniva tratta in arresto in data 12 febbraio 2008 da personale della Casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia, ove la stessa era ristretta per altra causa. L'arresto veniva convalidato in data 13 febbraio 2008 dal Presidente della Corte di appello di Roma, che contestualmente applicava alla predetta la custodia cautelare in carcere, ravvisandosi il pericolo di fuga.&lt;br /&gt;Con la citata sentenza, la Corte territoriale riteneva sussistenti tutti i presupposti previsti dalla legge n. 69 del 2005 per la consegna, atteso, in particolare, che i fatti descritti nel MAE corrispondevano alla fattispecie di furto aggravato continuato prevista dall'ordinamento italiano (&lt;i style=""&gt;ex&lt;/i&gt; artt.. 625 e 81 cpv. c.p.), e che la pena detentiva inflitta era non inferiore a quattro mesi (art. 7 comma 4 della legge).&lt;br /&gt;Si osservava inoltre che risultava rispettata la disposizione dell'art. 18 comma 1, lett. &lt;i&gt;i&lt;/i&gt;), della predetta legge, circa la necessità che l'ordinamento dello Stato di emissione preveda per i minorenni l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere, dato in base all'art. 99 cod. peno rumeno l'imputato avente una età compresa tra i 14 e i 18 anni può essere ritenuto penalmente responsabile solo se provata la sua "capacità di discernimento", accertamento che nella specie doveva presumersi essere avvenuto.&lt;br /&gt;Ricorre per cassazione la S.&lt;span style=""&gt;     &lt;/span&gt;, che denuncia di persona, con un unico motivo, la violazione degli artt. 1 e 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69.&lt;br /&gt;La ricorrente premette: che i fatti di furto ascrittile erano stati commessi quando essa aveva appena compiuto i quattordici anni; che era stata costretta a fare ciò dal padre; e che il processo si era svolto in sua contumacia, essendosi trasferita in Italia nel dicembre del 2008.&lt;br /&gt;Osserva poi in diritto che in base all'art. 18 della legge n. 69 del 2005 è inibita la consegna del minorenne qualora nell'ordinamento dello Stato di emissione non sia previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere.&lt;br /&gt;Nella specie, data la procedura contumaciale, tale accertamento non era stato affatto espletato, sicché l'affermazione della Corte di appello secondo cui esso doveva ritenersi essere avvenuto, semplicemente perché l'art. 99 cod. pen. rumeno collega la responsabilità penale del minore alla sua “capacità di discernimento", appare evidentemente apodittica.&lt;br /&gt;Infatti, non solo essa non aveva avuto modo di partecipare al processo, ma questo era stato condotto da un Tribunale ordinario, inidoneo a svolgere indagini sulla personalità e maturità di minori, né era stata espletata alcuna perizia o acquisito alcun altro mezzo di prova idoneo all'accertamento della sua maturità psichica.&lt;br /&gt;Tutto ciò concretava una lesione dei principi affermati in tema di diritti fondamentali e di giusto processo dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, espressamente richiamati dall'art. 1 della legge n. 69 del 2005.&lt;br /&gt;Infine, nessuna garanzia era stata chiesta all'autorità rumena circa la sua possibilità di ottenere un nuovo processo una volta consegnata.&lt;br /&gt;Nell'imminenza dell'odierna udienza, il difensore d'ufficio, avv. Vincenzo Cilia, ha depositato memoria difensiva, con la quale si ribadiscono. le doglianze contenute nel ricorso&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;Diritto&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style=""&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal" style=""&gt;&lt;span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,&amp;quot;serif&amp;quot;;"&gt;Il ricorso è fondato.&lt;br /&gt;Dalla sentenza contumaciale in data 21 dicembre 2006 del Tribunale di Craiova, posta a fondamento del MAE, e dagli altri atti trasmessi dall'autorità giudiziaria rumena, non emerge che nei confronti della S….., poco più che quattordicenne al momento dei fatti, sia stata svolta alcuna indagine, anche nella fase precedente al dibattimento, ai fini della imputabilità della minore.&lt;br /&gt;Tale carenza di accertamento, determinando la mancanza di imputabilità un caso di rifiuto alla consegna, a norma dell'art. 18 comma 1, lett. &lt;i&gt;i&lt;/i&gt;), della legge 22 aprile 2005, n. 69, avrebbe dovuto essere rilevata dalla Corte di appello, che avrebbe peraltro potuto richiedere le necessarie informazioni all'autorità giudiziaria rumena, posto che la norma richiamata, con l'espressione &lt;i&gt;“effettuati i necessari accertamenti"&lt;/i&gt;, appare chiaramente rivolgersi all'iniziativa dell'autorità giudiziaria italiana; la quale, se difficilmente può svolgere direttamente, ora per allora, una simile indagine, specie quando i fatti commessi dal minore risalgano a molto tempo addietro, può e deve certamente basarsi sui dati rappresentati al riguardo dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.&lt;br /&gt;Nella sentenza impugnata ci si limita invece all'apodittica affermazione per cui l'accertamento circa la "capacità di discernimento" della minore (imposto dall'art. 99 del cod. pen. rumeno nei procedimenti a carico di imputati compresi nella fascia di età tra i quattordici e i sedici anni), nella specie "doveva presumersi essere avvenuto"; senza, come detto, che da alcun atto trasmesso dall'autorità rumena ciò possa essere desunto.&lt;br /&gt;La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, costituendo il punto circa l'imputabilità della minore S.&lt;span style=""&gt;      &lt;/span&gt;al momento dei fatti un presupposto imprescindibile ai fini dell'accoglimento della domanda di consegna, stante il richiamato disposto dell'art. 18 comma 1, lett. &lt;i&gt;i&lt;/i&gt;), l. n. 69 del 2005.&lt;br /&gt;Non può essere tuttavia disposto il rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Roma, perché deve ritenersi che la procedura in esame, quando coinvolga un minore all'epoca dei fatti, appartenga alla competenza funzionale della sezione per i minorenni della corte di appello.&lt;br /&gt;Infatti, la richiamata previsione dell'art. 18 comma 1, lett. &lt;i&gt;i&lt;/i&gt;), l. n. 69 del 2005, relativa ai "necessari accertamenti" che devono essere svolti riguardo alla imputabilità del minore, implica inderogabilmente la competenza del giudice specializzato in materia, secondo i principi espressi, tra l'altro, dalla sentenza della Corte cost. n. 222 del 1983, che ha posto in risalto l'esigenza che gli accertamenti sulla complessa dimensione minorile debbano sempre essere rimessi alla valutazione di un giudice specializzato (composto, accanto ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), che abbia strumenti tecnici e capacità professionali per vagliare adeguatamente la personalità del minore.&lt;br /&gt;Più in generale, deve ritenersi che la speciale competenza del giudice specializzato minorile sia imposta, anche nella materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere (compresa la procedura di estradizione passiva), dalla previsione dell'art. 58 ord. giud., che demanda alla sezione per i minorenni della corte di appello (composta, oltre che dai magistrati togati, da due esperti laici) &lt;i&gt;"tutte le funzioni previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni"&lt;/i&gt;; dovendosi considerare irrilevante, ai fini dell'ambito di applicazione di questa generale previsione, che, per una scelta di mera allocazione della disciplina normativa, la materia relativa al MAE sia stata contenuta in una legge &lt;i&gt;ad hoc &lt;/i&gt;e non nell'ambito del codice di rito penale.&lt;br /&gt;Ciò del resto è stato ritenuto, sia pure implicitamente, dalla sentenza della VI sez. di questa Corte, 2 marzo 2006, Leka, che ha pronunciato su un ricorso avverso una sentenza della sezione per i minorenni di una corte di appello in tema di MAE, e, esplicitamente, quanto alla materia estradizionale, da Sez. I, 25 febbraio 1983, Sciacca.&lt;br /&gt;Non può invece essere condivisa l'affermazione contenuta nella sentenza della VI sez., 7 o
